La normativa federale anti-riciclaggio in Svizzera dopo il 2015

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3 ottobre 2016

Di Andrea Baiguera Altieri, lic. jur. svizzero

1. Principi generali e definizioni autentiche.

L’Art. 1 LRD [Legge sul riciclaggio di denaro], novellato nel 2008, massimizza e predilige anzitutto il contrasto al riciclaggio di denaro per fini di finanziamento del terrorismo.

Del resto, dopo gli attentati filo-islamici dell’11 settembre 2001, il Legislatore federale elvetico ha deciso di porre in secondo piano la lotta contro il narcotraffico e contro le mafie slavo-balcaniche scaturite dal crollo del Blocco Sovietico. Ormai, il fondamentalismo mussulmano è divenuto la priorità  assoluta ed urgente della Politica criminologica di tutti gli Ordinamenti occidentali.

Anche i commi 1 e 2 Art. 2 LRD hanno via via preso atto che, attualmente, gli << intermediari finanziari>> non sono più limitati alle Banche nel senso tradizionale novecentesco. Infatti, esistono decine e decine di gestori atipici del pubblico risparmio, a cominciare dalle << direzioni di fondi >> (LF 28/11/2012) e dagli << Istituti di assicurazione >> (LF 17/12/2004 e LF 23/06/2006).

Anzi, l’Art. 2 LRD, dopo le novellazioni del 2006 e del 2012, ha voluto e dovuto giuridificare il complesso Sistema delle << società  di investimento >> e dei <> provenienti dalla Common Law anglo-americana.

Basti pensare all’ ormai irreversibile importanza del Trust, del Real Estate e delle Fiduciarie off-shores.

In terzo luogo, l’Art. 2 LRD, dopo la Riforma del 19/06/2015, cataloga come << intermediari finanziari >> a tutti gli effetti pure i nuovi << commercianti di valori mobiliari >>, definiti anche << controparti centrali >> e <>.

Una LRD che, nel 2016, si limitasse alla tradizionale tipologia delle Banche sarebbe ridicola e pure inutile. Il nuovo contesto globale è oggi talmente internazionalizzato al punto che l’atipicità  strutturale prevale sulla tipicità  e, per conseguenza, l’Istituto di Credito d’ un tempo è in grado di riciclare patrimoni << a scatola cinese >> pressoché imprevedibili e difficilmente localizzabili persino da parte del più diligente dei Magistrati requirenti.

La prova di quanto or ora asserito è fornita pure dalla lett. a comma 3 Art. 2 LRD, ove l’intermediazione finanziaria è estesa, per definizione autentica, anche alla negoziazione di crediti al consumo, dei crediti ipotecari, del factoring e del leasing finanziario.

La complessa panoramica degli intermediari finanziari, sempre nell’ Art. 2 LRD, è conclusa dai mediatori che effettuano trasferimenti elettronici per conto terzi o che commerciano carte di credito, assegni di viaggio, biglietti di banca e persino metalli preziosi (lett. b e c comma 3 Art. 2 LRD). Viceversa, il comma 4 Art. 2 LRD esclude dal campo precettivo della LRD la Banca nazionale svizzera e gli operatori che amministrano la previdenza professionale senza essere vincolati da oneri fiscali.

L’ Art. 2a LRD, dopo la novellazione semi-totale del 12/12/2014, fornisce la definizione autentica dei lemmi << persone politicamente esposte >>. Non si tratta di una qualificazione oziosa o superflua, alla luce dello white-collar-crime perennemente connesso al riciclaggio di denaro, sovente frutto di concussioni, peculati, malversazioni ed atti di corruzione. Le lett. a, b, c comma 1 Art. 2a LRD, entrate in vigore nel 2016, distinguono tre tipologie:

1. le persone politicamente esposte in Svizzera
2. le persone politicamente esposte all’ estero
3. le persone politicamente esposte di organizzazioni internazionali

In tutti i tre summenzionati casi, l’Art. 2a LRD intende, a livello di ratio, evidenziare la non semplice e difficile posizione di Magistrati, Parlamentari ed Organi Governativi tanto in Svizzera quanto in altri Ordinamenti nazionali od internazionali.

Ovverosia, come dimostra il caso dell’ex Unione Sovietica, il Pubblico Ufficiale è sempre o, almeno, tendenzialmente esposto al pericolo di trasgredire con facilità  la Normativa anti-riciclaggio. Assai lodevolmente, il comma 2 Art. 2a LRD qualifica come << persone legate a persone politicamente esposte >> i familiari ed i soci in affari di Funzionari Pubblici che potrebbero abusare o che già  abusano della loro carica istituzionale o giurisdizionale.

Infine, il comma 4 Art. 2a LRD, per evitare le consuete ipertrofie esegetiche giurisprudenziali, precisa che non vanno considerati << persone politicamente esposte >> i Pubblici Ufficiali elvetici che non esercitano più funzioni parlamentari, esecutive o giudiziarie da almeno 18 mesi.

2. Obblighi di diligenza degli intermediari finanziari (in vigore dallo 01/01/2016).

Il primo obbligo di diligenza degli intermediari finanziari consiste, come normale, nell’ esatta e scrupolosa identificazione della controparte (Art. 3 LRD).

Dopo la Revisione parziale della LRD nel 2009, l’operatore finanziario svizzero, ex comma 1 Art. 3 LRD, è tenuto a farsi esibire e registrare un documento che attesta l’identità  del cliente, tanto nel caso delle persone fisiche, quanto nel caso delle imprese o delle associazioni aventi personalità  giuridica. Tuttavia, nel caso di operazioni di cassa per importi di scarsa entità , l’intermediario può prescindere dall’ identificazione dell’utente (comma 2 Art. 3 LRD).

Per analogia, anche gli Istituti di Assicurazione non recano obblighi di diligenza particolari qualora il prodotto assicurativo commerciato sia quantitativamente scarso (comma 3 Art. 3 LRD). In buona sostanza, il dovere di identificare la controparte sussiste soltanto << se vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo >> (comma 4 cpv. 1 Art. 3 LRD).

Ogni modo, sotto il profilo ermeneutico, il concetto di << importo rilevante >> è stabilito dalla FINMA e non dal sempre cangiante e talvolta confuso stare decisis della Magistratura di Legittimità  (comma 5 Art. 3 LRD).

Dal 2016, il secondo e basilare obbligo di diligenza degli intermediari finanziari consta nell’ accertamento dell’avente economicamente diritto (Art. 4 LRD).

Ciononostante, qualora il beneficiario della transazione sia una Società  od una Filiale di Società  quotata in una Borsa, in tal caso ogni dovere di controllo ed ogni potestà  di vigilanza è delegato automaticamente alla FINMA (comma 1 cpv. 2 Art. 4 LRD).

L’ obbligo di accertamento dell’avente economicamente diritto diviene tassativo ed imprescindibile nel caso di una transazione manifestamente sospetta, oppure nel caso di persone, fisiche o giuridiche, ambigue e degne di fumus boni juris, oppure ancora nel caso di un’operazione di cassa di valore rilevante e, quindi, potenzialmente pericolosa ed illecita (comma 2 Art. 4 LRD). Possibilmente, i contocorrentisti ed i depositari abituali debbono fornire all’ intermediario finanziario un elenco completo degli aventi economicamente diritto verso cui le dazioni patrimoniali sono molto frequenti o consuete (comma 3 Art. 4 LRD).

Naturalmente, l’Art. 4 LRD, a livello concreto e quotidiano, risulta oggetto di frequenti e disinvolte violazioni, in tanto in quanto la tutela del cliente tende a prevalere sulla Normativa federale anti-riciclaggio.

Il terzo obbligo di diligenza degli intermediari finanziari si sostanzia, ex Art. 5 LRD, nel rinnovo dell’identificazione dell’utente o dell’accertamento dell’avente economicamente diritto. Ovverosia, qualora, durante lo svolgimento della relazione d’ affari, si verifichi un quid novi in materia di anti-riciclaggio, l’operatore bancario, assicurativo o fiduciario deve (o dovrebbe) procedere ad una nuova identificazione del cliente, oppure ad un nuovo accertamento circa il destinatario del denaro o di qualunque altro valore mobiliare commerciabile (comma 1 Art. 5 LRD). In presenza di una Polizza Vita riscattabile dagli eredi, i summenzionati doveri si rendono assolutamente imprescindibili nel caso di morte del soggetto assicurato (comma 2 Art. 5 LRD).

A seguito della novellazione semi-totale della LRD, nel 2016, il nuovo testo dell’attuale Art. 6 LRD dispone alcuni << obblighi di diligenza particolari >>, che chiudono l’elenco sistematico principiato con l’Art. 3 LRD.

Fondamentalmente, l’Art. 6 LRD è finalizzato ad uno scrupoloso controllo dell’<< oggetto e dello scopo della relazione d ”˜ affari >> con il cliente, qualora le circostanze concrete provochino il legittimo sospetto di un contesto riciclatorio ed anti-normativo (comma 1 Art. 6 LRD).

Ben dettagliatamente, i commi 2, 3 e 4 Art. 6 LRD indicano una vasta serie di casi in cui l’identificazione e/o l’accertamento vanno rinnovati. P.e., potrebbero essere effettuate transazioni di beni definite dal Legislatore << inusuali >>, fiscalmente illecite, oppure ancora palesemente connesse a contesti mafiosi o terroristici, come spesso accade quando la clientela è composta da << persone politicamente esposte >> in Svizzera, all’ estero o presso Organizzazioni internazionali.

In chiosa, l’Art. 7 LRD obbliga l’intermediario finanziario a conservare tutta la documentazione anti-riciclaggio per 10 anni dalla cessazione delle transazioni. La piena potestà  di sequestro dei carteggi contabili da parte della Magistratura è intangibile. Siffatto obbligo di archiviazione decennale dei documenti non sussiste nel caso di valori patrimoniali di poca entità  (Art. 7a LRD, entrato in vigore nel 2009).

3. Obblighi di diligenza dei commercianti e uso del denaro contante.

La LF 12/12/2014, in vigore dallo 01/01/2016, nell’ Art. 8a LRD, ha istituito alcuni obblighi di diligenza anche per i commercianti. Per la verità , appare eccentrico pretendere che un commerciante sottoposto alla Giurisdizione elvetica ponga volontariamente in essere precauzioni contro il rischio di riciclaggio. Del resto, come affermato pocanzi, è già  ben difficile, nel contesto concreto e quotidiano, imporre obblighi giuridici agli intermediari finanziari.

Se il commerciante viene pagato con più di 100.000 Franchi in contanti, deve (rectius: dovrebbe) scattare la triplice Norma di identificare il cliente, accertare la controparte e conservare la relativa contabilità  per almeno 10 anni (lett. a, b, c comma 1 Art. 8a LRD).

Ex comma 2 Art. 8a LRD, il venditore è tenuto (rectius: sarebbe tenuto) ad una particolare cautela nel caso di transazioni economiche inusuali o conclamatamente illecite, fiscalmente illegali, oppure connesse al mondo della criminalità  organizzata o del terrorismo internazionale. Le predette regole vanno applicate (rectius: andrebbero applicate) anche nel caso di un pagamento a rate di controvalore superiore ai 100.000 Franchi (comma 3 Art. 8a LRD).

Qualora la somma sia pagata a mezzo di una Banca o di un altro intermediario finanziario, i doveri di identificazione e di accertamento sussistono soltanto in capo all’ intermediario e non all’ alienante (comma 4 Art. 8a LRD).

L’ Art. 8a LRD conserva un elevato valore deontologico e manifesta un notevole senso civico da parte del Legislatore federale.

Tuttavia, esso si dimostra nebulosamente ed astrattamente distaccato dalla realtà  micro-economica di tutti i giorni.

4. Obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro.

L’ intermediario finanziario, di fronte ad una relazione d’ affari più o meno palesemente riciclatoria, <> (lett. c comma 1 Art. 9 LRD). I motivi di tale legittimo sospetto sono quelli consueti, ovverosia il collegamento della dazione di valori con la delittuosità  fiscale, con le mafie internazionali o con il terrorismo (lett. a, b comma 1 Art. 9 LRD).

Viceversa, gli Avvocati ed i Notai svizzeri, come normale, non sono tenuti ad alcuna comunicazione in caso di riciclaggio o di sospetto riciclaggio (comma 2 Art. 9 LRD). In ogni caso, l’Autorità  Giudiziaria può esercitare sempre e comunque le proprie piene potestà  d’ indagine e di sequestro di documenti, fatto sempre e comunque salvo il diritto alla difesa del cliente, dell’intermediario finanziario e del commerciante (comma 1 ter Art. 9 LRD, in vigore dallo 01/01/2016).

Sotto il profilo procedimentale, i commi 1 e 1bis Art. 10 LRD impongono all’ intermediario finanziario di bloccare senza indugio i valori patrimoniali affidatigli non appena l’Ufficio di comunicazione gli notifichi di aver inoltrato formale denuncia all’ Autorità  Giudiziaria. Tale blocco dei beni deve perdurare finché il Magistrato competente decida di sequestrare o, viceversa, di non sequestrare il denaro oggetto di fumus boni juris (comma 2 cpv. 1 Art. 10 LRD).

Dopo la Riforma parziale del 2009 e dopo quella semi-totale del 2016, << l'intermediario finanziario non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione >> ex Art. 9 LRD (comma 1 cpv. 1 nuovo Art. 10a LRD).

Al massimo, l’intermediario può rendere conto ad un altro intermediario qualora, per contratto prestabilito, entrambi gli intermediari stiano fornendo la medesima prestazione al medesimo cliente (lett. a comma 3 Art. 10a LRD).

Oppure ancora, il Legislatore federale tollera uno scambio reciproco di informazioni tra intermediari che appartengono ad un medesimo gruppo societario (lett. b comma 3 Art. 10a LRD).

Tale divieto tassativo di informare il cliente o terzi estranei non sussiste qualora gli intermediari finanziari decidano di tutelarsi o siano costretti a tutelarsi nell’ambito di un Procedimento civile, penale o amministrativo (comma 6 Art. 10a LRD, in vigore dallo 01/01/2016).

Infine, l’Art. 11 LRD, novellato nel 2009, specifica che, sotto il profilo penalistico e disciplinare, l’intermediario che segnala e blocca transazioni sospette non viola né gli obblighi contrattuali né il segreto d’ ufficio, o quello professionale, o quello d’ affari. Anzi, l’intermediario, ex Art. 11a LRD, è tenuto a fornire ogni minimo dettaglio che gli venga eventualmente richiesto dall’ Ufficio di comunicazione.

Tutto ciò premesso, rimane tuttavia lecito nonché realisticamente fondato dubitare che un intermediario applichi coerentemente e minuziosamente la LRD al punto di nuocere agli interessi patrimoniali propri e della clientela.

Il contesto quotidiano della Prassi bancaria e fiduciaria, non soltanto in Svizzera, è ben lontano, come normale, da forme giustizialistiche di auto-denuncia ed auto-segnalazione.

5. Disposizioni generali in materia di vigilanza

Dopo le novellazioni del 2009 e del 2016, l’Art. 12 LRD attribuisce alla FINMA la gran parte delle potestà  di vigilanza afferenti al riciclaggio di denaro o di altri valori mobiliari.

Alcuni poteri secondari di supervisione spettano pure agli organismi di auto-disciplina. Dallo 01/01/2009, gli intermediari finanziari, tipici o atipici che siano, debbono sia dall’ inizio richiedere alla FINMA un’autorizzazione per poter raccogliere, tutelare e gestire il risparmio ed i patrimoni oggetto di transazione nell’ambito del mercato micro-economico svizzero (comma 1 Art. 14 LRD).

L’ intermediario è abilitato a svolgere la propria attività  se è regolarmente iscritto presso il Registro di Commercio e, inoltre, se pare sufficientemente affidabile e diligente nell’ osservanza della Normativa anti-riciclaggio contenuta nella LRD nonché nella correlata ORD (comma 2 Art. 14 LRD). Viceversa, gli Avvocati ed i Notai che praticano l’intermediazione finanziaria sottostanno non alla FINMA, bensì ad un organismo di auto-disciplina (comma 3 Art. 14 LRD).

L’ Art. 15 LRD, in vigore dal 2016, pecca di idealismo ed astrattezza, ovverosia impone ai commercianti un’assai improbabile auto-sottomissione ad un Revisore Contabile, che deve (rectius: dovrebbe) (auto) denunciare all’ Ufficio di comunicazione ogni cliente fondatamente sospettato di riciclaggio per fini delittuosi o terroristici.

È dunque evidente, nella concretezza di tutti i giorni, l’impraticabilità  fattuale di un’auto-disciplina auto-lesiva e contraria alle ordinarie aspettative lucrative della clientela. Anche il novellato Art. 16 LRD obbliga la FINMA, in caso di sospetto di riciclaggio, a dare << senza indugio comunicazione all' Ufficio di comunicazione >>.

Di nuovo, è ben difficile pensare realisticamente che la ratio del senso civico possa prevalere sulle concrete esigenze commerciali di Banche, Fiduciari, Mediatori od Istituti Assicurativi. Ciononostante, può darsi che, limitatamente al caso del finanziamento del terrorismo, la FINMA e gli organismi di auto-disciplina si dimostrino particolarmente inflessibili e ligi al dovere, alla luce del grave fenomeno dell’emergenza securitaria e collettiva scaturita, anche in Svizzera, per causa del fondamentalismo islamico internazionale degli Anni Duemila.

6. Le prerogative principali dell’Autorità  federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)

In estrema sintesi e tralasciando fronzoli e corollari normativi, la LF 22/06/2007, in vigore dal 2009, attribuisce alla FINMA almeno cinque potestà  fondamentali, ovverosia:

1. la FINMA abilita o, viceversa, interdice e scioglie gli organismi di auto-disciplina
2. alla FINMA spetta ogni potere di vigilanza suprema, in Svizzera, sugli organismi di auto-disciplina e su tutti gli intermediari finanziari
3. per essere validamente cogente, ogni Regolamento interno degli organismi di auto-disciplina e degli intermediari finanziari deve prima essere omologato dalla FINMA
4. la FINMA vigila sulla corretta applicazione della LRD e della ORD
5. alla FINMA compete l’allestimento e l’aggiornamento di un Registro ufficiale degli intermediari finanziari elvetici.

A differenza del comma 1 Art. 18 LRD, ii successivi commi 3 e 4, novellati nel 2015, sottraggono alla FINMA la vigilanza sugli Avvocati ed i Notai che praticano l’attività  di intermediario finanziario. Siffatta scelta de jure condito ex commi 3 e 4 Art. 18 LRD è comprensibile, in tanto in quanto, nel caso degli Avvocati e dei Notai deve sempre prevalere un elevato grado di riservatezza e di indipendenza. Viceversa, verrebbe meno il rapporto di piena fiducia che caratterizza il legame tra l’operatore forense e la propria clientela privata.

Il nuovo Art. 18a LRD, in vigore dal 2009, statuisce che la FINMA deve pubblicare e rendere accessibile via Web l’elenco degli intermediari finanziari affiliati alle organizzazioni di auto-disciplina. Anche in questo caso, la LRD massimizza e tutela il valore ordinamentale della Pubblica Fede.

Non potrebbe esistere un contesto micro-economico efficiente senza che sia possibile una totale ed incondizionata affidabilità  dell’intermediario. La clientela esige, sempre e dovunque, la serietà  e la trasparenza professionale.

Dopo la novellazione del 2014, in vigore dallo 01/01/2015, la FINMA è affiancata quasi sempre da società  di audit composte da Revisori contabili, i quali, di concerto con la FINMA, garantiscono in misura ancora maggiore la correttezza degli intermediari finanziari in Svizzera (Art. 19a LRD).

Infine, l’Art. 20 LRD, revisionato nel 2009, attribuisce alla FINMA, in caso di gravi violazioni della LRD e dello StGB, il potere di revocare ogni autorizzazione all’ intermediario finanziario, che viene senza indugio interdetto e, quindi, radiato dal registro di commercio.

7. Le prerogative (teoriche) degli organismi di autodisciplina. Quis custodiet custodies?

L’ Art. 24 comma 1 LRD purtroppo raggiunge un livello di distacco dalla realtà  assai imbarazzante.

Gli organismi di autodisciplina dovrebbero attenersi ai loro Regolamenti come se il senso civico fosse bastevole ad impedire l’anarchia (lett. a comma 1 Art. 24 LRD). La successiva lett. b comma 1 Art. 24 LRD statuisce un dovere di vigilanza / auto-vigilanza assurdo ed impraticabile. La lett. c comma 1 Art. 24 LRD perviene al culmine dell’astratto e parla di un presunto << controllo ineccepibile >> nonché di << indipendenza dalla direzione e dall' amministrazione degli intermediari finanziari da controllare >>.

Chi scrive non nutre alcun intento polemico. Ciononostante, la Prassi quotidiana dimostra che la lotta al riciclaggio non può essere recata innanzi con l’ipotesi utopistica di auto-denunzie provenienti da una struttura semi-interna. L’ intermediario finanziario tende alla massimizzazione dei ricavi.

Viceversa, il contesto italiano possiede tecniche di supervisione maggiormente oggettive, come dimostrano gli interventi esterni di Guardia di Finanza ed Agenzia delle Entrate. Al contrario l’Istituto italiano del Collegio Sindacale, molto somigliante agli organismi di autodisciplina svizzeri, non conduce, di fatto, ad alcuna auto-regolamentazione attendibile.

Ogni organismo di autodisciplina possiede un Regolamento interno (comma 1 Art. 25 LRD). Tale forma di Statuto giuridifica le modalità  di controllo e le sanzioni da comminare agli intermediari finanziari rei di aver violato la LRD e l’ORD (commi 2 e 3 Art. 25 LRD). Anche nell’ Art. 25 LRD, abbonda la retorica e manca il senso della realtà  concreta.

Ogni organismo di autodisciplina tiene un elenco degli intermediari finanziari affiliati (comma 1 Art. 26 LRD). Siffatti elenchi, dal 2009, vanno comunicati alla FINMA (comma 2 Art. 26 LRD).

Dopo la novellazione semi-totale del 2009, lo scambio di notizie di reato tra gli organismi di autodisciplina e la FINMA è obbligatorio, continuo ed anzi necessario (comma 1 Art. 27 LRD).

L’ incessante sinergia tra i Revisori e la FINMA è talmente stretta che, ogni dodici mesi, gli organismi di autodisciplina di tutta la Confederazione debbono fare rapporto alla FINMA << e le trasmettono un elenco delle decisioni di sanzione>> (comma 3 Art. 27 LRD). Anche le motivazioni di denuncia ai sensi della LRD sono le stesse di quelle statuite per la FINMA, ovverosia: commissione di un crimine o delitto fiscale, legami con la criminalità  organizzata e finanziamento del terrorismo (comma 4 Art. 27 LRD).

Qualora un organismo di autodisciplina si renda responsabile di gravi illeciti attivi od omissivi, la FINMA revoca il proprio riconoscimento.

8. Collaborazione tra autorità  svizzere per il contrasto al riciclaggio.

Come prevedibile, dopo la Riforma parziale del 2009, ex comma 1 Art. 29 LRD, la FINMA e l’Ufficio di comunicazione << possono comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni e trasmettersi tutti i documenti necessari all' applicazione della presente legge >>.

Anzi, il successivo comma 2 Art. 29 LRD, novellato nel 2016, prevede la costante ed incessante collaborazione tra l’Ufficio di comunicazione, la FINMA, gli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione, le Autorità  della Confederazione, i Cantoni ed i Comuni. Tale trasmissione di dati è priva di vincoli e diviene ancor più basilare allorquando il riciclaggio di denaro è connesso ai contesti della criminalità  organizzata e del finanziamento al terrorismo.

Nelle fattispecie più anti-normative e socialmente pericolose, l’Ufficio di comunicazione fornisce informazioni alle predette Autorità  di sua propria iniziativa, senza la necessità  di specifiche richieste scritte (comma 2 bis Art. 29 LRD). Dunque, nel nuovo Art. 29 LRD, si può notare che il riciclaggio non è sottovalutato alla stregua di un illecito bagatellare, bensì esso è percepito come fortemente destabilizzante ed anti-democratico, specialmente nel caso delle mafie e delle organizzazioni terroristiche.

Sono preziose nonché utilizzabili pure le informazioni provenienti da Istituzioni straniere qualificate, per analogia, con i lemmi << uffici di comunicazione esteri >> (comma 2 ter Art. 29 LRD, in vigore dallo 01/01/2016).

Le << Autorità  Penali >> svizzere, tanto cantonali quanto federali, notificano le loro decisioni, se necessario, anche all’ Ufficio di comunicazione, soprattutto ed anzitutto nel caso di evasione fiscale aggravata, crimine organizzato e terrorismo (comma 1 Art. 29a LRD).

Compatibilmente con il segreto istruttorio, la Magistratura si scambia dati ed informazioni anche con la FINMA (comma 3 Art. 29a LRD). Il comma 4 Art. 29a LRD ribadisce lo stretto collegamento e la consulenza reciproca tra la FINMA e l’Autorità  Giudiziaria, il tutto sempre fatta salva la necessaria riservatezza connotante legislativamente e logicamente un Procedimento Penale in corso.

9. Collaborazione con autorità  straniere per il contrasto al riciclaggio.

Ai sensi della LF 21/06/2013, l’Ufficio di comunicazione può trasmettere ad << uffici di comunicazione esteri >> la propria documentazione, purché i Colleghi stranieri utilizzino le informazioni ricevute limitatamente al solo contesto della lotta al riciclaggio di denaro, alla criminalità  organizzata ed al terrorismo. Inoltre, i fascicoli vengono comunicati a condizione che l’ufficio di comunicazione estero rispetti il principio di reciprocità  con la Svizzera e non violi il segreto d’ ufficio ed il segreto professionale (comma 1 Art. 30 LRD, in vigore dallo 01/11/2013).

Nello specifico, agli uffici di comunicazione esteri possono essere indicati: le generalità  dell’intermediario finanziario e dell’avente economicamente diritto, gli estremi di un conto corrente bancario (titolare, numero e saldo), i dettagli delle transazioni oggetto di fumus boni juris (comma 2 Art. 30 LRD).

A sua volta, l’ufficio di comunicazione estero può fornire i dati ricevuti all’ Autorità  Giudiziaria del proprio Stato, purché venga garantita reciprocità  di trattamento con la Confederazione (comma 4 Art. 30 LRD).

Qualora la comunicazione con l’estero riguardi condotte riciclatorie in corso di giudizio già  in Svizzera, l’Ufficio di comunicazione elvetico necessita del nulla-osta del Ministero Pubblico procedente (comma 5 Art. 30 LRD).

La LF 21/06/2013 impedisce la dazione di fascicoli ad un’Autorità  straniera in caso di manifesta infondatezza dell’istanza, in caso di potenziale violazione del Codice di Procedura Penale svizzero, oppure quando << la richiesta compromette gli interessi nazionali o la sicurezza o l'ordine pubblici >> (Art. 31 LRD, in vigore dallo 01/11/2013).

Gli Artt. 31a e 32 LRD enunziano un rinvio espresso alla LF 07/10/1994 sugli Uffici centrali di Polizia Giudiziaria della Confederazione.

10. Le principali definizioni autentiche dell’Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD – in vigore dallo 01/01/2016)

Trasferimento di denaro o di valori (Art. 4 ORD)

È il trasferimento di valori patrimoniali attraverso l’accettazione di denaro contante, metalli preziosi, valute virtuali, oppure il trasferimento scritturale o il bonifico mediante un sistema di pagamento o di conteggio

Attività  commerciale (Art. 5 ORD)

Si considera attività  commerciale:
a. l’acquisto e la vendita per conto terzi di biglietti di banca, monete, divise e metalli preziosi bancari, nonché l’attività  di cambio
b. il commercio per conto proprio di monete circolanti e di biglietti di banca in corso
c. il commercio in borsa per conto terzi di materie prime
d. il commercio fuori borsa per conto terzi di materie prime, se le materie prime presentano un grado di standardizzazione talmente elevato da poter essere liquidate in ogni momento
e. il commercio per conto proprio di metalli preziosi bancari
Il commercio di valori mobiliari è considerato attività  commerciale unicamente se sottostà  ad autorizzazione secondo la legge del 24 marzo 1995 sulle borse

L’ attività  di cambio esercitata a titolo accessorio non costituisce un’attività  commerciale

Intermediario finanziario a titolo professionale (Art. 7 ORD)

Un intermediario finanziario esercita la sua attività  a titolo professionale se:

a. durante un anno civile realizza un ricavo lordo superiore a 50.000 Franchi
b. durante un anno civile avvia con oltre 20 controparti o mantiene con almeno 20 controparti relazioni d’ affari che non si limitano all’ esecuzione di una singola operazione
c. ha la facoltà  illimitata di disporre di valori patrimoniali di terzi che in un qualsiasi momento superano i 5 Milioni di Franchi, oppure
d. effettua transazioni il cui volume complessivo supera i 2 Milioni di Franchi per anno civile

Commercianti (Art. 13 ORD)

Sono considerate commercianti le persone che su mandato e per conto terzi negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante

Commercio a titolo professionale (Art. 14 ORD)

Il commercio è svolto a titolo professionale se rappresenta un’attività  economica indipendente e orientata al conseguimento di un guadagno durevole. Non è determinante se il commercio è svolto quale attività  principale o accessoria.

Identificazione della controparte (Art. 17 ORD)

Al momento della conclusione del contratto il commerciante identifica la controparte in base alle seguenti indicazioni:
a. cognome e nome
b. indirizzo
c. data di nascita
d. cittadinanza
Ai fini dell’identificazione della controparte, il commerciante
a. richiede alla stessa la presentazione di un documento ufficiale in originale provvisto di fotografia, segnatamente il passaporto, la carta d’ identità  o la licenza di condurre
b. verifica se il documento si riferisce alla stessa
c. fa una copia del documento
d. annota sulla copia di aver preso visione dell’originale

Accertamento dell’avente economicamente diritto (Art. 18 ORD)

Il commerciante accerta l’avente economicamente diritto informandosi presso la controparte o il suo rappresentante se la stessa ha economicamente diritto al denaro. Se la controparte non è l’avente economicamente diritto, il commerciante richiede alla stessa o al suo rappresentante una dichiarazione scritta indicante l’avente economicamente diritto. Sono considerati aventi economicamente diritto:
a. le persone fisiche per conto delle quali avviene l’acquisto
b. in caso di acquisto per conto di una persona giuridica o di una società  di persone operativa e non quotata in borsa:
1. le persone fisiche che partecipano alla stessa almeno nella misura del 25 per cento del capitale o dei voti, direttamente o indirettamente, da sole o di comune intesa con terzi, oppure
2. le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla stessa.
Se non è possibile accertare alcuna persona quale avente economicamente diritto va accertata l’identità  del membro superiore dell’organo direttivo. Ai fini dell’accertamento dell’avente economicamente diritto il commerciante necessita delle seguenti indicazioni:
a. cognome e nome
b. indirizzo
c. data di nascita
d. cittadinanza
Se per una società  non risulta alcuna persona avente economicamente diritto, in particolare a causa della sua forma giuridica quale associazione o fondazione secondo il diritto svizzero, ciò deve essere debitamente indicato

Indizi di riciclaggio di denaro (Art. 19 ORD)

Sussistono indizi di riciclaggio di denaro specialmente se:
a. la persona prevalentemente paga con banconote di piccolo taglio
b. vengono acquistati soprattutto beni facilmente rivendibili e con un elevato grado di standardizzazione
c. la persona non fornisce indicazioni o fornisce indicazioni insufficienti ai fini della sua identificazione o dell’accertamento dell’avente economicamente diritto
d. la persona fornisce manifestamente indicazioni false o fallaci
e. sussistono dubbi in merito all’ autenticità  dei documenti presentati

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Come citare questo articolo

Andrea Baiguera Altieri, “La normativa federale anti-riciclaggio in Svizzera dopo il 2015”, Magistra Banca e Finanza, 3 ottobre 2016, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-normativa-federale-anti-riciclaggio-in-svizzera-dopo-il-2015/.

Attribuzione della fonte

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