Di Maura Castiglioni, Avvocato
La lettera di patronage o di gradimento costituisce una forma di garanzia impropria, in forza della quale la società “patronnant” assicura alla banca di essere titolare di un pacchetto azionario di altra società , di avere interesse al mantenimento delle linee di credito alla stessa concesse, e dichiara di non cedere le azioni di sua proprietà prima del rimborso dei crediti della società debitrice verso la banca in questione.
La funzione tipica delle dichiarazioni contenute in tali lettere di gradimento non consiste propriamente nel “garantire” l’adempimento altrui, nel senso in cui tale termine viene assunto nella disciplina della fideiussione e delle altre garanzie personali specificamente previste dal legislatore.
Difatti, mentre in queste ultime il garante assume l’obbligo di eseguire la prestazione dovuta dal debitore principale, la funzione propria della lettera di patronage va ravvisata nel tentativo di rafforzare nel creditore il convincimento che il patrocinato farà fronte ai propri impegni.
Per questo motivo la lettera di gradimento non costituisce una forma di garanzia tipica, ma piuttosto impropria.
Tale natura non vale tuttavia ad escludere alle dichiarazioni di patronage qualsiasi valore giuridico, dal momento che esse sono spesso collegate con operazioni di notevole rilievo economico e non è quindi ragionevole supporre che con il loro rilascio le parti abbiano inteso dar vita ad impegni considerevoli solo da un punto di vista sociale (Cass. civ. sez. I, sent. n. 10235 del 27/09/1995).
La rilevanza giuridica delle lettere di patronage non è tuttavia sempre la stessa, ma varia a seconda del loro contenuto, per cui è possibile distinguere lettere di patronage “forti” e “deboli”.
Quando le dichiarazioni hanno un contenuto meramente informativo, circa l’esistenza della posizione di influenza e circa le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie del patrocinato, non si ritiene abbiano natura negoziale vincolante.
Difatti non contiene assunzione di obbligazione fideiussoria la lettera di patronage nella quale una società riconosce che un’altra è una sua sussidiaria controllata, in grado di mantenere puntualmente gli impegni finanziari assunti peraltro previo il proprio controllo, e dichiara di essere solita ad adottare i provvedimenti necessari a tal fine (Corte Appello Roma, 4 ottobre 1979). E ancora non può essere interpretata come avente natura negoziale vincolante la dichiarazione con la quale l’autore della lettera di patronage si limita ad affermare l’esistenza di un proprio interesse al mantenimento in essere di linee di credito già concesse dalla banca al patrocinato (Trib. Milano 30 maggio 1983).
In questi casi si tratta di dichiarazioni contenute in lettere di patronage “deboli”, dove una eventuale responsabilità del patronnant può essere affermata solo alla stregua dei principi sanciti dagli artt. 1337 e 1338 c.c. in tema di responsabilità precontrattuale.
Il patrocinante viene infatti ad inserirsi nello svolgimento di trattative avviate tra altri soggetti, proprio al fine di agevolarne la positiva conclusione e di rafforzare il convincimento del creditore, creando così ragionevoli aspettative sul buon esito dell’operazione. La Suprema Corte ha ritenuto che tale situazione sia sufficiente a giustificare l’applicazione di quelle regole di diligenza, di correttezza e di buona fede dettate proprio al fine di evitare che gli interessi di quanti partecipano alle trattative possano essere pregiudicati da comportamenti altrui scorretti, e quindi in violazione dell’art. 1337 c.c., che impone difatti alle parti l’osservanza della buona fede nelle trattative e nello svolgimento del contratto (Cass. civ. sez. I, sent. n. 10235 del 27/09/1995).
Tuttavia, diversa è la rilevanza giuridica attribuibile alle lettere di patronage “forti”, in ordine alle quali può ritenersi configurabile una ipotesi di responsabilità negoziale a carico del patronnant.
Nelle lettere di gradimento c.d. “forti” il patrocinante non si limita ad esternare la propria posizione di influenza, ma assume veri e propri impegni, quale ad esempio quello di salvaguardia della solvibilità della società controllata, o di futuro mantenimento della propria partecipazione nella medesima. In questa ipotesi si genera una obbligazione negoziale avente per oggetto un facere, in quanto il patronnant deve tenere una certa condotta, in modo che la controllata sia sempre nelle condizioni economiche di adempiere gli impegni assunti con la banca che abbia concesso un prestito alla società garantita, mediante la suddetta lettera di conforto.
Non si configura una promessa del fatto del terzo, bensì un’obbligazione assunta in proprio dal patronnant, costituente impegno giuridico vincolante di natura contrattuale e con finalità di garanzia (Cass. civ. sez. I, sent. n. 10235, 27/09/1995; Trib. Milano, 22/06/1995).
In particolare la lettera di patronage “forte” viene ricondotta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione nello schema negoziale delineato dall’art. 1333 c.c. Tale norma disciplina il contratto con obbligazioni a carico del solo proponente e così dispone al comma 1: “La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata”.
Benché l’articolo in questione sembri riferirsi unicamente a contratti, e dunque non a negozi unilaterali, tuttavia la giurisprudenza ha ritenuto di poter estendere lo schema negoziale dell’art. 1333 c.c. anche ad ogni promessa gratuita, con obbligazioni a carico del solo proponente come accade nella lettera di patronage, in quanto nella particolare ipotesi contemplata dall’articolo in esame, il rapporto può costituirsi senza bisogno di accettazione e quindi anche per effetto di un atto unilaterale.
Lo schema delineato dall’art. 1333 c.c. si adatta perfettamente alle lettere di patronage, che abbiano carattere impegnativo, e non vi è quindi motivo di dubitare della loro efficacia vincolante, posto che tali dichiarazioni, sono pur sempre dirette a rafforzare la protezione dei diritti del creditore e, quindi, a realizzare interessi certamente “meritevoli di tutela” secondo l’ordinamento giuridico ai sensi dell’art. 1322 comma 2 c.c. (Cass. civ. sez. I, sent. n. 10235, 27/09/1995).
Ne consegue quindi che l’insussistenza della partecipazione azionaria – assicurata inveridicamente dal patronnant – nella società controllata, incidendo sull’impegno da questi assunto ai sensi dell’art. 1333 c.c. nei confronti del destinatario della lettera, integra inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c. (Cass. civ. sez. III, sent. n. 4888 del 03/04/2001).
Maura Castiglioni, “La lettera di patronage “debole” e “forte”. La diversa rilevanza giuridica in tali forme di garanzia impropria”, Magistra Banca e Finanza, 21 gennaio 2002, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-lettera-di-patronage-debole-e-forte-la-diversa-rilevanza-giuridica-in-tali-forme-di-garanzia-impropria/.
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