Di Antonio Pezzuto, ex Dirigente della Banca d’Italia
La crisi finanziaria globale del 2007-2009, originatasi negli Stati Uniti in seguito al crollo del mercato dei mutui subprime, e la successiva crisi dei debiti sovrani dei paesi periferici dell’area dell’euro, oberati da disavanzi pubblici e livelli di indebitamento elevati, hanno messo in luce la vulnerabilità del sistema bancario europeo e diffuse carenze nell’assetto regolamentare prudenziale.
Per proteggere il mercato unico e garantire un adeguato presidio ai rischi per la stabilità finanziaria, il Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2012 ebbe ad assumere due importanti decisioni: costituire un’Unione Bancaria (Banking Union) nell’area euro e introdurre un corpus unico di norme, il Codice unico sui servizi finanziari (single rulebook), per tutti gli intermediari stabiliti nei paesi membri dell’UE.
L’iniziativa rispondeva principalmente all’esigenza di:
- spezzare il circolo vizioso tra banche e rischio sovrano[1], riducendo il rischio di contagio finanziario;
- favorire la creazione di un campo di calcio livellato (level playing field) per le banche europee, avendo la crisi del debito sovrano penalizzato le banche dei paesi con maggiori squilibri nelle finanze pubbliche rispetto alle banche dei paesi con conti pubblici in ordine;
- rafforzare l’integrazione tra i sistemi bancari in Europa;
- evitare il ricorso a risorse del bilancio pubblico per il salvataggio delle banche in dissesto (bail out);
- salvaguardare la stabilità finanziaria nell’UE, in particolare all’interno dei paesi che hanno aderito alla moneta unica.
La Banking Union si fonda, come noto, su tre pilastri:
- un Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervision Mechanism, SSM);
- un Meccanismo di risoluzione unico (Single Resolution Mechanism, SRM);
- un Sistema unico di garanzia dei depositi (European Deposit Insurance Scheme, EDIS)[2].
Il nuovo framework di gestione delle crisi bancarie persegue un duplice obiettivo: i) rafforzare la regolamentazione prudenziale e l’azione di vigilanza per prevenire le crisi e ridurre la probabilità del loro manifestarsi; e ii) definire regole più efficaci per la gestione dei dissesti, al fine di minimizzare le esternalità negative (estensione del contagio a banche di altri paesi, perdita di posti di lavoro nelle banche in crisi, ecc.).
L’SSM, introdotto nell’ordinamento comunitario attraverso il Regolamento n. 1024/2013, ha attribuito alla BCE la responsabilità della supervisione bancaria sulle banche di maggior rilievo (more significant institutions)[3] dei paesi dell’area dell’euro[4]. Le altre banche (less significant institutions) sono soggette alla vigilanza delle autorità nazionali, nell’ambito degli indirizzi formulati dalla BCE. Tuttavia, la BCE ha il potere di assumere la vigilanza diretta anche su queste banche per assicurare l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati. L’SSM opera da gennaio 2014.
L’SRM, istituito con la Direttiva 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD) e operativo da novembre 2016, ha il compito di garantire una risoluzione ordinata ed efficace delle banche in difficoltà , con un impatto minimo sull’economia reale e sui conti pubblici dei paesi partecipanti. E’ composto dal Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, SRB) e dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti. L’SRB è responsabile della risoluzione delle banche rilevanti dell’area dell’euro e di quelle meno rilevanti, che operano a livello transfrontaliero. Accanto all’SRM opera il Fondo di risoluzione unico (Single Resolution Fund, SRF), con il compito di finanziarie, con fondi alimentati da contributi versati dagli intermediari, l’attivazione di misure di risoluzione (vendita dell’attività d’impresa o di una parte di essa a un altro intermediario; trasferimento temporaneo delle attività e passività aziendali a una banca-ponte costituita e gestita dalle autorità , in vista di una successiva vendita sul mercato; trasferimento delle attività deteriorate a una società veicolo che le gestisce per massimizzarne il valore attraverso la vendita finale ovvero la liquidazione ordinata; applicazione del bail-in, ossia riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti e convertirli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà ).
Per completare il progetto di Unione bancaria, nel novembre 2015 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento che istituisce l’EDIS[5]. Fornendo un livello uniforme di protezione dei depositi bancari, indipendentemente dall’ubicazione della banca nella zona euro, l’EDIS mira ad aumentare la resilienza dell’Unione bancaria contro future crisi finanziarie, riducendo la vulnerabilità dei DGS nazionali a shock locali di ampia portata, a rassicurare i depositanti, minimizzando così il rischio di corse agli sportelli, a rafforzare la cooperazione tra i DGS nazionali nella risposta ai fallimenti bancari transfrontalieri[6].
L’EDIS si applicherebbe ai depositi inferiori a 100 mila euro di tutte le banche insediate nell’area euro. Nel caso in cui un intermediario bancario sia posto in stato di insolvenza o risoluzione e si rende necessario rimborsare i depositanti o finanziarne il trasferimento a un altro intermediario, interverranno i DGS nazionali e l’EDIS.
Nelle intenzioni della Commissione, l’EDIS dovrebbe svilupparsi in tre fasi. Nella prima, di durata triennale, svolgerebbe una funzione di riassicurazione dei sistemi di garanzia nazionali; nella seconda dovrebbe assorbire una quota progressivamente maggiore di perdite in caso di rimborso o risoluzione; nella terza fase, dal 2024, l’EDIS assumerebbe direttamente i rischi dei sistemi di garanzia nazionali, diventando l’unico sistema di assicurazione dei depositi nell’area dell’euro.
La proposta relativa alla costituzione dell’EDIS non è stata ancora approvata dalle competenti Istituzioni europee. La ragione principale appare ascrivibile alla resistenza di alcuni paesi (Germania in testa) alla realizzazione di una piena condivisione dei rischi, in assenza di assicurazioni per un loro effettivo contenimento nel settore bancario.
Dalle argomentazioni sopra svolte si evince chiaramente che l’Unione bancaria è una costruzione incompiuta, poiché dei suoi tre elementi costitutivi solo due (SSM e SRM) sono da tempo pienamente operativi. Il terzo (EDIS) è invece, per il permanere di divergenze tra gli Stati membri, ancora un processo in divenire.
Stante l’impossibilità di completare l’Unione bancaria in tempi ragionevoli, nella riunione del 16 giugno 2022 l’Eurogruppo ha concordato di sottoporre a revisione l’intero quadro normativo sulla gestione delle crisi bancarie e l’assicurazione dei depositi (Crisis Management and Deposit Insurance, CMDI).
In tale contesto, il 18 aprile 2023 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte di riforma dell’attuale disciplina sulle crisi bancarie e l’assicurazione dei depositi, con l’obiettivo di potenziare ulteriormente le regole a tutela dei risparmiatori e della stabilità del mercato, con particolare attenzione alle banche di minori dimensioni (cfr. Appendice).
Il pacchetto legislativo si compone di:
- una proposta di regolamento che modifica il Regolamento (UE) n. 806/2014 (SRMR) per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell’azione di risoluzione[7];
- una proposta di direttiva che modifica la Direttiva 2014/59/UE (BRRD) per quel che concerne le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell’azione di risoluzione[8];
- una proposta di direttiva che modifica la Direttiva 2014/49/UE (DGSD) per quanto riguarda l’ambito di applicazione della protezione dei depositi, l’uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, la cooperazione transfrontaliera e la trasparenza[9];
- una proposta di direttiva che modifica la Direttiva 2014/59/UE (BRRD) e il Regolamento (UE) n. 806/2014 (SRMR) per quanto riguarda alcuni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (Minimum Requirement for own funds amd Eligible Liabilities, MREL)[10].
La revisione della BRRD, dell’SRMR e della DGSD mira a ottimizzare il funzionamento del quadro CMDI, in modo da fornire alle autorità di risoluzione gli strumenti per poter gestire le crisi di qualsiasi intermediario bancario, indipendentemente dalle dimensioni e dal modello di business.
L’esperienza sin qui maturata con l’attuazione del CMDI ha evidenziato che molte banche in dissesto di piccole e medie dimensioni (small-and medium-sized banks) sono state gestite con soluzioni al di fuori del vigente quadro di risoluzione. In diversi casi, infatti, gli Stati membri hanno fatto ricorso a finanziamenti pubblici (bail out) per la gestione dei dissesti delle banche interessate anziché attivare il c.d. bail in o altri sistemi di risoluzione[11].
A questa caratteristica dell’attuale disciplina si somma un’ampia discrezionalità delle autorità di risoluzione nel determinare se l’interesse pubblico richieda che il dissesto sia gestito secondo le regole armonizzate europee in materia di risoluzione o liquidato applicando procedure di insolvenza nazionali. Ne conseguirebbe il rischio di frammentare il mercato e di ottenere risultati non ottimali nella gestione dei dissesti bancari, in particolare per quanto riguarda le banche di più piccole dimensioni[12].
Dopo un lungo e travagliato negoziato, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto a giugno 2025 un accordo politico sul nuovo quadro CMDI.
In estrema sintesi, il testo concordato agevolerà l’accesso delle banche in dissesto o a rischio di dissesto alle reti di sicurezza finanziate dallo specifico settore (Fondo di risoluzione unico nell’Unione bancaria, i fondi nazionali di risoluzione al di fuori dell’Unione bancaria e i fondi nazionali di garanzia dei depositi) per finanziare la loro risoluzione e l’eventuale uscita dal mercato. L’accesso a reti di sicurezza finanziate dall’industria bancaria sarà soggetto a rigide misure di salvaguardia, in modo da garantire che il MREL[13] rimanga la principale linea di difesa e che l’azzardo morale (moral hazard) sia ridotto al minimo.
Di conseguenza, le banche con un MREL insufficiente al momento della risoluzione possono, in ultima istanza, fare affidamento al sistema di garanzia dei depositi o ai fondi di risoluzione per finanziare la propria risoluzione senza far ricorso al bail-in.
Inoltre, l’accordo raggiunto tra i co-legislatori:
- chiarisce come l’attuale valutazione dell’interesse pubblico (public interest test) debba essere condotta dalle autorità di risoluzione e amplia i criteri per dare priorità alla risoluzione rispetto alla liquidazione, quando la prima si riveli più idonea a garantire la stabilità finanziaria e la protezione dei depositanti;
- prevede che, nel valutare l’impatto negativo di shock macroeconomici sull’economia reale, l’autorità di risoluzione debba concentrarsi sia sul livello nazionale sia su quello regionale, riflettendo il potenziale impatto di alcune banche di minori dimensioni;
- prevede un approccio armonizzato per l’esecuzione del c.d. “test del costo minimo” (least cost test) per determinare se una banca possa utilizzare le risorse del sistema di garanzia dei depositi anziché ricorrere ad altre misure come la liquidazione tramite una procedura di insolvenza. Ciò garantisce che l’utilizzo dei fondi del DGS non possa eccedere l’importo dei depositi coperti detenuti dalla banca;
- mantiene l’attuale preferenza per il rimborso dei depositanti protetti dal DGS in prima istanza e una seconda fascia per i depositi di famiglie e PMI non coperti dal DGS. Secondo il comunicato stampa diffuso dal Consiglio europeo, questo ordine di preferenza rafforzerà la tutela dei depositanti e contribuirà a mantenere la fiducia nel sistema bancario, garantendo nel contempo la continuità operativa.
Il prossimo step prevede che i co-legislatori mettano a punto il testo giuridico a livello tecnico.
Appendice: Principali elementi della proposta della Commissione europea
1. Interesse pubblico
Vengono forniti chiarimenti sulla valutazione dell’interesse pubblico nella gestione delle crisi bancarie, al fine di armonizzare gli approcci seguiti dalle autorità di risoluzione e di ridimensionare il loro margine di discrezionalità . In particolare, il criterio di valutazione, che consiste nel ridurre il ricorso al denaro pubblico per il salvataggio delle banche in difficoltà , viene modificato in modo da distinguere tra l’utilizzo del bilancio pubblico (da evitare) e l’impiego di risorse dei fondi di risoluzione o del sistema di garanzia dei depositi (che è consentito nei limiti della vigente disciplina).
L’autorità di risoluzione deve comparare le misure pubbliche di finanziamento che possono essere attivate in uno scenario di risoluzione e di insolvenza per decidere se l’applicazione di dette misure risponde al public interest.
2. Utilizzo dei fondi di tutela dei depositi per il finanziamento delle crisi bancarie
Secondo la proposta della Commissione, l’utilizzo dei fondi in epigrafe deve aver luogo solo come complemento rispetto alla capacità interna di assorbimento delle perdite, che rimane la prima linea di difesa.
Viene introdotta la possibilità di utilizzare i fondi di tutela dei depositi per consentire il trasferimento di depositi e attività a un acquirente terzo o un ente-ponte, coprendo con le risorse dei fondi la differenza tra il valore del passivo e dell’attivo, nonché per far fronte al fabbisogno di fondi propri dell’acquirente.
3. Test del costo minimo
L’utilizzo dei fondi di tutela dei depositi per il finanziamento degli strumenti di gestione delle crisi deve essere soggetto a un test armonizzato del “costo minimo”, in base al quale i costi sostenuti dai fondi di garanzia per intervenire nell’ambito della procedura di risoluzione non devono superare i costi che sarebbero stati sostenuti dagli stessi fondi qualora si fosse reso necessario coprire le perdite subite dai depositanti in relazione ai depositi protetti dai sistemi di garanzia.
4. Gerarchia dei crediti in caso di insolvenza
In base alla vigente disciplina, i depositi protetti e le pretese dei fondi di garanzia sono sovraordinati rispetto ai depositi non protetti nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza, mentre i depositi non protetti di persone fisiche e PMI sono sovraordinati rispetto ai crediti chirografari. Nulla è previsto in merito ai depositi non protetti di soggetti diversi da persone fisiche e PMI, che in alcuni paesi membri sono equiparati ai crediti chirografari, mentre in altri, tra cui l’Italia, sono gerarchicamente sovraordinati ai suddetti crediti chirografari (c.d. depositor preference).
Tale gerarchia costituisce un limite al ricorso ai fondi di garanzia dei depositi per il finanziamento delle crisi secondo la nuova logica del test del “costo minimo”, così come un possibile ostacolo all’applicazione del principio del “no creditor worse off”, secondo cui gli azionisti e i creditori non possono in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero se la banca in difficoltà fosse liquidata in un procedimento ordinario di insolvenza.
5. Condizioni per adottare misure straordinarie di supporto pubblico
La vigente normativa prevede che gli Stati membri possano adottare misure straordinarie di supporto pubblico al verificarsi di determinate condizioni eccezionali. Tale previsione consente di fatto ai paesi membri di disapplicare parzialmente il quadro normativo in materia di risoluzione.
La proposta della Commissione prevede che il sostegno finanziario pubblico straordinario al di fuori della risoluzione sia limitato ai casi di ricapitalizzazione precauzionale, alle misure preventive dei fondi di garanzia dei depositi volte a preservare la solidità finanziaria e quella economica a lungo termine degli enti creditizi, alle misure adottate dal fondo di tutela dei depositi per preservare l’accesso ai depositi e ad altre forme di sostegno garantite nell’ambito delle procedure di liquidazione.
6. Misure di intervento precoce
Viene proposta la modifica delle condizioni per l’applicazione delle misure di intervento precoce, comprese la rimozione della dirigenza e la nomina degli amministratori temporanei, al fine di eliminare ogni ambiguità e fornire alle autorità competenti la necessaria certezza di diritto.
7. Allerta precoce in caso di dissesto o a rischio di dissesto
Viene previsto l’obbligo, in capo all’autorità competente, di dare notizia con sufficiente anticipo l’autorità di risoluzione non appena ritenga che esista un rischio significativo che un ente creditizio soddisfi le condizioni per essere valutato come in dissesto o a rischio di dissesto (c.d. early warning).
La notifica dovrebbe specificare le motivazioni alla base della valutazione dell’autorità competente e una rassegna delle soluzioni alternative che possono evitare in tempi ragionevoli il dissesto dell’ente interessato.
L’autorità di risoluzione ha il potere di valutare, in stretta cooperazione con l’autorità competente, quale sia un ragionevole lasso di tempo per cercare soluzioni di natura privata o amministrativa, in grado di prevenire il dissesto. Al termine di questo periodo, l’autorità di risoluzione dovrebbe quindi stabilire se sono soddisfatte le condizioni per la risoluzione.
8. Modifiche al MREL
Si fornisce una base giuridica più chiara per distinguere la calibrazione del requisito MREL per la strategia di cessione delle attività e passività aziendali da quella per il bail-in. Inoltre, si chiarisce che il potere di vietare redistribuzioni dovrebbe essere applicato sulla base della stima del requisito combinato di riserva di capitale.
9. Disciplina dei fondi di garanzia dei depositi
Vengono proposte le seguenti modifiche alla normativa in oggetto:
Si chiarisce la distinzione tra interventi preventivi e interventi alternativi. I primi forniscono un sostegno finanziario a una banca in difficoltà (ad esempio, rilascio di garanzie e iniezioni di liquidità ), prima che la banca soddisfi le condizioni per il dissesto o il rischio di dissesto, con l’obiettivo di preservarne la solidità finanziaria. Il secondo tipo di intervento consiste nel sostenere il trasferimento dei depositi e delle attività della banca in dissesto a un altro intermediario nel contesto dell’insolvenza per preservare l’accesso dei depositanti alle loro giacenze.
Si introducono alcune salvaguardie per le misure preventive, al fine di garantire condizioni di parità tra i DGS, nonché l’efficacia e l’efficienza degli interventi in termini di costi.
Una novità significativa introdotta dalla Commissione riguarda la presentazione da parte della banca richiedente interventi preventivi, consultata l’autorità competente, di una “nota” che indichi le misure che la stessa si impegna ad adottare per assicurare o ristabilire la conformità ai requisiti prudenziali previsti dalla Direttiva 2013/36/UE (CRD) e dal Regolamento (UE) 575/2013 (CRR).
Come meglio precisato, tale “nota” deve descrivere le azioni volte ad attenuare il rischio di deterioramento della solidità finanziaria e a rafforzare la posizione di liquidità della banca. Per garantire che le banche che beneficiano del sostegno preventivo fornito dai DGS rispettino gli impegni presi, le autorità competenti dovrebbero chiedere un piano di ripristino agli intermediari che illustri le iniziative che intendono avviare per garantire o ristabilire la conformità ai requisiti di vigilanza.
In merito agli interventi alternativi, si stabilisce che i DGS possono effettuare interventi della specie purché la banca cedente abbia posto in atto una procedura trasparente e competitiva per il trasferimento di attività , passività e rapporti giuridici al soggetto cessionario.
Si introduce il principio del “minor onere”, in base al quale gli interventi del DGS (di risoluzione, preventivi e alternativi) possono essere effettuati sempre che comportino un costo inferiore rispetto all’onere che deriverebbe dal rimborso dei depositanti, in caso di liquidazione atomistica. Di qui la necessità di calcolare tale onere e confrontarlo con il costo del finanziamento dell’intervento.
La vigente disciplina non precisa le modalità di calcolo del costo di tali interventi e il costo del rimborso. Pertanto, la proposta della Commissione mira a colmare tale vuoto normativo, individuando i requisiti per l’effettuazione del test del “minor onere” a livello armonizzato e demanda all’Autorità bancaria europea il compito di emanare appositi standard tecnici.
Si propone che le banche conducano una valutazione di due diligence della clientela legata al riciclaggio di denaro nel momento in cui falliscono o rischiano di fallire e condividere i risultati della valutazione con l’autorità competente. I DGS devono sospendere i rimborsi ai depositanti sospettati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, in attesa della sentenza del Tribunale.
La Commissione propone altresì che: i) i depositi degli enti pubblici non siano più esclusi dalla protezione e siano generalmente protetti fino al livello di copertura di 100 mila euro; ii) alcuni depositi siano protetti almeno per un importo di 500 mila euro e per sei mesi. Tale previsione si applica ai depositi derivanti e destinati a transazioni immobiliari relative a proprietà residenziali private che hanno finalità sociali.
Riferimenti bibliografici
Boccuzzi G., L’Unione Bancaria europea, Bancaria Editrice
Coletti E., Faltoni G. e Patruno S., Completamento della Banking Union e riforma del framework di gestione delle crisi, in La regolamentazione finanziaria: problemi aperti, Osservatorio Monetario, n. 2/2022
D’Ambrosio R. (a cura di), Scritti sull’Unione bancaria, Quaderno di Ricerca Giuridica, n. 81/2016
De Polis S., La tutela dei depositi nel quadro dell’Unione Bancaria Europa, in www.bancaditalia.it, 27.4.2016
Donato L., Rotondi Z. e Scognamiglio A., La disciplina europea sulle crisi bancarie: dal modello normativo all’impatto per il sistema bancario, in Banca Impresa Società , Fascicolo 1, aprile 2018
Farina Rispoli M., la proposta europea di riforma dell’attuale quadro normativo in materia di gestione delle crisi bancarie e sistemi di tutela dei depositi. Luci ed ombre della riforma, in innovazione e Diritto, n. 4/2023
Pallini A., De Cesare M. Calarco F. e Grasso G., la proposta di nuove regole europee sulle crisi bancarie: cosa cambia per i sistemi di garanzia dei depositi, in bancaria, n. 9/2023.
Note:
[1] Il circolo vizioso ha operato in due direzioni: 1) dalle banche al rischio sovrano, poiché i problemi insorti nel settore bancario hanno inciso negativamente sul bilancio pubblico, attraverso i salvataggi bancari realizzati con risorse pubbliche; 2) dai rischi sovrani alle banche, in quanto le precarie condizioni di salute delle finanze pubbliche di alcuni paesi hanno prodotto effetti negativi sui bilanci bancari in seguito alla riduzione del valore dei titoli di Stato in portafoglio.
[2] Si ricorda che dal 2014 è in vigore nell’UE la Direttiva n. 49 (Deposit Guarantee Schemes Directive, DGSD), che mira a garantire una maggiore armonizzazione dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi bancari, riducendo i periodi di rimborso dei depositanti(da venti a sette giorni lavorativi), richiedendo che i fondi di garanzia raggiungano un livello obiettivo specifico entro il 2024 (pari allo 0,8 per cento dei depositi coperti) e prevedendo accordi volontari di prestito tra i sistemi nazionali, come fonte di sostegno alla liquidità in caso di necessità .
[3] I criteri per determinare se una banca è “more significant” si riferiscono alle dimensioni (attivi superiori ai 30 miliardi euro), alla rilevanza economica e alle attività transfrontaliere.
[4] Possono partecipare al SSM, su base volontaria, anche i paesi dell’UE che, pur non adottando l’euro, sottoscrivono accordi di stretta cooperazione con la BCE.
[5] Già nel giugno 2015 la relazione dei cinque presidenti sul tema “Completare l’Unione economica e monetaria dell’Europa” sottolineava l’esigenza di completare l’Unione bancaria attraverso l’istituzione di uno schema unico di assicurazione dei depositi.
[6] Comunicazione del 24.11.2015 (COM (2015)587).
[7] COM (2023) 226.
[8] COM /2023) 227.
[9] COM (2023) 228.
[10] COM (2023) 229.
[11] L’utilizzo di fondi pubblici è limitato al verificarsi di circostanze eccezionali ed è subordinato altresì alla partecipazione alle perdite da parte degli azionisti e dei creditori non garantiti della banca (bail in).
[12] Comunicazione della Commissione europea del 18.4.2023.
[13]Tale misura, vincolante per le banche dal 1° gennaio 2024, deve garantire sia l’integrale assorbimento delle perdite sia la successiva ricapitalizzazione in caso di risoluzione. Il MREL è espresso in percentuale rispetto all’importo complessivo dell’esposizione al rischio della banca, nonché all’esposizione totale utilizzata per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria. per connessione d’argomento, soggiunge che nel novembre 2015, su iniziativa del Financial Stability Booard (FSB), è stato introdotto il TLAC (Total Loss Absorbing Capacity), per accrescere la capacità di assorbimento delle perdite registrate dalle banche di rilevanza sistemica globale (G-SIB) in caso di risoluzione. Dal 1° gennaio 2022 le G-Sib hanno l’obbligo di detenere un ammontare di TLAC pari al 18 per cento in termini di attività ponderate per il rischio, o al 6,75 per cento della misura dell’esposizione alla leva finanziaria. MREL e TLAC sono due requisiti minimi che, pur nascendo in momenti e contesti diversi, perseguono lo stesso obiettivo: assicurare la risolvibilità di una banca evitando il ricorso a fondi pubblici.
Antonio Pezzuto, “La riforma della disciplina europea sulle Crisi bancarie e la Tutela dei depositanti. A che punto siamo?”, Magistra Banca e Finanza, 6 novembre 2025, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-riforma-della-disciplina-europea-sulle-crisi-bancarie-e-la-tutela-dei-depositanti-a-che-punto-siamo/.
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