La nullità  del decreto ingiuntivo emesso su istanza del creditore da altro giudice nel caso in cui sia già  pendente un precedente giudizio iniziato dal debitore sui medesimi fatti

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Di Maura Castiglioni, Avvocato

 

È orientamento uniforme in giurisprudenza che:

“Qualora alla data di notificazione di un decreto ingiuntivo sia pendente, davanti ad altro giudice, una diversa domanda la cui “causa petendi” sia (in tutto o in parte) identica a quella della domanda proposta nel procedimento monitorio, e nel cui “petitum” sia contenuto quello della domanda monitoria, il giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo è tenuto, con pronuncia esaustiva della sua competenza funzionale, a dichiarare la propria incompetenza e la nullità  del decreto ingiuntivo (”¦)” (ex multis: Cass. civ., sez. VI, sent. n. 15532 del 14/07/2011).

Difatti nel caso in cui penda una causa ordinaria avanti a un certo giudice e venga ottenuto decreto ingiuntivo avanti ad altro giudice e tra le due cause vi sia rapporto di litispendenza o continenza, il giudice che ha emesso il decreto deve, in sede di opposizione al decreto stesso, dichiarare la propria originaria incompetenza a emettere il decreto e la sua conseguente nullità  (ex multis: Cassazione civile, sez. VI, sent. n. 13287 del 16/06/2011; Cassazione civile, sez. III, sent. n. 20759 del 03/10/2007; Cassazione civile, sez. III, sent. n. 26076 del 30/11/2005; Cassazione civile, sez. II, sent. n. 854, del 21/01/2003; Cass. Civ., sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584; Tribunale di Torino, sent. del 29 giugno 1987; Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 3750 del 19/04/1996; Cass. Civ., sez. II, sent. n. 5119 del 25/07/1983; Cass. Civ., sez. III, sent. n. 94 del 11/01/1978).

E ancora così la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte si è pronunciata sul punto:

“Allorchè la causa in relazione alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo sia in rapporto di continenza con altra causa pendente davanti ad altro giudice preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria, il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità  del medesimo” (Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 10011 del 23/07/2001; conf.: Cass. civ., sez. III, sent. n. 14563 dell’11/10/2002; Cass. civ., sez. III, sent. n. 15020 del 21/11/2000) e “non può, invece, mantenendo in vita il decreto, procedere nella cognizione dell’opposizione, oppure sospenderla, ex art. 295 c.p.c., in attesa della decisione dell’altra controversia” (Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 10011 del 23/07/2001).

Ai fini poi della prevenzione tra procedimento monitorio e procedimento ordinario la giurisprudenza stabilisce che “Ai fini dell’applicazione del criterio della prevenzione, ai sensi dell’art. 39, ultimo comma, in tema di litispendenza e continenza di cause, deve aversi riguardo al momento in cui la notifica della citazione si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario” (Cass. civ., sez. I, sent. n. 9181 del 20/04/2006).


Come citare questo articolo

Maura Castiglioni, “La nullità  del decreto ingiuntivo emesso su istanza del creditore da altro giudice nel caso in cui sia già  pendente un precedente giudizio iniziato dal debitore sui medesimi fatti”, Magistra Banca e Finanza, 26 ottobre 2012, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-nullita-del-decreto-ingiuntivo-emesso-su-istanza-del-creditore-da-altro-giudice-nel-caso-in-cui-sia-gia-pendente-un-precedente-giudizio-iniziato-dal-debitore-sui-medesimi-fatti/.

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