La querela di falso di una scrittura privata. L’assegno bancario e la non autenticità  della propria apparente sottoscrizione

ARGOMENTI
Le banche possono ricevere la segnalazione dei nuovi pareri, delle schede e degli approfondimenti pubblicati da Tidona Giuridica. Richieda l'iscrizione →
Vedi altri articoli di Maura Castiglioni
Vedi altri

Di Maura Castiglioni, Avvocato
8 luglio 2002

Il giudizio di querela di falso è diretto ad eliminare l’efficacia probatoria dell’atto pubblico e della scrittura privata (quale è l’assegno bancario) che sia stata riconosciuta dalla parte contro la quale è prodotta, o comunque autenticata, o ancora che sia già  stata oggetto di un procedimento di verificazione. La querela di falso è inerente dunque ad atti o scritture alle quali viene riconosciuto il valore di prova legale.

Difatti si osserva che l’art. 2702 c.c. dispone che la scrittura privata, una volta riconosciutane la sottoscrizione, si comporta come atto pubblico per quel che riguarda l’attendibilità  del documento e la sua efficacia probatoria, nonché per quanto riguarda il collegamento tra dichiarazione e sottoscrizione, con conseguente possibilità  di rimuovere siffatta efficacia soltanto attraverso la querela di falso (Cass., Sez. Lav., sent. n. 4689 del 11-07-1983).

Quanto sopra non pregiudica tuttavia alla parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata, e quindi un assegno bancario, oltre alla facoltà  di disconoscerla, anche la possibilità  in via alternativa, senza riconoscere né espressamente né tacitamente la scrittura medesima, di proporre querela di falso, al fine di contestare la genuinità  del documento stesso, ed al fine di conseguire un risultato più ampio e definitivo, quello cioè della completa rimozione del valore del documento con effetti “erga omnes” e non nei soli riguardi della controparte. (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 3833 del 22-04-1994; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9013 del 27-07-1992).

Il giudizio di querela di falso ha certamente oggetto più ampio rispetto a quello successivo al disconoscimento e teso alla verificazione del documento, dal momento che non solo concerne sia gli atti pubblici, che le scritture private (anche prive del valore di prova legale attribuito loro a seguito di riconoscimento, autenticazione e verificazione), ma anche perché può essere teso ad accertare la falsità  materiale del documento – nelle forme della contraffazione e della alterazione – e la falsità  ideologica, pur se limitatamente alla non rispondenza tra quanto attestato nell’atto e quanto dichiarato come avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale (Cass. civ. sent. n. 47 dell’11-01-1988).

Occorre in proposito precisare che per impugnare la veridicità  di quanto dichiarato e contenuto nel documento – e dunque per impugnarne la falsità  ideologica, di contenuto – non sarà  possibile ricorrere alla querela di falso, ma si potrà  solo far ricorso alle normali azioni atte a rilevare il contrasto tra volontà  e manifestazione, quali ad esempio l’azione di simulazione (Cass. civ., sent. n. 3667 del 13-04-1987).

Inoltre è appena il caso di evidenziare che la giurisprudenza ritiene che la procedura di disconoscimento e di verificazione della scrittura è limitata all’ipotesi in cui sia negata la propria scrittura o la propria firma dalla parte contro la quale è prodotto lo scritto, onde è estraneo alla previsione di legge il caso nel quale si contesti l’autenticità  di un atto attribuito non alla parte contro la quale è prodotto ma alla parte stessa che intende avvalersene: in tale situazione la contestazione dell’autenticità  può dunque avvenire mediante la proposizione della querela di falso, che trova il solo limite della carenza dell’ interesse ad agire.

Quest’ultimo pertanto dovrà  sussistere tanto nel giudizio promosso in via principale, quanto in quello incidentale.

Tra i requisiti imposti al fine dell’esperimento del procedimento in questione, l’art. 221 c.p.c. stabilisce che l’atto con il quale viene proposta la querela di falso, in via principale od in corso di causa, debba contenere, a pena di nullità  insanabile, l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità  salvo che questa sia rilevabile “ictu oculi” dal documento impugnato e non occorrano indagini particolari per stabilirla (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 6383 del 26-11-1988, Mazzucchelli c. Mazzucchelli).

Pertanto l’atto introduttivo opera quale preclusione in ordine alla possibilità  di dedurre nuovi elementi e nuove prove successivamente alla proposizione della querela.

Il giudice, nella fase iniziale del procedimento deve provvedere ad un giudizio di valutazione circa la necessità  di procedere con la querela di falso, proprio sulla base degli elementi e delle prove fornite.

Al fine di soddisfare l’onere probatorio imposto ex art. 221 c.p.c. la giurisprudenza ha ritenuto che la presentazione di una perizia grafica di parte con riguardo al documento impugnato non integra l’offerta di prova richiesta dall’art. 221 c.p.c. (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 4165 del 15-05-1990), la quale pertanto imporrà  un adempimento più rigoroso, ritenuta l’importanza dell’oggetto del giudizio, qual è la falsità  da accertare.

L’indicazione degli elementi e delle prove a supporto della querela di falso dovrà  avvenire secondo i modi stabiliti dalla legge processuale e, perciò, ove si tratti di prova testimoniale, mediante indicazione specifica, ai sensi dell’art. 244 cod. proc. civ., delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata (Cass. civ., sent. n. 2790 del 15-03-1991).

Infine, l’onere probatorio di cui all’art. 221 c.p.c. potrà  essere soddisfatto anche con ricorso alle prove indirette delle presunzioni, utilizzabili in particolare quando il disconoscimento dell’autenticità  non si estenda alla sottoscrizione, ma sia lamentato il riempimento del documento fuori da qualsiasi intesa, con conseguente contestazione del nesso fra il testo ed il suo autore (Cass. civ., sent. n. 4571 del 06-07-1983).

La giurisprudenza in relazione al disconoscimento di una scrittura privata (nella specie, un assegno bancario) che non sia stata riconosciuta e che non debba ritenersi legalmente riconosciuta, e per la quale, pertanto, non sia necessario esperire la querela di falso, al fine di contestarne la piena efficacia probatoria (art. 2702 cod. civ.) ha confermato che la parte che sostenga la non autenticità  della propria apparente sottoscrizione, non è tenuta ad attendere di essere evocata in giudizio da chi affermi una pretesa sulla base del documento, per poi operare il disconoscimento ai sensi ed agli effetti dell’art. 214 cod. proc. civ. e segg., ma può assumere l’iniziativa del processo, per sentire accertare, secondo le ordinarie regole probatorie, la non autenticità  di detta sottoscrizione, nonché per sentir accogliere quelle domande che postulino tale accertamento (nella specie, condanna al risarcimento dei danni della banca che aveva pagato l’assegno con firma falsa senza la dovuta diligenza). Così la Cass. Sez. I, sent. n. 12471 del 12-10-2001, Bianchi c. San Paolo IMI (rv 549615).


Come citare questo articolo

Maura Castiglioni, “La querela di falso di una scrittura privata. L’assegno bancario e la non autenticità  della propria apparente sottoscrizione”, Magistra Banca e Finanza, 8 luglio 2002, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-querela-di-falso-di-una-scrittura-privata-lassegno-bancario-e-la-non-autenticita-della-propria-apparente-sottoscrizione/.

Attribuzione della fonte

Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

Le banche possono ricevere la segnalazione dei nuovi pareri, delle schede e degli approfondimenti pubblicati da Tidona Giuridica. Richieda l'iscrizione →
Le informazioni contenute in questo sito web e nella rivista "Magistra Banca e Finanza" sono fornite solo a scopo informativo e non possono essere ritenute sostitutive di una consulenza legale. Nessun destinatario del contenuto di questo sito, cliente o visitatore, dovrebbe agire o astenersi dall'agire sulla base di qualsiasi contenuto incluso in questo sito senza richiedere una appropriata consulenza legale professionale, da un avvocato autorizzato, con studio dei fatti e delle circostanze del proprio specifico caso legale.
Argomenti: assegno bancario