La responsabilità  dell’acquirente dell’azienda per i debiti dell’azienda ceduta: la limitazione ai soli debiti iscritti nei libri contabili della azienda cedente

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Di Maura Castiglioni, Avvocato

 

In tema di trasferimento di azienda, l’art. 2560, c. 2, cod. civ. dispone che nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti della stessa anche l’acquirente, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

Tale principio è dettato non soltanto a tutela dei terzi creditori, ma anche a tutela dello stesso acquirente, al fine di consentirgli di acquisire la conoscenza dei debiti assunti, attraverso la mera visione dei libri contabili del soggetto alienante.

La Corte di Cassazione ha confermato tale principio di diritto più volte (ex multis, Cass. civ. sez. II, n. 23828 del 21 dicembre 2012):

“In tema di cessione di azienda, la disposizione di cui all’art. 2560, comma 2, c.c., secondo cui l’acquirente risponde dei debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta soltanto se essi risultino dai libri contabili, è dettata non solo dall’esigenza di tutelare i terzi creditori, già  contraenti con l’impresa e peraltro sufficientemente garantiti pure dalle norme di cui al comma 1 del medesimo art. 2560 c.c., ma anche da quella di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti, specificità  che va esclusa nell’ipotesi in cui i dati riportati nelle scritture contabili siano parziali e carenti nell’indicazione del soggetto titolare del credito, non potendosi in alcun modo integrare un’annotazione generica delle operazioni mediante ricorso ad elementi esterni di riscontro”.

La circostanza che i debiti debbano risultare dai libri contabili obbligatori del soggetto alienante rappresenta quindi un elemento costitutivo della responsabilità  dell’acquirente e non può essere desunto in via presuntiva, nè surrogato in altro modo, neppure con la prova per mezzo di testimoni.

La giurisprudenza costante ha escluso perfino che la prova comunque fornita da chi sostenga il debito dell’acquirente, che questi fosse comunque a conoscenza dei debiti della cedente, renda irrilevante l’iscrizione nei libri contabili di quest’ultima.

Difatti: “In caso di cessione di azienda, l’iscrizione dei debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità  dell’acquirente dell’azienda e, data la natura eccezionale della norma (art. 2560 c.c.) che prevede tale responsabilità , non può essere surrogata dalla prova che l’esistenza dei debiti era comunque conosciuta da parte dell’acquirente medesimo” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 22831 del 10 novembre 2010; conf. ex multis: Cass. civ., sez. III, sent. n. 25403 del 3/12/2009; Cass. civ., sez. I, sent. n. 21481 del 9/10/2010; Cass. civ., sez. lav., sent. n. 4726 del 3/4/2002; Cass. civ., sez. I, sent. n. 4367 del 29/4/1998; Trib. Genova, sent. del 15/4/1992).

Si aggiunga inoltre che pure l’inesistenza dei libri contabili, dovuta a qualsivoglia ragione, tra cui anche la loro non obbligatorietà  o indisponibilità , rende inconfigurabile l’elemento costitutivo della responsabilità  del soggetto acquirente e preclude il sorgere della medesima (Cassazione civile, sez. III, sent. n. 5123 del 09 marzo 2006; Cass. civ., sez. III, sent. n. 1429 del 20/2/1999).

La giurisprudenza di legittimità  ha anche precisato che la norma dell’art. 2560 c.c. è una norma a carattere eccezionale e pertanto, non suscettibile di poter essere interpretata se non rigorosamente (Cass. n. 1454/1971; Cass. n. 22831/2010; Cass. n. 8363/2000).

Il principio di cui all’art. 2560 c.c. deve essere quindi interpretato in modo rigoroso, atteso che un’interpretazione restrittiva della norma non pregiudica in alcun modo il creditore, che può difatti sempre pretendere di essere soddisfatto dal debitore principale, e cioè l’alienante dell’azienda.

L’elemento costitutivo della responsabilità , e cioè l’iscrizione dei debiti nei libri contabili della società  cedente, deve quindi essere sempre provato dal creditore dell’azienda ceduta, in quanto “Non può rispondere la cessionaria per i debiti dell’alienante ex art. 2560 comma 2 c.c., ove non sia provato l’elemento costitutivo della responsabilità , dato dalla risultanza dei libri contabili obbligatori del debito oggetto del giudizio” (Tribunale Milano sez. XI, sent. n. 8322 del 25 giugno 2009).


Come citare questo articolo

Maura Castiglioni, “La responsabilità  dell’acquirente dell’azienda per i debiti dell’azienda ceduta: la limitazione ai soli debiti iscritti nei libri contabili della azienda cedente”, Magistra Banca e Finanza, 7 febbraio 2015, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-responsabilita-dellacquirente-dellazienda-per-i-debiti-dellazienda-ceduta-la-limitazione-ai-soli-debiti-iscritti-nei-libri-contabili-della-azienda-cedente/.

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