La responsabilità  patrimoniale illimitata del socio “tiranno” per i debiti della società  controllata quando vi sia un socio di minoranza fittizio

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Di Maurizio Tidona, Avvocato
16 dicembre 2000

L’art 2362 c.c. così difatti recita: “In caso d’insolvenza della società , per le obbligazioni sociali sorte nel periodo i cui le azioni risultano essere appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente”.

La responsabilità  dell’unico azionista per le obbligazioni sociali prevista dall’art. 2362 cod. civ. – che integra un’eccezionale deroga al principio della responsabilità  esclusiva della società  di capitali per le obbligazioni sociali, nell’ipotesi di mancanza della pluralità  dei soci – sussiste difatti sia nell’ipotesi che l’unico azionista sia una persona fisica sia in quella che socio unico sia una persona giuridica (nella specie, un’altra società  per azioni).

Tale principio ha trovato conferma nel nuovo testo dell’art. 2497, secondo comma, cod. civ. -, introdotto con l’art. 7 del D.Lgs. n. 88 del 1993, in attuazione della XIII direttiva C.E.E. sul diritto delle società , relativa alle S.r.l. con unico socio (dir. n. 89/667 C.E.E.) – che, al punto a), ha previsto che unico socio illimitatamente responsabile possa essere una persona giuridica (Cass. civ. sez. I, sent. n. 4111 del 28-04-1994, Soc. Iris Ceramica c. Soc. F.I.N. Altomena (rv 486401)).

Vi è da aggiungere che “L’ art. 2362 cod. civ., il quale prevede la responsabilità  illimitata dell’unico azionista per le obbligazioni sociali, è qualificabile come norma imperativa, cioè sottratta ad ogni possibilità  di deroga negoziale, in quanto, con il vietare che detto unico azionista utilizzi l’ente societario come strumento per l’esercizio dell’impresa individuale, senza gli oneri ad esso conseguenti, è rivolto a tutelare irrinunciabili interessi di ordine generale.

Dal carattere imperativo della citata norma discende l’applicabilità  degli artt. 1343 e 1344 cod. civ., e, quindi, oltre la nullità , per illiceità  della causa, del contratto che violi direttamente la norma medesima, anche la nullità , per frode alla legge, del contratto che si avvalga di una causa lecita per eludere la suddetta responsabilità  illimitata (quale la cessione a terzi di un numero esiguo di azioni, al solo fine dell’esonero dalla responsabilità  stessa) (Cass. civ. sez. I, sent. n. 3266 del 17-05-1986, Soc. Sprague Electric c. Banca Nazionale dell’Agricoltura (rv 446254)).

E’ palese quindi che la responsabilità  sancita dall’art. 2362 cod. civ. a carico dell’unico azionista, che può essere anche una persona giuridica, per le obbligazioni contratte dalla società  insolvente – responsabilità  che non richiede né presuppone l’estinzione di quest’ultima, essendo sufficiente una situazione di insolvenza – o si ritiene anche di liquidazione – che non consenta il soddisfacimento dei creditori – trova applicazione anche nelle ipotesi in cui vi sia apparentemente un socio di minoranza, essendo l’intestazione delle azioni a nome di questo ultimo fittizia o fraudolenta (Cass. civ. sez. lav., sent. n. 7064 del 27-08-1987, Soc. Sperry c. Rossi (rv 455234)).

E’ difatti “unico” azionista anche il titolare di parte delle azioni della società  quando le rimanenti azioni sono intestate a soggetti che operano come semplici prestanomi dell’unico vero titolare (intestazione fittizia delle azioni o partecipazione simulata) al fine di eludere l’applicazione della stessa norma (Cass. civ. 9 gennaio 1987, n. 73).

In tali casi vi è il diritto di ottenere dal giudice la dichiarazione di nullità  o di inefficacia e la conseguente applicabilità  della disciplina dell’unico azionista (Cfr. Società  commerciali 1999, IPSOA-Francis Le febbre, pag. 863 e segg.).

La giurisprudenza ha considerato provata la natura fittizia o fraudolenta sulla base dell’indizio della partecipazione azionaria insignificante del socio di minoranza (Cass. civ. 27 agosto 1987, n. 1064; conf. Cass. civ. 9 maggio 1985, n. 2789) oppure per le caratteristiche o le qualità  particolari del socio di minoranza, come ad esempio , un professionista che opera per conto dei soci di maggioranza (Cass. civ. 27 agosto 1987, n. 1064) o un dipendente dello stesso (Cass. civ. 28 luglio 1980, n. 4860) od ancora la ripetuta eguale quota di intestazione in altre società  controllate allo stesso socio di minoranza.

In tale caso l’intestazione fiduciaria è conclusa in frode alla legge e la prova può darsi anche per presunzioni (Tribunale di Milano, 8 febbraio 1988).

Una volta dichiarato nullo il patto fraudolento, troverà  applicazione la disciplina dell’unico azionista a chi (fiduciante) di fatto aveva la piena disponibilità  del pacchetto azionario (Cass. civ. 29 novembre 1983, n. 7152).

Vi è da dire che l’unico azionista risponde personalmente per tutte le obbligazioni assunte dalla società , da qualsiasi fonte esse provengano, da contratto o da fatto illecito.

La responsabilità  sussiste anche se le obbligazioni non sono state da lui contratte, anche se non vi ha dato impulso o non le ha autorizzate. (Cfr. Società  commerciali 1999, IPSOA-Francis Le febbre, pag. 867 e segg.).

Tale responsabilità  sorge quando la società  non ha più i mezzi per pagare i creditori sociali e non è necessario che la società  sia dichiarata fallita (Cass. civ. 24 febbraio 1986, n. 1088).


Come citare questo articolo

Maurizio Tidona, “La responsabilità  patrimoniale illimitata del socio “tiranno” per i debiti della società  controllata quando vi sia un socio di minoranza fittizio”, Magistra Banca e Finanza, 16 dicembre 2000, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-responsabilita-patrimoniale-illimitata-del-socio-tiranno-per-i-debiti-della-societa-controllata-quando-vi-sia-un-socio-di-minoranza-fittizio/.

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