Di Elisa Tagliaro, Avvocato
22 settembre 2014
Con la recente ordinanza del 10.09.2014, il Tribunale Ordinario di Reggio Emilia, Sezione Seconda Civile (Dott. Gianluigi Morlini), ritorna sulla questione relativa alla preventiva escussione del patrimonio sociale, richiesta dall’art. 2304 c.c., affinché il creditore sociale possa poi agire sui beni personali del socio illimitatamente responsabile di una s.n.c.
La pronuncia in commento si inserisce nell’ambito di un giudizio di opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.. Nel caso di specie, un creditore intimava il pagamento di un debito personale del debitore e – per la rimanente parte – il pagamento di un debito contratto dalla s.n.c., della quale il debitore risultava essere socio illimitatamente responsabile.
Il debitore proponeva opposizione, con contestuale richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, evidenziando come il creditore non avesse assolto all’onere della preventiva escussione del patrimonio sociale – quale condizione dell’esercizio dell’azione nei confronti del socio illimitatamente responsabile – per non aver portato a termine due pignoramenti presso terzi e non aver richiesto il pignoramento mobiliare nei confronti della debitrice principale s.n.c..
Resisteva il creditore, sostenendo che le suddette procedure non gli avrebbero comunque consentito di soddisfare, se non in maniera del tutto parziale, il credito vantato.
Il Tribunale di Reggio Emilia affronta la questione richiamando l’orientamento della Corte di Cassazione (sentenze n. 4810 del 20.09.1984; n. 4752 del 4.09.1984 e n. 4606 dell’8.07.1983) – seguito anche dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Verona, 28.03.1987) – in virtù del quale la preventiva escussione del patrimonio sociale ex 2304 c.c., affinché un creditore di una s.n.c. possa pretendere il pagamento da parte dei singoli soci illimitatamente responsabili, non richiede necessariamente che il creditore debba procedere in ogni caso con l’azione esecutiva sul patrimonio della società , laddove risulti aliunde dimostrata – in modo certo – l’insufficienza di quel patrimonio a realizzare il credito.
L’ordinanza in commento merita di essere segnalata per aver precisato, tuttavia, come il giudizio prognostico in ordine all’infruttuosità dell’azione esecutiva (e che consente di ritenere rispettato il c.d beneficium excussionis pur senza esperire l’azione stessa) presupponga l’inidoneità di detta azione a soddisfare, non solo integralmente, ma anche parzialmente le ragioni di credito fatte valere.
Accertato, quindi, che il creditore avrebbe potuto ottenere un parziale realizzo del proprio credito da uno dei due pignoramenti presso terzi pendenti, nonché dalla procedura esecutiva mobiliare che avrebbe potuto instaurare – con ciò diminuendo significativamente la responsabilità sussidiaria del socio – il Tribunale di Reggio Emilia ha ritenuto di accogliere la richiesta di sospensione dell’efficacia del titolo ex art. 615, comma 1, seconda parte, c.p.c., con riferimento alla responsabilità sussidiaria del socio per il mancato pagamento dei debiti della s.n.c. e consentendo al creditore di procedere, in via esecutiva, solo per il debito personale dell’intimato.
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Elisa Tagliaro, “La preventiva escussione del patrimonio sociale che consente al creditore sociale di agire sui beni personali del socio illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo”, Magistra Banca e Finanza, 22 settembre 2014, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-preventiva-escussione-del-patrimonio-sociale-che-consente-al-creditore-sociale-di-agire-sui-beni-personali-del-socio-illimitatamente-responsabile-di-una-societa-in-nome-collettivo/.
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