La testimonianza del dipendente bancario nel processo civile

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Di Maurizio Tidona, Avvocato

 

L’art. 246 del c.p.c. prevede l’incapacità  a testimoniare di quelle persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione diretta al giudizio.

L’interesse che dà  luogo ad incapacità  a testimoniare, a norma dell’art. 246 del c.p.c., è quello giuridico, personale, concreto, comportante la legittimazione a proporre l’azione ovvero ad intervenire in un giudizio.

A norma dell’art. 421 del c.p.c. il giudice, ove lo ritenga necessario, può comunque ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell’articolo 246 del c.p.c.

Secondo una costante giurisprudenza di legittimità , i dipendenti bancari non sono incapaci a testimoniare perché questi avrebbero un interesse solo riflesso a una determinata soluzione della causa, che non li legittimerebbe a partecipare al giudizio promosso dal cliente, in quanto l’esito di questo, di per sé, non è idoneo ad arrecare ad essi alcun pregiudizio (Cass. n. 2641/1993; Cass. n. 771/1983; Cass. n. 623/1979).

La Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 26724/2007, ha confermato tale principio, affermando che i dipendenti o funzionari bancari – che hanno materialmente mantenuto col cliente i rapporti da cui sono scaturite le pretese risarcitorie – non sono in astratto titolari di un interesse che ne giustificherebbe la personale partecipazione al giudizio, e quindi non possono essere considerati generalmente incapaci a testimoniare.

La circostanza del rapporto di dipendenza del testimone con la banca rileverebbe pertanto non in termini di incapacità , ma di attendibilità  della testimonianza comunque resa su fatti rilevanti nel processo.

L’eccezione del cliente che si opponga alla veridicità  della testimonianza resa dal dipendente della banca, dovrà  essere supportata da altri e sufficienti elementi di prova, che contrastino con le affermazioni fattuali del dipendente bancario, e che possano quindi indurre il giudice a ritenere la parzialità  della testimonianza resa in processo.

La condizione di dipendenza di una delle parti in causa non produce quindi, per ciò solo, l’incapacità  a testimoniare del soggetto, né egli potrà  essere considerato, per tale sua sola qualità , scarsamente attendibile (Cass. n. 15197/2004).

Per ottenere una valutazione di inattendibilità  da parte del magistrato, occorreranno cioè prove o indizi che supportino l’affermazione del cliente che quel testimone sia stato parziale o abbia mentito in processo.

L’assunto è confermato anche dalla giurisprudenza di merito:

– “Il dipendente della banca che ha dato corso all’operazione impugnata dall’investitore ha un interesse riflesso e di mero fatto all’esito della causa e non può pertanto essere ritenuto incapace a testimoniare. Tuttavia, la sua deposizione dovrà  essere valutata sulla base di elementi oggettivi e soggettivi anche alla luce del ruolo svolto e della personalità  del soggetto” (Corte Appello Milano, sent. n. 1094/2009);

– “Sono irrilevanti, in quanto non attendibili, stante la sussistenza del rapporto di lavoro, le dichiarazioni rese dal dipendente dell’intermediario” (Tribunale Forlì, 05 settembre 2007).

Non mancano comunque pronunzie di segno opposto, anche recenti, da parte della giurisprudenza di merito:

– “Nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità  dell’intermediario finanziario, il dipendente della banca potrebbe essere da questa chiamato in causa per essere tenuto indenne dalle conseguenze di una eventuale condanna. Per questa ragione, trovandosi, il dipendente della banca, con le responsabilità  e gli impegni del testimonio, di fronte alla potenziale alternativa tra il dover rendere “dichiarazioni confessorie del proprio inadempimento verso il datore di lavoro, ovvero non dire la verità ”, si verrebbe a trovare in una “condizione di radicale inconciliabilità  con la qualità  di testimone” (Tribunale Vigevano 18 marzo 2014);

– “Nel giudizio promosso dal cliente contro la banca in relazione al collocamento di titoli, è incapace a testimoniare il funzionario della banca che ha curato le operazioni oggetto della domanda del cliente” (Tribunale Vicenza, 15 febbraio 2011);

– “La prova di avere fornito le indispensabili informazioni circa la natura ed il rischio di un investimento non può essere data oralmente dallo stesso funzionario di banca che ha posto in essere l’operazione con le modalità  non corrette, per l’intrinseca inattendibilità  della testimonianza” (Tribunale di Vicenza, 15 giugno 2007);

– “Nel giudizio promosso dall’investitore contro l’intermediario, il funzionario che ha operato per conto della banca nei rapporti con l’attore è portatore di un interesse che ne legittimerebbe la partecipazione al giudizio e deve pertanto essere considerato a incapace a testimoniare” (Tribunale Bologna, 23 maggio 2007);

– “Nel giudizio promosso dall’investitore contro l’intermediario, il dipendente di quest’utlimo è incapace a testimoniare in quanto potrebbe essere chiamato in giudizio dalle parti in causa per rispondere in via solidale o alternativa o di regresso in seguito all’eventuale accoglimento della domanda dell’attore” (Tribunale Bologna, 27 novembre 2006);

– “Nel giudizio promosso dall’investitore nei confronti dell’intermediario per la violazione dei doveri informativi a questo imposti dal T.U.I.F., deve ritenersi ammissibile la testimonianza del dipendente dell’intermediario ove non venga dedotta in giudizio la responsabilità  di quest’ultimo per il fatto illecito altrui di cui all’art. 2049 c.c.” (Tribunale Mantova 11 aprile 2006; Tribunale di Parma, sent. n. 282/2006).


Come citare questo articolo

Maurizio Tidona, “La testimonianza del dipendente bancario nel processo civile”, Magistra Banca e Finanza, 10 aprile 2014, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-testimonianza-del-dipendente-bancario-nel-processo-civile/.

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