Studio Legale Tidona e Associati | Diritto Bancario e Finanziario
  • AVVOCATI
    • Avvocati Partners
    • Maurizio Tidona
    • Maura Castiglioni
    • Sandra Galletti
  • SETTORI
    • Diritto Bancario
    • Diritto Finanziario
    • Diritto Assicurativo
    • Contenzioso Bancario e Finanziario
    • Contrattualistica Bancaria e Commerciale
    • Crisi dell’impresa, procedure d’insolvenza e sovraindebitamento
  • CASI RECENTI
  • RIVISTA BANCARIA
    • Rivista di Diritto Bancario e Finanziario
    • Diritto bancario
    • Diritto finanziario
    • Diritto Fallimentare e Crisi di impresa
    • Notizie dalla Corte
    • Pubblica nella Rivista Bancaria
  • NEWSLETTER TIDONA
    • NEWSLETTER TIDONA
    • Privacy
  • CONTATTI
    • Contatti
    • Lavora con noi
  • IT
  • EN
  • AVVOCATI
    • Avvocati Partners
    • Maurizio Tidona
    • Maura Castiglioni
    • Sandra Galletti
  • SETTORI
    • Diritto Bancario
    • Diritto Finanziario
    • Diritto Assicurativo
    • Contenzioso Bancario e Finanziario
    • Contrattualistica Bancaria e Commerciale
    • Crisi dell’impresa, procedure d’insolvenza e sovraindebitamento
  • CASI RECENTI
  • RIVISTA BANCARIA
    • Rivista di Diritto Bancario e Finanziario
    • Diritto bancario
    • Diritto finanziario
    • Diritto Fallimentare e Crisi di impresa
    • Notizie dalla Corte
    • Pubblica nella Rivista Bancaria
  • NEWSLETTER TIDONA
    • NEWSLETTER TIDONA
    • Privacy
  • CONTATTI
    • Contatti
    • Lavora con noi
  • IT
  • EN

23 Ottobre 2000 In Diritto bancario

La sospensione dell’esecuzione per l’usurarietà degli interessi anche per i contratti stipulati antecedentemente alla L. 108/96: una applicazione pratica dal Tribunale di Parma della sentenza della Cassazione n. 5286/2000

Print Friendly, PDF & EmailStampa questo articolo

Di Maurizio Tidona, Avvocato
23 ottobre 2000

Si pubblica integralmente il decreto di sospensione da parte del Tribunale di Parma di una esecuzione intrapresa da una società finanziaria in forza di un mutuo concluso antecedentemente all’entrata in vigore della L. 108/96 – recante disposizioni in materia di usura -, ed in applicazione dell’art. 1815 c.c. ove dispone “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.

Interessante l’interpretazione data dal giudice il quale ha ritenuto che, ferme restando le somme riscosse, legittimamente stante la lettera del contratto stipulato, prima dell’iniziale rilevazione ministeriale, per quelle successive, ed oggetto dell’ esecuzione, va valutato il superamento del tasso – soglia, avvenuto laddove vengano ricompresi, nel calcolo, gli interessi di mora.

Ritenendosi pacifico comunque il mancato rimborso della somma capitale, rispetto a questa non si è ritenuta sussistere ragione per sospendere l’esecuzione.

TRIBUNALE DI PARMA

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Il Giudice dell’Esecuzione, letti gli atti ed a scioglimento della riserva che precede, osserva:

ha proposto opposizione all’esecuzione immobiliare promossa, nei suoi confronti, da , in forza di tre contratti di mutuo fondiario e di erogazione a saldo e quietanza, per £. …………., i primi due per £. ……….., il terzo, sottoscritti pure da , alle date 17 giugno 1994, 9 maggio 1995 e 18 febbraio 1997, a rate trimestrali e ad un tasso di ammortamento, rispettivamente: di 3.50 punti in più del T.u.s., 1,625%, in più del Prime Rate ABI, 1 punto in più del cit. Prime Rate, tempo per tempo vigente.

In particolare, i ricorrenti, pur avendo stipulato i primi due contratti in epoche antecedenti, invocano l’immediata applicabilità della legge 7 marzo 1996 n. 108.

Con essa, com’è noto, il legislatore, nel sostituire l’art. 644 c.p., ha previsto che “la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari” (art. 1, terzo comma); l’art. 2, quarto comma, ha individuato la soglia usuraria nel “tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma uno, relativamente alla categoria di operazioni cui il credito è compreso, aumentata della metà”; l’art. 4, infine, ha sostituito il secondo comma dell’art. 1815 c.c., nel senso che “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.

La questione è oggetto di ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

Sotto quest’ultimo profilo, l’orientamento prevalente – e condiviso da chi giudica – fra i giudici di merito, ma, a quanto pare ormai, anche di legittimità (cfr. CASS. 2 febbraio 2000 n. 1126 e 22 aprile 2000 n. 5286), è per l’immediata applicabilità della legge 108, e delle soglie via via indicate nella Gazzetta Ufficiale, nei rapporti di mutuo, quantomeno “limitatamente alla regolamentazione di effetti ancora in corso”.

Nel caso de quo, ferme restando le somme riscosse, legittimamente stante la lettera del contratto stipulato, prima dell’iniziale rilevazione ministeriale, per quelle successive, ed oggetto della presente esecuzione, va valutato il superamento del tasso – soglia, avvenuto, per quanto riconosciuto dalla stessa difesa della creditrice opposta (fol. 10 comparsa di costituzione), laddove vengano ricompresi, nel calcolo, gli interessi di mora, applicati ai sensi dell’art. 3 del capitolato di patti e condizioni allegato al contratto.

La tesi di una loro non ricomprensione, propugnata dalla stessa difesa, attesa la loro natura marcatamente afflittiva, finalizzata a consentire una liquidazione automatica, e forfetaria, del danno da inadempimento, quindi differente rispetto a quella degli interessi corrispettivi appare non condivisa dalla S.C., nella cit. sentenza n. 5286/2000, a prescindere dall’entità del superamento del tasso – soglia.

Ne consegue, sotto quest’ultimo profilo, la concorrenza di gravi motivi per aderire alla richiesta di sospensione della esecuzione, ai sensi dell’art. 624, comma primo, c.p.c..

Ciò posto, però, non deve sfuggire che, se controversa è la questione dell’ammontare complessivo dovuto a , dai mutuatari inadempienti (dovendosi, tra l’altro, decidere se propendere per un mutuo diventato gratuito, stante il disposto del secondo comma dell’art. 1815 c.c. cit., ovvero se applicare, in luogo degli interessi contrattuali, laddove divenuti usurari, il tasso – soglia di tempo in tempo stabilito), pacifico è il mancato rimborso della somma capitale, ammontante, in precetto, al 27 settembre 1999, a £. 192.568.205 (mutuo n. ……), al maggio 1999, a £. 253.089.474 (mutuo n. ……), al 18 agosto 1999, a £. 82.589.755 mutuo n. …….), rispetto alla quale non vi è ragione per sospendere l’esecuzione.

La S.C. ha, infatti, più volte affermato che l’intimazione di precetto per somma superiore a quella dovuta non produce la nullità di esso, dando luogo soltanto ad una riduzione della somma domandata, nei limiti di quella dovuta, rettifica validamente operabile nel corso del giudizio di esecuzione, senza che il precetto perda validità.

Come evidenziato dai Giudici di legittimità, se il legislatore non ha previsto, espressamente, la possibilità di sospendere parzialmente, l’esecuzione, la sospensione è prevista in un caso talmente simile a quello in esame (ult. comma dell’art. 624 cit.), che, per l’identità di ratio, può ben essere disposta anche in quest’ultimo (cfr., ad es., Cass. nn. 2938/1992, 1874/1993).

Si tratta d’impostazione chiaramente orientata all’esigenza di evitare che, per assurdo, venga sospesa totalmente l’esecuzione in caso di minimi errori per eccesso, contenuti nell’atto di precetto e giustificata anche dal fatto che, comunque, anche in caso di discrepanze maggiori, sarebbe incongruo addivenire alla sospensione totale, atteso che, fin quando il credito titolato non è semplicemente estinto per capitale, interessi e spese, sussiste ancora, in capo al creditore, il diritto di procedere ad esecuzione forzata (così, ad es., Pret. Torino, ord. 6 marzo 1996, De Benedetti c. Banco Ambrosiano).

P.T.M.

visto l’art. 624 c.p.c.,

sospende l’esecuzione per l’importo eccedente la sorte capitale in precetto, pari complessivamente a £. ……., oltre interessi, se ed in quanto dovuti, dalle varie date indicate per i singoli mutui, sino al soddisfo.

Visti gli artt. 616 e 180 c.p.c., fissa la prima udienza di trattazione, avanti a sé, per il ……….,

Parma, il 7 agosto 2000.



Rivista di Diritto Bancario Tidona - Il contenuto di questo documento potrebbe non essere aggiornato o comunque non applicabile al Suo specifico caso. Si raccomanda di consultare un avvocato esperto prima di assumere qualsiasi decisione in merito a concrete fattispecie.

Articoli collegati:

  • L'ordine di borsa di acquisto o vendita impartito telefonicamente alla banca dal cliente è valido anche se non registrato ed in assenza di una attestazione scritta dell'esecuzione 21 Gennaio 2016
  • La retroattività della legge sull'usura si applica anche a i mutui stipulati precedentemente al 1996 ma comunque esauritisi successivamente alla prima rilevazione trimestrale dei tassi medi ai fini dell'usura (22 marzo 1997) 25 Novembre 2000
  • Sulla possibilità per il correntista bancario di ottenere la restituzione da parte della banca della capitalizzazione degli interessi (c.d. anatocismo bancario) senza alcuna limitazione temporale (anche per il periodo successivo alla data del 30 giugno 2000) 15 Maggio 2012
  • Un’applicazione dei principi di trasparenza: la clausola di arrotondamento degli interessi nel mutuo fondiario 22 Aprile 2016
  • Nota di commento alla sentenza del Tribunale di Torino del 22 dicembre 2010 in materia di responsabilità dell'intermediario finanziario per investimento in obbligazioni Lehman Brothers 7 Marzo 2011
  • Non sussiste pregiudizialità tra il giudizio proposto dal creditore per ottenere il pagamento di una somma in conseguenza di una fideiussione ed il diverso processo preventivamente instaurato dal debitore 17 Luglio 2020

RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO

Magistra Banca e Finanza è la Rivista di Diritto Bancario e Finanziario edita dallo Studio Legale Tidona e Associati. Pubblica dall’anno 1998 approfondimenti e ricerche di diritto bancario e finanziario (Issn – International Standard Serial Number: 2039-7410)

Proponi un articolo alla Rivista

Cerca nella rivista:

Il Cerca Parole del Bancario

Il Cerca Parole del Bancario

Argomenti:

Diritto bancario Diritto Fallimentare e Crisi di impresa Diritto finanziario Notizie dalla Corte

ULTIME PUBBLICAZIONI:

  • Cessione massiva del credito e garanzia dei confidi: spunti e riflessioni (anche) sulla base della sentenza della Cassazione n. 5598 del 28 febbraio 2020

    21 Gennaio 2021
  • Il cliente della banca non ha il diritto di ricevere copia ex art. 119 TUB dei contratti ma delle sole singole operazioni bancarie compiute

    15 Gennaio 2021
  • Cenni sul patto di rotatività del pegno

    14 Gennaio 2021
  • Nuovi requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali

    12 Gennaio 2021
  • Le tecniche comuni per il riciclaggio basato sul commercio (GAFI/FATF) e un indicatore sintetico per individuare le società cartiere (UIF)

    11 Gennaio 2021

Si iscriva alla newsletter di diritto bancario Tidona

Newsletter:

Studio Legale Tidona - Newsletters di Diritto Bancario e Diritto Finanziario

Copyright - Studio Legale Tidona e Associati - Diritto Bancario e Diritto Finanziario

Studio Legale Tidona e Associati - Corso Europa 15 - 20122 Milano (Italy) - Tel. (+39) 02.2953.4819 - P.Iva 05300470969 - Privacy

In questo sito web utilizziamo cookies tecnici per migliorare la Sua navigazione. Continuando la navigazione acconsente al loro uso. Maggiori informazioni alla nostra cookie policy.

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi