La risoluzione per inadempimento del contratto di mutuo fondiario

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Di Maurizio Tidona, Avvocato

 

L’art. 40 del Testo Unico Bancario [1] dispone che la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive, precisando che a tal fine costituisce ritardato pagamento soltanto quello effettuato tra il 30° e il 180° giorno dalla scadenza della rata.

Tale disciplina, che presuppone un sistema di rate a cadenze semestrali, pone qualche problema di coordinamento per le rate con cadenze inferiori e per le ipotesi di finanziamenti regolati in conto corrente. La norma dà  comunque dei termini di scadenza imperativi, come di seguito analizzati.

Nella fattispecie si possono individuare tre periodi rilevanti:

  • Primo periodo: il pagamento avviene entro i 30 giorni successivi alla scadenza della rata.

La banca può in tal caso richiedere solamente al debitore gli interessi moratori per il pagamento dopo la scadenza (ex art. 1219 c. 3, per il quale il debitore che non effettua il pagamento nel termine pattuito è costituito in mora).

  • Secondo periodo: il pagamento avviene dopo il 30° giorno ma prima del 180° giorno dalla scadenza della rata.

La legge considera questo un “ritardato pagamento”. Il debitore deve in tal caso pagare gli interessi di mora e la banca può chiedere la risoluzione del contratto per “ritardato pagamento” se tale ritardo si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive.

  • Terzo periodo: il pagamento non è eseguito entro il 180° giorno dalla scadenza della rata.

Trascorso il periodo di sopportazione di 180 giorni dalla scadenza della rata, la banca può risolvere il contratto di mutuo per inadempimento oppure, non avvalendosi del diritto di risoluzione del contratto, richiedere l’adempimento coattivo per ottenere il pagamento della rata scaduta e degli interessi di mora, ex art. 1453 c.c. [2]

 

Al di sotto dei 30 giorni, il ritardo nel pagamento è quindi privo di conseguenze; nella lettera della legge, non costituisce neppure un ritardo.

Il ritardo superiore a 30 giorni, purché non superi i 180 giorni dalla scadenza della rata, non autorizza ancora la banca a risolvere il contratto, purché non si tratti di episodio reiterato, anche non consecutivamente, per almeno sette volte.

 

L’art. 40 del Testo Unico Bancario individua pertanto un termine, prima della scadenza del quale viene operata dall’ordinamento una valutazione di difetto di gravità  dell’inadempimento del mutuatario, di modo che un vero e proprio “mancato” pagamento – come tale legittimante la risoluzione – può realizzarsi solo una volta che sia inutilmente trascorso il termine di 180 giorni dalla scadenza della rata.

È comunque salva la possibilità  per la banca di dimostrare, con onere della prova a suo carico, che le concrete circostanze dimostrino inequivocabilmente che si tratti non di “ritardo”, ma di definitivo “inadempimento”, come nel caso in cui sia stata espressa dal debitore la volontà  di non pagare le rate.

In tale ultimo caso la banca può risolvere il rapporto ancora prima della scadenza dei termini indicati.

Al di fuori di questi casi, sono nulle e sostituite di diritto dalla predetta norma tutte le clausole contenute nei contratti di mutuo fondiario che prevedono e consentono alla banca di risolvere, anche di diritto (clausola risolutiva espressa, diffida ad adempiere e termine essenziale), il contratto di mutuo, in caso di ritardo che non abbia le caratteristiche espressamente indicate nell’art. 40 del Testo Unico Bancario.

 

Si segnala che esiste alcuna giurisprudenza di segno opposto, che ritiene valida la clausola del contratto di mutuo fondiario che legittimi la banca a dichiarare la risoluzione del rapporto anche in caso del mancato pagamento di una sola rata, ma è giurisprudenza isolata e senza un sostanziale seguito:

– Tribunale Napoli, 17 luglio 2012 (in Banca Borsa Titoli di Credito 2013, 5, II, 575):

“Nel mutuo fondiario, la previsione contenuta nell’art. 40 comma 2 t.u.b. non preclude alla banca di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. a fronte del mancato pagamento anche di una sola rata, in presenza di un’apposita pattuizione negoziale in tal senso”.

Questa soluzione non convince, in quanto contraria a norma imperativa (art. 40, T.U.B.).

Giustamente, in tal senso ha provveduto, il Tribunale Salerno, con sentenza del 4 febbraio 2011:

“Deve ritenersi nulla la clausola risolutiva espressa di un contratto di credito fondiario secondo cui la banca può risolvere il mutuo ai sensi dell’art. 1456 c.c., allorquando la parte finanziata non abbia provveduto all’integrale pagamento anche di una sola rata, per contrasto con l’art. 40, 2 comma, d.lg. 1 settembre 1993 n. 385, norma inderogabile con cui il legislatore, a tutela del mutuatario inadempiente, ha limitato, in deroga ai principi di diritto comune, la possibilità  della risoluzione nel caso di ritardo o di mancato pagamento”.

È sempre comunque possibile che il contratto si sciolga per altre ipotesi previste legislativamente o contrattualmente, che però non siano contrarie al testo normativo in punto di qualificazione del ritardo (e cioè compreso tra il 30° ed il 180° giorno dalla scadenza della rata) o del mancato pagamento (quello non avvenuto entro il 180° giorno dalla scadenza).

 

Qualora il ritardo non abbia ancora raggiunto il grado di gravità  richiesto dall’art. 40, comma 2, la banca può comunque invocare la decadenza del debitore dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 c.c., ove intervengano le situazioni descritte tassativamente da tale norma, e, in particolare, l’insolvenza del debitore, da desumersi comunque da elementi ulteriori e diversi rispetto al ritardato pagamento delle rate entro il limite di tolleranza fissato dall’art. 40 TUB, che – se non consente la risoluzione del contratto di finanziamento – non potrà  essere assunto quale indice di insolvenza ai fini della decadenza dal termine.

Diversamente, il richiamo dell’art. 1186 c.c. da parte della banca potrebbe essere ritenuto illegittimo, perché applicato con finalità  elusive della norma speciale del Testo unico.

– Art. 1186 c.c.:

“Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse”).

 

NOTE:

[1] Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, in Gazzetta Uff. n. 230 del 30 settembre 1993, in vigore dal 1° gennaio 1994.

[2] Art. 1453 c.c. (Risolubilità  del contratto per inadempimento): “[I]. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. [II]. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento; ma non può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione. [III]. Dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione”.

 


Come citare questo articolo

Maurizio Tidona, “La risoluzione per inadempimento del contratto di mutuo fondiario”, Magistra Banca e Finanza, 2 gennaio 2019, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-risoluzione-per-inadempimento-del-contratto-di-mutuo-fondiario/.

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Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

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