La Guida della BCE sui rischi climatici e ambientali

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Di Antonio Pezzuto, Ex Dirigente della Banca d’Italia

 

Nel mondo il clima sta cambiando: il periodo tra il 2015 e il 2019 è stato il quinquennio più caldo mai registrato. All’innalzamento delle temperature concorrono principalmente l’aumento delle concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera e la deforestazione che determina un minor assorbimento dell’anidride carbonica e, di conseguenza, l’acuirsi dell’effetto serra e del surriscaldamento globale.

Per mitigare gli effetti del cambiamento climatico (climate change) sono state intraprese numerose iniziative a livello globale, soprattutto a partire dal 2015. Tra queste si ricorda l’adozione dell’Accordo di Parigi sulle riduzioni delle emissioni di gas ad effetto serra[1] e l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.

A queste iniziative ne sono seguite altre negli anni successivi, tra cui il Green Deal europeo per la trasformazione dell’Europa nel primo continente neutro dal punto di vista climatico e la pubblicazione, nel marzo 2018, del “Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile”, in cui la Commissione europea delinea la strategia e le misure da intraprendere per la realizzazione di un sistema finanziario in grado di promuovere uno sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale[2].

I cambiamenti climatici e il degrado ambientale pongono nuovi rischi per l’economia reale e il settore finanziario[3]. Vi è in primis il “rischio fisico” (phisical risk) legato al progressivo cambiamento del clima che causa eventi catastrofici (alluvioni, esondazioni dei fiumi, ecc.), con pesanti costi in termini di vite umane e di deterioramento o distruzione di colture, infrastrutture e beni materiali[4].

Il rischio fisico indotto dai cambiamenti del clima può propagarsi al settore finanziario attraverso molteplici canali. Le catastrofi naturali interrompono le attività  produttive di imprese e famiglie, riducono il valore delle attività  date in garanzia per accedere al credito bancario, accentuando le difficoltà  di rimborso dei finanziamenti ottenuti. Questi fenomeni possono aumentare lo stock dei crediti deteriorati e indurre, di conseguenza, le banche a restringere l’offerta di nuovi prestiti ai soggetti localizzati nelle aree più a rischio, con possibili ripercussioni negative sulla trasmissione degli impulsi di politica monetaria.

Qualora i soggetti colpiti da un evento climatico avverso fossero coperti da assicurazione, le compagnie assicuratrici sarebbero tenute a garantire la copertura assicurativa con un impegno finanziario crescente in funzione della gravità  del danno e del numero dei soggetti interessati. Il deteriorarsi della posizione finanziaria delle assicurazioni potrebbe, a sua volta, riflettersi sulla stabilità  finanziaria se il valore dei loro titoli si svalutasse bruscamente influendo negativamente sui bilanci delle altre istituzioni finanziarie che li detenessero in portafoglio.

Se, invece, i soggetti danneggiati dagli eventi climatici avversi non fossero coperti da polizze assicurative, si registrerebbe una riduzione del valore dei beni eventualmente dati in garanzia per ottenere credito e un corrispondente aumento della vulnerabilità  finanziaria delle famiglie e delle imprese colpite.

A tale tipologia di rischio si somma il c.d. “rischio di transizione”[5] (transition risk), ossia il rischio che il passaggio a un’economia a bassa emissione di carbonio (low carbon) avvenga in modo disordinato[6]. Durante la transizione, i prezzi dei prodotti energetici potrebbero aumentare in misura considerevole, accrescendo la vulnerabilità  finanziaria delle imprese e delle famiglie, attraverso la maggiore spesa che queste dovrebbero destinare per l’acquisto di beni energetici. Non solo. Un brusco calo del valore delle attività  e delle infrastrutture legate allo sfruttamento, alla trasformazione e all’utilizzo dei combustibili fossili potrebbe inoltre favorire la cessione dei titoli delle società  più esposte e accrescere la loro difficoltà  a onorare gli impegni assunti nei confronti del settore bancario e del mercato, con ripercussioni negative sul sistema economico e sulla stabilità  finanziaria.

Le banche centrali e le autorità  di supervisione bancaria hanno mostrato particolare attenzione agli effetti dei rischi climatici sul sistema finanziario[7]. Tale interesse si è concretizzato alla fine del 2017 con la costituzione del Network for Greening the Financial System (NGFS), al quale aderisce anche la Banca d’Italia, che ha il compito di contribuire a rafforzare la risposta a livello globale necessaria per conseguire gli obiettivi fissati nell’Accordo di Parigi e valorizzare il ruolo del sistema finanziario nella gestione dei rischi climatici e ambientali e nella mobilitazione dei capitali verso iniziative sostenibili[8].

In considerazione della rilevanza che i rischi climatici ambientali assumono nella gestione del rischio e nella definizione delle policy aziendali, la Banca centrale europea (BCE) ha pubblicato il 27 novembre 2020, al termine della fase consultiva, il testo definitivo della Guida sui rischi climatici e ambientali che illustra le aspettative di vigilanza riguardo a come le banche devono gestire tali rischi in modo sicuro e prudente e comunicarli al pubblico in maniera trasparente, in coerenza con il quadro prudenziale vigente (regolamento e direttiva sui requisiti patrimoniali e orientamenti dell’EBA). Mentre in passato le banche hanno affrontato il tema del climate change dal punto di vista della responsabilità  sociale d’impresa, tale tema deve essere ora integrato in un approccio complessivo di gestione del rischio

La Guida, elaborata congiuntamente dalla BCE e dalle autorità  nazionali competenti (ANC), non ha natura giuridica vincolante; tuttavia, la Vigilanza potrà  chiedere alle banche di motivare eventuali scostamenti. La Guida si applica agli enti significativi a decorrere dalla sua data di pubblicazione. Peraltro, allo scopo di garantire l’applicazione omogenea di elevati standard di vigilanza nell’intera area dell’euro, la BCE raccomanda alle ANC un’applicazione proporzionata di tali aspettative nella vigilanza delle banche meno significative.

La BCE ha annunciato che all’inizio del 2021 sarà  chiesto alle banche di condurre una autovalutazione a fronte delle aspettative di vigilanza definite nella Guida e di redigere su questa base un piano d’azione. Sia l’autovalutazione sia il piano d’azione saranno poi oggetto di confronto critico nell’ambito del dialogo di vigilanza[9].

Muovendo dall’osservazione che i cambiamenti climatici e il degrado ambientale provocano mutamenti che incidono sull’economia reale e, di conseguenza, sul sistema finanziario, il documento individua due fattori di rischio principali che rientrano nell’ambito dei rischi climatici e ambientali: i) il rischio fisico, che indica l’impatto finanziario dei cambiamenti climatici (eventi meteorologici estremi e mutamenti graduali del clima) e del degrado ambientale (stress idrico, inquinamento atmosferico, dell’acqua e del suolo, ecc.), che possono determinare direttamente danni materiali o un calo della produttività  oppure indirettamente eventi successivi quali l’interruzione delle catene produttive; e ii) il rischio di transizione, che indica la perdita finanziaria in cui può incorrere un ente, direttamente o indirettamente, a seguito del processo di transizione verso un’economia low carbon e più sostenibile sotto il profilo ambientale; tale situazione potrebbe essere causata, ad esempio, dal progresso tecnologico o dal mutare della fiducia e delle preferenze dei mercati.

I rischi fisici e di transizione hanno un impatto sulle attività  economiche, con possibili ricadute sul sistema finanziario. Questo impatto può avvenire direttamente (ad esempio, per effetto di un calo della redditività  delle imprese) o indirettamente tramite cambiamenti macro-finanziari. Tali rischi possono influire anche sulla capacità  di tenuta del modello imprenditoriale delle banche nel medio e lungo periodo, soprattutto per le banche con un business model basato sui settori e aree geografiche vulnerabili ai rischi della specie. Inoltre, i rischi fisici e di transizione possono produrre ulteriori perdite derivanti direttamente o indirettamente da azioni legali intraprese contro la banca (c.d. rischio di responsabilità  legale), nonché dal danno reputazionale provocato dall’inadeguata gestione dei rischi climatici e ambientali (c.d. rischio reputazionale). Di conseguenza, i rischi fisici e di transizione rappresentano fattori di rischio per le categorie esistenti, con particolare riferimento ai rischi di credito, operativo, di mercato e di liquidità .

La BCE ha avviato molteplici iniziative per fare il punto su come gli enti dell’area dell’euro stiano affrontando i rischi climatici e ambientali. Un’indagine congiunta della BCE e dell’EBA ha evidenziato che gli enti riconoscono la rilevanza dei rischi della specie nei processi di gestione dei rischi aziendali e che la maggioranza di essi non dispone di strumenti idonei a valutarne l’impatto sul bilancio. Inoltre, dall’analisi di un campione significativo di resoconti ICAAP, è scaturito che: i) numerosi enti tengono conto dei rischi climatici nei processi di identificazione dei rischi e/o sono dotati di politiche interne che escludono determinati settori di attività  in base a criteri ambientali; ii) le metodologie utilizzate per la valutazione della loro rilevanza risultano limitate in termini di profondità  e sofisticatezza; iii) un numero esiguo di enti include i rischi climatici negli scenari delle prove di stress; iv) è poco diffusa la prassi di valutare l’impatto sul capitale e i requisiti patrimoniali ove tali rischi si dovessero materializzare. Da una valutazione delle informative al pubblico rese dagli enti significativi, sono emerse infine prassi sporadiche ed eterogenee.

Dopo aver definito i rischi climatici e ambientali a cui sono o potrebbero essere esposti gli enti, nelle sezioni successive la BCE elenca tredici raccomandazioni articolate in quattro ambiti: modelli imprenditoriali e strategia aziendale; governance e propensione al rischio; gestione dei rischi; informativa al pubblico (disclosure).

In merito alle aspettative di vigilanza relative ai modelli imprenditoriali e alla strategia aziendale, la BCE si aspetta che gli enti: i) comprendano l’impatto dei rischi climatici e ambientali per il contesto in cui operano nel breve, medio e lungo periodo, in guisa da poter assumere decisioni informate sul piano strategico e imprenditoriale; ii) determinino quali rischi climatici e ambientali impattano sulla loro strategia aziendale nel breve, medio e lungo periodo, conducendo, ad esempio, prove di stress.

Con riferimento alle aspettative sulla governance e la propensione al rischio, la BCE si attende che: i) l’Organo di amministrazione dovrebbe tener conto dei rischi climatici e ambientali nella definizione della strategia complessiva dell’ente, dei suoi obiettivi di business e del sistema di gestione dei rischi e svolgere accurati controlli sull’evoluzione dei rischi della specie; ii) gli enti dispongano di un quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (risk appetite framework, RAF), sottoposta a periodico riesame, che tenga conto di tutti i rischi, compresi quelli climatici e ambientali, a cui sono esposti in un’ottica prospettica; iii) gli enti individuino le funzioni aziendali incaricate della gestione, monitoraggio e controllo dei rischi climatici e ambientali e che le stesse dispongano di risorse umane e finanziarie adeguate; iv) gli enti integrino i rischi climatici e ambientali nel sistema di reportistica dei dati in modo da consentire agli Organi aziendali competenti di assumere decisioni informate.

Riguardo alle aspettative relative alla gestione dei rischi, la Vigilanza della BCE si aspetta che gli enti: i) analizzino compiutamente in che modo i rischi climatici e ambientali costituiscano fattori determinanti per le diverse aree di rischio a cui sono o potrebbero essere esposti (rischio di credito, di liquidità , operativi e di mercato); ii) quantifichino in maniera adeguata i rischi climatici e ambientali a cui sono esposti, utilizzando a tal fine analisi di scenario e prove di stress; iii) conducano accurate e puntuali verifiche di due diligence sul piano climatico e ambientale, sia all’inizio della relazione con un cliente sia su base continuativa; iv) valutino l’impatto dei rischi climatici e ambientali sull’adeguatezza patrimoniale in una prospettiva economica e normativa; v) valutino l’efficacia degli strumenti di cui dispongono per l’individuazione, misurazione e mitigazione dei rischi climatici e ambientali.

Nella gestione del rischio di credito, la BCE si attende che gli enti tengano conto dei rischi climatici e ambientali in tutte le fasi in cui si articola il processo creditizio[10]. In ordine al rischio operativo, gli enti dovrebbero considerare il possibile impatto avverso di eventi climatici e ambientali sulla capacità  di continuare a fornire servizi nonché la misura in cui la natura delle attività  svolte possa accrescere i rischi reputazionali e/o di responsabilità  legale[11]. Quanto al rischio di mercato, la Vigilanza si attende che gli enti monitorano, su base continuativa, gli effetti dei fattori climatici e ambientali sulle proprie posizioni correnti nonché sugli investimenti futuri ed elaborino prove di stress che tengano conto dei rischi climatici e ambientali[12]. Relativamente al rischio di liquidità , la BCE si attende che gli enti valutino se rischi climatici e ambientali rilevanti possano causare deflussi di cassa netti o intaccare le riserve di liquidità  e che, in tale evenienza, tengano conto di questi fattori nell’ambito della gestione del rischio di liquidità  e della calibrazione delle riserve di liquidità [13].

Per quanto concerne le aspettative relative all’informativa, la BCE richiede agli enti di pubblicare informazioni di tipo qualitativo e quantitativo significative e metriche fondamentali sui rischi climatici e ambientali ritenuti rilevanti, tenendo debitamente conto degli Orientamenti della Commissione europea sulla “comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: Integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima”, emanati il 20 giugno 2019.

Le indicazioni contenute nel documento integrano le raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial Disclosure, TCFD)[14], fornendo orientamenti coerenti con la Direttiva 2014/95/UE (Non financial reporting directive, NFRD sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario[15], attualmente oggetto di revisione. L’informativa dovrebbe riguardare i seguenti cinque ambiti: modello imprenditoriale; politiche e due diligence; risultato delle politiche; rischi e relativa gestione; indicatori fondamentali di prestazione.

 

Note:

[1] Nella riunione del 10-11 dicembre 2020, il Consiglio europeo ha approvato un obiettivo vincolante di riduzione nazionale netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990.

[2] Il Piano mira a: i) favorire la canalizzazione degli investimenti finanziari verso un’economia più sostenibile e inclusiva; ii) gestire i rischi finanziari indotti dai cambiamenti climatici e dal degrado ambientale; iii) rafforzare la trasparenza e gli investimenti di lungo periodo. Questi obiettivi vengono articolati in dieci azioni che prevedono iniziative volte a coinvolgere tutti gli attori del sistema finanziario nella riduzione delle asimmetrie informative associate ai rischi climatici, migliorando così l’allocazione dei capitali verso investimenti sostenibili .Facendo seguito all’Action Plan, il 24 maggio 2018 la Commissione ha presentato tre proposte di regolamento, con lo scopo di definire un sistema finanziario europeo che supporti la transizione verso un’economia low carbon e lo sviluppo sostenibile nell’UE.

[3] Sull’argomento cfr. Visco I., Sviluppo sostenibile e rischi climatici: il ruolo delle banche centrali, Roma, 21.5.2019. Il rischio climatico per la finanza in Italia, Rapporto del Gruppo di lavoro 3 dell’Osservatorio italiano sulla finanza sostenibile, 4.3.2019.

[4] Il rischio fisico può essere cronico, ovvero collegato ai cambiamenti strutturali del clima (ad esempio, scioglimento dei ghiacciai e innalzamento del livello dei mari) oppure acuto, connesso cioè a eventi meteorologici estremi (ad esempio, ondate di calore e inondazioni).

[5] Il rischio di transizione può essere regolamentare, ovvero legato all’introduzione di normative finalizzate all’attenuazione dei cambiamenti climatici oppure tecnologico, cioè collegato allo sviluppo di nuove tecnologie e prodotti che possono modificare la competitività  di imprese e settori di attività  economica.

[6] L’ammontare degli investimenti necessari alla transizione verso un’economia a basse emissioni è stimato per i prossimi decenni in 900 miliardi dollari l’anno in tutto il mondo (tra i 175 e 190 miliardi di euro l’anno nell’UE).

[7] Uno dei primi organismi di vigilanza ad aver sottolineato gli effetti negativi sulla stabilità  finanziaria derivanti da un’eccessiva esposizione ai rischi climatici è la Bank of England che, nel 2018, ha suggerito l’adozione di analisi di scenario e di prove di stress ad hoc, finalizzati a quantificare gli impatti del rischio climatico sui requisiti patrimoniali.

[8] Cfr. Marullo Reedtz P., Rischi climatici, finanza e banche centrali, Milano, 28.11.2019. Faiella I., Rischi climatici e rischi finanziari: una faccenda da banche centrali?, in Energia, n. 3/2019.

[9] Per completezza, si soggiunge che a dicembre 2019 l’EBA ha pubblicato un documento (Action Plan on Sustainable Finance) che prevede l’adozione di prove di stress rivolte ai cambiamenti climatici, con l’obiettivo di identificare le vulnerabilità  delle banche ai rischi legati al clima e quantificare la rilevanza delle esposizioni che potrebbero essere potenzialmente colpite dal rischio fisico e da quello di transizione.

[10] A tal fine, andrebbero individuati e valutati i fattori climatici e ambientali rilevanti per il rischio di default dell’esposizione. Inoltre, gli enti dovrebbero definire rating o indicatori generali di rischio opportuni per le proprie controparti che tengano conto dei rischi climatici e ambientali. Infine, poiché i rischi della specie possono incidere sul valore delle garanzie, gli enti dovrebbero riservare particolare attenzione all’ubicazione fisica e all’efficienza energetica degli immobili.

[11] Si raccomanda, tra l’altro, agli enti di condurre una valutazione della rilevanza del rischio operativo, con riferimento ai servizi esternalizzati e alle attività  informatiche, specie se i fornitori sono situati in aree esposte a fenomeni meteorologici estremi o ad altre vulnerabilità  di tipo ambientale.

[12] Tale raccomandazione è rivolta soprattutto agli enti che, avendo investito in società  con modelli imprenditoriali percepiti come insostenibili sotto il profilo ambientale o localizzate in aree geografiche suscettibili a rischi fisici, potrebbero subire una riduzione del valore del proprio investimento.

[13] Ad esempio, gli enti potrebbero considerare la possibilità  che uno scenario combinato di stress idiosincratico e del mercato si manifesti simultaneamente al materializzarsi di rischi climatici e ambientali.

[14] La TCFD è stata costituita nel dicembre 2015 dal Financial Stability Board, con il compito di sviluppare una serie di raccomandazioni sulla rendicontazione dei rischi legati al cambiamento climatico, al fine di promuovere più consapevoli decisioni di investimento, di concessione del credito, di offerta di polizze di assicurazione. Le raccomandazioni, pubblicate nel giugno 2017, si incentrano su quattro aree tematiche: governance; strategia; gestione dei rischi; metriche e obiettivi.

[15] La Direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano dal d.lgs. n. 254 del 30.12.2016, che ha imposto alle società  che soddisfano determinati criteri di redigere e pubblicare, a partire dal 2018, una comunicazione di carattere non finanziario in materia ambientale, sociale, di gestione del personale, di diritti umani e di lotta alla corruzione. L’obbligo di fornire tale informativa riguarda gli enti di interesse pubblico rilevanti, ossia società  italiane emittenti valori mobiliari quotati, banche, imprese di assicurazione e imprese di riassicurazione.


Come citare questo articolo

Antonio Pezzuto, “La Guida della BCE sui rischi climatici e ambientali”, Magistra Banca e Finanza, 22 dicembre 2020, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-guida-della-bce-sui-rischi-climatici-e-ambientali/.

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