L’onere di produzione degli estratti conto integrali da parte della banca nel processo

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Di Maurizio Tidona, Avvocato

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23974 del 25/11/2010, ha espresso il principio per cui nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata dichiarata l’invalidità  di clausole bancarie che abbiano comportato l’addebito di interessi, spese o commissioni a carico del correntista, la banca ha sempre l’onere di produrre gli estratti conto integrali, a far data dall’apertura del conto e sino alla data per cui pretenda il pagamento.

La Corte ha affermato a tal riguardo che la banca non può sottrarsi all’assolvimento di tale onere invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si deve confondere l’onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito, ed ogni qualvolta la banca chiede il pagamento di un proprio credito ha l’onere di produrre la completa documentazione di rapporto di conto corrente. In mancanza di questa produzione la domanda di condanna portata dalla banca nei confronti del cliente non può essere difatti accolta.

Nel caso sottoposto alla decisione della Corte era stata dichiarata la nullità  della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi e di quella di determinazione del tasso (nella specie perché determinato in relazione agli usi di piazza) e la Corte ha, per i motivi anzidetti, affermato l’onere per la banca di provare l’effettiva entità  del proprio credito non essendo a tal fine sufficiente la produzione dell’estratto di saldaconto.

Tale affermazione è peraltro conforme all’orientamento espresso dalla stessa Corte in precedenti pronunzie, secondo cui una volta esclusa la validità  della clausola sulla cui base sono stati calcolati gli interessi, soltanto la produzione degli estratti a partire dall’apertura del conto corrente – considerato che, in virtù dell’unitarietà  del rapporto, da tale momento decorre la prescrizione del credito di restituzione per somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi (Cass. 2262/1984 nonché la recente sentenza a sezioni unite n. 24418 del 2 dicembre 2010) – consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell’avere con l’applicazione del tasso legale, di determinare il credito della banca, sempre che la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dalla capitalizzazione degli interessi non dovuti.

Allo stesso risultato, evidentemente, non si può pervenire con la prova del solo saldo, comprensivo di capitali ed interessi, al momento della chiusura del conto. Infatti, tale saldo non solo non consente di conoscere quali addebiti, nell’ultimo periodo di contabilizzazione, siano dovuti ad operazioni passive per il cliente e quali alla capitalizzazione degli interessi, ma a sua volta discende da una base di computo che è il risultato di precedenti capitalizzazioni degli interessi (tra le altre Cass. 10692/07; Cass. 16679/09).

D’altra parte, per ciò che concerne la mancata contestazione degli estratti conto da parte del correntista, si deve osservare che è principio pacifico in giurisprudenza di legittimità  quello secondo cui l’approvazione dell’estratto conto rende incontestabili soltanto le registrazioni a debito e credito nella loro realtà  contabile, ma non anche l’efficacia e la validità  dei rapporti sostanziali. Solo ove sia accertata l’efficacia e la validità  dei rapporti sottostanti “l’approvazione ripetuta di estratti-conto può valere, per la sua natura confessoria, a far ritenere che il concreto ammontare degli interessi computati dalla banca sia avvenuto in conformità  del criterio dettato in via preventiva con la clausola” (così Cass. 4605/96).

Quindi, nel caso in cui siano contestate le clausole relative alla determinazione del saldo di conto corrente, spetta sempre alla banca fornire la prova dell’andamento dei rapporti di conto corrente, e questo a partire dalla loro origine.

La Corte di Cassazione – nella sentenza n. 23974/10 – afferma pure che, nel caso ad essa sottoposto, la banca confonde l’onere di conservazione della documentazione contabile con l’onere della prova del credito.

Il fatto di non essere tenuta a conservare le scritture contabili oltre i dieci anni dalla loro ultima registrazione non esonera difatti la parte che vi è tenuta dall’onere di provare il proprio credito.

Pertanto, incombendo tale onere sulle sola banca, il fatto che la stessa non abbia conservato le scritture contabili relative ai rapporti di conto corrente per il periodo anteriore all’ultimo decennio, ricade esclusivamente a suo danno non essendo – per tale motivo – in condizione di provare il proprio credito.

Per quanto sopra scritto pertanto, nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata dichiarata l’invalidità  di clausole bancarie che abbiano comportato l’addebito di interessi, spese o commissioni a carico del correntista, la banca ha sempre l’onere di produrre gli estratti conto integrali, a far data dall’apertura del conto e sino alla data per cui pretenda il pagamento e non potrà  sottrarsi a tale onere dichiarando di avere proceduto alla distruzione della documentazione anteriore al decennio.


Come citare questo articolo

Maurizio Tidona, “L’onere di produzione degli estratti conto integrali da parte della banca nel processo”, Magistra Banca e Finanza, 7 febbraio 2011, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-prova-del-credito-da-parte-della-banca/.

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