La IV Direttiva Europea Antiriciclaggio n. 2015/849 e la normativa della Repubblica di San Marino

ARGOMENTI
Le banche possono ricevere la segnalazione dei nuovi pareri, delle schede e degli approfondimenti pubblicati da Tidona Giuridica. Richieda l'iscrizione →
Vedi altri articoli di Emanuela Montanari
Vedi altri

Di Emanuela Montanari

San Marino, 3 dicembre 2015

I profili di affinità  e le difformità  della legislazione antiriciclaggio della Repubblica di san Marino con la Direttiva comunitaria n. 2015/849. I reati fiscali quali reati presupposto, le condizioni di punibilità  e di procedibilità  e le nuove regole sulla certezza del diritto

La nuova direttiva 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio – la cosiddetta IV direttiva antiriciclaggio del 20 maggio 2015 – inserisce i reati fiscali nella gamma di reati che qualificano un’attività  criminosa, tale da costituire il presupposto del riciclaggio.

Nell’ordinamento sammarinese tali tipologie di reati sono stabiliti nel codice penale all’art. 389 e 389 bis che sono stati completamente modificati attraverso la nuova Legge n. 166/2013 di riforma tributaria che ha riscritto, con decorrenza dal 01/01/2014, le predette fattispecie penali contenute anche nella Legge n. 99/2010 che integra alcune ipotesi di reato di tipo fraudolento.

In precedenza il codice penale all’art. 389 stabiliva commette il reato chiunque, al fine di evadere imposte o di agevolare l’altrui evasione rende dichiarazioni infedeli utilizzando mezzi fraudolenti o comunque pone in essere mezzi fraudolenti. La sanzione veniva applicata qualora l’ammontare dei tributi evasi accertato in via definitiva era superiore a lire 25.000.000 per ciascuna operazione oppure nel periodo di imposta a lire 250.000.000. Tuttavia con il pagamento delle imposte e delle relative sanzioni amministrative entro novanta giorni dalla data in cui il provvedimento di accertamento era divenuto definitivo escludeva la punibilità  e l’azione penale. L’obbligo di denuncia e l’attività  istruttoria nonchè la prescrizione del reato avevano corso solo dopo la scadenza del termine citato. Nelle ipotesi di connessione con altri reati, inoltre l’autorità  giudiziaria poteva procedere separatamente per questi ultimi.

Tale disposizione è stata sostituita con la nuova riforma tributaria pertanto fino al 31/12/2013 il reato era previsto nell’ordinamento sammarinese ma vi era una causa di esclusione della punibilità  e di procedibilità  tale per cui in concreto si poteva evitare la sanzione sotto il profilo pernale. A ciò si aggiungono i brevi termini di accertamento per l’illecito fiscale stabiliti dalla legislazione sammarinese di 5 o 4 anni rispettivamente per la fattispecie omissiva o per le altre casistiche.

La nuova disciplina ha riscritto il reato di evasione fiscale circoscrivendolo alle fattispecie di:

– omissione di dichiarazione con soglia di 25.000€ di imposta evasa
– emissione, rilascio o utilizzo di fatture o documenti a fronte di operazioni inesistenti per qualsiasi importo di imposta evasa
– dichiarazioni rese o attività  eseguite utilizzando mezzi fraudolenti con soglia di imposta evasa superiore a €25.000,00 per ciascun tributo e per ciascun periodo di imposta

La novità  introdotta si concentra tuttavia sulla eliminazione della causa di esclusione delle punibilità  e di procedibilità . Pertanto qualora un soggetto ricada in una delle predette ipotesi commette un reato presupposto ai fini antiriciclaggio.

L’art. 199 bis che nella Repubblica definisce la fattispecie di riciclaggio – introdotto con la Legge 123/1998 – in origine stabiliva che commette il reato di riciclaggio chiunque allo scopo di ostacolarne l’accertamento della provenienza, occulta, sostituisce, trasferisce, ovvero collabora o s’intromette affinché altri effettuino tali azioni in relazione a denaro che sa o deve presumere ottenuto da altri mediante un reato non colposo e non contravvenzionale (misfatto compiuto a titolo di dolo). Il reato viene altresì commesso da chiunque utilizza ovvero collabora o si intromette perché si utilizzi in attività  economiche o finanziarie denaro che sa o deve presumere ottenuto da altri mediante la commissione di un reato non colposo e non contravvenzionale. Le disposizioni si applicano anche quando l’autore del reato, da cui il denaro proviene, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità  riferita a tale reato. Nel caso in cui il reato presupposto sia stato commesso all’estero il fatto deve essere penalmente perseguibile e procedibile anche nell’ordinamento sammarinese.

Con la legge n. 100/2013 è stata introdotta nell’ordinamento sammarinese anche la fattispecie di autoriciclaggio ricorrendo il reato di riciclaggio anche nei casi di concorso nel reato presupposto. L’eliminazione della formula “fuori dai casi di concorso nel reato” rende penalmente rilevante il cd. autoriciclaggio, l’attività  di occultamento posta in essere dal medesimo autore del reato presupposto che integra a pieno titolo, il reato: chi commette il reato presupposto commette altresì il reato di riciclaggio con le conseguenza in termini di applicazione di sanzioni penali, ad esempio l’applicazione della confisca, e l’allungamento dei termini di prescrizione del reato in 5 anni che giungono fino ad 8 anni per chi lo commette nell’esercizio di attività  economico-professionale, salve le fattispecie di continuazione nel reato.

L’estensione del reato all’intermediario nell’ipotesi di concorso nella fattispecie di reato di riciclaggio e autoriciclaggio inoltre è connessa all’elemento soggettivo ovverosia il dolo nonché il dolo eventuale. Infatti integra il reato sia la coscienza e la volontà  di realizzare l’evento e quindi violare le norme per commettere il reato (nell’ipotesi di dolo) ma è sufficiente – nel caso di dolo eventuale – che il soggetto agisca senza il fine di commettere il misfatto ma ponendo in atto comportamenti, ad esempio la violazione sistematica delle regole, che rischiano di provocare il reato ovvero l’intermediario accetta inconsapevolmente il rischio che il comportamento provochi la commissione del reato di riciclaggio.

Le operazioni di riciclaggio connesse ad attività  criminose di natura fiscale, negli ultimi anni sono state prese in esame dalla normativa internazionale e dalle raccomandazioni del GAFI che hanno richiesto l’introduzione del reato di riciclaggio anche a fronte di reati presupposto costituiti da reati fiscali. Tuttavia al di là  delle raccomandazioni gli Stati membri dell’Unione Europea hanno assunto direttive molto diverse fra loro sia a livello di inclusione di tali fattispecie criminose negli ordinamenti sia nel contenuto e nella definizione di reato fiscale in ogni Stato membro. Pertanto la IV Direttiva comunitaria in materia di riciclaggio ha ritenuto opportuno per la prima volta stabilire, in linea con le raccomandazioni riviste del GAFI, che i «reati fiscali» connessi alle imposte dirette e indirette rientrano nell’ampia definizione di «attività  criminosa». Considerando che ciascuno Stato membro può ricondurre reati fiscali diversi dalla nozione di «attività  criminosa» stabilita dalla direttiva, le definizioni di reati fiscali previste dalle normative nazionali divergono. Pertanto non essendo perseguita l’armonizzazione delle definizioni di reati fiscali contemplate nella legislazione nazionale degli Stati membri, si contemperano tali esigenze di tutela mediante la previsione, ai sensi dalla propria legislazione, dello scambio di informazioni o la prestazione di assistenza tra le Unità  di informazione finanziaria.

L’«attività  criminosa secondo la direttiva è costitutia da qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione dei seguenti reati gravi: i reati terroristici, i reati contro il traffico illecito di stupefacenti, le attività  delle organizzazioni criminali, la frode ai danni degli interessi finanziari dell’Unione, la corruzione, tutti i reati, compresi i reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, quali specificati nel diritto nazionale, punibili con una pena privativa della libertà  o con una misura di sicurezza privativa della libertà  di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, tutti i reati punibili con una pena privativa della libertà  o con una misura di sicurezza privativa della libertà  di durata minima superiore a sei mesi.

Ne consegue che l’introduzione nel diritto comunitario dei reati fiscali quali reati presupposto con la nuova nozione se da un lato rafforza ulteriormente i presidi e gli obblighi che dovranno essere adottati dagli stati membri dall’altra conferma l’assunto in base al quale in precedenza, in mancanza di tale previsione espressa, tali fattispecie non dovessero essere considerate fra i reati presupposto.

La definizione di “riciclaggio” inoltre di cui all’art. 1 comma 2 della Legge n. 92/2008 non coincide con la fattispecie criminosa di cui all’art. 199-bis del Codice penale sammarinese ma essa è integrata per i soggetti designati i cui obblighi pertanto si estendono in un area più vasta rispetto a quella prevista dalla normativa primaria: il presupposto è la provenienza del denaro da attività  criminosa in genere, mentre il codice penale richiede la tassativa provenienza da misfatto di natura dolosa.

Il “sospetto”, per assumere rilevanza ai fini della normativa antiriciclaggio, non deve essere riferito esclusivamente al “reato tributario”, ma altresì al “riciclaggio” ed all’”autoriciclaggio” di beni provenienti da quella particolare specie di attività  criminosa rappresentata dalla violazione di obblighi fiscali penalmente sanzionati. Si è in presenza di riciclaggio, se si è a conoscenza o il sospetto di un’attività  criminosa dalla quale il denaro proviene inclusi i reati tributari.

La dottrina in passato aveva espresso molti dubbi al riguardo. Secondo la stessa non era configurabile la possibilità  che un bene, di regola una somma di denaro, potesse provenire da un’attività  di evasione fiscale, dal momento che quest’ultima di per sé non genera proventi limitandosi a determinare un risparmio fiscale su una ricchezza. Pertanto una rilevante fetta dei reati tributari sarebbero esclusi dall’area di quelli suscettibili di costituire presupposto del riciclaggio in quanto non in grado di provocare un effettivo incremento del patrimonio.

Premesso tuttavia che la normativa internazioale, incluse le raccomandazioni del GAFI, è orientata a considerare i reati fiscali come presupposto del riciclaggio, ne deriva che il “quantum” prodotto dal reato, va identificato, non nell’imponibile sottratto a tassazione, ma nell’imposta evasa, che rappresenta il vero “profitto del reato”. La problematica è molto complessa al fine di interpretare correttamente la norma soprattutto a carico degli intermediari che sono tenuti all’osservanza delle disposizioni.

In primo luogo secondo la normativa fiscale sammarinese, sono penalmente punibili le violazioni concernenti le imposte dirette (Imposta Generale sui Redditi), restando escluse le violazioni in materia di imposte indirette (imposta monofase, di successione e donazione, di registro, di trascrizione, bollo, voltura, catastali ecc). E ogni Stato avrà  una legislazione differente. Ne consegue che, laddove la violazione concerna detti ultimi tributi, la condotta non può essere mai qualificata come attività  criminosa e pertanto non potrà  parlarsi specularmente di riciclaggio.

In secondo luogo si evidenzia il meccanismo applicativo dei reati fiscali, il cui sistema punitivo si fonda, per determinate tipologie di reati, sul superamento di limiti quantitativi di imposta evasa. Al riguardo, l’individuazione del superamento delle soglie di rilevanza penale, da parte degli intermeiari è difficoltosa se non impossibile non potendo riscontrare la coerenza di tale parametro con la movimentazione del rapporto e con il profilo del cliente. Inoltre l’ampliamento o la riduzione della sfera di intervento penale accresce o riduce le condotte penalmente rilevanti presupposto del riciclaggio.

La fattispecie inoltre, in terzo luogo, è legata all’individuazione del momento di commissione del reato tributario e, quindi, della integrazione dello stesso, quale momento a partire dal quale può concepirsi un’attività  di riciclaggio dei relativi proventi. Il reato di omessa dichiarazione e, in alcuni casi, di frode fiscale si perfezionano con la presentazione della dichiarazione dei redditi. In precedenza non si è verificato né il reato presupposto né la conseguente attività  di riciclaggio.

Infine, un quarto punto di analisi, è costituito dagli elementi che un soggetto designato deve prendere in esame per poter valutare l’esistenza del reato fiscale presupposto in relazione al luogo di consumazione del reato e al diritto applicabile (elementi oggettivi e soggettivi) in assenza di convenzioni internazionali in materia in caso di operazioni trnsnazionali. In pratica nell’ordinamento sammarinese si integra il reato di evasione fiscale sulla scorta della normativa penale nazionale che non coincide con quella di altri ordinamenti esteri che, fra l’altro, possono includere altre fattispecie o escludere quella nazionali. Il tema è quindi stabilire l’esistenza del reato presupposto sulla scorta della normativa applicabile che sembra logico assumere quella del paese di residenza del soggetto: tuttavia se il reato è stato commesso all’estero deve essere penalmente perseguibile e procedibile anche nella Repubblica di San Marino. Pertanto se non è stato commesso il reato presuppo non si può essere perseguiti per il reato di riciclaggio e quindi non si intregra la fattispecie penale.

In ultima analisi si osserva la rilevanza ai fini della disciplina antiriciclaggio del reato di omissione di versamento di ritenute alla fonte che comprende chi non versa le ritenute alla fonte operate in qualità  di sostituto a titolo di acconto o di imposta, qualora l’ammontare dell’imposta evasa superi l’importo annuale di €25.000,00 ed il debito non risulta dalla relativa dichiarazione fiscale.

Nel caso in cui in precedenza siano stati commessi reati fiscali e il deposito di somme su un rapporto bancario sia effettuato con il profitto di tali reati tributari, per cui si intende riciclare le somme frutto dei reati fiscali, l’aspetto problematico è connesso alla valutazione degli elementi a disposizione del soggetto designato che deve avvenire sulla base dei documenti che lo stesso è tenuto a domandare per il corretto svolgimento delle proprie attività  e funzioni, imposte dalla legge, senza configurare a suo carico un obbligo di penetranti indagini tese ad escludere l’esistenza di pregressi reati fiscali.

Identificati i contorni delle fattispecie penalmente rilevanti, si conclude che, non è agevole configurare una casistica così articolata e dai contorni così fortemente discrezionali. La valutazione dei reati fiscali quali reati presupposto è particolarmente complessa soprattutto se deve essere eseguita da parte di un intermediario.

E’ dunque difficile, per i soggetti obbligati, valutare se ci sia l’obbligo di segnalare un’operazione sospetta per quanto attiene gli illeciti tributari che possono configurare un’operazione di ricilaggio. La direttiva pone le basi per un’efficace e rafforzata implementazione di un sistema di contrasto al riciclaggio transnazionale, tuttavia ammette l’assenza di armonizzazione sulla definizione di reato fiscale e di attività  criminosa e non risolve le problematiche concrete in fase applicativa circa l’individuazione delle fattispecie oggetto di eventuale segnalazione da parte degli intermediari.

Gli Stati membri, e la Repubblica di San Marino nell’osservanza della Convenzione monetaria sottoscritta nel 2012 e ratificata con il Decreto Consiliare 120/2012, avranno due anni di tempo per conformarsi alla IV direttiva. In particolare, dovranno inserire nella propria legislazione la definizione di attività  criminosa ampliando la gamma dei reati a quelli di natura fiscale, relativi a imposte dirette e indirette, punibili con una pena detentiva o con altra misura equipollente di durata massima superiore a un anno o, nel caso di ordinamento giuridico che prevede una soglia minima per i reati, tutti quelli punibili, sempre a titolo di detenzione o misura equipollente, di durata minima di sei mesi.

Ciò tuttavia non consentirà  l’armonizzazione dell’ambito delle attività  criminose, quali presupposto di riciclaggio, in quanto non vi sono disposizioni uniformi sulla nozione dei reati fiscali, e quindi non si potrà  prescindere dalla normativa di carattere penale tributario vigente in ogni singolo Stato e dal tipo di pena che la stessa normativa prevede nel caso di commissione di un reato tributario.

A tale proposito è bene evidenziare le conseguenze di una modifica della normativa penale vigente in un ordinamento che possono incidere sugli obblighi previsti per i soggetti designati in relazione all’applicazione della normativa antiriciclaggio anche in altri Stati in cui vigono le direttive comunitarie.

A titolo esemplificativo il D.Lgs. n. 158/2015 italiano ridisegna il sistema delle sanzioni penali-tributarie e con effetto dal 22 ottobre 2015 avrà  ripercussioni significative anche sui giudizi pendenti. Intervenendo sull’attuale formulazione del D.Lgs. n. 74/2000, il legislatore ha aumentato le soglie di punibilità  di alcuni reati e ha introdotto nuove fattispecie perseguibili penalmente, quale ad esempio l’omessa presentazione della dichiarazione da parte del sostituto d’imposta, che la Repubblica di San Marino ha già  introdotto che effetto dal 1/1/2014. Ma ciò che più sintomatico è la previsione di specifiche cause di non punibilità : il pagamento integrale di quanto dovuto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado depenalizza i reati di omesso versamento ed indebita compensazione, così come l’infedele ed omessa dichiarazione qualora i debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi, siano estinti integralmente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. Tali disposizioni riemergono nell’ordinamento italiano vicino alla Repubblica di San Marino mentre la Repubblica, solo lo scorso anno, ha abrogato la medesima prescrizione. Ciò naturalmente ha effetti sulla normativa antiriciclaggio nonché sugli obblighi degli intermediari di segnalazione di un’operazione sospetta data la presenza di clientela residente nella vicina Repubblica italiana.

La depenalizzazione che accompagna la riscrittura di talune fattispecie di reati tributari sembra porsi in contrasto con l’aspettativa di tutela degli interessi finanziari dell’UE, ma questa rinuncia al penale va correttamente letta come dichiarazione di sufficienza delle sanzioni amministrative, come attribuzione di natura “sostanzialmente” penale a queste ultime e, quindi, come allineamento al divieto di bis in idem voluto dalla Corte europea dei Diritti dell’uomo. Il legislatore italiano non ha rinunciato al bis in idem sanzionatorio (rappresentato dalla comminatoria di sanzioni penali e amministrative), ma – sulla scia della sentenza della Corte EDU 4 marzo 2014, Grande Stevens – ha riscritto il sistema sanzionatorio amministrativo, così da riaffermare che le sanzioni amministrative tributarie non rappresentano affatto un deficit di tutela degli interessi finanziari UE, ma un diverso modo di sanzionare peraltro chiaramente consentito da Direttive comunitarie (da ultimo si veda la Direttiva (UE) 2015/845 del Parlamento europeo e del Consiglio).

Ne consegue che anche nella Repubblica di San Marino si debba approfondire la questione del ne bis in idem in quanto la condanna ad una sanzione amministrativa rilevante potrebbe riflettersi in una condizione di non procedibilità  dell’azione penale e di punibilità  con conseguenze anche a livello di antiricilaggio e di obbligo di segnalazione di operazioni sospette. Ma ciò oggi solo a livello giurisprudenziale non esistendo nella normativa vigente tale preclusione.

Dall’entrata in vigore della direttiva pertanto:

– anche il solo sospetto che l’origine dei fondi possa derivare da illeciti fiscali farà  scattare l’obbligo per l’intermediario di segnalazione di attività  sospetta.
– la compliance fiscale entra oramai di diritto quale requisito essenziale di verifica della clientela senza alcun dubbio prima generato dal mancato riferimento espresso di tali illeciti tra quelli che potevano qualificare un’attività  criminosa.

Altri profili

Registro centrale dei titolari effettivi

La direttiva 2015/849 prevede il Registro centrale dei titolari effettivi sia per le società  che per gli altri accordi legali quali trust, fondazioni, ecc. A tale proposito la Repubblica di San Marino ha già  previsto nel proprio ordinamento un Registro dei trust – tenuto da Banca Centrale – che riporta tutti i soggetti che hanno interessi, obblighi o diritti connessi con lo strumento: il disponente, i beneficiari, i trustee, i guardiani. Inoltre l’Autorità  di Vigilanza tiene l’archivio delle partecipazioni fiduciarie ovvero registra tutti i titolari effettivi di partecipazioni in società  sammarinesi detenute per mezzo di una società  fiduciaria sia sammarinese che estera. Infine presso il Tribunale Sammarinese è tenuto il Registro delle Società  e quello delle Associazioni e delle Fondazioni in cui sono depositati tutti gli atti costitutivi delle predette entità  nonché i titolari delle partecipazioni per i quali devono essere certificati dal notaio che ha rogato l’atto istitutivo i requisiti di idoneità  dei citati soggetti. Pertanto già  attualmente i soggetti designati titolari di interessi alla verifica della identitità  dei titolari effettivi delle entità  clienti possono consultare gli estratti dei registri per le finalità  imposte dalla normativa antiriciclaggio.

Individuazione e definizione dei titolari effettivi

La IV Direttiva ha esteso la nozione di titolare effettivo per alcuni particolari strumenti legali fra i quali emergono i trust. Per tale tipologia si è conclusa la discussione circa l’individuazione dei soggetti che avevano diritti quesiti sullo strumento in quanto nella individuazione dei predetti soggetti la direttiva ha incluso tutti i soggetti che gravitano attorno allo strumento e che pertanto vantano diritti o hanno obblighi nei sui confronti: rientrano nella definizione di titolare effettivo di trust i disponenti, i beneficiari, il trustees, il guardiano oltre a coloro nel cui interese è istituito o agisce l’istituto giuridico o chi esercita in ultima istanza il controllo sullo stesso. Nella legislazione sammarinese i predetti soggetti sono iscritti nel Registro dei trust e, secondo le istruzioni dell’AIF, già  è necessario includere fra i titolari effettivi i beneficiari e gli altri soggetti che vantano diritti attuali sul trust o nell’interesse dei quali lo stesso opera e in caso di inesistenza è comunque necessario riportare il trustee o il guardiano che esercitano i propri poteri sul trust, hanno il controllo sull’istituto in virtù dell’atto istitutivo analogamente a quanto stabilito dalla direttiva.

Inoltre con riferimento ai contratti assicurativi l’Agenzia di Informazione Finanziaria sin dal 2009 con l’Istruzione 2009/05 ha indicato che il titolare effettivo di tali tipologie contrattuali è da individuare nel beneficiario anticipando quanto prescritto con il Regolamento del 21 luglio 2014 n. 5 emesso dall’IVASS nell’ordinamento italiano che ha dettato per la prima volta le disposizioni attuative circa le modalità  di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi. Infatti il provvedimento stabilisce che è necessario identificare e verificare l’identità  del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo nonché quella del beneficiario al momento della corresponsione della prestazione assicurativa. Nella Repubblica di San Marino tuttavia il beneficiario deve essere identificato immediatamente al momento della nomina anche se non ha accettato rendendolo definitivo il beneficio e indipendentemente dalla corresponsione della prestazione assicurativa andando oltre quanto stabilito dall’Autorità  di Vigilanza delle imprese assicurative italiane.

Profilo di rischio

La IV direttiva antiriciclaggio è basata su tre livelli di azione. La Commissione, gli Stati membri e i soggetti obbligati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio, devono identificare, analizzare e valutare i rischi che un’operazione comporta nel configurare eventi o tentativi di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti designati devono in particolare individuare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenendo conto di fattori di rischio basandosi sulla tipologia di clientela, paese o area geografica di residenza della stessa, della tipologia di prodotti e servizi forniti, operazioni eseguite o canali di distribuzione utilizzati. Inoltre gli intermediari devono porre in essere politiche, controlli e procedure per mitigare e gestire in maniera efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo inclusi: a) l’elaborazione di politiche, controlli e procedure interni, pratiche di riferimento per la gestione dei rischi, adeguata verifica della clientela, segnalazione, conservazione dei documenti, controllo interno, gestione della conformità  ivi inclusa, se adeguata rispetto alle dimensioni e alla natura dell’attività  economica, la nomina di un responsabile della conformità  a livello dirigenziale, e indagine sui dipendenti e di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure interni citati. Le politiche, i controlli e le procedure poste in essere devono essere debitamente autorizzate dall’organo amministrativo che deve verificarne l’adeguatezza delle misure e adoperarsi per rafforzarle.

In tale ambito benché l’approccio sul rischio sia un elemento fondamentale per valutare l’operatività  della clientela, ad oggi non è stata introdotta una disciplina che specifica i requisiti patrimoniali minimi quantitativi a fronte del rischio antiriciclaggio. Dovrà  entrare nelle best practise dei soggetti designati l’elaborazione di un risk assessment per l’individuazione e la valutazione dei rischio antiriciclaggio in funzione delle peculiarità  dell’intemediario determinate come indicato dalla tipologia di clientela, del paese di residenza della medesima, della tipologia di prodotti servizi forniti e operazioni eseguite nonché dei canali distributivi utilizzati al fine di poter individuare procedure e controlli interni correlati alla propria rischiosità .

Persone politicamente esposte

La verifica rafforzata nei confronti delle persone politicamente esposte è già  estesa a coloro che svolgono o hanno svolto funzioni pubbliche nella Repubblica di San Marino, nei singoli Stati esteri o nell’ambito di organizzazioni internazionali. A San Marino la legislazione è già  aderente alle disposizioni comunitarie e l’attuazione è avvenuta con l’Istruzione 2014/04 che ha compreso fra le persone politicamente esposte anche quelle nazionali oltre a quelle estere in precedenza incluse nella nozione. Tali misure rafforzate riguardano anche i familiari o i soggetti che hanno legami con persone politicamente esposte ivi incluse le persone che notoriamente hanno la titolarità  effettiva congiunta di soggetti giuridici con le stesse.

Soggetti designati

Fra i soggetti designati nell’ordinamento italiano è prevista la pubblica amministrazione (art. 10 comma 2 lett. g) D.Lgs n. 231/2007). La normativa sammarinese in tale ambito mostra una lacuna non estendendo gli adempimenti in materia di antiriciclaggio – ivi inclusi gli obblighi di segnalazione di operazione sospetta – agli enti pubblici ad eccezione di Banca Centrale ed Ente Poste che rientrano a pieno titolo nella norma.

Cooperazione internazionale rafforzata

In funzione del rapporto Gafi (Gruppo d’azione finanziaria internazionale), pubblicato nel febbraio 2012, viene rafforzata la cooperazione internazionale con le autorità  europee di vigilanza, e tra le Fiu (Financial information unit) e la Commissione. Gli Stati devono adottare misure volte a rendere efficaci meccanismi di cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità  di indirizzo, le Fiu, le autorità  di vigilanza e la altre autorità  competenti che operano in materia di antiriciclaggio nel singolo Paese. L’Agenzia di informazione finanziaria è membro del Egmont Group dal Giugno 2005 e coopera con 53 Financial Intelligence Units (FIU) estere.

© RIPRODUZIONE VIETATA


Come citare questo articolo

Emanuela Montanari, “La IV Direttiva Europea Antiriciclaggio n. 2015/849 e la normativa della Repubblica di San Marino”, Magistra Banca e Finanza, 3 dicembre 2005, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-iv-direttiva-europea-antiriciclaggio-n-2015-849-e-la-normativa-della-repubblica-di-san-marino/.

Attribuzione della fonte

Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

Le banche possono ricevere la segnalazione dei nuovi pareri, delle schede e degli approfondimenti pubblicati da Tidona Giuridica. Richieda l'iscrizione →
Le informazioni contenute in questo sito web e nella rivista "Magistra Banca e Finanza" sono fornite solo a scopo informativo e non possono essere ritenute sostitutive di una consulenza legale. Nessun destinatario del contenuto di questo sito, cliente o visitatore, dovrebbe agire o astenersi dall'agire sulla base di qualsiasi contenuto incluso in questo sito senza richiedere una appropriata consulenza legale professionale, da un avvocato autorizzato, con studio dei fatti e delle circostanze del proprio specifico caso legale.