La responsabilità  civile della Consob per i danni provocati agli investitori da un proprio omesso obbligo di vigilanza del mercato finanziario

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Di Maurizio Tidona, Avvocato

Nota a Cassazione n. 3132 del 6 marzo 2001

 

La Cassazione, con la sentenza in commento, ha affermato la responsabilità  civile della Commissione Nazionale per la Società  e per la Borsa (Consob) nel caso in cui dall’omessa vigilanza sia conseguito un danno all’investitore.

La Consob, quale organo pubblico istituito nel 1974, annovera tra le proprie attività  proprio la tutela degli investitori ed il controllo del mercato mobiliare, oltre che delle informazioni fornite dalle società  quotate e da chi promuove offerte al pubblico. Esercita inoltre un’attività  di vigilanza alla quale consegue l’autorizzazione dei prospetti informativi relativi ad offerte pubbliche di vendita. Vigila sulle società  di gestione dei mercati e sulla trasparenza e correttezza di intermediari e promotori finanziari.

In caso di omessa attività  di vigilanza, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito un principio di responsabilità  della Consob, quale garante del mercato, che, pur non essendo tenuta a suggerire agli investitori e ad avallare i vantaggi delle singole operazioni finanziarie, è purtuttavia tuttavia tenuta a controllare e garantire la veridicità  delle informazioni riportate nel prospetto informativo di coloro che si accingono a lanciare offerte pubbliche di vendita.

La Cassazione ha affermato che “una volta accertato dagli atti che risultava la falsità  di essenziali dati del prospetto, l’organo pubblico istituzionalmente preposto ad assicurare l’effettività  di minimi standard informativi aveva la potestà  legale di intervenire con iniziative istruttorie, integrative, repressive su operazioni che, prima facie, quel livello di veridica informazione non fornivano”.

L’intera vicenda sottoposta al giudizio della giurisprudenza di legittimità  risale al 1983, allorchè la Consob autorizzò il prospetto informativo per la sottoscrizione di titoli atipici di un gruppo finanziario, senza rendere nota la non veridicità  delle informazioni in esso riportate, dal momento che veniva dichiarato che l’ammontare complessivo del capitale corrispondeva a somma enormemente superiore a quella reale, con la conseguenza che il valore del bene era nettamente inferiore rispetto a quello indicato.

Gli 890 ricorsi depositati dagli investitori danneggiati da questa operazione finanziaria “leggera”, esigevano il risarcimento dei danni subiti lamentando che la Consob non poteva non essersi accorta della falsità  del prospetto informativo, avendo gli strumenti idonei a fornire ai sottoscrittori le dovute informazioni.

I primi due gradi del giudizio avevano respinto le istanze dei ricorrenti ritenendo che nel lontano 1983 l’organo di vigilanza non aveva ancora i poteri ispettivi e di controllo che gli sarebbero stati riconosciuti solo successivamente.

La Cassazione, con la sentenza in commento, ha rimesso l’intera questione al giudizio della Corte d’Appello di Milano, imponendo il riesame della complessa vicenda ed annullando le precedenti decisioni.

Riconoscendo la responsabilità  della Consob a seguito di mancato controllo sui prospetti informativi, la Cassazione ha confermato altresì la possibilità  di proporre domande risarcitorie per addebito del danno patrimoniale nei confronti di organismi di controllo.

La Cassazione ha precisato che una diversa e difforme soluzione avrebbe avuto l’effetto di sminuire l’autorità  attribuita alla Consob, equiparandola ad un semplice ufficio di deposito atti, il che non è.

Secondo il giudizio della Corte, non era possibile ritenere che le informazioni diffuse dai mass media relativamente ai probabili rischi nei settori oggetto di controllo degli organi di vigilanza fossero sufficienti a tutelare gli investitori e soprattutto potessero sostituire gli obblighi della Authority di controllo del mercato.

A maggior ragione, secondo la Corte, la Consob avrebbero dovuto essere indotta ad operare accurati controlli proprio a seguito delle notizie allarmistiche diffuse dalla stampa.


Come citare questo articolo

Maurizio Tidona, “La responsabilità  civile della Consob per i danni provocati agli investitori da un proprio omesso obbligo di vigilanza del mercato finanziario”, Magistra Banca e Finanza, 10 marzo 2001, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-responsabilita-civile-della-consob-per-i-danni-provocati-dal-proprio-omesso-obbligo-di-vigilanza/.

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Argomenti: danno patrimoniale