La nullità  del contratto di mutuo assistito da garanzia MCC e gli effetti sul contenzioso bancario – Brevi riflessioni su Ordinanza Tribunale Asti n. 105 dell’8 gennaio 2024

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Di Gianluca Scoleri, Avvocato

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La pronunzia dell’08.1.2024 del Tribunale di Asti (sezione fallimentare, Presidente Rampini e Relatore Dagna), merita particolare attenzione non soltanto per i principi di diritto che se ne ricavano, ma anche per le possibili conseguenze in sede contenziosa nei rapporti tra Istituto finanziatore, Impresa finanziata e Fondo di garanzia (Medio Credito Centrale).

I soggetti, intervenuti o interessati, nella fattispecie in esame sono quattro e precisamente:

  • il mutuatario (poi dichiarato fallito) che ebbe a godere del mutuo;
  • la banca che ebbe ad erogare il mutuo;
  • il Medio Credito Centrale (di seguito: MCC) che ebbe a garantire il pagamento;
  • la procedura fallimentare che ha escluso dal passivo il credito della banca.

Sul profilo delle responsabilità  è agevole ritenere – come ha fatto il Tribunale – da un lato che il mutuatario abbia chiesto l’erogazione del finanziamento (chirografario) sebbene fosse in palese stato di insolvenza, dall’altro che la banca erogatrice lo abbia concesso senza aver valutato la sua controparte.

Il MCC, invece, subirebbe interamente il danno per aver garantito la banca erogante.

Tuttavia, va evidenziato che l’intervento e l’impegno del MCC non rinviene da una valutazione dell’operazione, ma dalla sua missione di garanzia per le operazioni delle PMI (Piccole e Medie Imprese); quindi la nullità  del contratto di mutuo colpisce, o dovrebbe colpire, in via diretta solo la banca erogante.

Questo aspetto verrà  più compiutamente esaminato in chiusura del commento, sulla base delle evidenze processuali, ma prima bisogna partire dall’impostazione data dal Tribunale di Asti con il provvedimento in commento, che si riassume brevemente: il Tribunale ha dichiarato nullo per illiceità  della causa ex art. 1343 c.c. il contratto di mutuo bancario supportato da garanzia pubblica sostenendo la consapevolezza da parte della banca, al momento dell’erogazione del prestito, dello stato di decozione in cui versava la società  finanziata; in particolare incentrando l’attenzione sulle cause di nullità  del contratto, sulle cause del negozio giuridico e sulla diligenza professionale richiesta al banchiere.

La richiesta di finanziamento risale al 2021 e si colloca tra quelle che le imprese danneggiate dalla pandemia dovuta al Covid potevano effettuare giovandosi della garanzia pubblica prevista appositamente per detto periodo dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.

L’operazione posta in essere dalla banca e dalla impresa finanziata aveva, però, anche altri risvolti perché l’erogazione del mutuo era stata utilizzata dalla banca per estinguere un precedente debito dell’impresa (scoperto di conto corrente affidato).

La pronuncia pone il problema della diligenza professionale richiesta nell’erogazione del credito bancario e la necessità  di svolgere un’adeguata istruttoria per valutare il merito creditizio dell’impresa finanziata.

La fattispecie esaminata dal Tribunale si deve ritenere simile, se non uguale, ad altre operazioni perfezionate in quel periodo a favore di aziende in crisi che avevano necessità  di liquidità  e chiedevano un mutuo chirografario, eventualmente assistito da garanzie personali dei soci, ma che comunque era destinato a giovarsi della garanzia del MCC.

Per dovere di esatta informativa, si evidenzia che l’eventuale credito del MCC avrebbe goduto della natura privilegiata prevista dall’art. 9, comma 5, del D. Lgs. n. 123/1998, in modo da tutelare, per quanto possibile, il recupero delle somme versate alla banca erogante.

Il Tribunale, davanti ad una fattispecie “nuova”, è partito dal principio che l’affidamento bancario è giustificato dal buon esito dell’analisi del merito creditizio del richiedente.

Su tale assunto (punto cruciale del provvedimento) si potrebbero avanzare, in linea generale, seri dubbi perché le operazioni in quel periodo tragico ebbero il conforto della normativa eccezionale disposta per superare una situazione gravissima.

Basterà  ricordare che l’opinione pubblica (compreso il potere politico) si lamentava di un certo ritardo nell’erogazione dei finanziamenti da parte delle banche che, invece, volendo verificare il merito creditizio del soggetto da affidare procrastinavano la relativa operazione.

Da altra prospettiva, si è anche ritenuto che di tale tipo di operazioni si sia giovato sostanzialmente il sistema bancario per “sistemare” delle situazioni degradate che avrebbero imposto altrimenti operazioni sui bilanci.

Il caso di specie, tuttavia, è un fenomeno particolare perché la banca ha operato non solo con superficialità  nell’istruttoria, ma anche per eliminare una debitoria pregressa dell’azienda da finanziare, acquisendo una garanzia da parte dello Stato.

La curatela del fallimento ha presentato al Tribunale l’operazione come se rientrasse nell’alveo di una normale pratica di affidamento, ponendo in evidenza come la banca fosse certamente a conoscenza dello stato di dissesto dell’affidata al momento della concessione del mutuo e portando a sostegno una serie di argomenti, quali ad esempio: l’evidente stato di decozione dell’impresa dichiarata fallita dopo poco tempo dal finanziamento; la grave situazione rilevata dai dati economici, patrimoniali e finanziari della detta società  desumibili dai bilanci depositati; l’esistenza di pignoramenti presso terzi e di un’iscrizione ipotecaria sui beni della società ; l’esistenza di insoluti relativi a fatture non pagate.

In sintesi, la curatela affermava che la banca non aveva svolto alcuna istruttoria prima dell’erogazione del mutuo e che era suo preciso dovere denunziarlo al Tribunale per le valutazioni del caso.

La banca replicava con due argomenti: che ogni doglianza relativa all’inconsistenza dell’istruttoria era di competenza, semmai, dell’ente gestore del fondo di garanzia e non certo del beneficiario del finanziamento, rectius della curatela subentrante nei diritti del fallito, e che, in ogni caso, la prova circa l’esistenza di una negligente istruttoria gravava sul fallimento.

Invero entrambe le argomentazioni sono deboli perché è evidente che il dato certo e non discutibile è che la banca ha erogato il finanziamento solo perché quest’ultimo avrebbe goduto della garanzia del Fondo e che è intervenuta non per “salvare” l’impresa, ma solo per recuperare un suo credito (scoperto di conto corrente) acquisendo nel contempo la garanzia del MCC, come provato dalla curatela con fondati elementi.

L’argomento rilevante della pronunzia si basa sulla constatazione che la banca ha operato senza il rispetto delle norme dettate per l’affidamento del soggetto richiedente il credito, con la conseguenza che il contratto stipulato dall’impresa con la banca è viziato.

Il Tribunale, infatti, ha condiviso le doglianze della curatela che si basavano su dati certi, o comunque facilmente desumibili, sullo stato di decozione dell’impresa che si andava a sostenere con il mutuo garantito ed è andato anche oltre, ricercando la “vera causa concreta” del negozio posto in essere ed individuandola nella “assicurazione alla parte mutuante della garanzia statale per una parte nettamente preponderante del già  sussistente credito, nella consapevolezza che il debitore principale non potrà  mai adempiervi ed a fronte di una non immediata esazione del precedente credito”.

Riteniamo di non dover ripetere sul punto tutte le indicazioni dell’ordinanza, potendo concordare con il Tribunale che se non vi fossero state le due causali già  accennate (la garanzia del Fondo e l’opportunità  di recuperare il proprio credito) giammai una banca avrebbe potuto concedere credito, rinvenendo infatti la “unica ragionevole spiegazione nella possibilità , in concreto sfruttata, di accedere, in relazione al finanziamento concesso, alla garanzia statale offerta dal Fondo Centrale di Garanzia ”¦ condizione in difetto della quale si può presumere che mai sarebbe stata omessa l’attività  istruttoria ed erogato il finanziamento”.

Nella motivazione il Tribunale afferma in modo categorico che i fatti di causa “delineano un contegno dell’istituto di tale distanza dalla diligenza professionale tipica del banchiere da poterne desumere in via presuntiva la pena consapevolezza delle reali condizioni di solvibilità  del cliente o, comunque, il completo disinteresse per le stesse, con consapevole accettazione del rischio di concedere un finanziamento ad un cliente in stato d’insolvenza”.

Successivamente il Tribunale ha valutato la possibile nullità  del contratto ed a tal proposito ha richiamato sia l’art. 1343 c.c., ritenendolo nullo per illiceità  della causa (contraria a norme imperative), e sia l’art. 1418 c.c., ritenendolo comunque nullo perchè contrario a norme imperative (nello specifico all’art. 316 ter c.p.).

Da ultimo, il Tribunale rilevava che il comportamento della banca poteva anche aver determinato un aggravio del dissesto dell’impresa, ma questa notazione viene avanzata, riteniamo, solo per rafforzare le precedenti affermazioni sulla nullità .

Volendo trarre utili principi dall’ordinanza in commento, si può ritenere che ogni qualvolta sia stato concesso un mutuo accedendo alla garanzia del MCC senza curare la necessaria istruttoria nei sensi già  detti ed anche per estinguere una pregressa esposizione debitoria, si potrà  ipotizzarne la nullità  per illiceità  della causa o comunque perchè contrario a norme imperative.

Pertanto, si deve valutare attentamente la posizione della banca erogante perchè, se nel caso di specie ha certamente perso il diritto verso il fallimento, in senso generale potrebbe anche perdere la garanzia del Fondo.

Infatti, se il contratto è da ritenere nullo per colpa della banca (per i motivi già  esposti), quest’ultima non ha più titolo per escutere la garanzia rilasciata dal MCC e chiedere l’importo dei valori del mutuo. In altre parole, l’impegno del Fondo è sì condizionato dall’erogazione del mutuo, ma sempre che questo sia stato regolarmente istruito.

Sulla base della pronuncia del Tribunale astigiano, pertanto, è lecito attendersi ora l’apertura del dibattito tra imprese debitrici ed istituti di credito.

Si è prima accennato ad un interesse dello Stato a mantenere sia il sistema imprenditoriale delle PMI (con un accesso facilitato al credito in un periodo molto critico quale quello della pandemia) e sia quello delle banche (dando la possibilità  di garantire i crediti concessi con l’impegno del Fondo di garanzia).

Tuttavia, tale impostazione è certamente condivisibile se le due parti hanno tenuto un comportamento lecito: l’impresa ha chiesto un sostegno per mantenere in vita la propria attività  sul presupposto di poter assolvere l’impegno dilazionato nel tempo con gli utili aziendali e la banca ha concesso il mutuo avendo constatato la fondatezza della richiesta con apposita istruttoria sul merito creditizio.

Su tale presupposto, se successivamente le previsioni di ripresa imprenditoriale non si dovessero verificare è certo che la banca avrà  pieno diritto di chiedere l’intervento del Fondo.

Ma se, invece, ci si dovesse trovare dinanzi a fattispecie simili a quella in esame, allora nessuna richiesta della banca nei confronti di MCC sarebbe legittima!

Di conseguenza, il MCC potrà  validamente respingere ogni iniziativa di escussione della garanzia rilasciata dal Fondo alla banca mutuante.


Come citare questo articolo

Gianluca Scoleri, “La nullità  del contratto di mutuo assistito da garanzia MCC e gli effetti sul contenzioso bancario – Brevi riflessioni su Ordinanza Tribunale Asti n. 105 dell’8 gennaio 2024”, Magistra Banca e Finanza, 9 febbraio 2024, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-nullita-del-contratto-di-mutuo-assistito-da-garanzia-mcc-e-gli-effetti-sul-contenzioso-bancario-brevi-riflessioni-su-ordinanza-tribunale-asti-n-105-dell8-gennaio-2024/.

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