Di Maura Castiglioni, Avvocato
Le Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010, ha distinto le rimesse “ripristinatorie” da quelle “solutorie” nei rapporti bancari, in ordine alla decorrenza della prescrizione del diritto del cliente alla ripetizione degli importi indebitamente versati alla banca.
Sono “ripristinatori” gli accrediti in conto eseguiti in un rapporto per cui esiste un affidamento bancario, e nei limiti del fido concesso; sono invece considerati “solutori” gli accrediti in conto eseguiti in assenza di affidamento (scoperto di conto) o oltre l’affidamento concesso.
La Corte, con la sentenza n. 24418/2010 ha deciso che per le rimesse ripristinatorie la prescrizione decennale inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto (pertanto consentendo una azione di ripetizione del cliente per l’intera durata contrattuale, anche superiore a 10 anni e senza limiti, se la domanda sia portata prima del decorso di 10 anni dalla chiusura del rapporto), mentre per le rimesse solutorie la prescrizione inizia a decorrere da ogni singolo addebito ritenuto illegittimo (10 anni da ogni singola operazione contabilizzata in estratto conto).
La Corte ha inoltre stabilito la presunzione della natura ripristinatoria dei versamenti eseguiti in costanza di rapporto, e ciò in quanto il rapporto di conto corrente è un contratto di durata e non si esaurisce in un’unica operazione.
Una diversa finalità dei versamenti – in particolare la natura solutoria dei medesimi – dovrebbe essere quindi dimostrata da chi ne eccepisce l’esistenza, al fine di ottenere la prescrizione a sé più favorevole.
Così in parte motiva della sentenza n. 4518 del 26/02/2014:
“I versamenti eseguiti sul conto corrente in costanza di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all’accipiens e, poiché tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto, una diversa finalizzazione dei singoli versamenti, o di alcuni di essi, deve essere in concreto provata da parte di chi intende far percorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste illegittimamente addebitate. Nella specie non è stata mai né dedotta né allegata tale diversa destinazione dei versamenti in deroga all’ordinaria utilizzazione dello strumento contrattuale”.
Pertanto, poiché in giudizio è sempre la banca ad eccepire la natura solutoria delle rimesse, graverebbe sulla banca l’onere di allegare e dimostrare tale eccepita natura solutoria.
La sentenza n. 4518 della Corte di Cassazione non rappresenta sicuramente un caso isolato: la giurisprudenza è difatti uniforme nel sostenere che grava sulla parte che eccepisce la relativa eccezione l’onere di dimostrare la natura solutoria delle rimesse.
In particolare, tra le sentenze più recenti si richiama la pronuncia della Corte d’Appello di Brescia del 19/11/2014, che così ha deciso:
“Al contempo va richiamata la recente pronuncia della Cassazione (26.2.2014 n. 4518) che ha chiarito che i versamenti eseguiti su conto corrente affidato in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista, che corrisponde allo schema causale titpico del contratto; mentre la diversa funzione solutoria dei singoli versamenti o di alcuni di essi deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione delle singole annotazioni. Nello specifico deve rilevarsi che la Banca era gravata dall’onere di dimostrare l’esistenza di versamenti aventi natura solutoria, provando il limite degli affidamenti concessi e individuando i singoli versamenti oltre detti limiti, e come tale qualificabili come pagamenti e non come ripristino della provvista. Ed invece l’appellante neppure in sede di precisazione ha ritenuto di precisare le operazioni che dovevano ritenersi solutorie, in relazione alle quali si sarebbero giustificati nuovi conteggi che tenessero conto del termine di prescrizione con decorrenza dalle singole operazioni”.
E ancora, tra le molte:
“I versamenti eseguiti su conto corrente affidato, in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all’accipiens. Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere concretamente provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione delle singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi anatocistici” (Tribunale di Alessandria, sentenza del 21/02/2015; conf.: Tribunale di Prato, sent. dell’1/03/2013; Corte d’Appello di Milano, sent. del 20/02/2013; Tribunale di Pescara, sent. del 24/06/2013; Tribunale di Prato, sent.dell’1/03/2013; Corte d’Appello di Lecce, sent. del 19/02/2013; Tribunale di Novara, sent. dell’1/10/2012; Tribunale di Taranto, sent. del 28/06/2012; Tribunale di Taranto, sent. del 27/06/2012).
Secondo l’orientamento prevalente quindi la prescrizione deve essere eccepita in modo preciso, con l’indicazione e la prova dei versamenti che abbiano avuto una funzione solutoria; diversamente l’eccezione non è da considerarsi ritualmente portata, e decorrerà , in mancanza, sempre dalla data di chiusura del rapporto.
Un recente pronuncia della Corte d’Appello di Torino del 12/12/2014 ha però distinto la portata dell’onere probatorio per la banca delle rimesse solutorie, in forza della circostanza che la banca alleghi o meno l’esistenza di affidamenti sul rapporto di conto.
Il Collegio giudicante non ha condiviso il principio della Corte di Cassazione sent. 4518/2014, secondo cui le rimesse eseguite in rapporto avrebbero normalmente natura ripristinatoria.
La Corte d’Appello di Torino ha precisato che solo nell’ipotesi in cui la banca confermi l’esistenza di affidamenti, avrà l’onere di indicare specificamente le rimesse ritenute solutorie, distinguendole da quelle ripristinatorie.
Qualora invece la banca neghi l’esistenza di affidamenti o non ne alleghi l’esistenza, non sarà tenuta a dimostrare la natura solutoria delle rimesse.
Ciò in quanto, in assenza di affidamenti, tutte le rimesse sono da intendersi quali solutorie, senza necessità di ulteriore specificazione.
Così in particolare si è pronunciata la Corte d’Appello di Torino:
“Inoltre appare evidente che la portata dell’eccezione, e dunque dell’onere di allegazione e di prova, ha diversa estensione nel caso in cui la banca alleghi l’esistenza di affidamenti sul conto dall’ipotesi in cui invece la banca non ne alleghi l’esistenza o ne neghi l’esistenza, con la conseguenza che automaticamente tutte le rimesse, nella prospettazione della banca, sono da reputarsi solutorie, con conseguente inesistenza di alcun onere in capo alla medesima di specificamente individuarle. Le pronunce giurisprudenziali che hanno posto l’accento sull’onere della banca, che eccepisce la prescrizione, di specifica indicazione delle singole rimesse da intendersi prescritte, non appaiono del tutto condivisibili posto che la distinzione sopra svolta non può non incidere sull’estensione dell’onere di specificità dell’eccezione; i principi riportati infatti non sono certo applicabili al caso in cui, come si è detto, la banca non alleghi l’esistenza di un affidamento o ne alleghi la inesistenza, perché in questo caso la stessa, presupponendo la circostanza di cui sopra la natura solutoria di tutte le rimesse, non può essere onerata della inutile elencazione di tutte le rimesse transitate sul conto”.
Secondo il Collegio torinese quindi, se la banca nega l’esistenza di affidamenti – o comunque non ne allega l’esistenza – non potrà essere tenuta a specificare tutte le rimesse eccepite quali solutorie. Se così non fosse, la banca sarebbe gravata di un eccesivo e non utile onere probatorio, proprio in quanto in assenza di affidamento, tutte le rimesse sono sempre solutorie.
Anche il Tribunale di Mantova con la sentenza dell’11/06/2014 non ha condiviso l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 4518/2014.
A differenza però di quanto statuito dalla Corte d’Appello di Torino – che ha escluso l’onere della banca solo nel caso in cui neghi, o non alleghi l’esistenza di affidamenti – il foro di Mantova è pervenuto ad una soluzione più estrema, escludendo completamente ogni onere probatorio in capo al soggetto che comunque eccepisca l’esistenza di rimesse solutorie.
Così ha affermato la sentenza sopra mantovana:
“Nell’ambito dell’azione di ripetizione del cliente di indebiti pagamenti fatti alla banca, la tesi di Cass. SS.UU. n.24418/2010 (che distingue il correre della prescrizione a seconda si tratti di rimessa intrafido o extrafido, per quest’ultima eventualità muovendo la stessa dal versamento e non dalla chiusura del conto) comporta che la banca debba provare la natura solutoria di ogni rimessa. Tale tesi va respinta perché “così facendo si impone alla banca una prova che è del tutto negativa”, consistente appunto nella “prova dell’assenza del fido”. Pertanto, si deve ritenere che la “banca adempie al proprio onere di prova dell’eccezione allegando e deducendo il decorso del termine decennale”, spettando invece al correntista l’onere del carattere ripristinatorio della rimessa”.
Secondo il Tribunale di Mantova quindi compete al solo correntista l’onere di dimostrare la natura ripristinatoria delle rimesse. Ciò in quanto la banca che invoca la natura solutoria, per dimostrare tale natura solutoria dovrebbe provare l’inesistenza di affidamenti, che però è prova negativa e dunque impossibile.
Quand’anche volesse condividersi questo orientamento, qualora il correntista dimostri l’esistenza di affidamenti, la banca sarebbe comunque tenuta a provare la natura solutoria delle rimesse eseguite in ipotesi di superamento dell’affidamento concesso.
Difatti sono solutorie non solo le rimesse eseguite in ipotesi di assenza di affidamento, ma anche quelle eseguite in ipotesi di superamento dell’affidamento concesso.
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Maura Castiglioni, “La prescrizione dell’azione di ripetizione nel rapporto di conto corrente: l’onere della banca e del cliente di dimostrare la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse”, Magistra Banca e Finanza, 13 marzo 2015, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-prescrizione-dellazione-di-ripetizione-nel-rapporto-di-conto-corrente-lonere-della-banca-e-del-cliente-di-dimostrare-la-natura-solutoria-o-ripristinatoria-delle-rimesse/.
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