La Suprema Corte di Cassazione si esprime sull’usura bancaria – Cass. n. 26286 del 17 ottobre 2019

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Di Gaetano Maria Porretti, Avvocato

 

Cass. Civ. – Sez. III, Pres. VIVALDI, Rel. D’ARRIGO – Ordinanza 17 ottobre 2019, n. 26286

Con la sentenza in commento la Suprema Corte di Cassazione si è espressa sull’usura bancaria.

Quattro sono i principi di diritto enunciati, così di seguito testualmente riportati e brevemente commentati.

 

  1. – PRIMO PRINCIPIO DI DIRITTO.

“Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacchè i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati”.

1.1. – Nella motivazione, la S.C. evidenzia che:

  • “vi è una netta diversità  di causa e di funzione tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio. L’interesse corrispettivo costituisce la remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività  della moneta. L’interesse di mora, secondo quanto previsto dall’art. 1224 c.c., rappresenta invece il danno conseguente l’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria.”.

Tale assunto, da tempo sostenuto dalla maggioranza della Giurisprudenza di Merito, è particolarmente importante in quanto:

  • supera la Civ. – Sez. III, sentenza 30 ottobre 2018, n. 27442, di segno contrario e “pericolosa” nella misura in cui evidenziava l’identica natura degli interessi corrispettivi e moratori;
  • nelle conseguenze porta ad individuare una soglia usura per gli interessi moratori diversa da quella fissata per i corrispettivi.

1.2. – La S.C. ribadisce che gli interessi corrispettivi e moratori non si possono cumulare.

In particolare, è interessante la distinzione tra rapporti “chiusi” ed ancora “aperti”, cc.dd. “ad incaglio”, così motivata:

“Nella fase dell’incaglio è frequente – anzi doveroso, alla stregua di un criterio di comportamento delle parti secondo correttezza e buona fede – che intervengano solleciti di pagamento non accompagnati dall’esercizio del diritto di recesso. Questi, pur non determinando la chiusura del rapporto, sono efficaci nel costituire in mora il debitore ai sensi dell’art. 1219 c.c. e, quindi, comportano il decorso degli interessi moratori. Infatti, gli effetti previsti dall’art. 1224 c.c. si producono dal giorno della mora del debitore e, trattandosi di obbligazioni pecuniarie, da quel momento il creditore ha diritto a percepire gli interessi moratori senza dover fornire la prova di aver sofferto alcun danno.

Orbene, considerando la tecnica di redazione dei contratti bancari illustrata nel paragrafo precedente, ciò che accade in concreto è che il cliente, dal giorno in cui diviene moroso, è tenuto a corrispondere anche lo spread che costituisce la maggiorazione convenzionale degli interessi moratori.

Ora, se il rapporto fosse definitivamente “chiuso” (id est, se la banca avesse esercitato il potere di recesso unilaterale), non vi sarebbe nessuna incertezza nel qualificare l’intero interesse percepito come avente natura moratoria.

Nella misura in cui, invece, il rapporto è ancora “aperto”, vi è la sensazione che il cliente continui a corrispondere l’interesse corrispettivo quale remunerazione per il godimento del denaro ed inoltre l’interesse moratorio per il ritardato adempimento. In questa prospettiva, l’interesse di mora (costituito dal solo spread) sembra cumularsi con l’interesse corrispettivo, conservando ciascuno dei due la propria individualità , funzione giuridica e autonomia causale.

A chi ravvisa, in questa evenienza, un vero e proprio “cumulo” si deve però controbattere che l’art. 1224 c.c. prevede espressamente che dal giorno della mora sono dovuti gli interessi moratori nella stessa misura degli interessi previsti “prima della mora”, ossia a titolo corrispettivo.

Ne deriva, dunque, che pure in questa ipotesi non si determina alcun “cumulo” effettivo. Gli interessi corrisposti dal cliente moroso sono tutti di natura moratoria, sia per quel che concerne la maggiorazione prevista dal contratto nel caso di ritardato pagamento, sia per la parte corrispondente, nell’ammontare, agli interessi corrispettivi previsti “prima della mora” ma che, per effetto di quest’ultima, ha cambiato natura, così come testualmente disposto dall’art. 1224 c.c.

In conclusione, quello del “cumulo” degli interessi corrispettivi e moratori nei rapporti bancari è, in realtà , un falso problema.

Una volta costituito in mora, gli interessi che il cliente è tenuto a corrispondere hanno tutti natura moratoria, a prescindere dai criteri negoziali di determinazione del tasso convenzionale di mora. Ed è così sia nel caso il cui il rapporto sia stato definitivamente “chiuso”, sia quando il rapporto è ancora pendente.”.

Dunque, sulla base di una interpretazione dell’art. 1224 c.c. certamente condivisibile, l’Ordinanza in questione esclude qualunque ipotesi di “cumulo” (tra corrispettivi e moratori) anche in ipotesi di rapporto ancora “aperto” e “ad incaglio”, evidenziando che in tal caso gli interessi avrebbero tutti natura moratoria.

 

  1. – SECONDO PRINCIPIO DI DIRITTO.

“Nei rapporti bancari, anche gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all’applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. “tasso soglia” previsto dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, si configura la cosiddetta usura c.d. “oggettiva” che determina la nullità  della clausola ai sensi dell’art. 1815 c.c., comma 2. Non è di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d’Italia non prevedano l’inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio), che costituisce la base sulla quale determinare il “tasso soglia”. Infatti, poichè la Banca d’Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è possibile individuare il “tasso soglia di mora” del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4. Tuttavia, resta fermo che, dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio di interessi concretamente applicato – senza poter più distinguere, una volta che il cliente è stato costituito in mora, la “parte” corrispettiva da quella moratoria -, al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l’usura oggettiva, il “tasso soglia di mora” deve essere sommato al “tasso soglia” ordinario (analogamente a quanto previsto dalla sentenza delle Sezioni unite n. 16303 del 2018, in tema di commissione di massimo scoperto)”.

A mio sommesso avviso è il principio/passaggio più importante, naturale conseguenza della distinzione di natura e funzione tra corrispettivi e moratori.

In buona sostanza, la S.C.:

  • fa proprio il criterio della maggiorazione del 2,1% nella valutazione sull’usura dei moratori, così individuando un “tasso soglia di mora” diverso dal “tasso soglia ordinario” dei corrispettivi;
  • conferma il principio di valutazione separata e coordinata posto da Cass. Civ. – Sez. Un., sentenza 20 giugno 2018, n. 16303 con riferimento alle commissioni di massimo scoperto e valevole anche nel rapporto tra corrispettivi e moratori.

Così in motivazione:

“Oltretutto, il principale argomento speso dall’opinione opposta, secondo cui alla configurazione dell’usura c.d. “oggettiva” o “presunta” in relazione agli interessi di mora sarebbe d’ostacolo la circostanza che degli stessi manca la rilevazione del T.E.G.M. (“tasso effettivo globale medio” praticato, nel periodo di riferimento, per la tipologia di contratto), non risulta decisivo. In termini analoghi, infatti, si poneva la questione della “commissione di massimo scoperto” (CMS), anch’essa non inclusa nella rilevazione del T.E.G.M., alla stregua delle istruzioni della Banca d’Italia. Nondimeno, recentemente le Sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018, Rv. 649294) hanno ritenuto che, ai fini della verifica del superamento del “tasso soglia” dell’usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d’interesse praticato in concreto e della CMS eventualmente applicata, rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà  la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l’importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.

Il medesimo ragionamento può essere agevolmente traslato agli interessi moratori, giacchè la Banca d’Italia, pur non includendo la media degli interessi di mora nel calcolo del T.E.G.M., ne ha fatto una rilevazione separata, individuando una maggiorazione media, in caso di mora, di 2,1 punti percentuali. Per individuare la soglia usuraria degli interessi di mora sarà  dunque sufficiente sommare al “tasso soglia” degli interessi corrispettivi il valore medio degli interessi di mora, maggiorato nella misura prevista dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4.”.

Pertanto:

  • il “tasso soglia di mora” si ottiene maggiorando del 2,1% il “tasso soglia corrispettivi” (o “ordinario”) come determinato in base ai criteri tempo per tempo vigenti;
  • va compensata l’eventuale eccedenza dei tassi di mora in concreto applicati rispetto al “tasso soglia mora” come sopra individuato, con il margine dei tassi corrispettivi in concreto applicati rispetto al relativo tasso soglia (“tasso soglia ordinario”).

  1. – TERZO PRINCIPIO DI DIRITTO

“Per gli interessi convenzionali di mora, che hanno natura di clausola penale in quanto consistono nella liquidazione preventiva e forfettaria del danno da ritardato pagamento, trovano contemporanea applicazione l’art. 1815 c.c., comma 2, che prevede la nullità  della pattuizione che oltrepassi il “tasso soglia” che determina la presunzione assoluta di usurarietà , ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 2, e l’art. 1384 c.c., secondo cui il giudice può ridurre ad equità  la penale il cui ammontare sia manifestamente eccessivo. Sono infatti diversi i presupposti e gli effetti, giacchè nel secondo caso la valutazione di usurarietà  è rimessa all’apprezzamento del giudice (che solo in via indiretta ed eventuale può prendere a parametro di riferimento il T.E.G.M.) e, comunque, l’obbligazione di corrispondere gli interessi permane, sia pur nella minor misura ritenuta equa.”

In motivazione si legge:

“La nullità  comminata dall’art. 1815 c.c., comma 2, presuppone, infatti, la violazione formale del “tasso soglia”, sicchè la clausola contrattuale è valida o è invalida anche per un solo centesimo di punto percentuale in più o in meno. L’art. 1384 c.c., invece, consente al giudice di intervenire tutte le volte in cui ritiene l’eccessività  del saggio di mora convenuto fra le parti, a prescindere dalla circostanza che oltrepassi o sia attestato al di sotto del “tasso soglia”.

È la parte forse meno convincente dell’Ordinanza, poiché rimette alla discrezionalità  del Giudicante la valutazione se gli interessi in concreto applicati siano o meno eccessivi, anche a prescindere dal rispetto del tasso soglia, con relativa facoltà  di riduzione.

In tal caso (mancato superamento del “tasso soglia mora”) e solo nella improbabile ipotesi di specifica richiesta avversaria ex art. 1384 c.c. (diversamente suonando come un’excusatio non petita), in giudizio si potrebbe chiedere in via subordinata una riduzione ad aequitatem nei limiti del “tasso soglia ordinario”, soprattutto se pattuita la clausola c.d. “di salvaguardia”.

  1. – QUARTO PRINCIPIO DI DIRITTO

“In tema di rapporti bancari, l’inserimento di una clausola “di salvaguardia”, in forza della quale l’eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà  essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. “tasso soglia” antiusura previsto dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell’oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell’impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge. Conseguentemente, in caso di contestazione, spetterà  alla banca, secondo le regole della responsabilità  ex contractu, l’onere della prova di aver regolarmente adempiuto all’impegno assunto”.

Trattasi di altro principio molto importante, così precisando la S.C.:

“La clausola c.d. “di salvaguardia” giova a garantire che, pur in presenza di un saggio di interesse variabile o modificabile unilateralmente dalla banca, la sua fluttuazione non oltrepassi mai il limite stabilito dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4.

Dal punto di vista pratico tale clausola opera in favore della banca, piuttosto che del cliente. Infatti, ai sensi dell’art. 1815 c.c., comma 2, “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. La clausola “di salvaguardia”, dunque, assicurando che gli interessi non oltrepassino mai la soglia dell’usura c.d. “oggettiva”, previene il rischio che il tasso convenzionale sia dichiarato nullo e che nessun interesse sia dovuto alla banca.

Nondimeno, la clausola non presenta profili di contrarietà  a norme imperative. Anzi, al contrario, essa è volta ad assicurare l’effettiva applicazione del precetto d’ordine pubblico che fa divieto di pattuire interessi usurari. Sebbene la “clausola di salvaguardia” ponga le banche al riparo dall’applicazione della “sanzione” prevista dall’art. 1815 c.c., comma 2, per il caso di pattuizione di interessi usurari (nessun interesse è dovuto), la stessa non ha carattere elusivo, poichè il principio d’ordine pubblico che governa la materia è costituito dal divieto di praticare interessi usurari, non dalla sanzione che consegue alla violazione di tale divieto.

Non vale in contrario quanto ritenuto in altra occasione da questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 12965 del 22/06/2016, Rv. 640109), poichè quella pronuncia ha ad oggetto una ben diversa clausola, che prevedeva l’applicazione del principio solve et repete agli interessi che eventualmente fossero successivamente risultati usurari.

7.3 Dunque, il percepimento di interessi usurari è vietato dalla legge e la relativa pattuizione è nulla. Con la “clausola di salvaguardia” la banca si obbliga contrattualmente ad assicurare che, per tutta la durata del rapporto, non vengano mai applicati interessi che oltrepassino il “tasso soglia”.

La “contrattualizzazione” di quello che è un divieto di legge non è priva di conseguenze sul piano del riparto dell’onere della prova. Infatti, se l’osservanza del “tasso soglia” diviene oggetto di una specifica obbligazione contrattuale, alla logica della violazione della norma imperativa si sovrappone quella dell’inadempimento contrattuale, con conseguente traslazione dell’onere della prova in capo all’obbligato, ossia alla banca.”.

Dunque:

  • la clausola c.d. “di salvaguardia” è perfettamente valida;
  • spetta al creditore provare di averla pattuita (ovviamente) e rispettata in concreto, dovendosi altrimenti considerare la relativa pattuizione nulla.

In ogni caso, proprio alla luce dei principi posti nell’Ordinanza de qua, il rispetto della clausola “di salvaguardia” pattuita per gli interessi di mora va verificato raffrontando detti interessi in concreto applicati con il “tasso soglia di mora” ottenuto con il criterio del 2,1% e non con il “tasso soglia ordinario”.

Pertanto ed in termini pratici, in caso di eccepita usura dei tassi di mora in un mutuo:

  • in primis andrebbe verificato se sono stati in concreto applicati, diversamente a nulla potendo rilevare ogni contestazione, vieppiù in presenza di clausola c.d. “di salvaguardia”;
  • quindi, ove non siano stati applicati, converrebbe al creditore produrre in giudizio il piano di ammortamento del mutuo con l’indicazione dei pagamenti, a dimostrazione che nessuna somma è stata corrisposta a tale titolo (interessi di mora);
  • invece, qualora siano stati applicati, occorre verificare il rispetto del “tasso soglia di mora” (come sopra determinato);
  • qualora tale soglia sia stata rispettata, converrebbe ugualmente al creditore produrre in giudizio il piano di ammortamento del mutuo con l’indicazione dei pagamenti, nonchè i dd.mm. di rilevazione TEGM e tassi soglia relativi ai periodi di effettiva applicazione, a dimostrazione che detta soglia è stata rispettata;
  • diversamente, l’onere di allegazione e di prova sarebbe (è) a carico dell’altra parte quanto all’ipotesi di superamento in concreto della soglia ed a carico del creditore in via di confutazione o prova contraria.

Come citare questo articolo

Gaetano Maria Porretti, “La Suprema Corte di Cassazione si esprime sull’usura bancaria – Cass. n. 26286 del 17 ottobre 2019”, Magistra Banca e Finanza, 23 ottobre 2019, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-suprema-corte-di-cassazione-si-esprime-sullusura-bancaria-cass-n-26286-del-17-ottobre-2019/.

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