Di Donato Giovenzana, Legale d’impresa
1) L’evoluzione giurisprudenziale in subjecta materia
Con sentenza n. 11128 del 1992 la Corte di Cassazione ha negato al coerede il potere di esigere e di ricevere – prima della divisione ereditaria – la quota parte di un credito ereditario per la ragione che anche i crediti ereditari, così ha affermato la Corte, devono considerarsi ricompresi nella comunione ereditaria.
La Cassazione, cioè, con la citata pronuncia discostandosi dall’orientamento allora tradizionalmente accolto sia in dottrina che in giurisprudenza, ha affermato il principio di diritto secondo cui i crediti ereditari, benché divisibili, non si dividono affatto ipso iure tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, con la conseguenza da un lato che anche i crediti del de cuius vengono ad essere oggetto della successiva divisione negoziale o giudiziale tra i coeredi, beninteso ove ancora esistenti a tale data, e dall’altro che gli eredi devono procedere alla divisione dell’asse per poter singolarmente e individualmente esigere la parte del credito spettante a ciascuno di loro.
La massima di tale pronuncia si è così espressa: “I crediti del de cuius, a differenza dei debiti (art. 752 c.c.), non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, come è dato desumere dalle disposizioni degli artt. 727 e 757 c.c.”.
La vicenda sottesa a detto pronunciamento era stata la seguente: un soggetto, nella sua qualità di erede testamentario di un terzo dell’eredità , allo scopo di ottenere dalla banca il pagamento – nei limiti della quota spettantegli – del saldo attivo di alcuni conti correnti di cui era titolare il de cuius, aveva proposto ricorso per ingiunzione di pagamento ai sensi dell’art. 633 c.p.c. ed anche ottenuto il relativo decreto nei confronti della banca stessa per l’importo corrispondente.
A tale decreto la banca si era opposta sulla base della negazione dell’esistenza nel nostro ordinamento della regola secondo cui i crediti ereditari divisibili si dividono automaticamente tra i coeredi in proporzione alle quote ereditarie.
Il Tribunale accolse l’opposizione, ritenendo fondate le ragioni addotte dalla banca.
Successivamente la Corte d’Appello confermò la decisione di primo grado e tale sentenza fu, a sua volta, confermata dalla Cassazione che, infatti, rigettò il ricorso proposto dal coerede.
Le argomentazioni attraverso le quali la Cassazione è giunta ad affermare la non automatica divisione dei crediti ereditari e la loro conseguente inclusione nella comunione ereditaria risultavano fondate, in particolar modo, sulla disciplina di cui agli artt. 727 e 757 c.c.
L’art. 727 c.c., infatti, annoverando anche i crediti tra gli elementi di cui si compongono i lotti divisionali confermerebbe implicitamente la inclusione degli stessi nella comunione ereditaria e quindi la circostanza della loro non automatica divisione.
L’art. 757 c.c., inoltre, disponendo l’efficacia retroattiva dell’attribuzione dell’intero credito ricompreso nel lotto divisionale assegnato ad uno solo dei coeredi in sede di divisione ereditaria – sia essa negoziale o giudiziale – rappresenterebbe, ad avviso della Corte, una ulteriore prova che i crediti non si dividono in modo automatico tra i coeredi in proporzione alle quote ereditarie fin dal momento dell’acquisto dell’eredità , acquisto che per effetto della retroattività dell’atto di accettazione retroagisce al momento dell’apertura della successione.
La tesi dell’appartenenza del credito alla comunione ereditaria sarebbe altresì confermata, sempre secondo il ragionamento della Corte qui riportato, dalla norma contenuta nell’art. 760 c.c., articolo in cui sono disciplinati i limiti della garanzia dovuta dai coeredi per il credito assegnato in sede di divisione – e si intende per intero – ad uno dei coeredi.
A conferma di detto orientamento vanno segnalate alcune successive pronunce, precisamente la n. 640/2000 e la n. 19062/2006, colle quali la Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla medesima questione riaffermando il principio della inclusione nella comunione ereditaria dei crediti (divisibili) del de cuius.
Anche in tale occasione la Corte ha fondato le proprie affermazioni sulle norme contenute negli artt. 727, 757 e 760 c.c., avendo peraltro cura di esplicitare quello che, a suo avviso, è l’interesse tutelato dal principio della non automatica divisione dei crediti tra gli eredi e precisamente: l’”esigenza di conservare l’integrità della massa e di evitare qualsiasi iniziativa individuale idonea a compromettere l’esito della divisione stessa”.
Da ciò la Corte ha poi tratto la ulteriore conseguenza, in ambito processuale, secondo la quale i coeredi “assumono la veste di litisconsorzi necessari nei giudizi diretti all’accertamento dei crediti ereditari ed al loro soddisfacimento”.
A chiudere tale evoluzione giurisprudenziale è intervenuta la Cassazione, con una pronuncia a Sezioni Unite, n. 24657/2007, la cui massima afferma:
“I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell’art. 752 c.c. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l’unico credito succede nel credito al momento dell’apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall’art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione; né, in contrario, può argomentarsi dagli art. 1295 e 1314 stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il de cuius ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale; conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l’intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l’intervento di questi ultimi in presenza dell’interesse all’accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito”.
Con tale pronuncia le Sezioni Unite della Cassazione riaffermano l’indirizzo interpretativo ed i percorsi argomentativi fatti propri dalla sopra citata Cass. 92/11128 e dalle successive Cass. 640/2000 e Cass. 19062/2006 circa l’inclusione dei crediti, anche divisibili, nella comunione ereditaria, con una importante differenziazione, però, da un punto di vista processualistico e di tutela giudiziale del credito: le Sezioni Unite ritengono, infatti, che l’affermato regime di comunione cui sono soggetti i crediti ereditari, ancorché divisibili, non comporti altresì la necessaria partecipazione di tutti i coeredi all’azione promossa contro il debitore del de cuius. Ciò in quanto, anche in tale ipotesi, sarebbe applicabile il principio generale, affermato dalla costante giurisprudenza della Corte, secondo il quale ciascun partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri partecipanti, perché il diritto di ciascuno di essi investe la cosa comune nella sua interezza. Per il che ciascun erede, secondo le Sezioni Unite, può agire singolarmente per far valere l’intero credito ereditario comune o anche la sola parte del credito proporzionale alla quota ereditaria, fermo restando che il pagamento effettuato dal debitore non ha effetti nei rapporti interni con gli altri coeredi.
Conseguentemente e finalmente, con l’Ordinanza 21 settembre – 20 novembre 2017, n. 27417, la Suprema Corte ha precisato che ogni coerede può agire anche per l’adempimento del credito ereditario pro quota, senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, dovendo trovare risoluzione gli eventuali contrasti insorti tra gli stessi nell’ambito delle questioni da affrontare nell’eventuale giudizio di divisione.
2) La diversa “posizione” dei Collegi dell’Arbitro Bancario e Finanziario, prima dell’intervento del Collegio di coordinamento.
Che “i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria“, è stato costantemente ribadito dall’Arbitro Bancario Finanziario, che ha però precisato l’obbligo per gli Istituti di credito di pretendere l’intervento congiunto di tutti i coeredi in simili fattispecie.
Al riguardo, si citano le recenti decisioni:
- 2012 del 13 giugno 2012 del Collegio di Milano: “la liquidazione delle somme e/o dei titoli depositati sul conto corrente e/o nel deposito titoli della de cuius potrà essere effettuata dall’intermediario solamente sulla base di disposizioni congiuntamente impartite da tutti gli eredi”;
- 283 del 14 gennaio 2013 del Collegio di Roma: “Secondo il costante orientamento di questo Arbitro, occorre tenere distinti da un lato l’accertamento del credito ereditario nei confronti di un terzo, al quale ciascun coerede è legittimato singolarmente; dall’altro lato, l’accertamento della singola quota ereditaria del condividente, che non può essere disposto se non in contraddittorio con tutti gli altri coeredi. (…) Mancando il consenso degli altri coerenti, il rifiuto opposto dalla banca resistente a liquidare alla ricorrente la quota ereditaria che le spetta è pertanto legittimo, perché giustificato dall’esigenza di tutelare anche la propria posizione nei confronti di eventuali successive pretese da parte degli altri coeredi (in tal senso, v. già decisione A.B.F., collegio di Roma, n. 952 del 2011; decisione A.B.F., collegio di Roma n.1064 del 2012)”);
- 421 del 18 gennaio 2013 Collegio Napoli: “una iniziativa del singolo coerede mirata a riscuotere gli stessi, lungi dall’avvantaggiare la massa ereditaria, rischia di pregiudicare le ragioni degli altri coeredi; né vale obiettare che il coerede che agisce nei limiti della sua quota non può, per definizione, pregiudicare gli interessi degli altri partecipanti alla comunione ereditaria: il pregiudizio è da ravvisare nel fatto che, consentendo al singolo coerede di riscuotere un credito ancorché pro quota e, più in generale, di compiere atti dispositivi senza il coinvolgimento degli altri coeredi, si arreca un vulnus all’integrità della massa e si rischia di compromettere l’esito della divisione. Alla luce delle considerazioni che precedono, questo Collegio ritiene pienamente condivisibile la regula iuris fatta propria dalla citata pronuncia della Cassazione n. 24657/2007, secondo cui i crediti ereditari non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle proprie quote, ma entrano a far parte della comunione. (…) In particolare, nel caso che qui ci occupa, in cui il singolo coerede chiede alla banca lo svincolo delle somme accreditate sul conto corrente intestato al de cuius, la richiesta del singolo coerede, anche se limitata alla quota ad esso spettante, implica la determinazione estintiva del rapporto di conto corrente e, nei fatti, la liquidazione della propria quota ereditaria. Proprio per queste ragioni la richiesta del singolo coerede può essere accolta solo con il consenso degli altri coeredi, come pure questo Arbitro ha avuto modo di puntualizzare attraverso vari altri pronunciamenti (v., ad esempio: decisioni Collegio ABF di Napoli nn. 310/2012,452/2011; decisioni Collegio ABF di Milano nn. 2012/2012, 2182/2011). Pienamente legittimo, per conseguenza, appare l’operato dell’intermediario nel caso di specie, il quale, ha preteso il coinvolgimento e l’assenso di tutti gli altri coeredi, anche al fine di tutelare la propria posizione nei confronti di possibili future contestazioni mosse da parte degli altri coeredi”;
- 593 del 30 gennaio 2013 del Collegio di Napoli : “Dalla documentazione versata in atti e dalle rappresentazioni dei fatti fornite dalle parti risulta che le somme non siano state svincolate perché l’intermediario ha preteso, dopo aver acquisito la dichiarazione di successione, anche il rilascio di una quietanza da parte di tutti i coeredi, se del caso anche attraverso l’intervento di un pubblico ufficiale, che potesse identificare i firmatari e rilasciare una dichiarazione di autenticazione del documento. Il comportamento dell’intermediario, che è sempre suscettibile di essere vagliato al filtro del criterio di buona fede posto a presidio della corretta attuazione di qualsivoglia rapporto obbligatorio, non può giudicarsi illegittimo. Se è vero che la dichiarazione di successione è la condizione necessaria perché il credito vantato dal defunto intestatario di un conto corrente diventi esigibile anche da parte dei suoi successori a titolo universale, è altresì vero che appare pienamente legittima la richiesta dell’intermediario, nel caso vi sia una pluralità di eredi, di ottenere una quietanza che sia sottoscritta da tutti i coeredi. Occorre infatti considerare, come pure chiarito dalle sezioni unite della Cassazione, con la pronuncia n. 24657/2007, che i crediti ereditari non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle proprie quote, ma entrano a far parte della comunione. Di conseguenza, la richiesta del singolo coerede mirata a ottenere lo svincolo delle somme può essere accolta solo con il consenso degli altri coeredi (v. decisioni Collegio ABF di Napoli nn. 310/2012, 452/2011; decisioni Collegio ABF di Milano nn. 2012/2012,2182/2011). Pienamente legittimo appare pertanto l’operato dell’intermediario, che ha inteso subordinare lo svincolo delle somme all’assenso di tutti i coeredi, anche al fine di tutelare la propria posizione nei confronti di possibili future contestazioni”;
- 469 del 28 gennaio 2014 del Collegio di Milano: “Infatti, con l’estinzione mortis causa del rapporto di conto corrente, come insegna Cass., S.U., n. 24657/2007 (al cui orientamento l’ABF aderisce), in caso di pluralità di eredi – esito prospettabile nel caso di accoglimento dell’azione di riduzione proposta dai legittimari – si instaura la comunione ereditaria con riferimento al credito rappresentato dal saldo attivo del conto corrente, e pertanto – fintantoché non verrà effettuata la divisione della massa ereditaria – occorre una disposizione congiuntamente impartita da tutti i coeredi anche solo per effettuare prelevamenti parziali, in vista di evitare che una qualsiasi iniziativa individuale possa compromettere l’esito della divisione”;
- 2164 del 9 aprile 2014 del Collegio di Milano: “I crediti del de cuius entrano, infatti, secondo la giurisprudenza prevalente (cfr. Cass. 19 Sez. Un. 28 novembre 2007, n. 24657), a far parte della comunione ereditaria e non si ripartiscono in modo automatico tra i coeredi in ragione delle rispettive quote. La regola della ripartizione automatica posta dall’art. 752 cod. civ.vale, infatti, per i soli debiti, mentre i crediti sono oggetto di comunione, come si desume, tra l’altro, dalle previsioni dell’art. 727 cod. civ., il quale, stabilendo che in sede divisionale le proporzioni debbano essere formate comprendendo, oltre ai beni immobili e mobili, anche i crediti, all’evidenza presuppone che questi facciamo parte della comunione ereditaria. Confermano del resto tale conclusione anche le disposizioni degli artt. 757 e 760 cod. civ. (cfr. anche Cass. 24 gennaio 2012, n. 995). Questo Collegio ha espressamente e costantemente dichiarato di aderire a detto orientamento, addivenendo pertanto alla conclusione che la liquidazione delle somme e/o dei titoli depositati sul conto corrente e/o nel deposito titoli del de cuius possa essere effettuata dall’intermediario “solamente sulla base di disposizioni congiuntamente impartite da tutti gli eredi” (cfr. decisione n. 2012 del 2012; nello stesso senso cfr. le decisioni n. 629 del 2013, n. 788 del 2012; n. 2128 del 2011)”.
- La Decisione n. 27252 del 20 dicembre 2018 del Collegio di Coordinamento ABF
In data 10 ottobre 2018, il Collegio Abf di Bologna ha sottoposto al Collegio di coordinamento la seguente questione di diritto:
“se, a fronte della caduta del credito in comunione, giusta l’apertura della successione a causa di morte del creditore, sussista o meno il potere del singolo coerede di pretendere l’adempimento dell’obbligazione pro quota ovvero per l’intero, senza che il debitore possa rifiutare l’adempimento ovvero eccepire il difetto di legittimazione deducendo la necessità del litisconsorzio”.
Secondo il Collegio di coordinamento detta questione di diritto, sottopostagli dal Collegio Abf di Bologna, ha comportato l’analisi di due distinti profili, il primo sostanziale ed il secondo processuale:
- se i crediti del de cuius si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote e, quindi, opera nel nostro ordinamento il principio di diritto romano in base al quale nomina et debita ipso iure dividuntur, oppure entrino a far parte pro indiviso della comunione ereditaria;
- se i coeredi assumono le vesti di litisconsorti necessari nei giudizi diretti all’accertamento dei crediti ereditari ed al loro soddisfacimento.
In esito ad un’approfondita e diacronica disamina della giurisprudenza di legittimità – in particolare, sentenza della Sezioni Unite n. 24657/2007, ordinanza n. 27417 del 20/11/2017 – nonché delle decisioni assunte dai vari Collegi ABF – in particolare quella del Collegio di Roma n. 7591/15 – il Collegio di coordinamento ha ritenuto che l’evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte imponesse una rivisitazione di quella dei Collegi dell’ABF, al fine di evitare interpretazioni divergenti delle stesse norme che andrebbero a detrimento della certezza del diritto. Per il che:
- se, per un verso, ha confermato l’adesione al consolidato e ben argomentato indirizzo della Suprema Corte che afferma che il credito del dante causa caduto in successione viene ad essere parte della comunione ereditaria e non si divide automaticamente tra i coeredi,
- per converso, ha ritenuto di doversi discostare dall’indirizzo prevalente dei Collegi territoriali con riferimento all’esistenza di un litisconsorzio necessario tra i coeredi che intendano far valere il credito ereditato, poiché tale indirizzo contrasta con la sentenza delle Sezioni Unite n. 24657/2007 e ancor più perché incompatibile con le più liberali conclusioni raggiunte dall’ordinanza n. 27417/2017, la quale ammette l’azione individuale del coerede anche in assenza della dimostrazione che l’azione stessa è promossa anche nell’interesse degli altri coeredi.
Il Collegio di coordinamento ha, peraltro, dovuto discostarsi dalla sopra più volte richiamata decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella parte in cui affermano che il preteso debitore che sia stato convenuto dal coerede ha la facoltà di chiedere “l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi [”¦], se ed in quanto egli abbia interesse ad una pronuncia che faccia stato anche nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione”, atteso che la pronuncia dell’ABF non può assumere il valore di cosa giudicata e, pertanto, il resistente non può avere per definizione alcun interesse ad eccepire la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei coeredi e la conseguente inammissibilità del ricorso.
Ha ritenuto, poi, che l’esigenza di tutelare l’intermediario resistente da condotte abusive del coerede che promuova il ricorso senza coinvolgere gli altri coeredi trovi adeguato soddisfacimento nella circostanza che il pagamento che l’intermediario fa nelle mani del coerede ricorrente ha efficacia liberatoria anche nei confronti degli altri, essendo tale liberazione corollario necessario della legittimazione attiva spettante al singolo coerede (arg. ex art. 1105, comma 1, c.c.).
Per il che ha, conclusivamente, in subjecta materia, formulato il seguente principio di diritto:
“Il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all’ABF il credito del de cuius caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l’intero, senza che l’intermediario resistente possa eccepire l’inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall’intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente”.
- La recentissima Decisione n. 12615 del Collegio ABF di Palermo, pubblicata il 29 ottobre 2019, con cui “si fa strada” il nuovo orientamento, nonostante la diversa prassi bancaria.
La questione oggetto della decisione in argomento – confermata da altre due in fotocopia – concerne la richiesta di liquidazione, avanzata da un coerede, della quota di spettanza sui rapporti intrattenuti in vita dal genitore defunto presso la banca resistente e caduti n successione.
Il ricorrente considera illegittimo il rifiuto opposto dalla banca resistente, la quale ritiene necessario il consenso di tutti i coeredi al fine di procedere alla liquidazione.
Sul delicato tema della configurabilità di un litisconsorzio necessario tra gli eredi del creditore nell’azione per il pagamento delle somme dovuto al loro dante causa, il Collegio ABF richiama l’orientamento espresso dalle SS. UU. della Corte di Cassazione, nella citata sentenza n. 24657/2007: “In conclusione, si deve affermare il principio secondo cui i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria; ciascuno dei partecipanti ad essa può agire singolarmente per far valere l’intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi. La partecipazione al giudizio di costoro può essere richiesta dal convenuto debitore in relazione ad un concreto interesse all’accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito”.
Sul punto viene altresì evidenziato il principio già menzionato, espresso dal Collegio di Coordinamento ABF, secondo cui “il singolo erede è legittimato a far valere davanti all’ABF il credito del de cuius caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l’intero, senza che l’intermediario resistente possa eccepire l’inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall’intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente.” (ABF Collegio di Coordinamento n. 27252/2018).
Per il che il Collegio ABF di Palermo ha riconosciuto, in conformità alla giurisprudenza sopra citata, il diritto del ricorrente ad ottenere la liquidazione della propria quota dei crediti ereditari, senza che sia necessario chiamare in causa gli altri coeredi o la loro sottoscrizione della quietanza rilasciata dalla banca.
Donato Giovenzana, “La “posizione” creditoria dei coeredi del cliente defunto nei confronti della banca”, Magistra Banca e Finanza, 11 novembre 2019, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-posizione-creditoria-dei-coeredi-del-cliente-defunto-nei-confronti-della-banca/.
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