La nullità  della clausola del contratto di banca con la quale si pattuisca un tasso d’interesse con riferimento agli “usi su piazza”

ARGOMENTI
Le banche possono ricevere la segnalazione dei nuovi pareri, delle schede e degli approfondimenti pubblicati da Tidona Giuridica. Richieda l'iscrizione →
Vedi altri articoli di Maura Castiglioni
Vedi altri

Di Maura Castiglioni, Avvocato
25 ottobre 2004

L’entrata in vigore dell’art. 4 comma 3 L. 17 febbraio 1992 n. 154 ha colpito per la prima volta con espressa sanzione di nullità  le clausole di contratti bancari che, per la determinazione degli interessi, anziché a parametri fissi, facciano riferimento agli usi: tali clausole negoziali devono essere dichiarate nulle e come non apposte. In tal caso il giudice, dichiarata la nullità  della clausola, applica, ai sensi dell’art. 1284 ultimo comma c.c., il tasso legale di interesse alle somme di cui la banca è creditrice (Trib. Roma, 27 novembre 1995; Pretura Torino, 4 giugno 1994).

La nullità  della clausola che faccia riferimento ad interessi indeterminati non è sanata dalla mancata contestazione, da parte del correntista, dell’estratto conto nel quale gli siano stati addebitati interessi in misura superiore a quella legale (tra le altre: Tribunale di Siracusa, sent. n. 1285 del 18/11/2002; Tribunale di Milano, sent. del 29/06/2002; Tribunale di Genova, sent. del 05/03/2002; Cass. civ., sez. I, sent. n. 1287 del 01/02/2002; Tribunale Genova, 24 gennaio 1997; Corte appello Milano 15 dicembre 1989).

In ogni caso quand’anche si ritenesse approvato l’estratto conto “(…) è escluso che l’approvazione del conto precluda la questione sull’esistenza di un atto scritto idoneo a giustificare l’addebito di interessi superiori alla misura legale” (Tribunale Napoli, 22 aprile 1994 Gius 1995).

Il contenuto dell’art. 4 comma 3 L. 154/92, ha posto definitivamente fine al problema relativo alla arbitrarietà  nella determinazione del tasso di interesse applicabile nei contratti bancari, tutelando la posizione del cliente quale parte contrattuale più debole, che altrimenti si trova costretto a fronteggiare condizioni generali di contratto non indicanti il tasso di interesse debitore applicato all’apertura del rapporto, e decise unilateralmente dalla banca. Una clausola di tale specie non richiedeva – né richiede – neppure una separata approvazione, quale clausola vessatoria, non ricorrendo infatti alcuna delle ipotesi di cui all’art. 1341 c.c.

“Ai fini della determinabilità  del tasso di interesse debitore, non hanno rilevanza neanche le periodiche comunicazioni delle variazioni di tale tasso con appositi avvisi o con l’inoltro degli estratti del conto corrente ad opera dell’Istituto di credito. Specificamente, la conoscenza successiva del saggio applicato non vale a sanare l’originario vizio di nullità  della pattuizione per carenza del requisito della determinabilità  che l’art. 1346 C.c. esige a priori, tanto da non potere essere individuato successivamente, soprattutto se ad iniziativa di una delle sole parti e con documenti che hanno il solo scopo di informare circa le operazioni contabilizzate e non già  di contenere proposte contrattuali idonee a convertirsi in patti in difetto di espresso dissenso” (Tribunale di Siracusa, sent. n 1285 del 18/11/2002; conf.: Tribunale di Siracusa, sent. n. 1265 dell’11/11/2002; Tribunale di Ancona, sent. del 20/02/1995).

L’obbligo della forma scritta ad substantiam imposto dall’art. 1284 c.c. per la determinazione degli interessi eccedenti la misura legale non richiedeva – né richiede – necessariamente l’indicazione in cifre del tasso pattuito, potendo lo stesso obbligo essere soddisfatto per relationem mediante il richiamo ad elementi estranei che consentano indirettamente l’individuazione del tasso di interesse applicabile (si veda: Cass. Civ. 12/11/1987 sent. n. 8335; Cass. Civ. 6/12/1988, sent. n. 6654).

E’ tuttavia necessario un richiamo per iscritto a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci al documento negoziale, obiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale di interesse senza lasciarlo all’arbitrio del debitore o del creditore (Cass. Civ. 25/06/1994 sent. n. 6113; Cass. Civ. 3/02/1994 sent n. 1110).

Sulla base di tale principio costante giurisprudenza ha ritenuto che le clausole contrattuali, che rimandino agli usi per la determinazione del tasso di interesse applicabile, non possano dirsi sufficientemente univoche (Cass. Civ. 12/11/1987 sent. n. 8335; Cass. Civ. 6/12/1988, sent. n. 6654; Cass. Civ. 25/06/1994 sent. n. 6113; Cass. Civ. 3/02/1994 sent n. 1110; Cass. Civ. 23/06/1998 n. 6247).

Tale autorevole orientamento giurisprudenziale è stato altresì confermato dalla Corte di Cassazione (tra le altre: sent. n. 1287 del 01/02/2002), la quale ha così stabilito: “Il precetto dell’art. 1284 c.c., che richiede la forma scritta per la convenzione di interessi al tasso superiore a quello legale, ogni qual volta, pur in difetto di espressa indicazione in cifre degli interessi pattuiti, le parti si richiamino per iscritto a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale, non è osservato con riguardo alla clausola che si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, non essendo sufficientemente univoca e non giustificando la pretesa al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale, in quanto, data l’esistenza di diverse tipologie di tassi, non consente per la sua genericità  di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi”.

Infatti, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di determinazione del tasso convenzionale, il riferimento per relationem può considerarsi soddisfatto soltanto ove esistano vincolanti discipline sul saggio, fissate su scala nazionale con accordi di cartello e non già  ove tali accordi contengano diverse tipologie di tassi o, addirittura, non costituiscano più un parametro centralizzato e vincolante (Cass. Civ. 23/06/1998 n. 6247).


Come citare questo articolo

Maura Castiglioni, “La nullità  della clausola del contratto di banca con la quale si pattuisca un tasso d’interesse con riferimento agli “usi su piazza””, Magistra Banca e Finanza, 25 ottobre 2004, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-nullita-della-clausola-del-contratto-di-banca-con-la-quale-si-pattuisca-un-tasso-dinteresse-con-riferimento-agli-usi-su-piazza/.

Attribuzione della fonte

Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione preferita è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

Le banche possono ricevere la segnalazione dei nuovi pareri, delle schede e degli approfondimenti pubblicati da Tidona Giuridica. Richieda l'iscrizione →
Le informazioni contenute in questo sito web e nella rivista "Magistra Banca e Finanza" sono fornite solo a scopo informativo e non possono essere ritenute sostitutive di una consulenza legale. Nessun destinatario del contenuto di questo sito, cliente o visitatore, dovrebbe agire o astenersi dall'agire sulla base di qualsiasi contenuto incluso in questo sito senza richiedere una appropriata consulenza legale professionale, da un avvocato autorizzato, con studio dei fatti e delle circostanze del proprio specifico caso legale.