La responsabilità  della banca negoziatrice di assegno pagato a soggetto diverso dall’effettivo beneficiario (Cassazione Civile, sez. unite, sent. n. 12477 del 21 maggio 2018)

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Nota a Cassazione Civile, sez. unite, sent. n. 12477 del 21 maggio 2018

Di Gaetano Maria Porretti, Avvocato

 

ABSTRACT:

La responsabilità  della banca ex art. 43 Legge Assegni non ha più natura “oggettiva”, ma “contrattuale”, così che è ammessa la prova di non imputabilità  dell’inadempimento, per aver la banca assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c.

 

In tema di responsabilità  della banca negoziatrice di assegno pagato a soggetto diverso dall’effettivo beneficiario, le SS.UU. (sentenza 21 maggio 2018, n. 12577, Pres. CANZIO, Rel. CRISTIANO) risolvono il contrasto giurisprudenziale sull’interpretazione dell’art. 43, comma 2, Legge Assegni (r.d. n. 1736/1933), ritenendo che la responsabilità  (della banca) non ha (più) natura “oggettiva”, ma “contrattuale”, così che è ammessa la prova di non imputabilità  dell’inadempimento, per aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c. e riassegnando centralità  al criterio della colpa.

Molto in sintesi e tralasciando in dettaglio l’articolazione della vicenda processuale, nel caso di specie la Banca era stata chiamata a rispondere dei danni patiti da una Compagnia di Assicurazioni (emittente un assegno “di traenza” per la liquidazione di un indennizzo assicurativo) che, a fronte del pagamento fatto a Soggetto diverso dal Beneficiario, ma presentatosi ed incassato l’importo munito di documenti ad esso falsamente attribuibili, aveva dovuto riemettere l’assegno.

La decisione del Tribunale era stata di pari responsabilità  (contrattuale):

– della Banca, per aver pagato l’assegno a Soggetto identificato con documenti rivelatisi falsi senza raccogliere ulteriori informazioni, siccome recatosi per la prima volta presso i propri sportelli;

– della Compagnia di Assicurazioni, per aver consentito la spedizione dell’assegno con lettera ordinaria, ancorchè la sottrazione di valori dalla corrispondenza ordinaria fosse un fatto frequente e notorio.

 

La Corte di Appello confermava (con una modifica solo sulla decorrenza del quantum risarcitorio) la decisione di 1° grado:

– respingendo il motivo con cui la Compagnia di Assicurazioni asseriva la natura “oggettiva” della responsabilità  della Banca, cui, pertanto, asseritamente attribuire l’integrale responsabilità ;

– rilevando che la responsabilità  della Banca aveva natura “contrattuale”, da valutarsi ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c.

La Corte di Cassazione, previa rimessione alle SS.UU. da parte della Sez. I investita della vicenda (rilevato il contrasto esistente), ha rigettato il ricorso della Compagnia di Assicurazioni, con il suddetto principio.

Al di là  di come in concreto è stata risolta la fattispecie, tale sentenza è di estrema importanza.

Infatti, rispetto ad un’ipotesi di responsabilità  “oggettiva”, tale in pratica da sterilizzare ogni difesa e da rendere la Banca responsabile “a prescindere” (per dirla un po’ come il Principe Antonio De Curtis, in Arte Totò !), in simili fattispecie sarà  consentito di offrire ogni argomento utile a dimostrare il diligente, puntuale adempimento e/o l’assenza di colpa nell’eventuale inadempimento, sì da tentare di andare esenti da responsabilità , ovvero da attenuarla.

 

Ovviamente, a tali fini sarà  imprescindibile ricostruire ogni fattispecie in punto di fatto in modo capillare, allegando circostanze (da confermarsi con prove orali) e documenti che possano costituire una “prova”.

 

PRINCIPIO ESPRESSO DALLA CORTE:

Cassazione Civile, sez. unite, sent. n. 12477 del 21 maggio 2018:

“La responsabilità  della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall’art. 43 legge assegni (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità , a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità  alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso. Una volta ricondotta la responsabilità  della banca negoziatrice nell’alveo di quella contrattuale derivante da contatto qualificato-inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. – non appare più sostenibile la tesi secondo cui detta banca risponde del pagamento dell’assegno non trasferibile effettuato in favore di chi non è legittimato “a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sull’identificazione del prenditore”. Una responsabilità  oggettiva può infatti concepirsi solo laddove difetti un rapporto in senso lato “contrattuale” fra danneggiante e danneggiato, ed il primo sia chiamato a rispondere del fatto dannoso nei confronti del secondo non per essere con questi entrato in contatto, ma in ragione della particolare posizione rivestita o della relazione che lo lega alla res causativa del danno”.

 


Come citare questo articolo

Gaetano Maria Porretti, “La responsabilità  della banca negoziatrice di assegno pagato a soggetto diverso dall’effettivo beneficiario (Cassazione Civile, sez. unite, sent. n. 12477 del 21 maggio 2018)”, Magistra Banca e Finanza, 5 luglio 2018, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-responsabilita-della-banca-negoziatrice-di-assegno-pagato-a-soggetto-diverso-dalleffettivo-beneficiario-cassazione-civile-sez-unite-sent-n-12477-del-21-maggio-2018/.

Attribuzione della fonte

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