Di Maurizio Tidona, Avvocato
Nota alla sentenza Cassazione n. 8983 del 5 luglio 2000
I rapporti tra banca e cliente sono regolati dalle norme sul mandato ed in particolare dall’art. 1710 c.c. che impone al mandatario di eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia, richiamando quindi il generico disposto di cui all’art. 1176 c.c. Pertanto all’istituto di credito – quale mandatario del rapporto – è sempre imposta una diligenza particolare nell’esecuzione degli incarichi attribuitigli dal cliente mandante.
Proprio in forza di tale principio la giurisprudenza di legittimità , con sentenza n. 8983 del 5 luglio 2000, ha statuito la responsabilità della banca qualora quest’ultima, tramite un proprio dipendente, garantisca ad un cliente correntista che ne abbia fatto richiesta, l’esistenza di fondi per il pagamento di un assegno di conto corrente, malgrado poi emerga che le notizie date non risultino corrispondenti alla situazione di fatto esistente al momento della richiesta, con conseguente protesto dell’assegno e danno per il cliente.
La Corte di Cassazione ha ritenuto la banca – nell’ipotesi in cui la stessa abbia provveduto a rendere false informazioni – contrattualmente responsabile per non aver adempiuto all’obbligo di diligenza a carico della stessa e derivante dalla specifica natura dell’attività bancaria. Inoltre, nel caso di mancata diligenza da parte di un dipendente nel rendere le informazioni richieste, il comportamento del dipendente – pur nell’esercizio delle incombenze affidategli – è direttamente imputabile all’istituto di credito.
In ogni caso la diligenza imposta alla banca è notevolmente maggiore rispetto a quella comunemente imposta in ogni rapporto di mandato, identificabile con la diligenza del buon padre di famiglia. Infatti l’art. 1176 c.c. al secondo comma impone che nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza debba valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.
Nel caso di istituti di credito la particolare attività consistente nella raccolta del pubblico risparmio e nell’esercizio del credito impongono controlli e trasparenza nelle informazioni, tali da poter tutelare l’affidamento generato nel pubblico.
La Suprema Corte ha specificato che “la responsabilità di un istituto di credito, infatti, deve essere rigorosamente valutata, in quanto connessa all’espletamento dell’attività bancaria in senso tipico, come raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito riservata a determinati enti, sottoposti ad un particolare sistema di autorizzazioni, vigilanza, controllo e trasparenza (si veda il D. Lgs. n. 385/93), con riferimento alla specifica natura (ex art. 1176 secondo comma c.c.) di tali compiti e di ogni ulteriore comportamento in essi rientrante nell’ambito del rapporto ente bancario-cliente”.
Maurizio Tidona, “Assegno bancario e informazioni errate sulla provvista: responsabilità della banca”, Magistra Banca e Finanza, 17 gennaio 2001, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-responsabilita-della-banca-per-avere-garantito-erroneamente-al-cliente-lesistenza-di-fondi-per-il-pagamento-di-un-assegno-di-conto-corrente/.
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