La Svizzera e le società  a tassazione speciale

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Di Alessandro Pumilia
FEDERICO DE VITTORI SA
Swiss-International Consultants
22 novembre 2004

1. Introduzione

La pianificazione fiscale internazione è la disciplina che studia i meccanismi tributari nazionali ed internazionali, al fine di giungere legalmente ad un risparmio d’imposta e ad una migliore allocazione delle risorse infra-gruppo.

Numerosi sono gli strumenti messi a disposizione dai legislatori europei ed extraeuropei a vantaggio di una corretta gestione aziendale.

La competizione tra le varie imprese, la ormai prossima entrata in vigore delle nuove regole sul credito bancario previste da Basilea 2, l’avanzata del mercato cinese, l’entrate nella UE dei Paesi dell’est europeo, sono tutti fattori che impongono ai Governi locali, da un lato, e alle realtà  imprenditoriali, dall’altro, di elevarsi ad un livello competitivo maggiore. Tutto questo al fine di attrarre capitali stranieri ed evitare che i capitali locali fuggano verso altre mete ritenute maggiormente appetibili per industrie e cittadini.

Quasi tutti gli Stati europei si sono o si stanno dotando di strumenti societari che possano garantire una maggiore snellezza operativa ed un minore carico fiscale. In questa sede ci soffermeremo su alcuni degli strumenti societari svizzeri messi a disposizione delle imprese che intendessero volgere la loro attenzione verso un cammino di internazionalizzazione per una migliore e, senz’altro remunerativa, allocazione delle risorse finanziarie e manageriali.

2. Cenni di diritto tributario svizzero

In Svizzera le imposte sono prelevate dalla Confederazione, dai Cantoni e dai comuni. Il sistema fiscale svizzero si caratterizza per il fatto che il cittadino stesso decide quali imposte devono essere prelevate. La Confederazione, infatti, potrà  imporre al cittadino solo gli obblighi – comprese le imposte – previsti dalla Costituzione e dalla legge. Ogni modifica costituzionale deve essere, pertanto, sottoposta a votazione popolare (referendum obbligatorio).

2.1 Imposte indirette:

L’aliquota IVA è del 7.6% applicata sull’importazione e sulla produzione di beni e servizi destinati al consumo interno. Un’aliquota ridotta del 2.4% è applicata per categorie di beni di prima necessità . Chiunque svolgesse un’attività  imprenditoriale (commerciale o professionale) con entrate superiori ai CHF 75’000 sarà  soggetto al pagamento dell’imposta.

2.2 Imposte dirette:

Le società  di capitale soggiacciono ad un’imposizione diretta su tre diversi livelli: un primo livello, federale; un secondo livello, cantonale; un terzo ed ultimo livello, municipale.

-Imposta federale: imposta sull’utile delle persone giuridiche. È un’imposta proporzionale e ammonta all’8.5%.

-Imposta cantonale: imposta sull’utile e sul capitale delle persone giuridiche. Le imposte cantonali sono generalmente progressive (nel Canton Ticino l’imposta sull’utile è proporzionale).

-Imposta municipale: identiche a quelle cantonali, sotto forma però di addizionali.

I Cantoni e i comuni prelevano generalmente le stesse imposte. Non di rado, infatti, i Comuni partecipano al gettito dell’imposta cantonale oppure prelevano per conto proprio un’imposta calcolata in % (per cento) dell’imposta cantonale.
In estrema sintesi si può affermare che l’aliquota media complessiva applicata ai redditi delle persone giuridiche si aggira intorno al 35%.

Come potrà  essere senz’altro inteso dai lettori, la Svizzera non è poi quel paradiso fiscale che molti vogliono far credere. La tassazione è effettiva e non è di certo inferiore a quella degli altri Paesi europei.

Tuttavia la Svizzera ha da sempre avuto una grande considerazione per le operazioni di pianificazione fiscale e, a tal fine, si è dotata nel tempo di strumenti societari che, a determinate condizioni, possono risultare utilissimi per gestire patrimoni e/o aziende, con un carico impositivo certamente vantaggioso.

3. Cenni sul segreto bancario svizzero

La discrezionalità  e la segretezza sono principi costituzionalmente garantiti la cui violazione comporta la perseguibilità  penale ex officio. Le persone soggette al segreto bancario sono obbligate, per legge, a non divulgare in alcun modo, per il resto della loro vita, le informazioni di cui, per motivi d’ufficio ricoperto, sono venute a conoscenza. La violazione di tale divieto comporta la reclusione fino a 6 mesi e una multa di CHF 50’000. Per la condizione di reciprocità  all’interno dei trattati siglati dalla Confederazione Elvetica con i vari Paesi nel resto del mondo, il segreto bancario potrà  essere sollevato solo per reati che vengano riconosciuti come tali anche su territorio elvetico.

L’ufficializzazione del segreto bancario svizzero, da più parti sempre criticato per mancanza di un’effettiva conoscenza delle strette regole antiriciclaggio che vi sono dietro (e che fanno della Svizzera una tra le giurisdizioni più rispettabili e una delle migliori piazze finanziarie), è avvenuta anche a livello europeo a seguito dell’emanazione della Direttiva UE sulla tassazione del risparmio (Direttiva 2003/48/CE).

Il segreto bancario elvetico, unitamente a quello austriaco, belga e lussemburghese, è stato, difatti, finalmente riconosciuto ed istituzionalizzato anche a livello europeo.

4. Le società  a tassazione speciale

-Società  di amministrazione
-Società  holding
-Società  ausiliaria
-Società  di servizi
-Succursale di società  estera

Queste strutture societarie non identificano tipologie giuridiche, bensì particolari status fiscali loro concessi al verificarsi di determinate condizioni.

Tali società  beneficeranno, perciò, di un trattamento fiscale privilegiato in funzione della specifica attività  economica intrapresa.

4.1 Società  di amministrazione (ex società  di sede)

Sono strumenti societari utili per chi intende svolgere attività  commerciale principalmente all’estero. L’attività  effettuata su suolo svizzero è puramente amministrativa, senza fabbricazione o trasformazione di merci.

Le attività  permesse riguardano in genere l’amministrazione e la gestione di beni immateriali, la rifatturazione di merci che non transitano dalla Svizzera e la fatturazione di servizi svolti all’estero.

Possono avere strutture proprie in Svizzera (uffici e personale) e non è richiesto l’azionariato estero.

I ricavi da partecipazione sono esenti da imposta. I proventi da fonte svizzera sono imposti secondo tariffe ordinarie. I proventi da fonte estera sono tassati in funzione dell’importanza dell’attività  amministrativa esercitata sul territorio elvetico.

4.2 Società  holding

Le società  holding sono strumenti societari utilissimi per la gestione delle liquidità  aziendali. Il loro scopo sociale è principalmente quello di detenere quote societarie interponendosi tra le società  operative e l’azionista, al fine di favorire il passaggio di dividendi, royalties e/o interessi. A determinate condizioni le società  holding possono beneficiare di un favorevole trattamento fiscale che consente loro di ottenere uno sgravio fiscale a livello cantonale e municipale oltre che ad una riduzione dell’imposta federale. Le società  holding così strutturate non possono svolgere attività  commerciale o produttiva. Gli attivi della società  devono essere formati per almeno i due terzi da partecipazioni.

4.3 Società  ausiliaria

Esercitano attività  commerciali prevalentemente rivolte all’estero e, solo marginalmente, in Svizzera. I ricavi da partecipazione sono esenti da imposta.
I proventi da fonte svizzera sono imposti secondo tariffe ordinarie. I proventi da fonte estera sono tassati in funzione dell’importanza dell’attività  amministrativa esercitata su territorio elvetico. In linea di principio l’utile imponibile corrisponde al 25% dell’utile fiscalmente accertato.

4.4 Società  di servizi

Strutture societarie create per dare supporto a una o più società  appartenenti direttamente o indirettamente al medesimo gruppo societario. Queste svolgono attività  di assistenza, coordinamento, consulenza e sorveglianza. Questo tipo di società  non prevede il conseguimento di utili propri, dal momento che genera soltanto spese e le entrate sono costituite dai rimborsi spese provenienti dalle società  del gruppo verso le quali ha prestato i propri servizi. In genere è previsto un prelievo fiscale sul 5% dei costi sopportati.

4.5 Succursale svizzera di società  estera

Ogni società  estera può costituire una succursale su territorio elvetico. Tale succursale dovrà  richiedere l’iscrizione al registro di commercio della propria ragione sociale. Gli organi sociali sono quelli della società  estera ma il responsabile della gestione deve essere domiciliato in Svizzera. L’utile imponibile in genere corrisponde al 30% dell’utile lordo.

5. Società  anonima svizzera (SA)

Numero dei fondatori 3 (anche persone giuridiche)
Capitale minimo 100’000 CHF (versamento minimo CHF 50’000)
Ragione sociale Obbligatorio “SA”
Costituzione Atto di costituzione ufficiale
Iscrizione al registro di commercio Obbligatoria
Tenuta contabile Obbligatoria
Responsabilità  Limitata al patrimonio aziendale
Trasferimento quote Libero
Direzione Assemblea generale e Consiglio di Amministrazione
Ufficio di revisione Obbligatorio
Imposte Dipende dallo status societario
Vantaggi Anonimato per gli investitori, responsabilità  limitata, trasferimento semplificato delle quote, nessun obbligo di pubblicità  per gli azionisti
Tassazione su dividendi stranieri Zero
Tassazione sui capital gains a seguito di cessione delle azioni società  figlia Zero
Holding period 1 anno
Holding minimum 20%

6. Rapporti Svizzera – UE

A seguito del rinnovo degli Accordi Bilaterali (Bilaterali bis), tra la Confederazione Elvetica e l’Unione Europea, e della firma della Direttiva UE sulla tassazione del risparmio (che dovrà  comunque, quest’ultima, essere sottoposta in Svizzera a referendum popolare per la sua definitiva approvazione e quindi applicazione), i rapporti tra la Svizzera e il resto dell’Unione sembrano decisamente arrivati ad un punto di svolta.

Da un lato, aderendo di fatto alla Direttiva UE, la Svizzera applicherà  una ritenuta alla fonte sugli interessi transfrontalieri, i cui beneficiari effettivi siano persone fisiche residenti all’interno dell’Unione Europea (anziché effettuare uno scambio di informazioni con le altre autorità  fiscali europee, peraltro contrario alle norme costituzionali relative al segreto bancario) e garantirà  assistenza giudiziaria in caso di evasione delle imposte indirette (in primis IVA). Dall’altro lato, l’Unione, qualora vada a buon fine l’implementazione delle Direttiva, garantirà  l’applicazione della Direttiva UE madre/figlia e della nuova Direttiva UE royalties/interessi anche per le società  costituite su territorio elvetico, dalle quali fino ad oggi erano escluse, data la non appartenenza all’Unione.

Concessioni da ambo le parti, dunque, hanno fatto sì che la Svizzera e l’Unione Europea si trovassero ad un tavolo di negoziazioni che, seppur non segnano l’entrata della Svizzera all’interno dell’Unione, quanto meno ne determinano un progressivo avvicinamento nel rispetto di quelle che l’ordinamento elvetico considera elementi costituzionalmente garantiti e, dunque, inviolabili.

Riferimenti normativi: Codice delle obbligazioni svizzero
Legge tributaria ticinese
Bilaterali bis CH – UE
Direttiva 2003/48/CE


Come citare questo articolo

Alessandro Pumilia, “La Svizzera e le società  a tassazione speciale”, Magistra Banca e Finanza, 22 novembre 2004, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-svizzera-e-le-societa-a-tassazione-speciale/.

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