Di Maurizio Tidona, Avvocato
La Cassazione ha affermato il principio di diritto che, in caso di stipula del contratto di mutuo fondiario, l’onere della prova dell’erogazione della somma data a mutuo è assolto dalla banca mutuante mediante la sola produzione in giudizio dell’atto pubblico notarile di erogazione e quietanza (che fa piena prova dell’avvenuto versamento in favore del mutuatario), spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all’azione esecutiva dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell’obbligazione restitutoria (così: Cass. n. 9389 del 10/5/2016 [1]).
Avvenuta la stipulazione dell’atto notarile di erogazione e quietanza e la sua produzione in giudizio, nessun ulteriore onere della prova dell’erogazione della somma mutuata grava – per la Corte – sulla banca.
Questo in quanto la quietanza costituisce piena prova dell’avvenuto pagamento, poichè dà luogo ad una confessione stragiudiziale, cosicché il quietanzante non è ammesso alla prova contraria, salvo che dimostri l’errore o la violenza ai sensi dell’art. 2732 c.c. [2]
La dichiarazione di quietanza sulla ricezione della somma ha difatti efficacia di piena prova del fatto del ricevuto pagamento dalla stessa attestato, con la conseguenza che, se la quietanza viene prodotta in giudizio, il creditore quietanzante non può essere ammesso a provare il contrario, neppure per testi , e cioè che il pagamento non è in realtà avvenuto, a meno che dimostri, in applicazione analogica della disciplina dettata per la confessione dall’art. 2732 c.c., che la quietanza è stata rilasciata nella convinzione, fondata su errore di fatto, che la dichiarazione rispondesse al vero, ovvero sia stata rilasciata a seguito di violenza (così: Cass., sez. un., n. 19888 del 22/09/2014; Cass. n. 4196/2014; Cass. n. 26325/2008).
Per tale ragione, è impedito al finanziato di fornire in processo qualsiasi prova documentale contraria relativa alla mancata erogazione della somma invece quietanzata, o addirittura la non veridicità della sua stessa dichiarazione contenuta nella quietanza (Cass. n. 4196/2014).
Al debitore che si opponga all’azione esecutiva della banca residua pertanto la sola prova della concreta restituzione della somma mutuata e degli accessori, ovvero di altre cause estintive dell’obbligazione restitutoria, che siano però successive all’erogazione (come, ad esempio, una remissione di debito da parte della banca mutuante) (Cass. n. 9389/2016).
NOTE:
[1] La pronunzia è relativa ad una fattispecie concernente il DPR n. 7 del 21/1/1976 – Norme relative alle emissioni obbligazionarie da parte degli enti di credito fondiario ed edilizio e delle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità e all’adeguamento del regime giuridico dell’organizzazione e dell’attività dei predetti enti e sezioni -, abrogato dall’art. 27 della L. n. 175 del 6/6/1991. Il principio di diritto è comunque applicabile alle fattispecie generali dell’erogazione in somma data a mutuo in costanza di un mutuo fondiario.
[2] Art. 2732 (Revoca della confessione) c.c.: “[I]. La confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza”.
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