Di Maura Castiglioni, Avvocato
L’art. 2 della L. 108/96 stabilisce i criteri per la determinazione del tasso effettivo globale medio – in ossequio a quanto stabilito all’art. 644 c.p. il quale al comma 3 rimanda alla legge il compito di fissare il limite oltre il quale gli interessi debbano ritenersi usurari – ai fini dell’individuazione del reato di usura.
Il Ministero del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo delle commissioni, di remunerazione a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d’Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell’oggetto, dell’importo, della durata, dei rischi e delle garanzie, è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
Le banche e gli intermediari finanziari di cui primo comma dell’art. 2 L. 108/96 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi effettivi globali medi.
Infine, l’art. 2 comma 4 della L. 108/96 ha stabilito che il limite previsto dal terzo comma dell’art. 644 c.p., oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1, art. 2 L. 108/96 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà (50%).
Con il principio introdotto dalla L. 108/96 ci si è accostati al regime adottato negli altri Paesi europei, in particolare in Francia dal 1990 viene considerato usurario il tasso di interesse che ecceda di oltre un terzo la media dei tassi praticati dagli istituti bancari nel trimestre precedente.
Tuttavia anche il complicato sistema di individuazione del Tasso Effettivo Globale Medio, così come indicato nell’art. 2 L. 108/96 non è esente da critiche.
Innanzitutto la classificazione per categorie omogenee è piuttosto discrezionale, individuando infatti criteri – quali la natura dell’oggetto e dell’importo e la durata dei rischi – diversamente interpretabili.
Inoltre l’art. 2 non individua alcun metodo al fine del calcolo matematico del tasso effettivo globale medio, lasciando anche in questo campo una assoluta discrezionalità .
Maura Castiglioni, “La rilevazione del tasso effettivo globale medio ai fini dell’individuazione del tasso soglia dell’usura”, Magistra Banca e Finanza, 23 aprile 2001, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-rilevazione-del-tasso-effettivo-globale-medio-ai-fini-dellindividuazione-del-tasso-soglia-dellusura/.
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