La retroattività  della legge sull’usura

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Di Maura Castiglioni, Avvocato
12 giugno 2000

Nota alla sentenza della Cassazione n. 5286/2000.

La sentenza n. 5286/00 trae origine da un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da un cliente che contestava alla banca l’applicazione – a seguito di un contratto di mutuo – di interessi passivi pari al 28%. La sentenza di primo grado, successivamente confermata nel giudizio d’Appello, ha ammesso invece la legittimità  dell’applicazione di tale tasso, ritenendo infatti che lo stesso fosse stato concordemente pattuito dalle parti.

La Cassazione ha invece riconosciuto la natura usuraria di tali interessi, ritenendo applicabile la L. 108/96 e rinviando la controversia ad altro Giudice, affinché si procedesse al calcolo di quanto legittimamente dovuto dal cliente verso la banca.

Pur nel principio generale dell’irretroattività  della legge nel tempo – art. 11 delle preleggi – la quale non dispone che per l’avvenire, con la sentenza n. 5286/00 la Cassazione ha ritenuto applicabile le disposizioni di cui alla L.108/96 anche a quei rapporti bancari pregressi, i cui effetti non siano ancora esauriti – come ad esempio nell’ipotesi in cui una parte pretenda dall’altra il pagamento del saldo passivo relativamente ad un contratto concluso in precedenza.

Con riguardo a tali rapporti, che prevedano l’applicazione di tassi usurari, la L. 108/96 determinerebbe una sorta di nullità  parziale (per la determinazione degli interessi) sopravvenuta.

Ancora la Suprema Corte ha ritenuto – a giustificazione dell’applicazione di una legge successiva al sorgere del contratto al quale viene riferita – che il momento determinante per stabilire la disciplina applicabile ad un’obbligazione di pagamento di saldo passivo, risulta quello della materiale esecuzione della stessa e non il momento in cui tale obbligazione sarebbe sorta. Da quanto sopra ne discende pertanto la legittima applicazione della L. 108/96 ai rapporti precedentemente conclusi.

In ordine invece al tasso di interesse dovuto nell’ipotesi in cui la percentuale concretamente applicata sia stata dichiarata usuraria, si ritiene che il tasso applicabile debba essere quello legale (attualmente del 2,5%) – ex art. 1284 c.c. – se le parti non abbiano concordemente stabilito per iscritto un diversa soglia di interesse sempre nel limite del tasso-soglia di cui alle rilevazioni trimestrali con decreto ministeriale ex L. 108/96.

Nel caso in cui la banca ed il cliente abbiano appunto concordato per iscritto una clausola che sancisca l’applicazione di un tasso decisamente usurario, la via da seguire potrebbe essere duplice: il giudice potrebbe dichiarare in toto la nullità  di tale clausola e rimandare quindi al tasso legale, oppure potrebbe riconoscere l’invalidità  parziale della stessa e cioè nella parte in esubero al tasso soglia individuato trimestralmente ed ordinare pertanto l’applicazione di quest’ultimo.


Come citare questo articolo

Maura Castiglioni, “La retroattività  della legge sull’usura”, Magistra Banca e Finanza, 12 giugno 2000, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-retroattivita-della-legge-sullusura/.

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Argomenti: mutuo tasso soglia usura