La Società  Europea: un nuovo modello societario

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Di Rosa Carella, Avvocato
22 ottobre 2001

Dopo un travagliato iter procedurale durato circa 30 anni finalmente con l’approvazione definitiva dello Statuto della Societas Europea (SE), fra tre anni sarà  possibile costituire la Società  Europea, alla quale potranno aderire le società  per azioni e le società  a responsabilità  limitata con sedi in più Stati membri dell’Unione Europea e che abbiano un capitale sociale di almeno centoventi mila euro.

Il primo progetto di regolamento di una società  di tal genere è stato elaborato dalla Commissione Europea nel 1970 e successivamente presentato al Parlamento verso la fine degli anni ’80 in due proposte distinte: una con la quale si presentava un regolamento relativo allo Statuto della società  per azioni europea basato sull’articolo 100 del trattato CE (articolo 95 del trattato UE)[1]; e l’altra contenente una direttiva di integrazione di tale statuto per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, sulla base dell’articolo 54 del trattato CE (articolo 44 del trattato UE)[2].

I punti chiave delle due proposte erano:

· il progetto transnazionale di società  per azioni europea che può essere costituita dalla fusione di imprese nazionali, dall’istituzione di una holding o di una affiliata comune e che beneficerebbe di agevolazioni fiscali;

· la possibilità  di scegliere tra una struttura monistica e dualistica

· la cooperazione dei rappresentanti dei lavoratori prescritta in forma vincolante

· l’obbligo di informazione e di consultazione, ovvero l’obbligo di chiedere un’autorizzazione preventiva (nel caso dell’organo di amministrazione o di vigilanza) per decisioni quali la chiusura o delocalizzazione di stabilimenti, il ridimensionamento o ampliamento di stabilimenti, le modifiche di stabilimenti; la fondazione di affiliate o di holding;

· la procedura di elezione e le modalità  operative dei rappresentanti dei lavoratori in base alle prassi esistenti nei rispettivi Stati membri.

Le proposte non sono passate a causa del mancato accordo sulla questione della partecipazione dei lavoratori nella SE, punctum dolens anche delle successive proposte[3], che si sono arenate proprio su tale problema.

Sono occorse ancora numerose trattative e modifiche del progetto legislativo perché il 20 dicembre 2000 il Consiglio potesse trovare una posizione di accordo sulla presente versione della società  per azioni europea.

E dall’8 ottobre 2001, data in cui è stato raggiunto l’accordo sulla partecipazione dei dipendenti alla Società  Europea, il Regolamento dello Statuto della Società  europea ha finalmente trovato il suo definitivo compimento.

La creazione di uno Statuto della Società  Europea è una conquista significativa per le società  appartenenti all’Unione Europea, in quanto, come già  evidenziato, consentirà  a quelle con sedi situate in più di uno Stato membro dell’UE di fondersi e operare in Europa sulla base di regole uniformi e di un unico sistema gestionale e di rendiconto.

Ciò significherà  che tali società  non incontreranno più i problemi connessi alle diverse legislazioni nazionali alla cui osservanza ciascuna sede è tenuta in ragione della sua localizzazione in uno Stato o in un altro, ma avranno una normativa uniforme costituita dalle norme del regolamento, da quelle di diritto internazionale privato e, in subordine, per tutto ciò che non è espressamente contemplato da queste testé menzionate, dalle norme interne vigenti nello Stato in cui la Società  Europea ha la sua sede sociale.

Da un punto di vista pratico, con la nascita di questo nuovo modello societario si eviteranno, le complesse ramificazioni di società  sussidiarie imposte dalle leggi nazionali che importano ingenti costi finanziari e amministrativi. In particolare, una struttura legale unitaria e un sistema gestionale e di rendiconto unico determineranno significativi vantaggi in termini di notevoli riduzioni dei costi legali e amministrativi.

La Società  europea potrà  esser costituita secondo una delle seguenti modalità :

· mediante fusione (sia per incorporazione che per costituzione di una nuova società  tra almeno due imprese soggette alla legge di due stati dell’Unione diversi) di almeno due società  per azioni soggette alla legislazione di Stati membri differenti;

· mediante la creazione di una holding (in tal caso, però, almeno due imprese devono essere soggette alle leggi di Stati diversi ovvero avere da almeno due anni un’affiliata soggetta alla legge di altro Stato membro).

Tale tipo di costituzione si differenzia da quello per fusione in quanto le società  fondatrici continuano a esistere, pertanto non sarà  necessario procedere a scioglimento e ricostituzione;

· mediante affiliazione, se almeno due società  sono soggette a normative differenti ovvero se hanno da almeno due anni un’affiliata soggetta alla legge di un altro Stato membro.

La costituzione di una Società  europea non comporterà  l’iscrizione in un registro europeo, essendo sufficiente la registrazione nel Paese in cui la Società  ha la sua sede amministrativa. Tale registrazione, infatti, sarà  valida e riconosciuta in tutta l’Unione Europea una volta pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità  Europea. Con la pubblicazione dell’iscrizione, la nuova sede sociale sarà  quindi opponibile ai terzi.

Nel testo definitivo è stata mantenuta la possibilità  di scelta, in sede di costituzione della Società  Europea, tra una struttura monistica ed una dualistica, le quali si differenziano tra loro fondamentalmente per ciò che riguarda gli organi che la compongono.

Infatti, se l’assemblea generale è organo comune sia alla struttura monastica che a quella dualistica; diversamente, nel sistema dualistico oltre all’assemblea ci sono l’organo di vigilanza e l’organo di direzione, mentre nel sistema monastico c’è soltanto l’organo di amministrazione.

Lo Statuto della Società  Europea non è ancora perfetto: molto lavoro resta ancora da fare, soprattutto in campo fiscale, che è il settore più critico in quanto le decisioni dell’Unione Europea possono essere prese solo ed esclusivamente all’unanimità , ma gli Stati non sono propensi a rinunciare alla propria sovranità  in materia di imposizione fiscale, pertanto sono rari i casi in cui si riesce ad ottenere l’unanimità  sui progetti e sulle proposte aventi ad oggetto questioni fiscali.

Tuttavia, sarà  assolutamente indispensabile, ai fini della piena efficacia giuridica della Società  Europea, l’adozione di misure di accompagnamento in materia fiscale (si pensi ad esempio, alla necessaria regolamentazione fiscale delle perdite e degli ammortamenti).

[1] Secondo il quale il Consiglio, previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

[2] Secondo il quale “Per realizzare la libertà  di stabilimento in una determinata attività , il Consiglio, in conformità  della procedura di cui all’articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, delibera mediante direttive. Il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtù delle disposizioni che precedono, in particolare:

a) trattando, in generale, con precedenza le attività  per le quali la libertà  di stabilimento costituisce un contributo particolarmente utile all’incremento della produzione e degli scambi,

b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all’interno della Comunità  delle diverse attività  interessate,

c) sopprimendo quelle procedure e pratiche amministrative contemplate dalla legislazione in terna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla libertà  di stabilimento,

d) vigilando a che i lavoratori salariati di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato membro, possano quivi rimanere per intraprendere un’attività  non salariata, quando soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui desiderano accedere all’attività  di cui trattasi,

e) rendendo possibile l’acquisto e lo sfruttamento di proprietà  fondiarie situate nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro, sempre che non siano lesi i principi stabiliti dall’articolo 33, paragrafo 2,

f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà  di stabilimento in ogni ramo di attività  considerato, da una parte alle condizioni per l’apertura di agenzie, succursali o filiali sul territorio di uno Stato membro e dall’altra alle condizioni di ammissione del personale della sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste ultime,

g) coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società  a mente dell’articolo 48, secondo comma per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi,

h) accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi dagli Stati membri.”

[3] Che hanno fatto seguito alla Risoluzione proposta di risoluzione del Parlamento europeo del gennaio 1997 sulla comunicazione della Commissione sull’informazione e la consultazione dei lavoratori. Cfr. propos


Come citare questo articolo

Rosa Carella, “La Società  Europea: un nuovo modello societario”, Magistra Banca e Finanza, 22 ottobre 2001, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-societa-europea-un-nuovo-modello-societario/.

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Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

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