La richiesta di protesto: i soggetti legittimati

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Di Fabio Fiorucci, Avvocato

18 giugno 2012

(il presente articolo è un estratto dal volume “Il protesto. Cancellazione, forme di responsabilità  e tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c.” di Fabio Fiorucci, Giuffrè, 2012)

2.3. La richiesta di protesto: i soggetti legittimati

Bibliografia: Pavone La Rosa 1982 – Gatti 1988 – Triola 1989 – Segreto – Carrato 2007.

La legittimazione attiva a richiedere il protesto al pubblico ufficiale competente spetta al portatore legittimo del titolo, ossia il soggetto che lo detiene in quanto primo prenditore o che lo possiede in virtù di una serie continua di girate (il protesto dell’assegno bancario, quindi, può essere levato solo su richiesta di chi è legittimato all’esercizio dell’azione cartolare e non anche del mero detentore del titolo). È legittimato, altresì, colui che ha acquistato il titolo con un mezzo diverso dalla girata (ad esempio, cessione, successione mortis causa, fusione di società ). In questo caso il pubblico ufficiale incaricato del protesto ha l’onere di accertare che chi intende far protestare il titolo è a ciò legittimato in base ad un atto di trasferimento extracartolare del titolo (Gatti 1988, 490).

L’accertamento da ultimo detto, relativo ad ipotesi che possono qualificarsi di legittimazione straordinaria, è svolto mediante l’esibizione dell’atto di cessione, della sentenza, del testamento et similia in virtù del quale il possessore, cartolarmente non legittimato, ha acquisito i diritti inerenti al titolo detenuto (in arg. Cass. 3.5.1969, n. 1468, FI, 1969, I, 2219). Tale onere non deve essere invece assolto nell’ipotesi di richiesta di presentazione all’accettazione, poiché al protesto per mancata accettazione è legittimato il detentore, e da esso non consegue la pubblicazione nell’elenco protesti (cfr. Gatti 1988, 490).

Legittimati attivi alla richiesta del protesto sono anche il giratario “in garanzia” o “per l’incasso” e chiunque abbia sul titolo facoltà  o poteri che lo legittimano ad esercitare i diritti ad esso inerenti (in questi termini Pavone La Rosa 1982, 553). Non è in linea di carattere generale escluso che la domanda possa provenire anche dal gestore d’affari (App. Firenze 12.12.1959, FI, 1960, I, 1369) e che il richiedente il protesto possa agire «”‰a mezzo di un mandatario o di un nuncius, venendo, però, a suo nome intestato il protesto» (Triola 1989, 33; v. anche App. Firenze 12.12.1959, FI, 1960, I, 1369).

2.3.1.”‚I legittimati passivi

Legislazione: l. camb., artt. 44, 70 – l. ass., art. 62.
Bibliografia: Pavone La Rosa 1982 – Martorano 1988 – Pellizzi e Martorano 1988 – Triola 1989 – Sicchiero 1990 – Carrato 2002 – Accettella 2008.

I legittimati passivi al protesto sono dettagliati dalla l. camb. (art. 44) e dalla l. ass. (art. 62). Occorre evidenziare che vi è perfetta coincidenza tra i soggetti tenuti a pagare il titolo in via principale e i soggetti nei cui confronti il protesto può essere levato, che nel caso della cambiale sono, nell’ordine: a) il trattario ovvero la persona designata sul titolo a pagare per esso (nel caso di pagherò); b) l’accettante per intervento o la persona designata sul titolo a pagare per esso; c) l’indicato al bisogno.

Quanto all’assegno, destinatari dell’atto di protesto sono, ex art. 62 l. ass., il trattario e il terzo indicati per il pagamento anche se non presenti. Nel caso in cui il protesto sia levato in riferimento ad un assegno bancario emesso da una società  a responsabilità  limitata, nel relativo elenco non deve essere menzionato il nominativo dell’amministratore della stessa (Trib. Firenze 25.3.1997, GM, 1997, 692).

La Suprema Corte ha peraltro affermato che è legittimo, a certe condizioni, l’inserimento del nominativo del legale rappresentante nel registro informatico dei protesti, sul presupposto che la normativa non impone l’indicazione del nominativo del legale rappresentante, ma neppure la esclude e anzi tale indicazione è opportuna qualora vi sia possibilità  di confusione tra società  aventi la medesima denominazione sociale (Cass. 31.3.2008, n. 11049, Dejure Giuffrè; conf. Trib. Bari 30.6.2009, Dejure Giuffrè: «”‰qualora il protesto attenga a titoli emessi da persona giuridica nell’elenco dei protesti [va] inserita la denominazione della società  ed eventualmente il nominativo del legale rappresentante, con l’espressa indicazione della relativa qualità ”‰»).

L’incapacità  del soggetto passivamente legittimato (art. 62, 3º comma, l. ass. e art. 70, 3º comma, l. camb.), così come la sua morte (art. 62, 4º comma, l. ass. e art. 70, 4º comma, l. camb.), non dispensano dall’obbligo di levare il protesto; in ipotesi di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato nella cambiale, o dell’emittente o del traente di una cambiale non accettabile, la produzione della sentenza dichiarativa di fallimento, attestando pubblicamente la sussistenza di uno stato di insolvenza, è sufficiente per agire in regresso (art. 51, ultimo comma, l. camb. e art. 62, 3º comma, l. ass.).

Se dal titolo risulta un rapporto di rappresentanza ”” desumibile dalla formula “per procura” o altra equivalente (Cass. 2050/1978), ma anche da “per” o la sola lettera “p.” premessa al nome del rappresentato (Cass. 2150/1968) ””, il protesto deve essere levato contro il rappresentato, che è il soggetto realmente obbligato (Trib. Roma 10.12.1957, RGC, 1958, Assegno; Trib. Roma 4.4.1989, GC, 1990, I, 844); in tale circostanza è stato altresì precisato che il pubblico ufficiale levatore deve attenersi alle risultanze formali del titolo, senza accertare l’esistenza ed i limiti dei poteri rappresentativi (Trib. Roma 10.12.1957, RGC, 1958, Assegno). In argomento, di interesse è anche la pronuncia della Corte di cassazione che segue:

in difetto di una precisa formula normativamente imposta per l’enunciazione del rapporto di rappresentanza, nel caso di sottoscrizione di una cambiale in nome e per conto altrui, deve ritenersi idonea allo scopo qualunque indicazione che renda evidente la qualità  assunta dal firmatario. Pertanto, la collocazione di una firma cambiaria individuale sotto il timbro di una società  è sufficiente a rivelare la volontà  del sottoscrittore di impegnarsi in rappresentanza dell’Ente con la conseguenza che è a quest’ultimo che deve rivolgersi il beneficiario del titolo, salva l’eccezione proponibile soltanto dallo stesso rappresentato che contesti l’obbligazione assunta in suo nome, deducendo il difetto o l’eccesso di rappresentanza del sottoscrittore
(Cass. 3.7.1986, n. 4371, CED Cassazione).

Ricapitolando, per gli assegni emessi per rappresentanza il soggetto protestato è a) il correntista in caso di rappresentanza espressa, b) il rappresentante in caso di rappresentanza non espressa (cfr. anche Circolare del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 3512/C del 30.4.2001, in cui è altresì indicato che la persona da protestare è il firmatario nel caso di un assegno recante una firma di traenza per rappresentanza di soggetto non autorizzato dal correntista o carente di potere).

Ancora con riguardo al protesto di un assegno, lo stesso deve essere levato contro la banca presso la quale esiste la convenzione di assegno (secondo il combinato disposto degli artt. 62, 1º comma e 63, n. 4., l. ass.):

anche la scarsa giurisprudenza occupatasi del problema ha sostenuto che il protesto di un assegno bancario non può essere effettuato che contro la banca trattaria, la quale è soltanto tenuta a rendere al pubblico ufficiale le dichiarazioni relative al mancato pagamento di un titolo (cfr. in proposito, di recente Cass. 6.7.2000, n. 9027, in GC, 2000, I, 2552)
(Carrato 2002, 552; conf. Sicchiero 1990, 103).

Invero il surriferito dato normativo, se letto in chiave di individuazione e successiva pubblicazione nell’elenco dei protesti del nominativo del debitore inadempiente, appare allo scopo poco pratico.

In merito non sono mancati orientamenti giurisprudenziali (Cass. 18.10.1974, n. 2936, FI, 1974, I, 3307; Trib. Napoli 12.11.1988, VN, 1988, 1076) ”” recepiti nella prassi e supportati da circolari esplicative del Ministero dell’Industria (circolare n. 838/c del 3.5.1955, richiamata da De Lise 1972, 726): «”‰per i protesti relativi agli assegni bancari dovrà  essere ovviamente indicato il nominativo dell’emittente e non quello della banca”‰» ”” che hanno correttamente individuato nel traente-correntista “presso” il trattario il destinatario dell’atto di protesto (omettendosi nell’elenco dei protesti l’indicazione del nominativo del trattario), che è poi, indiscutibilmente, il soggetto nei cui confronti deve essere effettuata la segnalazione nel registro informatico dei protesti (v. anche Pellizzi e Martorano 1988, 16), essendo estraneo alla funzione del protesto (diffusione di dati sulla solvibilità  dei soggetti) l’eventuale inserimento della banca nel registro informatico dei protesti; la banca trattaria, infatti, si limita a fornire indicazioni riguardo la posizione e la consistenza del conto corrente al quale afferisce il titolo (Cass. 18.10.1974, n. 2936, FI, 1974, I, 3307); la stessa, quando rifiuta il pagamento, manifesterebbe non già  una propria volontà , bensì quella del correntista (App. Venezia 21.5.1970, GI, 1970, I, 953).

Se è stato emesso un assegno bancario dal delegato (senza specificazione della propria qualità  e con sottoscrizione illeggibile), il protesto è stato reputato correttamente levato presso la banca trattaria nei confronti del titolare del conto, che è l’obbligato principale verso il portatore del titolo (Trib. Udine 18.3.1996, Dejure Giuffrè).

Bibliografia essenziale

Accettella F.
2008 Protesto di assegni con firma di traenza falsa: tra tutela del correntista e responsabilità  della banca, in BBTC, 6, 698

Carrato A.
2002 La disciplina del protesto, il regime di pubblicità  e le forme di responsabilità  ricollegabili all’illegittima od erronea levata del protesto, in VN, 549.

Gatti S.
1988 voce Protesto, in ED, XXXVII, Giuffrè, Milano, 489.

Martorano F.
1988 Cambiale, in Enc. Giur. Treccani, V, Roma.

Pellizzi G.L.-Martorano F.
1988 voce Assegno, in Enc. Giur. Treccani, Roma.

Segreto A.-Carrato A.
2007 L’assegno, Giuffrè, Milano.

Sicchiero G.
1990 Il protesto di assegno bancario e la sua pubblicazione fra norma e prassi, in GI, I, 2.

Triola R.
1989 Il protesto per mancato pagamento, Giuffrè, Milano.


Come citare questo articolo

Fabio Fiorucci, “La richiesta di protesto: i soggetti legittimati”, Magistra Banca e Finanza, 18 giugno 2012, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-richiesta-di-protesto-i-soggetti-legittimati/.

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