La riforma del Patto di stabilità  e crescita: luci ed ombre

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Di Antonio Pezzuto, ex Dirigente della Banca d’Italia

 

Il 23 aprile 2024 il Parlamento europeo ha approvato la riforma del Patto di stabilità  e crescita (PSC)[1], il cui obiettivo principale è garantire finanze pubbliche sane e sostenibili, promuovendo al tempo stesso una crescita sostenibile e inclusiva e la creazione di nuovi posti di lavoro in tutti gli Stati membri attraverso riforme e investimenti.[2] L’iter legislativo si è concluso con l’approvazione finale del Consiglio europeo il 29 aprile scorso e la riforma è entrata in vigore il 30 aprile, ovvero il giorno della pubblicazione dei nuovi testi legislativi nella Gazzetta Ufficiale dell’UE.

Nel prosieguo del lavoro saranno illustrati gli aspetti più qualificanti della riforma, delineandone luci e ombre.

La procedura del “braccio preventivo” si articolerà  in quattro fasi: i) definizione delle traiettorie di riferimento; ii) negoziazione dei piani strutturali nazionali di medio termine (per l’Italia cfr. focus); iii) valutazione e validazione dei piani strutturali; e iv) relazione sullo stato di attuazione dei piani strutturali.

La prima fase prevede che la Commissione europea invii una “traiettoria di riferimento” (reference trajectory) pluriennale[3], espressa in termini di spesa primaria netta (net expenditure) finanziata con risorse nazionali[4], agli Stati membri con un debito superiore al 60 per cento del PIL o un disavanzo superiore al 3 per cento del prodotto. Per tutti gli altri Stati membri, la Commissione trasmetterà , su richiesta dello Stato membro, solo “indicazioni tecniche” relative al saldo primario strutturale necessario ad assicurare che il disavanzo Si mantenga al di sotto del 3 per cento del PIL a politiche invariate nel medio/lungo termine.

La traiettoria dovrà  garantire che: i) entro la fine del periodo di aggiustamento, il rapporto debito/PIL si collochi su un sentiero plausibilmente discendente (o si mantenga a un livello prudente sotto il 60 per cento) e il disavanzo si mantenga al di sotto del valore di riferimento del 3 per cento del PIL nel medio periodo; ii) lo sforzo di bilancio sia di norma distribuito in modo uniforme lungo l’intero periodo di consolidamento, evitando che le correzioni dei conti siano posticipate (c.d. clausola di no-backloading).

Nella seconda fase è previsto che, sulla base della traiettoria di riferimento, gli Stati membri negozino con la Commissione europea dei piani strutturali nazionali di medio termine (medium-term fiscal-structural plan). Attraverso questi piani gli Stati membri dovranno far conoscere, tra l’altro: i) gli obiettivi di bilancio che intendono raggiungere; ii) i percorsi di consolidamento fiscale; iii) le misure poste allo studio per dare seguito alle raccomandazioni specifiche rivolte dal Consiglio nel quadro del Semestre europeo e della procedura per squilibri macroeconomici eccessivi; iv) le riforme e gli investimenti necessari per migliorare il potenziale di crescita, la resilienza dell’economia e la sostenibilità  di bilancio.

I piani avranno un orizzonte di quattro o cinque anni, a seconda della durata ordinaria delle legislazioni nazionali, e dovranno prevedere un percorso di aggiustamento della durata di 4 anni. Tuttavia, gli Stati membri potranno chiedere un periodo di aggiustamento più lungo, fino a un massimo di 7 anni, a condizione che si impegnino a realizzare una serie di riforme e investimenti.

A regime, la traiettoria di riferimento dovrà  essere trasmessa entro il 15 gennaio dell’anno in cui lo Stato membro dovrà  comunicare il proprio piano. Detto piano andrà  presentato entro il 30 aprile dell’anno precedente la conclusione di quello in essere e dovrà  coprire un orizzonte di programmazione pluriennale. Per l’anno in corso sarà  applicato un regime transitorio: entro il 21 giugno la Commissione trasmetterà  la traiettoria di riferimento ai paesi interessati dal braccio preventivo ed entro il 20 settembre 2024 questi ultimi dovranno presentare i propri piani nazionali.

Lo Stato membro può richiedere di rivedere il proprio piano di bilancio prima della scadenza naturale laddove si verifichino circostanze oggettive che ne impediscono l’attuazione e nel caso in cui vi sia un cambio di governo.

La terza fase prevede che i piani siano sottoposti alla valutazione della Commissione europea. Nello specifico, la Commissione valuterà  se il percorso della spesa netta delineato nel piano si discosta dalla traiettoria di riferimento. In tal caso, gli Stati membri dovranno fornire valide argomentazioni economiche solide e verificabili che giustifichino tale differenza.

Dopo la valutazione, i piani saranno oggetto di validazione da parte del Consiglio europeo. Qualora il Consiglio ritenga che il piano non soddisfi pienamente i requisiti previsti, viene applicata la traiettoria di riferimento elaborata dalla Commissione.

La quarta e ultima fase prevede che gli Stati membri presentino, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento dei piani contenente dettagliate informazioni sui progressi compiuti nell’attuazione del percorso della spesa netta e degli impegni relativi alle riforme e agli investimenti pianificati.

La Commissione monitorerà  i piani nazionali di aggiustamento sulla base del percorso della spesa netta creando, a tal fine, per ogni Stato membro un “conto di controllo” nel quale verranno registrate deviazioni cumulative di tale aggregato rispetto al percorso concordato al momento della formazione del piano. Se la deviazione in un anno è superiore a 0,3 punti percentuali del PIL o se il conto supera 0,6 punti e la posizione di bilancio non è prossima al pareggio o in avanzo, potrebbe essere attivata la procedura per i disavanzi eccessivi basata sul debito (cfr. infra).

In sede di negoziazione, su pressione della Germania e dei paesi c.d. “frugali”, è stato concordato di introdurre due clausole di salvaguardia (safeguards clauses), mirate a definire la dimensione minima dello sforzo fiscale richiesto ai paesi soggetti al braccio preventivo. La salvaguardia di sostenibilità  del debito prevede che gli Stati membri con un rapporto debito/PIL superiore al 90 per cento siano tenuti a ridurlo di una media minima annua pari a 1 punto percentuale, mentre i paesi con un rapporto debito/PIL inferiore al 90 per cento debbano ridurlo di 0,5 punti percentuali del PIL[5]. La salvaguardia di resilienza al disavanzo richiede a tutti gli Stati membri con un rapporto debito/PIL superiore al 60 per cento o un disavanzo superiore al 3 per cento del PIL un miglioramento, durante i periodi di congiuntura favorevole, del saldo strutturale pari allo 0,4 per cento annuo su un periodo di aggiustamento di 4 anni o dello 0,25 per cento su un orizzonte di 7 anni, fino a raggiungere un saldo strutturale dell’1,5 per cento del PIL.

Il nuovo Regolamento ha confermato le due clausole di salvaguardia, specifica per paese e generale, già  presenti nel precedente framework. La clausola specifica per paese, attivabile su richiesta dello Stato membro, nel caso in cui circostanze eccezionali al di fuori del suo controllo abbiano un forte impatto sui suoi conti pubblici. La clausola generale viene attivata dal Consiglio, in caso di grave recessione economica nell’area dell’euro o nell’Unione nel suo complesso.

Le procedure per la correzione dei disavanzi eccessivi (PDE), delineate nel braccio correttivo, sono state oggetto di minori modifiche, ma non per questo meno rilevanti. Il testo sul quale è stato raggiunto l’accordo in sede di Consiglio ha quindi confermato sostanzialmente l’impianto preesistente.

Mentre la procedura per disavanzi eccessivi basata sul criterio del deficit, che viene attivata ove il disavanzo superi il 3 per cento del PIL, a meno che non si tratti di un evento eccezionale, temporaneo e di modesta entità , è rimasta sostanzialmente immutata, la PDE basata sull’eccesso di debito è stata rafforzata e incentrata sulle deviazioni dal percorso concordato della spesa netta. Più in dettaglio, eventuali deviazioni registrate nel conto di controllo dello Stato membro che superino 0,3 punti percentuali del PIL ogni anno o 0,6 punti del PIL complessivamente comporteranno l’avvio della PDE per i paesi con un rapporto debito/PIL superiore al 60 per cento e un saldo di bilancio non vicino al pareggio o in avanzo. In questo caso, analogamente a quanto già  stabilito dalle regole precedenti, la Commissione redigerà  una relazione nella quale verranno analizzati tutti i “fattori rilevanti”[6] ai fini della decisione di avviare o meno la procedura.

Nel caso di PDE avviata per violazione del criterio del debito, è previsto che lo Stato membro interessato segua un nuovo percorso correttivo di spesa netta e corregga le deviazioni cumulate nel conto di controllo entro le scadenze stabilite dal Consiglio europeo.

Tra le principali novità  rientra infine l’abrogazione, nel braccio preventivo, del criterio di convergenza del saldo strutturale verso l’obiettivo di medio termine (OMT) e, nel braccio correttivo, della regola di riduzione annuale di un ventesimo della differenza tra il rapporto debito/PIL e l’obiettivo del 60 per cento, ritenuta eccessivamente onerosa.

L’apparato sanzionatorio è stato inasprito prevedendo sanzioni finanziarie più stringenti, anche se di importo inferiore rispetto alle norme previgenti, per i paesi che si discostano dal percorso di aggiustamento. Le sanzioni potranno infatti essere pari a un massimo dello 0,05 per cento del PIL per semestre fino a quando non venga dato seguito alle raccomandazioni del Consiglio per correggere la situazione di disavanzo eccessivo.

La nuova governance economica europea prevede anche un rafforzamento del ruolo delle Istituzioni nazionali di bilancio indipendenti (Independent fiscal institutions, IFI) e dell’European fiscal board (EFB). In particolare:

  1. viene esteso a tutti i paesi dell’UE, e non già  solo a quelli dell’area dell’euro, il ruolo delle IFI in materia di previsioni macroeconomiche e monitoraggio della finanza pubblica;
  2. in linea con quanto richiesto per i paesi dell’area dell’euro, si richiede che le leggi nazionali garantiscano alle IFI standard comuni di indipendenza e capacità  operativa;
  3. si assegnano alle IFI nuovi compiti, tra cui quello di elaborare, valutare o validare le previsioni macroeconomiche annuali e pluriennali, nonché quello di partecipare alle audizioni e alle discussioni presso il Parlamento nazionale;
  4. si ampliano i compiti dell’EFB, tra cui quello di svolgere funzioni consultive presso la Commissione europea e il Consiglio nell’ambito della sorveglianza di bilancio multilaterale.

La riforma del PSC presenta luci ed ombre.

Per il think thank Bruegel, il compromesso raggiunto il 20 dicembre 2023 in sede Ecofin è per alcuni aspetti migliore rispetto alla proposta della Commissione europea e, per altri, peggiore.

Sono stati individuati, tra gli altri, i seguenti punti favorevoli:

  • l’introduzione di percorsi di aggiustamento specifici per paese è stata preservata;
  • la spesa al netto del pagamento di interessi e delle voci rappresentative del ciclo economico è stata mantenuta come obiettivo operativo principale, unitamente alle clausole di salvaguardia generali e nazionali;
  • l’analisi di sostenibilità  del debito sarà  effettuata dalla Commissione ma dovrà  essere approvata, pubblicata e replicata dal Consiglio il che farà  aumentare la democraticità  del processo decisionale;
  • la “salvaguardia del debito” è stata riformulata poiché il periodo durante il quale viene valutata la riduzione del debito ha inizio solo dopo che un paese avrà  ricondotto il deficit al di sotto del 3 per cento del PIL, consentendo ai paesi ad alto disavanzo la possibilità  di rispettare la clausola;
  • all’European Fiscal Board è stato assegnato un ruolo significativo nel monitorare l’attuazione delle nuove regole cfr. infra).

Tra i punti sfavorevoli sono stati segnalati invece i seguenti:

  • l’Ecofin ha introdotto una clausola di “salvaguardia per la resilienza al disavanzo” che costringerà  i paesi maggiormente indebitati a proseguire il percorso d’aggiustamento fino a raggiungere “un margine di resilienza comune” dell’1,5 per cento del PIL, ben al di sotto della soglia del 3 per cento. L’idea di fissare un margine di sicurezza non è, in linea di principio, sbagliata. Tuttavia, la fissazione di un margine così basso potrebbe rivelarsi troppo oneroso per alcuni paesi, tra cui l’Italia che dovrebbe conseguire un saldo primario strutturale superiore al 4 per cento del PIL;
  • permane l’incertezza sull’attuazione della PDE, in quanto le soglie minime di aggiustamento annuale, pari allo 0,5 per cento del PIL, escludono la spesa per interessi solo fino al 2027, con la conseguenza che l’aggiustamento sarà  quasi totalmente a carico dei governi che si insedieranno dopo il 2027.

A parere di chi scrive, l’accordo raggiunto a febbraio 2024 è migliore del Patto di stabilità  e crescita originario, perché esalta la centralità  dell’analisi di sostenibilità  di medio periodo del debito dei singoli Stati membri e il ruolo delle negoziazioni tra i paesi e la Commissione sui percorsi di aggiustamento di bilancio; introduce tuttavia vincoli quantitativi che rendono le regole fiscali più complesse, il che da un lato appare in contrasto con alcuni obiettivi della riforma come la semplificazione del quadro di governance e la riduzione degli effetti pro-ciclici dell’aggiustamento e, dall’altro, richiederà  ai paesi con alto debito uno sforzo maggiore per ricondurlo su un sentiero discendente, con il rischio di generare una spinta deflattiva per l’intera area europea.

 

Focus: Il Piano strutturale di bilancio di medio termine dell’Italia

Il 27 settembre 2024 il Governo italiano ha trasmesso alle Camere il Piano strutturale di bilancio di medio termine, che dovrà  essere inoltrato alla Commissione europea entro la metà  di ottobre. Il documento è il primo piano redatto in conformità  di quanto previsto dalla nuova governance economica dell’UE. Ha un orizzonte quinquennale, coerentemente con la durata della legislazione nazionale, e contiene puntuali elementi informativi sulle prospettive di crescita dell’economia, in un contesto contraddistinto da diffuse incertezze e da crescenti tensioni geopolitiche, sulle dinamiche dei principali indicatori macroeconomici e di finanza pubblica e su impegni e strategie di politica economica.

Il Piano delinea un percorso programmatico della spesa primaria netta finanziata con risorse nazionali per il periodo 2025-2029 che il Governo si impegna a rispettare. In particolare, viene fissato un obiettivo di crescita media annua della spesa netta pari all’1,6 per cento del PIL nel quinquennio 2025-29 e all’1,5 per cento per il periodo di aggiustamento (2025-2031), un valore in linea con quello della traiettoria di riferimento inviata dalla Commissione europea lo scorso 21 giugno.

Per garantire tale traiettoria di spesa sarà  necessario correggere il saldo primario strutturale[7] annuale dello 0,55 per cento del PIL nominale per il biennio 2025-26 e dello 0,52 per cento per gli anni 2027-31. Tali correzioni dovrebbero consentire all’Italia di uscire dalla procedura per disavanzo eccessivo[8].

Tra il 2024 e il 2027 le previsioni di crescita del PIL a legislazione vigente, cioè in assenza di misure correttive, mostrano un’economia meno dinamica rispetto al passato: dopo una crescita dell’1 per cento nel 2024, il prodotto si ridurrà  allo 0,9 per cento nel 2025, salirà  all’1,1 per cento nel 2026 e si stabilizzerà  intorno allo 0,7 per cento nel 2027-29[9].

Nello scenario programmatico, si prefigura una crescita del prodotto dell’1,2 per cento nel 2025, grazie alle misure che verranno adottate nella prossima manovra di bilancio (riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti e interventi a sostegno delle famiglie più numerose), che rallenterà  progressivamente negli anni successivi: dall’1,1 per cento del 2026 allo 0,6 per cento nel 2029, passando per lo 0,8 per cento negli anni 2027-28.

Il Piano indica per il 2024 un indebitamento netto, ossia la differenza tra entrate e spese totali, al 3,8 per cento del PIL, inferiore di 3,4 punti rispetto al 2023. Il saldo primario, costantemente in territorio negativo dal 2019, tornerebbe in avanzo alla fine di quest’anno, seppur in lieve misura (0,1 per cento del PIL).

Secondo lo scenario tendenziale, l’indebitamento netto scenderebbe al 2,9 per cento del PIL nel 2025, principalmente per effetto del venir meno di alcune misure a carattere temporaneo, tra cui lo sgravio contributivo. La contrazione del disavanzo proseguirebbe negli anni successivi fino a raggiungere nel 2029 lo 0,8 per cento del PIL. L’avanzo primario aumenterebbe progressivamente per portarsi alla fine del 2029 al 3,3 per cento del prodotto.

Nello scenario programmatico, l’indebitamento netto passerebbe dal 3,8 per cento del PIL nel 2024 all’1,8 per cento del PIL nel 2029. Il saldo primario migliorerebbe gradualmente fino a raggiungere il 2,4 per cento nel 2029.

Nelle valutazioni del Governo, il debito in rapporto al PIL crescerebbe di due punti percentuali nel 2025-26 (dal 135,8 al 137,8 per cento), per poi iniziare a scendere per collocarsi al 134,9 per cento alla fine del 2029, anno conclusivo del piano. Inoltre, nel 2031, al termine del periodo di aggiustamento, il rapporto tra il debito e il prodotto si attesterebbe al 132,5 per cento, il che consentirebbe di porre il debito su una traiettoria plausibilmente discendente. La spesa per interessi sul PIL si stabilizzerebbe intorno al 3,9 per cento per tre anni consecutivi (dal 2024 al 2026), per poi salire fino al 4,2 per cento nel 2028 e nel 2029.

Indicatori macroeconomici e di finanza pubblica

Voci

PSB 2025-29

Scenario tendenziale

’24 ’25 ’26 ’27 ’28 ”˜29

PSB 2025-29

Scenario programmatico

’24 ’25 ’26 ’27 ’28 ”˜29

PIL reale 1,0 0,9 1,1 0,7 0,8 0,7 1,0 1,2 1,1 0,8 0,8 0,6
Indebitamento netto* 3,8 2,9 2,1 1,5 n.d. 0,8 3,8 3,3 2,8 2,6 2,3 1,8
Avanzo primario* 0,1 1,0 1,8 2,5 n.d. 3,3 0,1 0,6 1,1 1,5 1,9 2,4
Spesa per interessi* 3,9 3,9 3,9 4,1 n.d. n.d. 3,9 3,9 3,9 4,1 4,2 4,2
Debito* n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 135,8 136,9 137,8 137,5 136,4 134,9

*in percentuale del PIL

 

Il Piano prevede un aggiustamento che copre un orizzonte di sette anni, a fronte dell’impegno a proseguire il percorso di riforme e investimenti previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Le riforme prospettate riguardano interventi in cinque macroaree: giustizia, pubblica amministrazione, ambiente imprenditoriale, fisco, programmazione e controllo della spesa pubblica.

Per quanto riguarda la giustizia, le misure mirano a consolidare e potenziare i risultati sin qui conseguiti con il PNRR, come la riduzione della durata dei processi e l’abbattimento dell’arretrato. Per raggiungere questi obiettivi, il Governo punta a interventi per la digitalizzazione e le risorse umane, nonché a ulteriori misure di natura organizzativa, tra cui un piano d’azione per l’efficienza del processo civile e penale.

Nell’ambito della pubblica amministrazione, gli interventi prospettati concernono principalmente la valorizzazione delle risorse umane, con sistemi di reclutamento mirati, percorsi di carriera allineati alla valutazione delle performance e la formazione continua del personale, nonché la digitalizzazione e il miglioramento del livello qualitativo dei servizi.

Quanto all’ambiente imprenditoriale, il Piano prevede interventi per migliorarlo, attraverso l’adozione di una legge quadro sulle PMI, con l’obiettivo di favorirne l’aggregazione e la crescita dimensionale, il passaggio generazionale e l’accesso al credito, il potenziamento dei mercati dei capitali per favorire il finanziamento delle imprese, soprattutto quelle di piccola e media dimensione, l’adozione di una legge annuale sulla concorrenza, tenendo conto delle indicazioni dell’Autorità  nazionale di settore e delle raccomandazioni specifiche adottate dalla Commissione europea[10].

In materia tributaria, il Governo intende proseguire nell’attuazione della riforma fiscale, ridurre la pressione fiscale a carico delle imprese e delle famiglie con redditi medio-bassi, attuare la delega fiscale, al fine di migliorare l’efficienza del sistema fiscale, ridurre la complessità  e le potenziali distorsioni e allinearlo agli obiettivi di transizione ecologica.

In merito alla spesa pubblica, le linee d’azione sono finalizzate a migliorare la programmazione e il governo della spesa, attraverso il potenziamento degli strumenti di previsione delle dinamiche tendenziali e degli effetti della spesa pubblica, l’utilizzo di procedure integrate e sistematiche di controllo, l’estensione delle attività  ispettive e delle indagini conoscitive svolte dal Ministero dell’economia e delle finanze, il rafforzamento del ruolo degli organi di revisione e sindacali nelle amministrazioni pubbliche, enti e società  che ricevono contributi pubblici.

Sono previsti infine interventi volti al potenziamento della capacità  di difesa, coerentemente con quanto previsto negli impegni presi a livello europeo e internazionale.

 

Riferimenti bibliografici:

Assonime, La riforma del Patto di stabilità  e crescita, Note e Studi, n. 3/2024

Boitani A. e Tamborini R., Nuove regole fiscali europee: ascensore per il declino?, in Menabò di etica ed economia, 13.2.2024

Bordignon M., Nasce il nuovo Patto di stabilità  e crescita, in www.lavoce.info, 22.12.2023

Camera dei deputati, La riforma della governance economica europea: profili finanziari dei testi concordati in sede di Consiglio e nell’ambito del “trilogo”, Marzo 2024

Zettelmeyer J., Valutare il compromesso Ecofin sulla riforma delle regole fiscali, in www.bruegel., 21.12.2023.

 

Note:

[1] La riforma si articola in tre distinti provvedimenti legislativi: i) un nuovo Regolamento relativo al coordinamento e alla sorveglianza delle politiche fiscali che sostituisce il Regolamento n. 1466/97 (c.d. braccio preventivo); ii) un secondo Regolamento che modifica il Regolamento n. 1467/97 relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi (c.d. braccio correttivo); iii) una Direttiva contenente modifiche alla Direttiva 2011/85/UE sui requisiti di bilancio nazionali. La riforma non prevede modifiche ai Trattati, ma interventi sulla normativa di diritto europeo privato.

[2] Sulla riforma era stato raggiunto il 10 febbraio 2024 un accordo politico provvisorio tra i due co-legislatori dell’UE.

[3] La traiettoria di riferimento viene elaborata dalla Commissione europea sulla base dell’analisi di sostenibilità  del debito (debt sustainability analysis, DSA). La DSA è un processo molto complesso che si basa su un elevato numero di assunzioni e il cui risultato muta notevolmente se si modificano le ipotesi del modello.

[4] La spesa netta è la spesa pubblica al netto della spesa per interessi, delle misure discrezionali sulle entrate, delle spese per programmi dell’Unione finanziate da entrate dell’Unione, delle spese per il cofinanziamento nazionale di programmi finanziati dall’Unione, degli elementi ciclici delle spese per sussidi di disoccupazione e delle misure una tantum e delle altre misure temporanee.

[5] L’operatività  di questa clausola è esclusa per i paesi soggetti al braccio correttivo fino all’anno per il quale è prevista la chiusura della procedura per disavanzo eccessivo.

[6] Tra questi figurano il livello dei problemi di debito pubblico, l’entità  della deviazione, i progressi nell’attuazione delle riforme e degli investimenti e, se del caso, l’aumento della spesa per la difesa.

[7] E’ il saldo di bilancio della PA esclusi i pagamenti per interessi e al netto di effetti ciclici e misure temporanee e una tantum, in rapporto al PIL.

[8] Il 19 giugno 2024 la Commissione europea ha pubblicato un rapporto ex art. 126.3 TFUE con il quale ha proposto l’apertura di una procedura per disavanzo eccessivo per sette paesi, tra i quali l’Italia, il cui deficit era superiore al 3 per cento del PIL nel 2023 o nel 2024. Il 26 luglio 2024 il Consiglio europeo ha deciso di attivare la procedura. Questa decisione seguirebbe, di norma, una raccomandazione del Consiglio ex art. 126.7 TFUE con la quale si richiede al paese interessato la cessazione del deficit eccessivo entro un periodo di tempo definito, indicando il percorso correttivo di spesa netta da attuare. Poiché i piani non sono stati ancora presentati al momento della decisione, in via eccezionale la Commissione ha deciso di posticipare la definizione delle azioni correttive, al fine di garantire la coerenza tra gli obblighi di correzione e il percorso di aggiustamento da approvare nel piano.

[9] Secondo le stime dell’ISTAT, la crescita del PIL, di entità  modesta nella prima metà  dell’anno, si è arrestata nel terzo trimestre a causa principalmente della forte contrazione dell’attività  nell’industria. E’ poco probabile che l’attività  economica recuperi slancio nello scorcio di quest’anno, con il risultato che la crescita del prodotto prefigurata nel piano strutturale di bilancio per gli anni 2024-25 difficilmente sarà  conseguita.

[10] Nell’ambito del pacchetto di primavera del semestre europeo, il 19 giugno 2024 la Commissione ha raccomandato all’Italia di: ridurre il cuneo fiscale sul lavoro; razionalizzare le spese fiscali e aggiornare i valori catastali degli immobili; rafforzare la capacità  amministrativa di gestione dei fondi europei e accelerare la realizzazione degli investimenti e delle riforme previste dal PNRR entro agosto 2026; contrastare il declino demografico per attenuarne gli effetti sulla crescita potenziale, anche attirando e trattenendo lavoratori qualificati e affrontando le sfide poste dal mercato del lavoro con riferimento alle donne, ai giovani e ai lavoratori poveri; definire una strategia industriale e di sviluppo per ridurrei divari territoriali e superare le restrizioni alla concorrenza, in particolare nei settori del commercio al dettaglio, delle professionalità  regolamentate e delle ferrovie.


Come citare questo articolo

Antonio Pezzuto, “La riforma del Patto di stabilità  e crescita: luci ed ombre”, Magistra Banca e Finanza, 10 novembre 2024, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-riforma-del-patto-di-stabilita-e-crescita-luci-ed-ombre/.

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