La liberazione del fideiussore nel caso in cui la banca non abbia agito nei confronti del debitore garantito entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione: le possibili eccezioni

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Di Maurizio Tidona, Avvocato

 

L’obbligo del fideiussore di adempiere un’obbligazione altrui, nasce in forza dell’accordo tra il fideiussore ed il creditore. [1]

In forza di tale accordo il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito, ferma restando la possibilità  di convenire che il fideiussore non sia tenuto al pagamento prima dell’escussione del debitore principale. [2]

Al fine di evitare che il creditore, protetto dalla garanzia prestata dal fideiussore, trascuri di esercitare il suo diritto di credito nei confronti del debitore, l’art. 1957 c.c. impone al creditore l’onere di proporre l’azione nei confronti del debitore nel termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione. [3]

Se nel termine di sei mesi dalla scadenza il creditore non ha proposto l’azione contro il debitore o non abbia diligentemente coltivato la stessa, decade dal diritto di azione contro il fideiussore.

La decadenza si applica anche al caso in cui il fideiussore abbia limitato espressamente la sua fideiussione allo stesso termine di scadenza dell’obbligazione principale. In questo caso però l’istanza contro il debitore deve essere proposta dal creditore entro due mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale (e non più entro sei mesi) (art. 1957 c.c., comma 3).

Il creditore ed il fideiussore possono derogare, esplicitamente o implicitamente, a questa disciplina legale esonerando il creditore dall’onere di proporre, nel termine di sei mesi, le sue istanze nei confronti del debitore principale (Cass. n. 6897/1993; Cass. n. 9719/1992; Cass. n. 4208/1992; Cass. n. 2545/1990; Cass. n. 786/1989). [4]

È inoltre giurisprudenza costante della Corte di Cassazione che la disposizione dell’art. 1957 c.c. – secondo cui il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché abbia proposto le sue istanze contro il debitore entro sei mesi e le abbia diligentemente coltivate -, non si applica quando sia stato espressamente convenuto in impegno fideiussorio che la fideiussione, anche se prestata per un’obbligazione specifica, si estingua soltanto al momento dell’estinzione dell’obbligazione principale, e cioè con l’integrale soddisfacimento del debito garantito (Cass. n. 16836/2015; Cass. n. 2827/1994; Cass. n. 5373/1987; Cass. n. 5525/1983; Cass. n. 2901/1980; Cass. n. 2899/1980; Cass. n. 794/1976).

In tal caso l’azione del creditore non è soggetta a nessun termine di decadenza.

 

NOTE:

[1] Art. 1936 (Nozione) c.c.: “[I]. È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. [II]. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza”.

[2] Art. 1944 (Obbligazione del fideiussore) c.c.: “[I]. Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito. [II]. Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell’escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione. [III]. Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie”.

[3] Art. 1957 (Scadenza dell’obbligazione principale) c.c.: “[I]. Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. [II]. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale. [III]. In questo caso però l’istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi. [IV]. L’istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore”.

[4] Ciò accade non solo quando oggetto della fideiussione sia un impegno incondizionato, esteso, in via generale, a tutte le obbligazioni del garantito, senza limitazioni temporali (Cass. n. 9719/1992; Cass. n. 786/1969), ma anche quando l’oggetto consista in una specifica obbligazione, per la quale sia stata prevista una determinata scadenza.


Come citare questo articolo

Maurizio Tidona, “La liberazione del fideiussore nel caso in cui la banca non abbia agito nei confronti del debitore garantito entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione: le possibili eccezioni”, Magistra Banca e Finanza, 13 novembre 2015, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-liberazione-del-fideiussore-nel-caso-in-cui-la-banca-non-abbia-agito-nei-confronti-del-debitore-garantito-entro-sei-mesi-dalla-scadenza-dellobbligazione-le-possibili-eccezioni/.

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Argomenti: fideiussione prescrizione