La riforma delle fusioni societarie

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Di Rosa Carella, Avvocato
18 novembre 2002

Con lo schema del Decreto Legislativo discusso nel Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2002 le operazioni societarie straordinarie, ed, in particolare alle operazioni di fusione, avranno un volto nuovo, seppure nel pieno rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e, soprattutto, quelli imposti dalla Direttiva CEE 78/855/CEE del 9 settembre 1978.

L’opera di rinnovamento mira alla semplificazione degli adempimenti e ad un’accelerazione dei procedimenti, al fine di accentuare la competitività  delle imprese italiane sul mercato internazionale.

Dall’esame della “nuova” disciplina e dalla lettura della Relazione di accompagnamento allo schema del Decreto legislativo emerge la chiara intenzione del legislatore di dare maggiore rilevanza all’autonomia e alle disposizioni statutarie (cfr. art. 2502, 2505-bis, etc.), nonché alla volontà  dei soci, ai quali, ad esempio, viene riconosciuto il potere di rinunciare, con consenso unanime, al decorso di almeno 1 mese tra l’iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione (art. 2501-ter, ultimo comma).

La riforma che s’intende attuare con lo schema di Decreto legislativo del 30 settembre non è limitata soltanto ad una revisione della disciplina attualmente in vigore, ma va oltre, prevedendo ipotesi di fusione totalmente trascurate sia dal R.D. 262/1942 che dal Decreto legislativo 22/1991. E, quindi, vengono espressamente regolati i casi di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (art. 2501-bis) e delle fusioni cui non partecipano società  con capitale rappresentato da azioni (art. 2505-quater).

Si tratta di due differenti circostanze: una per la peculiarità  dell’acquisizione richiede un aggravamento degli adempimenti; l’altra, invece, stante l’assenza di società  con capitale rappresentato da azioni, consente un ulteriore snellimento degli stessi rispetto alla regola generale.

In quest’ultima ipotesi, addirittura, si assiste non solo ad uno snellimento del procedimento ma anche ad un ampliamento delle forme di fusione. Infatti, prescrivendo la non applicabilità  dell’art. 2501, 2° comma, la partecipazione alla fusione viene estesa anche alle società  sottoposte a procedura concorsuale, mentre rimane ancora vietata alle società  in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.

Diversamente, nel caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento si può parlare, in un certo senso, di un aggravamento dell’intera procedura. Infatti, se lo schema del Decreto legislativo dovesse diventare definitivo, in tale specifica operazione dovranno essere indicate nel progetto di fusione le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società  risultante dalla fusione; e allo stesso dovrà  essere allegata relazione della società  di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria della società  obiettivo o acquirente. Inoltre, la relazione dell’organo amministrativo dovrà  spiegare le ragioni che giustificano l’operazione e contenere anche un piano economico e finanziario con l’indicazione delle risorse finanziarie e degli obiettivi che si intendono raggiungere. Ne consegue che gli esperti nella loro relazione dovranno attestare la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione.

Uno dei grandi pregi del testo legislativo proposto è quello di non avere affatto trascurato quelle situazioni che non possono essere sacrificate neppure in nome di un’esigenza di snellimento ed accelerazione di tali procedure. Ecco così che si spiega, dunque, perché, ad esempio, il terzo comma dell’art. 2501-sexies, con riferimento alla relazione degli esperti, prescrive che l’esperto o gli esperti siano scelti tra soggetti iscritti nell’albo dei revisori contabili ovvero tra le società  di revisione iscritte nell’apposito albo; e, addirittura, nel caso in cui la società  partecipante sia quotata su mercati regolamentati, che l’esperto sia scelto soltanto fra le società  di revisione. E ancora, ecco perché l’art. 2503, stabilisce che, ai fini di un’immediata attuazione della fusione, la relazione di cui all’art. 2501-sexies sia redatta, per tutte le società  partecipanti alla fusione da un’unica società  di revisione, che sotto la propria responsabilità  ex art. 2501-sexies, 4° comma, assicuri che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società  partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei creditori.

Questo è il nuovo scenario che dovrebbe delinearsi a partire dal 1° gennaio 2003, data prevista per l’entrata in vigore della riforma; tuttavia occorre attendere ancora il parere delle competenti Commissioni parlamentari e la sua approvazione definitiva.

TABELLA:

Disciplina attualmente in vigore

Bozza di riforma

Capo VIII- Sezione II – Della fusione delle società 

Capo X – Sezione II – Della fusione delle società 

2501

Forme di fusione

2501

Forme di fusione

Nel 2°co. viene eliminato il riferimento alle società  sottoposte a procedure concorsuali

2501-bis

Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento
Assente nell’attuale disciplina

Ipotesi caratterizzata da un aggravamento degli adempimenti
2501-bis

Progetto di fusione

2501-ter

Progetto di fusione

L’ult. co. viene così sostituito: “Tra l’iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione deve intercorrere almeno 1 mese, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime”

2501-ter

Situazione patrimoniale

2501-quater

Situazione patrimoniale

Il 2°co. viene conglobato nel 1°co., che risulta così modificato:
“L’organo amministrativo delle società  partecipanti alla fusione deve redigere, con l’osservanza delle norme sul bilancio d’esercizio, la situazione patrimoniale delle società  stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre 4 mesi dal giorno in cui il progetto è depositato nella sede della società .”

2501-quater

Relazione degli amministratori.

2501-quinquies

Relazione dell’organo amministrativo

2501-quinquies

Relazione degli esperti.

2501-sexies

Relazione degli esperti

Il 3° co. è radicalmente modificato come segue:
“L’esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti iscritti nell’albo dei revisori contabili o tra le società  di revisione iscritte nell’apposito albo e, se la società  incorporante o la società  risultante dalla fusione è una società  per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società . Se la società  è quotata su mercati regolamentati, l’esperto è scelto fra le società  di revisione”

Il 4° co. diventa 5° e al 4° comma viene aggiunta la seguente norma:
“In ogni caso, lesocietà  partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al Presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società . Se la società  è quotata in mercati regolamentati, l’esperto è scelto fra le società  di revisione”

Viene aggiunto un 7° co., recante la seguente norma:
“Ai soggetti di cui ai precedenti 3° e 4° co. è altresì affidata, in ipotesi di società  di persone con società  di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società  di persone a norma dell’art. 2343

2501-sexies

Deposito di atti.

2501-septies

Deposito di atti

Il 1° co. è così modificato:

“Devono restare depositati in copia nella sede delle società  partecipanti alla fusione, durante i 30 gg. che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine tramite consenso unanime, e finché la fusione sia decisa:
1) il progetto di fusione con le relazioni indicate negli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies;

2) i bilanci degli ultimi 3 esercizi delle società  partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l’amministrazione e il controllo contabile;
3) le situazioni partimoniali delle società  partecipanti alla fusione redatte a norma dell’art. 2501-quater”

2502

Deliberazione di fusione

2502

Decisione in ordine alla fusione

L’art. 2502 viene integrato come segue:
“La fusione è decisa da ciascuna delle società  che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle società  di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili e, nelle società  di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell’atto costitutivo o statuto.”

Viene aggiunto il seguente comma:
“La decisione di fusione può apportare al progetto di cui all’art. 2501-ter solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi”

2502-bis

Deposito e iscrizione della deliberazione di fusione.

2502-bis

Deposito e iscrizione della decisione di fusione
Viene mantenuto il deposito della deliberazione di fusione delle società  di cui ai Capi V,VI e VII per l’iscrizione nel registro delle imprese e viene stabilita l’applicazione dell’art. 2436.

Anche per le società  di cui ai Capi II, III e IV viene prescritto il deposito della decisione di fusione ai fini dell’iscrizione nell’ufficio del registro delle imprese. Tale deposito dovrà  essere effettuato a norma dell’art. 2436 se la società  risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai Capi V,VI o VI.

2503

Opposizione dei creditori.

2503

Opposizione dei creditori

La fusione può essere attuata solo dopo 2 mesi dall’ultima delle iscrizioni previste dall’art.2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle società  che vi partecipano anteriori all’iscrizione prevista nel 3° co. dell’art. 2501-ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero salvo che la relazione di cui all’art. 2501-sexies sia redatta, per tutte le società  partecipanti alla fusione, da un’unica società  di revisione la quale, sotto la propria responsabilità  ex art. 2501-sexies 4° co., assicuri che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società  partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.
Se non ricorre nessuna di dette eccezioni, i creditori possono fare opposizione nel termine di 2 mesi dall’ultima delle iscrizioni di cui all’art. 2502-bis, fatta salva l’applicazione dell’art. 2445.

2503-bis

Obbligazioni.

2503-bis

Obbligazioni

2504

Atto di fusione.

2504

Atto di fusione

2504bis

Effetti della fusione.

2504-bis

Effetti della fusione

Radicalmente modificato

Si dispone chiaramente la prosecusione, in capo alla società  risultante dalla fusione o a quella incorporante, in tutti i rapporti delle società  partecipanti alla fusione, anche quelli processuali, anteriori alla fusione.
Nel caso di fusione per incorporazione ai fini degli effetti della fusione può essere stabilita una data successiva rispetto a quella in cui è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504.
Vengono inseriti i seguenti commi:

4° co. “Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività  e le passività  sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima. Quando si tratta di società  che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attributiti all’attività  e passività  delle società  che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui all’art. 2501-sexies.”
5° co. “la fusione attuata mediante costituzione di una nuova società  di capitali ovvero mediante incorporazione in una società  di capitali non libera i soci a responsabilità  illimitata dalla responsabilità  per le oobligazioni delle rispettive società  partecipanti alla fusione anteriori all’ulitma delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504, se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso”

2504ter

Divieto di assegnazione di azioni o quote

2504-ter

Divieto di assegnazione di azioni o quote

2504quater

Invalidità  della fusione.

2504-quater

Invalidità  della fusione

2504-quinquies

Incorporazione di società  interamente possedute

2505

Incorporazione di società  interamente possedute

Integralmente modificato come segue:

“Alla fusione per incorporazione di una società  in un’altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell’art. 2501-ter, 1° co., nn. 3, 4,e 5 e degli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies.
L’atto costitutivo può prevedere che la fusione per incorporazione di una società  in un’altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi, sempre che siano rispettate, con riferimento a ciascuna delle società  partecipanti alla fusione, le disposizioni dell’art. 2501-ter e, quanto alla società  incorporante, anche quelle dell’art. 2501-septies, 1° e 2° co.

I soci della società  incorporante che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale possono in ogni caso, con domanda indirizzata alla società  entro 8gg. dal deposito di cui al 3° co. dell’art. 2501-ter, chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima sia adottata
a norma del 1° co. dell’art. 2502.”

2505-bis

Incorporazione di società  possedute al novanta per cento

Norma completamente assente nella disciplina attualmente in vigore
.

Si stabilisce la non applicabilità  dell’art. 2501-sexies alla fusione per incorporazione di una o più società  in un’altra che possiede almeno il 90% delle loro azioni o quote, qualora venga concesso agli altri soci della società  incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società  incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previste per il recesso.

L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che la fusione per incorporazione di una o più società  in un’altra che possiede almeno il 90% delle loro azioni o quote sia decisa, quanto alla società  incorporante, dal suo organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico, sempre che siano rispettate le disposizioni dell’art. 2501-septies, 1° e 2° co., e che l’iscrizione prevista dall’art. 2501-ter, 3° co., sia fatta, per la società  incorporante, almeno 1 mese prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della società 
incorporata.

2504sexies

Effetti della iscrizione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese

2505-ter

Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese

Si stabilisce che alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-ter, 2502-bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dall’art. 2448

2505-quater

Fusioni cui non partecipano società  con capitale rappresentato da azioni

Assente nell’attuale disciplina, si caratterizza per un ulteriore snellimento degli adempimenti.
Infatti:
– non si applicano le disposizioni degli artt. 2501, 2°co., e 2501-ter, 2° co;
– le disposizioni dell’art. 2501-sexies possono essere derogate con il consenso di tutti i soci delle società  partecipanti alla fusione;
– i termini di cui agli artt. 2501-ter, 4° co., 2501–septies, 1° co. e 2503, 1° co., sono ridotti della metà .

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RIPRODUZIONE VIETATA


Come citare questo articolo

Rosa Carella, “La riforma delle fusioni societarie”, Magistra Banca e Finanza, 18 novembre 2002, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-riforma-delle-fusioni-societarie/.

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