La polizza fideiussoria. Escutibilità  e clausole vessatorie

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Di Sara Baldini
2 aprile 2001

Ho potuto constatare con piacere come già  si sia discusso dei nuovi articoli del Testo Unico Bancario nn. 106 e 107, e dei relativi requisiti imposti dalla legge per poter essere iscritti in questi elenchi.

Posto che si tratta non più soltanto di società  di assicurazioni, ma anche di società  finanziarie (di seguito Società ), come soggetti legittimati a stipulare tali garanzie, oggi lo strumento della polizza fideiussoria è molto più diffuso di un tempo.
E’ una sorta di assicurazione usata per garantire prestiti, anticipi IVA, anticipi su leggi di finanziamento ecc…che in caso di inadempimento del debitore, vede rimborsato il creditore delle somme dovutegli dalla assicurazione o dalla finanziaria con cui si è stipulata la polizza.

E’ consigliabile stipulare le cosiddette polizze “a prima richiesta”, in base alle quali con una semplice clausola contrattuale, si può prevedere l’obbligo per la Società  di liquidare quanto garantito entro breve termine (in genere 180 giorni) indipendentemente dalle contestazioni fatte dalla società  contraente; ma non solo, quasi tutte le Società  appongono un termine alla polizza, una scadenza, che non ha ragion d’essere, anzi è al limite della legalità . La garanzia vive e muore con il credito per la quale è stata costituita, e non avrebbe senso prevederne l’estinzione entro un termine che non coincida con quello di estinzione del relativo credito.

Pongo il caso in cui la società  x presti un miliardo alla società  y e si faccia garantire la restituzione di questi soldi da una polizza fideiussoria. Il piano di rimborso è quinquennale, quindi l’assicurazione proporrà  loro sicuramente una polizza con scadenza annuale. Così allo scadere dell’anno solo parte del credito sarà  stato rimborsato, e per la parte restante il creditore rischierà  di trovarsi privo di garanzia, visto che non è previsto un modo coattivo per obbligare il debitore a sottoscrivere una nuova polizza.

Ora ritengo che l’apposizione dei termini nella polizza sia legata solo al pagamento dei premi, per i quali si può stabilire una scadenza annuale, biennale ecc…e riguardi quindi il rapporto tra la società  contraente e la Società , ma non intacchi la posizione della Beneficiaria, che potrà  escutere la polizza “scaduta” senza troppe difficoltà , entro termini ragionevoli. L’attesa, nell’ordine di qualche anno, prima di chiedere l’escussione potrebbe comportare la contestazione da parte della Società  per escussione tardiva.

Occhio quindi alle clausole: inserire il rinnovo tacito per la polizza, chiedere che la polizza sia del tipo “prima richiesta”, e verificare che non vi siano altre clausole vessatorie previste dalle Società  per rifiutarsi eventualmente di pagare.
Ritengo, per esempio, ipotesi di clausola vessatoria quella, sempre molto comune, di subordinare la risoluzione del contratto al mancato pagamento del premio, condizione che andrebbe a mero danno della beneficiaria per un inadempimento della contraente…….e via dicendo.


Come citare questo articolo

Sara Baldini, “La polizza fideiussoria. Escutibilità  e clausole vessatorie”, Magistra Banca e Finanza, 2 aprile 2001, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-polizza-fideiussoria-escutibilita-e-clausole-vessatorie/.

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