La responsabilità  della banca nel servizio delle cassette di sicurezza

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Di Maura Castiglioni, Avvocato

 

Indice:

1. La responsabilità  della banca per omessa custodia ed omessa diligenza

2. La clausola contrattuale limitativa della responsabilità  della banca

 

1. La responsabilità  della banca per omessa custodia ed omessa diligenza

La responsabilità  della banca nel servizio delle cassette di sicurezza si configura solitamente nelle ipotesi di furto, smarrimento o distruzione dei beni contenuti nella cassetta di sicurezza.

L’ipotesi più diffusa è certamente quella del furto, rapina, o comunque sottrazione dei beni custoditi dalla banca.

La funzione tipica del servizio bancario delle cassette di sicurezza consiste nel mettere a disposizione del cliente una struttura – materiale, tecnica ed organizzativa – idonea a realizzare condizioni di sicurezza superiori a quelle raggiungibili dal cliente nella sua sfera privata.

Si presume pertanto massima la protezione promessa dalla banca nel servizio delle cassette di sicurezza, altrimenti non sussistendo alcuna ragione perché un soggetto affidi i propri beni ad una banca per la conservazione protetta.

La responsabilità  della banca trova fondamento nell’art. 1839 c.c., che dispone che nel servizio delle cassette di sicurezza, la banca risponde verso l’utente per l’idoneità  e la custodia dei locali e per l’integrità  della cassetta, salvo il caso fortuito.

Tale responsabilità  trova fondamento nell’art. 2051 c.c., il quale dispone in generale che, ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Le norme indicate prevedono in capo alla banca una presunzione di responsabilità , dalla quale la banca può liberarsi unicamente dando prova del caso fortuito: dimostrando cioè come l’inadempimento dell’obbligazione di custodia sia riconducibile ad una impossibilità  oggettiva e non imputabile alla banca.

In tale contesto la giurisprudenza di cassazione ha sempre escluso che il caso fortuito, quale esimente della responsabilità  della banca, possa essere integrato dal furto, in quanto questo è un evento sicuramente prevedibile dalla banca, in considerazione della stessa natura della prestazione dedotta nel contratto (Cass. civ., sez. I, sent. n. 28835 del 27/12/2011; conf. ex multis: Cass. civ. sez. I, sent n. 7084 del 05/04/2005; Cass. civ., sez. I, sent. n. 8065 del 27/08/1997; Cass. civ., sez. I, sent. n. 5421 del 07/05/1992) [1].

La giurisprudenza di merito ha escluso che anche la rapina possa integrare un caso fortuito, che esima la banca da responsabilità  (Corte d’Appello di Milano, sentenza del 02/07/2005) [2].

In ipotesi di sottrazione dei beni custoditi la banca per di più ha l’onere di dimostrare l’idoneità  e custodia dei locali e l’integrità  delle cassette di sicurezza, non soltanto relativamente allo specifico locale dove sono materialmente collocate le cassette, ma anche a tutto il complesso bancario attraverso cui è possibile accedere alla cassetta.

Grava quindi sulla banca l’obbligo di dimostrare l’adozione di adeguati sistemi di sicurezza relativamente a tutta la struttura e non solo limitatamente ai locali in cui sono ubicate le cassette di sicurezza.

La prova imposta alla banca non può limitarsi ad una generica dimostrazione della ordinaria diligenza, essendo esteso l’onere probatorio sino al limite della dimostrazione dell’assenza di qualsiasi colpa, ciò in quanto la prestazione alla quale è tenuta la banca ricade unicamente nella propria sfera di controllo (Cass. civ., sez. I, sent. n. 7081 del 05/04/2005).

In relazione alla responsabilità  della banca per l’idoneità  e la custodia dei locali ove sono ubicate le cassette di sicurezza, la giurisprudenza di legittimità  [3] ha ritenuto che la mancanza di un servizio di vigilanza a mezzo guardie giurate, comporti la responsabilità  risarcitoria della banca, anche in presenza di attrezzature rispondenti alle più evolute tecnologie in tema di sicurezza.

A prescindere dalla specifica responsabilità  ex art. 1839 c.c. ed ex art. 2051 c.c. della banca, la responsabilità  può configurarsi anche per difetto di diligenza.

Ai sensi dell’art. 1176 c.c. nell’adempiere alla propria obbligazione – in particolare contrattuale – il “debitore” deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Se l’adempimento dell’obbligazione avviene durante l’esercizio di una attività  professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività  esercitata.

La prestazione della banca nel servizio bancario delle cassette di sicurezza ha ad oggetto un facere che consiste nel garantire alla clientela l’idoneità  e la sicurezza dei locali in cui le cassette sono situate [4].

Le modalità  di esecuzione dell’oggetto del contratto devono corrispondere, in particolare, alla professionalità  del “bonus argentarius”, richiedente un grado massimo di diligenza nella predisposizione dei mezzi idonei rispetto agli eventi pregiudizievoli, comunque prevedibili (tra i quali rientra, ad esempio, il tentativo di una rapina presso i locali di una banca).

 

2. La clausola contrattuale limitativa della responsabilità  della banca

È frequente che il contratto relativo al servizio bancario delle cassette di sicurezza preveda clausole limitative della responsabilità  della banca.

In particolare, clausole che:

– stabiliscono in capo all’utente della cassetta di sicurezza l’obbligo di non conservare beni di valore superiore a quello previsto in contratto (di solito, indicando importi assai contenuti);

– sanciscono, di conseguenza, che, in ipotesi di risarcimento dovuto da parte della banca verso il cliente, tale risarcimento non possa essere superiore il “valore massimo” stabilito per i beni conservati nella cassetta di sicurezza.

Tali clausole sono affette da insanabile nullità  e ciò sotto molteplici profili.

In primo luogo tali clausole hanno una evidente natura vessatoria, in quanto sono produttive di un ingiustificato squilibrio tra le parti, laddove stabiliscono in favore della banca una ingiusta limitazione della responsabilità , fissando un limite massimo all’indennizzo dovuto dalla banca al cliente.

Ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005) si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

In particolare, si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista.

L’art. 36 del Codice del Consumo prevede che le clausole considerate vessatorie sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.

Anche la giurisprudenza si è così pronunciata in ordine alla vessatorietà  – e conseguente nullità  – delle clausole contrattuali limitative della responsabilità  della banca.

“Sono abusive, perché consentono a favore della banca limitazioni di responsabilità , le clausole che nei contratti di deposito in cassette di sicurezza fissino un massimale dell’indennizzo dovuto dalla banca al cliente in assenza di specifiche dichiarazioni sui valori custoditi” (Cass. civ., sez. I, sent. n. 13051 del 21/05/2008; conf.: Cass. civ., sez. I, sent. n. 4946 del 04704/2001 [5]).

La nullità  delle clausole limitative della responsabilità  della banca è prevista anche dall’art. 1229 c.c., che dispone che è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità  del debitore per dolo o per colpa grave.

Tali clausole contrastano con il principio di ordine pubblico interno di cui all’art. 1229 c.c., e sono anche inconciliabili con la funzione che il Legislatore ha inteso assegnare alle cassette di sicurezza, in virtù della professionalità  bancaria, cui deve connettersi un servizio caratterizzato dalla massima sicurezza ipotizzabile contro eventi dannosi, umani e naturali, che siano prevedibili.

La limitazione della responsabilità  in relazione al singolo evento dannoso, anche nel caso di dolo o colpa grave, avrebbe l’effetto di trasferire indebitamente e casualmente sui singoli utenti di volta in volta danneggiati i costi provocati dalla negligenza nella custodia, imputabile invece alla sola banca.

Consentire una limitazione della responsabilità  per danni della banca tramite un accordo contrattuale che includa nell’oggetto del contratto l’entità  dei rischi di cui la banca è disposta a rispondere, comporterebbe ammettere che la banca possa sottrarsi alla responsabilità  per custodia, anche quando il sinistro sia addebitabile a fatto proprio.

Ciò potrebbe anche indurre la banca custode a non adottare tutte le misure idonee ad evitare i danni, in funzione della minore esposizione al rischio.

La Cassazione ha osservato in merito:

“Sono nulle, ai sensi del comma 1 dell’art. 1229 c.c., le clausole inserite nei contratti relativi al servizio bancario delle cassette di sicurezza, che vietano di depositare cose che abbiano un valore superiore ad un determinato ammontare e limitano, in relazione a tale cifra, la responsabilità  della banca pure per dolo o colpa grave” (Cass. civ., sez. I, sent. n. 3389 del 07/03/2003).

“In tema di contratto bancario per il servizio delle cassette di sicurezza, la clausola negoziale che limiti il risarcimento del danno da parte della banca (nella specie, per furto) nell’ambito del valore massimo dei beni introdotti nella cassetta, ancorché tale valore sia ragguagliato a vari livelli di canone, senza tuttavia che sia evidenziato preventivamente il divieto per il cliente di custodirvi valori eccedenti il pattuito, non delimita l’oggetto del contratto – con il quale la banca non assume l’obbligo della custodia e della garanzia delle cose contenute nella cassetta, bensì quello di fornire locali idonei, di custodirli e di garantire l’integrità  della cassetta – ma integra un patto di esonero di responsabilità , il quale è nullo, ai sensi dell’art. 1229, comma 1, c.c., nell’ipotesi in cui il danno derivi da colpa grave della banca, senza che tale clausola possa influire sulla limitazione quantitativa del danno risarcibile sotto il profilo della prevedibilità  del danno stesso (art. 1225 c.c.)” (conf. ex multis: Cass. civ., sez. III, sent. n. 14462 del 29/07/2004; Cass. civ., sez. III, sent. n. 1355 del 10/02/1998; Cass. civ., sez. I, sent n. 750 del 24/01/1997).

Si osserva infine che il risarcimento del danno non può mai essere ridotto neppure in ipotesi di eventuale omessa informazione alla banca circa il contenuto della cassetta di sicurezza.

La Corte di Cassazione ha osservato che: “una volta che il cliente abbia fatto uso delle naturali potenzialità  del contratto non è configurabile, da parte sua, una violazione del dovere di buona fede per il solo fatto che egli abbia omesso di informare la banca in ordine ai beni immessi e al loro valore, né tale mancata comunicazione è suscettibile di circoscrivere l’obbligo risarcitorio della banca sotto il profilo della imprevedibilità  del danno, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1225 c.c.” (Cass. civ., sez. I, sent. n. 14462 del 29/07/2004)[6].

L’inesistenza obbligo di informare la banca circa il contenuto della cassetta di sicurezza si giustifica, peraltro, con l’esigenza di riservatezza che caratterizza la scelta del servizio bancario delle cassette di sicurezza.

 

NOTE:

[1] “In tema di contratto bancario per il servizio delle cassette di sicurezza, nel caso di sottrazione dei beni custoditi nella cassetta di sicurezza a seguito di furto – il quale non integra il caso fortuito, in quanto è evento prevedibile, in considerazione della natura della prestazione dedotta in contratto – grava sulla banca, ai sensi dell’art. 1218 c.c. l’onere di dimostrare che l’inadempimento dell’obbligazione di custodia è ascrivibile ad impossibilità  della prestazione ad essa non imputabile, non essendo sufficiente ad escludere la colpa la prova generica della sua diligenza (”¦)” (Cass. civ., sez. I, sent. n. 28835 del 27/12/2011; conf. ex multis: Cass. civ. sez. I, sent n. 7084 del 05/04/2005; Cass. civ., sez. I, sent. n. 8065 del 27/08/1997; Cass. civ., sez. I, sent. n. 5421 del 07/05/1992).

[2] Corte d’Appello di Milano, sent. del 02/07/2005: “La banca è responsabile per colpa grave per omessa o insufficiente predisposizione delle cautele idonee a prevenire la sottrazione dei beni custoditi, salvo che non provi l’intervento di un fatto eccezionale integrante il caso fortuito. Che l’avvenuto furto abbia assunto il carattere di violenza tale da farlo trasmodare in rapina non muta la situazione (”¦)”.

[3] “In tema di responsabilità  della banca per furto del contenuto di una cassetta di sicurezza, deve ritenersi articolata in modo da rendere possibile la verifica del relativo processo logico e come tale non affetta da contraddittorietà  ed inadeguatezza, la motivazione, con cui un giudice di merito reputa sufficiente ad integrare gli estremi della “colpa grave” contemplata dall’art. 1229 c.c., l’omessa predisposizione da parte della banca di un servizio di vigilanza “affidato ad elementi umani”, idoneo a rilevare tempestivamente l’esecuzione dell’impresa criminosa, argomentando dalla circostanza che, malgrado la presenza di attrezzature rispondenti ai più evoluti perfezionamenti tecnologici in tema di sicurezza, i ladri abbiano avuto la possibilità  di penetrare e di trattenersi a lungo nei locali dell’istituto bancario” (Cass. civ., sez. I, sent. n. 9640 del 10/09/1999).

[4] Cass. civ., sez. I, sent. n. 5421 del 07/05/1992.

[5] Cass. civ. sez. I, sent. n. 4946 del 04/04/2001: “Con riguardo al contratto bancario inerente al servizio delle cassette di sicurezza, la clausola che contempli la concessione dell’uso della cassetta per la custodia di cose di valore non eccedente un determinato ammontare, facendo carico al cliente di non inserirvi beni di valore complessivamente superiore, e che, correlativamente, neghi oltre detto ammontare la responsabilità  della banca per la perdita dei beni medesimi, lasciando gravare sul cliente gli effetti pregiudizievoli ulteriori, integra un patto limitativo non dell’oggetto del contratto, ma del debito risarcitorio della banca, in quanto, a fronte dell’inadempimento di essa all’obbligo di tutelare il contenuto della cassetta (obbligo svincolato da quel valore, alla stregua della segretezza delle operazioni dell’utente), fissa un massimale all’entità  del danno dovuto in dipendenza dell’inadempimento stesso. Tale clausola, pertanto, è soggetta tanto alle disposizioni dell’art. 1229, comma 1, c.c., in tema di nullità  dell’esclusione o delimitazione convenzionale della responsabilità  del debitore per i casi di dolo o colpa grave, quanto a quelle di cui agli art. 1469 bis seguenti stesso codice, in tema di “inefficacia” (“rectius”, nullità ) di clausole comportanti uno squilibrio a carico del cliente – consumatore, che si risolvano, in caso di inadempimento della banca, in una limitazione nella proposizione dell’azione risarcitoria nei confronti della stessa (art. 1469 quinquies, punto 2 c.c.)”.

[6] “Non è configurabile, in caso di furto degli oggetti immessi in una cassetta di sicurezza, una esclusione o una limitazione dell’obbligo risarcitorio della banca, che si fondi sull’assenza di esplicite informazioni da parte dell’utente circa l’uso intensivo della cassetta, non essendo ascrivibili al cliente doveri di informativa in tal senso” (Cass. civ., sez. I, sent. n. 14462 del 29/07/2004).

 


Come citare questo articolo

Maura Castiglioni, “La responsabilità  della banca nel servizio delle cassette di sicurezza”, Magistra Banca e Finanza, 10 settembre 2015, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-responsabilita-della-banca-nel-servizio-delle-cassette-di-sicurezza/.

Attribuzione della fonte

Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

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