Di Maurizio Tidona, Avvocato
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Nota a Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 2226 del 30 gennaio 2017
La Cassazione, con la sentenza in commento, ha confermato il principio di diritto – consolidato in giurisprudenza – che la concessione temporanea di credito da parte della banca è espressione di una mera tolleranza allo scoperto del correntista, dalla quale non può conseguire l’obbligo per la banca di provvedere anche per il futuro ad ulteriori atti di tolleranza, così come a concedere successive anticipazioni, seppure in precedenza consentite al correntista.
La tolleranza all’altrui scoperto, con utilizzo da parte del correntista dei fondi della banca, non è ritenibile di per sé una modifica delle condizioni originariamente concordate con il cliente, che rimangono nei termini inizialmente pattuiti.
La negazione da parte della banca di tollerare ulteriori scoperti, seppure in precedenza consentiti, non può costituire neppure, per la sentenza in commento, una violazione dell’obbligo di buona fede e correttezza su di essa incombente, di cui agli artt. 1175 [1] e 1375 c.c. [2]; obblighi che peraltro riguardano anche il cliente e non solo la banca.
La Corte osserva che tale conclusione trova le proprie ragioni fondanti nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che afferma che, in assenza di un’apertura di credito od anche in caso di superamento del limite di fido, l’anticipazione di fondi da parte della banca in favore del correntista costituisce una concessione comunque temporanea di credito, frutto di uno specifico accordo o di una mera tolleranza, e come tale inidonea a far sorgere in favore del correntista il diritto di ricevere in futuro analoghe tolleranze o erogazioni. [3]
La Corte chiarisce in particolare, nella sentenza qui commentata, che il conto corrente bancario è un negozio giuridico dominato dalle regole del mandato, in quanto la banca assume l’incarico di compiere pagamenti o incassi di somme per conto del cliente e secondo le istruzioni ricevute.
La disponibilità del conto può essere costituita con versamenti di somme o con accrediti sul conto, o anche con interventi da parte della banca, la quale può dar corso ad ordini di pagamento anche con fondi propri. Quest’ultima modalità di esecuzione dell’incarico può costituire una mera facoltà della banca, in mancanza di un espresso accordo in tal senso (la cui sola esistenza consentirebbe di ritenere esistente una formale apertura di credito), il cui esercizio dà luogo, nella complessità del rapporto, ad una prestazione accessoria rispetto a quella principale di mandato assunta dalla banca, che non muta però, se non espressamente pattuita, le condizioni pattuite tra le parti del rapporto. [4]
Secondo la Corte, quando vi sia l’accordo espresso tra le parti per la concessione di credito, si configura il contratto di apertura di credito, collegato a quello di conto corrente e produttivo di una specifica obbligazione a carico della banca, entro i limiti d’importo e di durata preventivamente concordati, ma non oltre (neppure in caso di tolleranza).
Nel caso di scoperto o comunque di superamento del limite di utilizzo concordato, rispetto a quanto contrattualmente stabilito, si realizza una concessione temporanea di credito, dalla quale non può farsi discendere, per quanto scritto, l’obbligo per la banca di provvedere per il futuro ad ulteriori anticipazioni o concessioni.
La Corte, nell’affrontare la specifica fattispecie di giudizio, afferma che tale principio è applicabile anche nel caso in cui la disponibilità accordata al cliente sia collegata alla negoziazione di titoli di credito, nella forma dello sconto di effetti cambiari o dell’anticipazione dell’importo di assegni postdatati emessi dallo stesso correntista, od anche da terzi.
Anche in tali ipotesi non nasce per il correntista alcun diritto a pretendere nel futuro analoghi comportamenti della banca, al di fuori dei limiti preventivamente concordati, anche ove la banca abbia così operato nel passato, dovendo ritenersi che, una volta superati i limiti stabiliti originariamente, l’accreditamento del relativo importo, a fronte della consegna del titolo, costituisca il frutto di uno specifico e saltuario accordo, al quale non può ricollegarsi l’obbligo della banca di anticipare l’importo di altri titoli successivamente presentati dal correntista.
La ripetuta anticipazione di somme per il pagamento di assegni emessi in carenza di provvista non è egualmente di per sé sufficiente a far ritenere obbligata la banca a consentire ulteriori pagamenti a seguire, trattandosi di un comportamento che può essere anche motivato, come scritto, da una mera tolleranza della banca, e per questo non sufficiente a far ritenere sussistente una modificazione delle condizioni originariamente concordate tra le parti. [5] [6]
La Corte osserva infine che, non essendo configurabile tra le parti un rapporto di apertura di credito in mancanza di un preventivo ed espresso accordo – e, come scritto, la tolleranza all’altrui scoperto non modifica le condizioni concordate originariamente tra le parti -, il rifiuto della banca di provvedere ad una anticipazione, seppure prima consentita, non è ritenibile neppure esercizio di un recesso contrattuale; per tale ragione la banca non ha obbligo di dare alcun preavviso al correntista sulla negazione di ulteriore tolleranza, ai sensi dell’art. 1845 c.c., comma 3, [7] o comunque nei termini imposti dall’osservanza del generale dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto, ci cui all’art. 1375 c.c.
Deriva da quanto precede che il saldo passivo di un conto corrente bancario, quando non sia interamente ricompreso nei limiti dell’apertura di credito concessa – che non è riscontrabile nell’ipotesi di una mera tolleranza ad una pregressa situazione di scoperto – è sempre immediatamente esigibile dalla banca. [8]
NOTE:
[1] Art. 1175 (Comportamento secondo correttezza) c.c.: “[I]. Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza”.
[2] Art. 1375 (Esecuzione di buona fede) c.c.: “[I]. Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”.
[3] Cass n. 25943 del 5 dicembre 2011; Cass. n. 815 del 10 febbraio 1982; Cass. n. 2685 del 15 dicembre 1970.
[4] Tribunale Trani, 6 maggio 2003 (in Fallimento 2004, 438): “La conclusione di un rapporto denominato “credito utilizzabile in conto corrente per elasticità di cassa” non concretizza un’apertura di credito conto corrente ex art. 1842 c.c., ma rappresenta la mera tolleranza dello scoperto di conto da parte della banca”.
[5] Cassazione civile, sez. I, n. 8160 del 28/7/1999: “L’esistenza di un contratto di apertura di credito bancario, che, solo, può giustificare la non immediata esigibilità , da parte della banca, del saldo passivo di un conto corrente, non può essere ricavata, “per facta concludentia”, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto, come i precedenti pagamenti di assegni, che sono da considerare, in via di principio, alla stregua di concessioni discrezionalmente accordate caso per caso”.
[6] Così anche: Cass. n. 2477 del 10 febbraio 2004; Cass. n. 3487 del 4 aprile 1998.
[7] Art. 1845 (Recesso dal contratto) c.c.: “[I]. Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa. [II]. Il recesso sospende immediatamente l’utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori. [III]. Se l’apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni”.
[8] Cassazione civile, sez. I, n. 13519 del 13 giugno 2014: “L’articolo 1823 del Cc non è applicabile al contratto bancario di conto corrente, atteso che la norma non è richiamata dall’art. 1857 c.c., che indica specificamente le norme del contratto di conto corrente applicabili alle operazioni bancarie di conto corrente. Deriva da quanto precede, pertanto, che il saldo passivo di un conto corrente bancario, quando non sia interamente ricollegabile a una apertura di credito – non evincibile dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto – è immediatamente esigibile dalla banca. Le rimesse, quindi, effettuate su detto conto corrente a riduzione del saldo passivo configurano, nel caso di fallimento del correntista, pagamenti parziali di un debito liquido ed esigibile e, come tali, sono soggette a revocatoria fallimentare ai sensi dell’art. 67, comma 2, l. fall.”.
Maurizio Tidona, “Tolleranza dello scoperto di conto, la banca non è obbligata a mantenerlo per il futuro”, Magistra Banca e Finanza, 18 luglio 2017, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-mera-tolleranza-dello-scoperto-da-parte-della-banca-anche-quando-consenta-al-cliente-ripetute-operazioni-a-debito-non-impegna-la-banca-al-mantenimento-del-credito-anche-per-il-futuro/.
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