Di Maura Castiglioni, Avvocato
Brevi note sulla modifica unilaterale delle condizioni di contratto su iniziativa delle banche nei contratti antecedenti al Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) ed alla Legge sulla trasparenza bancaria (L. 154/1992), con una panoramica sull’evoluzione normativa sino ad oggi.
La facoltà per la banca di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente (c.d. ius variandi), adesso disciplinata dall’art. 118 del Testo Unico Bancario, si è evoluta nel corso degli anni e può essere suddivisa in tre periodi, in relazione alla normativa applicabile in ognuna delle fasi considerate:
1) Disciplina applicabile sino al 9/3/1992:
Prima dell’entrata in vigore della Legge sulla trasparenza bancaria (L. 154/1992) avvenuta il 10/3/1992, la regolamentazione contrattuale dei rapporti bancari era rimessa alle Norme bancarie uniformi (N.B.U.), recepite dalle banche quali condizioni generali dei contratti conclusi con la propria clientela e dagli accordi interbancari predisposti dall’ABI.
In particolare le N.B.U. consistevano in i modelli di contratto diffusi dall’ABI alle banche associate e relative alla disciplina delle principali operazioni e servizi bancari resi alla clientela.
Le N.B.U. contenevano clausole che riservavano alle banche la facoltà di modificare in qualsiasi momento le condizioni regolatrici dei rapporti bancari (ad es. l’art. 16 relativo ai i conti correnti di corrispondenza e ai servizi connessi).
Non esisteva tuttavia una disposizione legislativa che regolasse tale diritto in capo alle banche.
2) Disciplina applicabile dal 10/3/1992 al 31/12/1993:
Il 10/3/1992 è entrata in vigore la Legge sulla trasparenza bancaria (L. 154 del 17/2/1992) i cui art. 4, comma 2 e art. 6, commi 1 e 2 hanno disciplinato lo ius variandi, stabilendo all’art. 4, comma 2, la possibilità per le banche di variare in senso sfavorevole al cliente le condizioni contrattuali e l’art. 6, commi 1 e 2 le modalità per l’esercizio di tale facoltà .
In particolare, l’art. 4, comma 2 stabiliva:
“2. L’eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente”.
Mentre l’art. 6, commi 1 e 2, disponeva:
“1. I tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni previsti nei contratti di durata possono essere variati in senso sfavorevole al cliente, purché ne sia data al medesimo comunicazione scritta presso l’ultimo domicilio notificato. 2. Nelle ipotesi in cui si proceda a variazioni generalizzate della struttura dei tassi, la comunicazione di cui al comma 1 potrà avvenire in modo impersonale tramite inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale”.
In sintesi quindi:
1) la banca poteva modificare in senso sfavorevole al cliente le condizioni contrattuali, purchè tale facoltà fosse prevista in contratto e fosse stata approvata specificamente dal cliente;
2) l’efficacia della modifica unilaterale era subordinata alla comunicazione al cliente presso l’ultimo domicilio;
3) in caso di variazione generalizzata dei soli tassi di interesse, e non di altre condizioni di contratto, l’obbligo della comunicazione al cliente poteva essere assolto attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Dal 10/3/1992 per procedere alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente era quindi necessaria comunque una specifica clausola contrattuale, sottoscritta dal cliente e questo anche per i contratti già pendenti, i quali avrebbero dovuto essere adeguati a quanto prescritto dall’art. 4, comma 2 L. 154/92.
La L. 154/92 non ha previsto alcun adeguamento automatico delle clausole dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della L. 154/92.
In relazione ai contratti di credito al consumo lo ius variandi è stato disciplinato dall’art. 121, comma 6 L. 142 del 19/2/1992 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee), il quale in particolare prevedeva ai commi 6 e 7:
“6. Il tasso di interesse annuo e gli oneri previsti nei contratti di cui al comma 5 possono essere variati in senso sfavorevole al consumatore purché ne sia data al medesimo comunicazione scritta presso l’ultimo domicilio notificato, con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi rispetto alla data di applicazione delle variazioni. In caso contrario, queste ultime sono inefficaci. 7. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, il consumatore ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente in essere”.
Le disposizioni sopra riportate sono rimaste in vigore sino al 31 dicembre 1992.
3) Disciplina applicabile dal 1° gennaio 1994:
Il 1° gennaio 1994 è entrato in vigore il Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385 dell’1/9/1993), che ha abrogato le disposizioni sullo ius variandi sia relative alla L. 154/92 e sia relative alla L. 142/1992.
L’art. 161 TUB ha difatti abrogato gli artt. 4 e 6 L. 154/1992 e l’art. 21 L. 142/1992.
Dal 1° gennaio 1994 la facoltà della banca di modificare le condizioni previste dal contratto è disciplinata dall’art. 118 TUB, il quale consente, al ricorrere di determinati presupposti, la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in precedenza pattuite con il singolo cliente, con classi di clienti, o con la clientela nella sua generalità .
Dall’entrata in vigore del Testo Unico Bancario ad oggi l’art. 118 è stato oggetto di diverse revisioni e modifiche, ma sin dall’originaria versione della norma il legislatore ha sempre imposto che la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente fosse prevista in contratto.
Deve pertanto ritenersi che dal 10/3/1992 (data di entrata in vigore della L. 154/1992, che all’art. 4 aveva previsto la necessità di una specifica clausola approvata dal cliente) la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente è prevista soltanto purchè le parti abbiano pattuito tale facoltà per iscritto in contratto.
In difetto non era e non è possibile per la banca procedere ad una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
La versione originaria dell’art. 118 alla data del 1° gennaio 1994 (data di entrata in vigore del testo Unico Bancario) prevedeva in particolare:
“1. Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR. 2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci. 3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dell’effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate”.
La norma nulla precisava circa la specifica approvazione della clausola contrattuale da parte del cliente.
Una prima sostanziale modifica della norma è intervenuta a seguito dell’art. 10 D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 [1], convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che ha sostituito la precedente disposizione con la seguente (entrata in vigore il 4 luglio 2006), introducendo in particolare il requisito del “giustificato motivo” e le specifiche modalità di comunicazione al cliente:
“1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall’ articolo 1341, secondo comma, del codice civile. 2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: Proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente. 4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente”.
La norma ha inoltre stabilito il rimando all’art. 1341, comma 2 c.c. [2] che prevede la specifica approvazione per iscritto da parte del cliente.
Un’altra importante modifica della norma è intervenuta per effetto dell’art. articolo 4 del D. Lgs. n. 141 del 13 agosto 2010 [3], con la decorrenza indicata al comma 2 [4] dell’articolo 6 del medesimo D. Lgs. 141 del 2010, e cioè 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 19 settembre 2010.
La nuova formulazione della norma ha previsto, rispetto alla precedente, la disciplina applicabile ai contratti a tempo determinato e la sostituzione del preavviso di trenta giorni con il maggior termine di due mesi:
“1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo. 2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente. 4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente”.
L’articolo 8, comma 5, lettera f), del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 ha poi inserito nell’art. 118 TUB il comma 2-bis, relativo alla modifica dei tassi di interesse nei contratti di durata conclusi con clienti che non siano consumatori o micro-imprese:
“2-bis. Se il cliente non è un consumatore nè una micro-impresa come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 [5], nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto”.
L’attuale formulazione dell’art. 118 TUB pertanto prevede:
“1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo. 2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 2-bis. Se il cliente non è un consumatore ne’ una micro-impresa come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto. 3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente. 4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente”.
In linea generale può quindi sostenersi che ai sensi dell’art. 118 TUB:
- La facoltà di modifica è prevista per i contratti a tempo indeterminato ed in presenza di un giustificato motivo, purchè la facoltà sia prevista in contratto e il cliente abbia specificamente approvato la relativa clausola.
- Per i contratti a tempo determinato la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.
- Per i contratti di durata conclusi con clienti diversi dai consumatori e dalle micro-imprese è possibile la modifica anche dei tassi di interesse, alle condizioni stabilite dal comma 2-bis dell’art. 118 TUB
- L’art. 118 TUB è applicabile anche al credito al consumo, in quanto l’art. 125-bis, comma 2 [6]TUB rinvia all’art. 118.
Note:
[1] D.L. n. 223 del 4/7/2006: “Decreto convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248 – Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”.
[2] Art. 1341, comma 2 c.c.: “[II]. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità , facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”.
[3] D.Lgs. 141 del 13 agosto 2010 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonchè modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi).
[4] Art. 6, comma 2 D.Lgs. 141/2010: “2. Le disposizioni contenute nel titolo II del presente decreto entrano in vigore il centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate dalle Autorità creditizie in base a norme modificate o sostituite dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili”.
[5] Art. 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE): “ t) “micro-impresa”: l’impresa che, al momento della conclusione del contratto per la prestazione di servizi di pagamento, è un’impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 [imprese che impiegano meno di 10 persone e il cui fatturato annuo o totale di bilancio non supera i 2 milioni di euro.], vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 104, lettera a) della direttiva 2015/2366/UE”.
[6] Art. 125-bis, comma 2 TUB: “2. Ai contratti di credito si applicano l’articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonché gli articoli 118, 119, comma 4, e 120, comma 2”.
Maura Castiglioni, “La linea temporale dello ius variandi nel diritto bancario. L’evoluzione della facoltà per la banca di modificare unilateralmente ed in pejus le condizioni di contratto”, Magistra Banca e Finanza, 14 marzo 2021, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-linea-temporale-dello-ius-variandi-nel-diritto-bancario-levoluzione-della-facolta-per-la-banca-di-modificare-unilateralmente-in-pejus-le-condizioni-di-contratto/.
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