Federico Scalise, laurea in Scienze Politiche, Giurisprudenza e cum laude in Economia. Master di primo livello in diritto delle società ed economia delle aziende. Da 10 anni impiegato in primario gruppo bancario con specializzazione in ambito della consulenza aziendale. Collabora con la Cattedra di Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma, Facoltà di Economia. Negli anni ha maturato esperienza nel settore del diritto bancario, del diritto commerciale e societario, con particolare riferimento alla crisi di impresa,al credito problematico ed alle tematiche AML-CFT.
Introduzione
Il 19 giugno 2018 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la V Direttiva Antiriciclaggio 2018/843 del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio) relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, recepita in Italia del D.lgs. n. 231/2007.
L’innovazione legislativa, per vero iniziata con l’adozione da parte della Commissione Europea della proposta di direttiva COM (2016) 450 final [1], ha seguito perlopiù l’esigenza di potenziare, attraverso più stringenti obblighi di trasparenza, la lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo in tutta l’Unione.
Il sistema che ne è scaturito segue principalmente tre direttrici fondamentali:
- Maggiore tracciabilità dei mezzi finanziari quale strumento di contrasto a terrorismo
- Rafforzamento delle attività di individuazione e seguimento dei flussi finanziari e di altri beni
- Annullamento delle fonti finanziarie in entrata e della capacità dei gruppi terroristici di fungere da collettore di fondi.
L’insieme delle misure attuative, tra cui l’attribuzione di maggiori poteri alle Unità di Informazione Finanziaria (UIF) dell’Unione Europea, l’inserimento tra i flussi da monitorare di quelli provenienti dallo spostamento di capitali tramite Cryptovalute e la limitazione all’uso delle carte c.d. prepagate specialmente anonime, sono interamente confluite nella direttiva in esame.
Di grande utilità , per il legislatore europeo, è stata l’analisi dello sviluppo rapidissimo con cui i più grandi gruppi terroristici al mondo hanno “precorso” i tempi, utilizzando per finalità criminali strumenti perfettamente leciti in origine come le Cryptovalute o le carte prepagate.
Come ogni fenomeno di devianza, infatti, quello che viene a vantaggio dei gruppi criminali è l’utilizzo non conforme degli strumenti finanziari. Questo avviene sfruttando le falle, o spesso semplicemente le caratteristiche, di sistemi legali e regolamentati.
Il continuo avanzamento tecnologico favorisce infatti un contesto nel quale le organizzazioni criminali possono congetturare molteplici stratagemmi, sfruttando le cosiddette “aree grigie” della legislazione, che potenzialmente consentono operazioni de facto criminali ma giuridicamente di difficile soluzione ed operativamente di altrettanto difficile contrasto.
Ne è uscito un quadro complesso ma rinnovato nei tratti fondamentali, tale da porlo, almeno potenzialmente, in linea con quanto richiesto dalla complessità dei fenomeni che intende contrastare.
I consideranda del Parlamento e del Consiglio Europeo
Data la preminente importanza della materia che il parlamento è andato ad affrontare, lunghissimo spazio è stato dato alle considerazioni di carattere introduttivo al corpo normativo successivamente sviluppato.
Come noto, le direttive, per il loro rango primario nella gerarchia delle fonti a livello europeo, sono caratterizzate dal vincolo che impongono ai paesi membri relativamente ai fini da raggiungere, lasciando, invece, libertà di scelta nei mezzi e nelle forme per perseguire il risultato[2]
In questo contesto dunque, i consideranda diventano espressione di un indirizzo politico e metodologico cui i singoli legislatori dovranno quanto più possibile uniformarsi per dotare ciascun paese di una normativa sistematizzata e, quindi, più coordinata ed efficace.
Come si è avuto modo di sottolineare nelle considerazioni introduttive, la V direttiva Antiriciclaggio viene varata in seguito al crescente allarme sociale causato dal susseguirsi di sanguinosi attacchi terroristici, il che ha reso necessario una complessiva revisione dei meccanismi di contrasto alle attività criminali e terroristiche, anche e soprattutto con un approccio comprensivo. Si è infatti notato che alcuni servizi che offrono le moderne tecnologie stanno diventando sempre più strumenti finanziari alternativi con i quali i gruppi terroristici finanziano e gestiscono i flussi di denaro e di beni dentro e fuori l’Unione Europea, con la conseguenza che servizi nati come perfettamente leciti vengano piegati ad interessi criminali e sfruttino la non completa regolamentazione per trarne profitto, anche di natura logistica ed organizzativa.
Per stare al passo con queste nuove tendenze, il Parlamento ed il Consiglio hanno ritenuto di dover revisionare le misure volte a garantire la trasparenza sulle operazioni finanziarie, delle società e degli altri soggetti giuridici, nonché dei trust e degli istituti giuridici aventi assetto o funzioni affini a quelli del trust («istituti giuridici affini»), allo scopo di migliorare l’attuale quadro di prevenzione e di contrastare più efficacemente il finanziamento del terrorismo. Si badi bene che l’intero impianto della normativa è basato sul concetto della trasparenza finanziaria intesa come unico e più potente deterrente contro il proliferare di affari illeciti e di reimpiego di flussi finanziari proventi di attività criminose.
È importante rilevare che le misure adottate, seguendo gli impegni assunti in sede internazionale[3], siano tutti conformi ai principi ispiratori del Trattato, quali quello della protezione dei dati personali, del principio di proporzionalità e dell’approccio basato sul rischio, e siano state oculatamente proporzionate ai beni giuridici da tutelare, al fine di non entrare in conflitto con altre disposizioni del Trattato stesso.
Gli ambiti della riforma
I servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale
I prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale, ed i prestatori di servizi di portafoglio digitale non erano, fino alla riforma in parola, soggetti all’obbligo vigente nell’Unione di individuare e segnalare le attività sospette. Questa falla del sistema ha fatto sì che i gruppi terroristici abbiamo più volte movimentato ingenti flussi finanziari nel più totale anonimato, dissimulando i trasferimenti con scambi tra valute virtuali. Da questa constatazione di politica criminale, è sorta l’esigenza di modificare ed ampliare l’ambito di applicazione della direttiva 2015/849, in modo da includere tali prestatori di servizi di scambio e di portafoglio digitale nel novero dei soggetti obbligati agli obblighi antiriciclaggio.
D’altronde, che il problema generato dell’anonimato fornito da questi nuovi sistemi di scambio valute, soprattutto virtuali, fosse di preminente interesse[4] nel contrasto al riciclaggio ed al terrorismo internazionale è un dato ormai assodato. Eppure, a ben vedere, neanche l’inclusione dei prestatori di servizi di scambio valuta e di portafoglio digitale nel novero dei soggetti obbligati alle segnalazioni ed al contrasto del fenomeno previsti dalla direttiva 2015/849 pare poter risolvere, almeno potenzialmente, il problema nel suo complesso.
L’anonimato fornito da questi sistemai virtuali è garantito, infatti, a prescindere dalla presenza sul mercato degli intermediari, atteso che le operazioni di scambio avvengono tramite meccanismi di natura strettamente privata e non collettiva.[5] L’unico modo, peraltro auspicato dal legislatore europeo, per contrastare l’anonimato fornito da queste valute virtuali potrebbe essere la possibilità per le singole FIU, le Unità Informazione Finanziaria nazionali, di ottenere informazioni che consentano di associare gli indirizzi della valuta virtuale all’identità del proprietario di tale valuta.
Le carte prepagate
Il sistema delle carte di pagamento prepagate, ha costituito, sin dagli inizi della sua diffusione su larga scala, uno strumento di inclusione sociale. Gran parte della platea di quanti non potevano accedere ai servizi bancari tradizionali per questioni di costi ha potuto così fruire di un prodotto a basso costo e dotato di funzionalità complete. Proprio per l’ampia diffusione che ha raggiunto il servizio si è reso necessario un aggiornamento della normativa 2015/849 riducendo i limiti e gli importi massimi al di sotto dei quali i soggetti obbligati sono autorizzati a non applicare le misure di adeguata verifica della clientela.
Queste misure restrittive sono state necessariamente armonizzate con le esigenze dei consumatori per quanto attiene gli strumenti prepagati per uso generale, proprio per evitare che le finalità di inclusione sociale e finanziaria di cui tali strumenti sono latori, non fossero vanificate dalle esigenze di tutela del sistema finanziario.
Questione a parte riguarda le carte prepagate anonime. Si tratta di prodotti simili alle carte prepagate nominali, ma con la particolarità di essere emesse senza rilasciare il nominativo in favore del quale è emessa. Nell’area europea sono ancora poco diffuse, e concentrate principalmente in paesi in cui la normativa antiriciclaggio è meno stringente che altrove (Liechtenstein, Andorra, Lussemburgo, tra gli altri). Nel caso di totale anonimato, infatti, il rischio riciclaggio o l’utilizzo per finalità legate al finanziamento del terrorismo è molto alto. Come sottolineato dall’UIF in un recente documento sul tema[6], se gli indicatori di anomalia nell’uso delle carte prepagate nominali sono cresciuti in maniera esponenziale nell’ultimo biennio, arrivando ad avere dei contorni che si fanno “preoccupanti”, si auspica che l’utilizzo delle carte c.d. al portatore o anonime vada verso una progressiva soppressione, in quanto, in un giudizio di bilanciamento degli interessi, sarebbe preminente la necessità di tutela del sistema finanziario rispetto all’esigenza di anonimato del privato nell’uso di un prodotto finanziario.
Le unità di informazione finanziaria (FIU)
Le Unità di Informazione Finanziaria (FIU), sono Unità centrali incardinate nell’organigramma delle rispettive Banche Nazionali che, al fine di combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, sono incaricate di ricevere e analizzare segnalazioni di operazioni sospette ed altre informazioni rilevanti in materia di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e connessi reati presupposto, nonché della diffusione dei risultati di tale analisi. In base alla scelta compiuta dal singolo legislatore nazionale, la FIU può assumere la natura di autorità amministrativa, di struttura specializzata costituita all’interno delle forze di polizia o incardinata nell’ambito dell’Autorità giudiziaria. In alcuni Stati sono stati adottati modelli misti.
Nel contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo le FIU individuano le operazioni finanziarie delle reti terroristiche, soprattutto quelle transfrontaliere, ed i loro finanziatori.
È opinione ormai diffusa[7] che l’intelligence finanziaria costituisca uno dei più efficaci metodi per il contrasto alle organizzazioni criminali che trafficano in strumenti finanziari. Quello che, tuttavia, pare mancare, è un vero ed effettivo coordinamento delle Unità di Informazione europee. A causa della mancanza di norme internazionali vincolanti, infatti, continuano a permanere differenze significative tra le unità di informazione finanziaria in termini di funzioni, competenze e poteri. Quello che gli Stati membri dovrebbero fare è adoperarsi per garantire un approccio più efficiente e coordinato in relazione alle indagini finanziarie in materia di terrorismo.
Ma come si concilia l’esigenza di prevenzione con l’assenza di norme vincolanti in tema di cooperazione e circolazione delle informazioni?
Innanzitutto, Le FIU dovrebbero poter ottenere da qualsiasi soggetto obbligato tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle loro funzioni. Il loro accesso incondizionato è fondamentale per garantire il corretto tracciamento dei flussi di denaro e l’individuazione precoce di reti e flussi illegali. Accesso incondizionato significa altresì la possibilità per le FIU di accedere a dati “sensibili” anche senza una segnalazione da parte dei soggetti obbligati, con il passaggio, quindi, da una vigilanza successiva ad una preventiva, o attiva se vogliamo, sui fenomeni criminali oggetto di contrasto.
Abbiamo, inoltre, osservato come un elemento fondate di una cooperazione efficace tra i paesi in tema di contrasto al riciclaggio sia una comunicazione fattiva tra le unità ed un vero scambio di informazioni tra soggetti preposti. Questo, tuttavia, nella prassi operativa diventa di difficile applicazione in quanto diverse sono le normative che disciplinano tanto l’applicazione della direttiva quanto i singoli reati presupposto.
Una FIU, pur in questo contesto, non dovrebbe astenersi o rifiutare lo scambio di informazioni con un’altra FIU, spontaneo o su richiesta, per ragioni quali una mancata identificazione di un reato presupposto associato, le caratteristiche del diritto penale nazionale, le differenze tra le definizioni dei reati presupposto associati o l’assenza di un riferimento a determinati reati presupposto associati.
In questo senso l’asimmetria legislativa gioca un ruolo di antagonista rispetto alle norme contenute nella direttiva, tanto che la Commissione auspica la creazione di un corpo normativo uniforme per l’intera area europea.
I trust e agli istituti giuridici affini
Il Trust è un istituto giuridico tipico dei paesi di common law. L’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, resa esecutiva in Italia con l. 16 ottobre 1989, n. 364, fornisce una definizione dell’istituto chiarendo che per trust s’intendono “i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente, con atto tra vivi o mortis causa, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato”[8] . Le caratteristiche salienti di tale figura giuridica sono le seguenti:
a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;
b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto del trustee;
c) il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge”
Il trust non è, dunque, un soggetto giuridico dotato di una propria personalità ed il trustee è l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale “legale rappresentante” di un soggetto (che non esiste), ma come soggetto che dispone del diritto. L’effetto proprio del trust validamente costituito non è dunque quello di dar vita ad un nuovo soggetto, ma unicamente di istituire un patrimonio destinato al fine prestabilito.
La premessa ricognitiva sul trust, che per analogia si può estendere agli istituti giuridici affini, appare doverosa in quanto, nella materia di nostro interesse, risulta di preminente importanza determinare lo stato competente a monitorare e registrare le informazioni sulla titolarità effettiva tanto dei trust quanto degli istituti giuridici affini.
Come intuibile, l’elemento di maggiore difficoltà nel compito di monitorare e controllare questi istituti è costituito dalla disomogeneità tra i sistemi giuridici degli stati membri, motivo per cui moltissimi trust ed istituti giuridici affini non sono mai stati oggetto di monitoraggio e/o registrazione in alcuno dei paesi europei. Le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli Istituti giuridici affini, dovrebbero a rigore essere registrati ove i fiduciari di trust ed i soggetti che ricoprono ruoli equivalenti negli istituti giuridici affini sono stabiliti e/o dove risiedono. Altresì, per rendere maggiormente incisivo il controllo ed il monitoraggio, sarebbe assolutamente necessaria una cooperazione tra stati membri per quanto concerne la condivisione dei dati raccolti. Per lungo tempo si è auspicata una interconnessione dei registri degli stati membri relativi ai dati sui titolari effettivi dei trust ed istituti giuridici affini, eppure tale proposta ha incontrato notevoli resistenze, soprattutto di natura politica. Il vantaggio immediato che l’istituzione di un registro unico avrebbe creato sarebbe stata la fine della duplicazione delle registrazioni in due o più o più paesi. Seconda ragione, invece, riguarda l’efficacia del controllo e della prevenzione circa l’abuso del diritto nell’utilizzo dell’istituto. È noto infatti che in diversi casi, segnalati anche dall’UIF[9], lo strumento in parola sia stato usato come mezzo per la realizzazione di condotte illecite e/o il travisamento di flussi finanziari destinati a finanziare gruppi terroristici. La mancanza di una normativa unica a livello europeo, ma soprattutto la totale mancanza di norme nazionali compatte in un fronte unico contro l’utilizzo illecito di questi istituti giuridici, costituisce ancora oggi il motivo per cui una vera e propria forma di controllo e monitoraggio è di fatto impossibile.
Le Modifiche della direttiva (UE) 2015/849
Si è visto come il complesso delle norme fin qui analizzate è caratterizzato da importanti spunti in tema di contrasto al Riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo ma è altresì gravato da pesanti inefficienze dovute ad una asimmetria legislativa tra i paesi ed una non sempre efficace comunicazione e cooperazione tra le Unità preposte al contrasto dei fenomeni criminali.
Pur in questo quadro, il legislatore europeo ha apportato modifiche di non poco conto alla IV direttiva antiriciclaggio.
Innanzitutto la novella normativa ha ampliato l’ambito delle persone fisiche obbligate alle segnalazioni antiriciclaggio, quando agiscono nell’esercizio dell’attività professionale, includendo, nelle disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, n. 3, lett. a, non solo i revisori dei conti, i contabili esterni ed consulenti tributari, ma anche “qualunque altra persona che si impegna a fornire, direttamente o attraverso altre persone alle quali tale altra persona è collegata, aiuto materiale, assistenza o consulenza in materia fiscale quale attività imprenditoriale o professionale principale”.
Si tratta di una modifica di non poco conto se si considera che la maggior parte delle associazioni professionali in ambito della consulenza fiscale e/o tributaria opera in forma societaria e la platea di soggetti che svolgono fattiva attività di consulenza, nel tempo, si è notevolmente ampliata, di fatto eliminando il monopolio dei revisori professionisti.
Le modifiche riguardano poi l’ampliamento dell’ambio applicativo della norma, soprattutto per la mancanza, nella normativa novellata, di disposizioni che riguardano operazioni sospette nell’ambito di una serie di operazioni ed attività :
- Le operazioni in valute virtuale o cryptocurrencies[10]
- I servizi di portafoglio digitale
- Le attività di commercio di opere d’arte, anche quando effettuate da case d’asta o gallerie specializzate
- Le attività di commercio e conservazione o commercio di opere d’arte effettuate in porti franchi.
- Le attività degli agenti immobiliari per quanto concerne canoni di locazione di importo rilevante
Con riguardo alle prime due categorie la V direttiva ha introdotto delle misure specifiche estendendo le gli obblighi antiriciclaggio a due tipologie di soggetti[11] inclusi nella categoria dei prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizio di cambio tra valute virtuali[12] e valute aventi corso legale (exchanger)[13] ed i prestatori di servizi di portafoglio digitale (custodial wallet)[14]. Il legislatore europeo ha incluso questi ultimi tra i soggetti obbligati forte della considerazione del fatto che questi soggetti, non essendo fino ad oggi, chiamati ad individuare e segnalare le operazioni sospette, avrebbero potuto consentire o tollerare un potenziale uso improprio degli strumenti che trattavano per scopi criminali, con l’ovvia conseguenza che i gruppi criminali e terroristici avrebbero potuto essere in grado di trasferire ingenti flussi di denaro dentro e fuori l’Unione Europea, sia dissimulando i trasferimenti che beneficiando di un livello di anonimato pressoché totale.
Per vero, come ampiamente esposto nelle considerazioni introduttive, la modifica normativa non ha eliminato del tutto il problema, dal momento che comunque i soggetti mossi da intenti criminosi potrebbero comunque effettuare tali operazioni senza ricorrere ai soggetti in parola. In questo senso, l’unico fattore deterrente per scongiurare utilizzi impropri dei strumenti finanziari virtuali sarebbe una identificazione certa ed univoca dei proprietari[15].
Riguardo le nuove categorie di soggetti obbligati vale la pena ricordare che, nel nostro ordinamento, il legislatore nazionale aveva già introdotto, con il d.lgs. n. 231/2007 che recepiva la IV direttiva antiriciclaggio, obblighi di adeguata verifica della clientela a carico dei ““prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso”[16], di fatto anticipando quello a cui il legislatore europeo sarebbe arrivato ben undici anni dopo.
Nella stessa normativa di recepimento era poi stato inserito l’obbligo di iscrizione, per tutti i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, in una sezione speciale del registro dei cambia valute tenuto presso l’Organismo degli Agenti e mediatori[17] (OAM).
In aggiunta a questo, considerato che le più grandi organizzazioni criminali dedite ad atti di terrorismo si sono sempre dedicate al mercato dell’arte per reimpiegare i proventi delle attività illecite, ed in particolare fiorente è il mercato di antichità ed opere d’arte, mancando altresì un obbligo normativo di segnalazione delle operazioni sospette, il legislatore europeo ha inteso colmare la lacuna stabilendo che tra i soggetti obbligati dovessero figurare anche le persone che commerciano opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, anche nell’ipotesi in cui tale attività sia effettuata da gallerie d’arte e case d’asta e le persone che conservano o commerciano opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, quando tale attività sia effettuata da porti franchi, sempreché il valore dell’operazione o di una serie di operazioni legate tra loro sia pari o superiore a 10 000 euro[18].
Anche in questo caso va rilevato che il legislatore italiano è stato in un certo senso precursore delle modifiche apportate in ambito comunitario, dal momento che l’attuale testo di legge estende già gli obblighi ai soggetti che esercitano case d’asta o gallerie d’arte, nonché ai soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche[19].
Infine, da segnalare è la modifica normativa che riguarda il settore immobiliare, con l’obbligo di segnalazioni delle operazioni sospette anche per gli agenti immobiliari, quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile, in relazione alle operazioni per le quali il canone locativo è pari o superiore a 10000 euro.
L’accesso al registro dei titolari effettivi
Una delle modifiche di maggior rilievo apportate dalla V direttiva antiriciclaggio ha riguardato il regime di accessibilità al registro dei titolari effettivi di società e di altri soggetti giuridici, nonché di trust ed istituti giuridici affini.
In particolare, in seguito alla normativa di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio, l’accesso alle informazioni è consentito[20], per le società ed altre entità giuridiche, ai seguenti soggetti:
– autorità competenti[21];
– soggetti obbligati ad adempiere agli obblighi antiriciclaggio[22];
– soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere, nel corso di un procedimento giurisdizionale, un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, quando abbiano ragioni, concrete e documentate, per dubitare che la titolarità effettiva sia diversa da quella legale[23].
La modifica introdotta con la V direttiva riguarda la statuizione che le informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche debbono essere rese accessibili, oltre che alle autorità competenti, e dai soggetti obbligati all’adeguata verifica della clientela, anche al pubblico[24]. È altresì previsto che il pubblico possa accedere al nome, al mese ed anno di nascita, al paese di residenza ed alla cittadinanza del titolare effettivo così come alla natura ed identità dell’interesse detenuto.
La portata innovativa della disposizione in parola è di grande conto, e risponde all’esigenza di offrire una maggiore trasparenza per quanto attiene alla titolarità effettiva e le strutture di controllo di società ed altri soggetti giuridici, nonché di certe tipologie di trust ed istituti giuridici affini; Come auspicato nei consideranda, l’intento di maggiore trasparenza riguardo la titolarità effettiva dovrebbe essere perseguito consentendo l’accesso in modo sufficientemente coerente e coordinato attraverso registri centrali che dovrebbero contenere informazioni sui titolari effettivi, stabilendo criteri chiari di accesso pubblico al fine di consentire a tutti i terzi dentro l’Unione di conoscere l’effettiva titolarità [25].
È altresì previsto che Gli Stati membri abbiano la possibilità di garantire l’accesso a “informazioni aggiuntive” che consentano di identificare il titolare effettivo[26] e di decidere di rendere disponibili le informazioni contenute nei registri nazionali dei titolari effettivi previa registrazione online e pagamento di una tassa che non ecceda i costi amministrativi effettivamente sostenuti.
Per quanto concerne i trust, la precedente direttiva non prevedeva alcun accesso alle informazioni relative alla titolarità effettiva dei medesimi da parte dei soggetti privati suindicati. A tal proposito, nella V direttiva[27], si rileva che i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo non solo possono variare in base alle caratteristiche e /o al tipo del trust e dell’istituto giuridico affine ma che la percezione del rischio può evolvere nel tempo in base a fattori non sempre di facile discernimento.
In un’ottica di raggiungimento degli standard di trasparenza omogenei e basandosi sul presupposto che l’accesso ai dati sulla titolarità effettiva dei trust possa contribuire in maniera fattiva a combattere l’uso improprio di società o di altri soggetti giuridici per riciclare denaro o finanziare il terrorismo, il legislatore europeo ha previsto che gli stati membri provvedano affinché le informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine siano accessibili in ogni caso ai seguenti soggetti[28]:
– autorità competenti e FIU, senza alcuna restrizione;
– soggetti obbligati, nel quadro dell’adeguata verifica della clientela;
– qualunque persona fisica o giuridica che possa dimostrare un legittimo interesse[29];
– qualunque persona fisica o giuridica che faccia una richiesta scritta in relazione a un trust o a un istituto giuridico affine che detiene una partecipazione di controllo in una società o in un altro soggetto giuridico diverso da quelli di cui all’art. 30, paragrafo 1, attraverso il possesso, diretto o indiretto, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi[30].
La nuova direttiva prevede una maggiore correlazione tra i registri centrali degli stati membri per facilitare l’accesso ai dati, disponendo che gli stasi membri adottino misure adeguate per assicurare che le informazioni siano rese fruibili per il tramite dei rispettivi registri nazionali e del sistema di interconnessione dei registri, che questi dati siano costantemente aggiornati e che le informazioni ivi contenute non violino le norme sulla protezione dei dati personali.
E’, inoltre, previsto che gli stati membri istituiscano meccanismi tali da garantire che le informazioni contenute nel registro centrale siano adeguare, accurate ed attuali[31].
Questi meccanismi dovrebbero consentire che i soggetti obbligati segnalino eventuali discrepanze tra le informazioni relative alla titolarità effettiva contenute nel registro centrale e le informazioni relative alla titolarità effettiva di cui dispongono.
Infine, la direttiva in esame evidenzia che un maggior controllo pubblico, sempre nel rispetto dei principi ispiratori della Carta Europea, possa prevenire l’uso illecito di soggetti giuridici ed istituti giuridici affini, anche a fini di evasione fiscale, ritenendo all’uopo necessario che le informazioni sulla titolarità effettiva restino a disposizione tramite i registri nazioni ed il sistema di interconnessione dei registri per almeno cinque anni da quando cessano i motivi per la registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva del trust o di un istituto giuridico affine[32].
L’adeguata verifica della clientela: novità applicative
LA V direttiva ha introdotto importanti novità anche relativamente alle misure di adeguata verifica della clientela.
Più precisamente, è stato modificato l’art. 13 della IV direttiva, che individua le attività in cui consiste l’adeguata verifica della clientela:
- la lettera a), par. 1 è stata integrata con la previsione che l’identificazione del cliente e la verifica dell’identità avvenga sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte attendibile e indipendente “compresi, se disponibili, i mezzi di identificazione elettronica o i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio50 o altre procedure di identificazione a distanza o elettronica sicure, regolamentate, riconosciute, approvate o accettate dalle autorità nazionali competenti”; tale previsione parrebbe dover imporre al legislatore nazionale modifiche all’art. 18, co. 1, lett. a) del D.lgs. n. 231/2007 in cui è attualmente previsto che gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso l’identificazione del cliente e la verifica della sua identità mediante riscontro di un documento d’identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.
- alla lett. b) dell’art. 13 della IV Direttiva antiriciclaggio[33] è stata aggiunta la previsione che “qualora il titolare effettivo individuato sia il dirigente di alto livello di cui all’articolo 3, punto 6, lettera a), punto ii), i soggetti obbligati adottano le misure ragionevoli necessarie al fine di verificare l’identità della persona fisica che occupa una posizione dirigenziale di alto livello e conservano registrazioni delle misure adottate, nonché delle eventuali difficoltà incontrate durante la procedura di verifica”. Su tale ultimo punto vale la pena ricordare che, ai sensi dell’art. 3, punto 6, lett. a), punto ii) della IV Direttiva, laddove il controllo non possa essere determinato secondo i criteri previsti dall’art. 3, punto 6, lett. a), punto i) della IV Direttiva[34] o nel caso in cui si dubiti che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, è considerato titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello[35].
In tale ultima fattispecie la nuova disposizione prevede, dunque, che i soggetti obbligati svolgano l’attività di adeguata verifica e, dunque, di identificazione nei confronti di chi occupa una posizione dirigenziale di alto livello.
Infine, con riguardo alle misure di adeguata verifica rafforzata, al fine di armonizzare l’approccio dell’unione europea nei confronti dei paesi terzi ad alto rischio, è utile sottolineare che la V direttiva ha introdotto l’art. 18 bis, che contiene l’elencazione analitica delle specifiche misure rafforzate di adeguata verifica della clientela che gli Stati membri dovranno includere nelle rispettive normative di recepimento oltre ad un elenco di misure di mitigazione supplementare che gli stati membri possono approntare[36].
Le misure di rafforzata verifica per soggetti con sede in paesi individuati dalla commissione come a rischio elevato, nelle situazioni a rischio elevato individuate dagli stati membri e per i rapporti con le persone c.d. Politicamente esposte (già introdotte con la IV direttiva[37]), non prevedevano affatto una lista di misure rafforzate che gli stati membri erano tenuti ad includere nelle legislazioni nazionali.
La mancanza di una previsione di tale portata avrebbe infatti comportato la coesistenza di regimi di attuazioni di dette misure assai diversi fra loro, tali cioè, da comportarne una sostanziale inutilità nei confronti dei paesi che ne risultassero carenti.
Nel dettaglio l’art. 18 bis prevede che, per quanto riguarda i rapporti d’affari o le operazioni che vedono coinvolti paesi terzi ad alto rischio (per come sono delineati a norma dell’art. 9, paragrafo 2), gli Stati membri impongono che i soggetti obbligati applichino le seguenti misure di rafforza verifica della clientela:
- ottenere informazioni supplementari sul cliente e sul titolare effettivo (o i titolari effettivi);
- ottenere informazioni supplementari sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d’affari;
- ottenere informazioni sull’origine dei fondi e del patrimonio del cliente e del titolare effettivo (o i titolari effettivi);
- ottenere informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite;
- ottenere l’approvazione dell’alta dirigenza per l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto d’affari;
- svolgere un controllo rafforzato del rapporto d’affari, aumentando il numero e la frequenza dei controlli effettuati e selezionando gli schemi di operazione che richiedono un ulteriore esame.
In relazione all’applicazione di misure di mitigazione supplementari alle persone fisiche o ai soggetti giuridici che effettuano operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio (identificati, come sopra, ai sensi dell’art. 9, paragrafo 2), queste comprendono:
- l’applicazione di elementi supplementari per quanto concerne le misure rafforzate di adeguata verifica;
- l’introduzione di pertinenti meccanismi di segnalazione rafforzati o la segnalazione sistematica delle operazioni finanziarie;
- la limitazione di rapporti d’affari o le operazioni con persone fisiche o soggetti giuridici dei paesi terzi identificati come ad alto rischio a norma dell’art. 9, paragrafo 2.
NOTE:
[1] L’esigenza di incrementare il sistema di tutele in ambito finanziario contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo si era fatto sempre più stringente con il ripetersi di numerosi attacchi terroristici. La circostanza aveva, così, spinto la Commissione europea, nel dicembre 2015, ad adottare tale proposta di direttiva oltre ad un piano di azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo. L’idea che è alla base della proposta di direttiva è utilizzare i flussi finanziari per seguire le tracce dei terroristi ed impedire agli stessi di trasferire altri fondi ed altri beni.
[2] Gazzetta Ufficiale Unione Europea C202/2016, Art. 288, disponibile in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:12016E288
[3] Risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2195 (2014) sulle minacce alla pace e alla sicurezza internazionali e delle UNSCR 2199 (2015) e 2253 (2015), sulle minacce alla pace e alla sicurezza internazionali causate da atti di terrorismo. Tali UNSCR riguardano, rispettivamente, i legami tra il terrorismo e la criminalità organizzata transnazionale, le misure per impedire ai gruppi terroristici di accedere alle istituzioni finanziarie internazionali, e l’estensione dell’ambito di applicazione delle sanzioni per includervi lo Stato islamico dell’Iraq e del Levante.
[4] BANCA D’ITALIA–UNITà€ D’INFORMAZIONE FINANZIARIA (UIF), Utilizzo anomalo di valute virtuali, Bollettino di Vigilanza n. 1, 30 gennaio 2015, allerta sui potenziali rischi di riciclaggio e di finanziamenti che possono operare in Stati diversi, spesso anche in Paesi o territori a rischio, intendendosi quelli non annoverati nei Paesi a regime antiriciclaggio equivalente come esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazione fiscale
CAPACCIOLI, Riciclaggio, antiriciclaggio e bitcoin, in Il fisco, n. 46/2014, p. 4562: «la presenza della rete TOR (The onion router) anonima non è una caratteristica fondante del protocollo Bitcoin e costituisce una problematica non dello strumento ma di ogni reato informatico»
PASSERELLI, Bitcoin e antiriciclaggio in https://www.sicurezzanazionale.gov.it. Secondo l’a. trattasi di una forma di cd. «contante digitale», il quale conserva tanto i vantaggi della moneta fisica: anonimato, convertibilità , trasferibilità e basso rischio; quanto quelli della moneta elettronica: rapidità e minori costi di transazione.
[5] Distributed Ledger Technology: beyond block chain. A report by the UK Government Chief Scientific Adviser, in https://www.gov.uk. «A block chain is a type of database that takes a number of records and puts them in a block (rather like collating them on to a single sheet of paper). Each block is then ”˜chained’ to the next block, using a cryptographic signature. This allows block chains to be used like a ledger, which can be shared and corroborated by anyone with the appropriate permissions»
LA ROCCA, La prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nelle nuove forme di pagamento. Focus sulle valute virtuali, in Analisi Giuridica dell’economia, 2015, issue 1, pp. 201 -222.
[6] http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/carte_pagamento_18022014.pdf
[7] https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2018/quaderni-1-2018/Quaderno_I_2018.pdf
[8] Convenzione dell’Aja 1 luglio 1985, art. 2
[9] https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/comunicato-02122013.pdf
[10] “Le modifiche comprendono misure relative all’utilizzo delle valute virtuali, introducendo anche due nuove categorie di entità soggette agli obblighi antiriciclaggio. In tale maniera le autorità competenti dovrebbero essere in grado di monitorare, attraverso i nuovi soggetti obbligati, l’uso delle valute virtuali ai fini dell’antiriciclaggio e del contrasto del finanziamento del terrorismo, con l’intenzione di sviluppare un approccio equilibrato e proporzionale”. Così D. Deotto, S. Capaccioli “E sulle monete virtuali arriva anche la stretta Ue”, in Il Sole 24 ore del 21 aprile 2018, 13.
[11] Ai sensi dell’art. 1 della Direttiva Ue 2018/843, tali soggetti sono aggiunti alle lettere g) e h) all’art. 2, par. 1, punto 3) della Direttiva Ue 2015/849. Si evidenzia che già la Commissione europea, in considerazione della diffusione delle valute virtuali decentralizzate (criptovalute e bitcoin) e della vulnerabilità del sistema, aveva inserito nella proposta di modifica alla IV Direttiva antiriciclaggio nel luglio 2016 (Com/2016/450/Final) due nuove categorie di soggetti destinatari degli obblighi: le piattaforme di cambio di valute virtuali (exchanger) e i prestatori di servizi di portafoglio digitale (custodial wallet).
[12] La nuova Direttiva (all’art. 1) definisce le valute virtuali come “una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente”. Sulle valute virtuali cfr. il Considerando 10 della nuova Direttiva, in cui si specifica che «[”¦] sebbene le valute virtuali possano essere spesso utilizzate come mezzo di pagamento, potrebbero essere usate anche per altri scopi e avere impiego più ampio, ad esempio come mezzo di scambio, di investimento, come prodotti di riserva di valore o essere utilizzate in casinò online. L’obiettivo della presente Direttiva è coprire tutti i possibili usi delle valute virtuali».
[13] Gli exchanger possono essere individuati in quei soggetti che offrono servizi di contrattazione attraverso la quotazione dei tassi di cambio per l’acquisto/vendita di valuta virtuale contro le principali valute a corso legale, offrendo servizi immediati di conversione (spot o a pronti), attività da svolgersi in maniera professionale. Possono essere di due tipi: fisici o virtuali, con problemi diversi da affrontare relativamente all’adeguata verifica in quanto i primi potranno seguire le normali procedure di adempimento, mentre i secondi restano nel limbo, dato che la previsione di identificazione a distanza necessita di idonee forme e modalità che le autorità di settore devono ancora definire. In tal senso, S. Capaccioli,” Antiriciclaggio per gli “exchanger” ma c’è il nodo dell’identificazione”, in Il Sole 24 ore del 22 gennaio 2018, 2.
[14] La nuova Direttiva (all’art. 1) definisce il prestatore di servizi di portafoglio digitale come “un soggetto che fornisce servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”. Tale nozione sembra avvalorare ulteriormente l’assoluta incompatibilità tra le valute virtuali e la nozione di valute aventi corso legale, con la conseguenza che il portafoglio digitale non può essere considerato né un conto corrente né un deposito, conformemente anche a quanto stabilito dalla sentenza C-264/14 del 22 ottobre 2015 della Corte Ue. Cfr. D. Deotto, S. Capaccioli “E sulle monete virtuali arriva anche la stretta Ue”, in Il Sole 24 ore del 21 aprile 2018, 13.
[15] Cfr. Considerando 9 della Direttiva Ue 2018/843
[16] Cfr. art. 3, co. 5, lett. i) del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90. Il medesimo decreto, all’art. 1, co. 2, lett. ff), definisce prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale “ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale”; e, all’art. 1, co. 2, lett. qq), definisce la valuta virtuale come “la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.
[17] L’obbligo di iscrizione è stato introdotto dal D.lgs. n. 90/2017 attraverso l’inserimento del comma 8-bis al D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal D.lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, e dal D.lgs. 19 settembre 2012, n. 169, all’art. 17-bis, dopo il comma 8. Le modalità con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, nonché gli operatori commerciali che accettano valute virtuali quale corrispettivo di qualsivoglia prestazione avente ad oggetto beni, servizi o altre utilità , sono tenuti a comunicare al Mef la loro operatività sul territorio nazionale, sono disciplinate da uno schema di decreto ministeriale già assoggettato a pubblica consultazione e in via di emanazione. Cfr. http://www.dt.tesoro.it/it/consultazioni_pubbliche/prestatori_virtuale.html.
[18] Cfr. art. 1 della Direttiva Ue 2018/843, ai sensi del quale sono aggiunti i suddetti soggetti alle lettere i) j) all’art. 2, par. 1, punto 3) della Direttiva Ue 2015/849.
[19] Cfr. art. 3, co. 5, lett. b) e c) del 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90.
[20] Ai sensi dell’art. 21, co. 2, del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90
[21] Si veda art. 21, co. 2, lett. a), b), c) e d) del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90.
[22] A supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (sul riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).
[23] L’interesse deve essere diretto, concreto e attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata secondo quanto previsto dall’art. 21, co. 2, lett. f, del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90.
[24] Cfr. art. 1, co. 15, lett. c) della Direttiva Ue 2018/843 che modifica l’art. 30, par. 5 della Direttiva 2015/849.
[25] Cfr. Considerando 32 e 33 della Direttiva Ue 2018/843.
[26] Tali informazioni aggiuntive contengono almeno la data di nascita o le informazioni di contatto, conformemente alle norme sulla protezione dei dati
[27] Cfr. Considerando 28 Direttiva Ue 2018/843
[28] Cfr. art. 1, co. 16, lett. d) della Direttiva Ue 2018/843 che modifica l’art. 31, par. 4 della Direttiva 2015/849
[29] Cfr. Considerando 42 Direttiva Ue 2018/843 secondo cui “gli Stati membri dovrebbero definire nel diritto nazionale l’interesse legittimo, sia come concetto generale sia come criterio di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva. Nello specifico, tali definizioni non dovrebbero limitare la nozione di interesse legittimo ai casi di procedimenti amministrativi o giudiziari in corso, e dovrebbero consentire di tenere conto, se del caso, del lavoro di prevenzione svolto da organizzazioni non governative e giornalisti investigativi nel campo del contrasto del riciclaggio di denaro, del contrasto del finanziamento del terrorismo e dei reati presupposto associati”.
[30] Le informazioni accessibili alle persone fisiche o giuridiche di cui al primo comma, lettere c) e d), comprendono il nome, il mese e anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo, così come la natura e l’entità dell’interesse beneficiario detenuto. Gli Stati membri possono, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, garantire l’accesso a informazioni aggiuntive che consentano l’identificazione del titolare effettivo. Tali informazioni aggiuntive contengono almeno la data di nascita o le informazioni di contatto, conformemente alle norme sulla protezione dei dati. Gli Stati membri possono concedere accesso più ampio alle informazioni contenute nel registro in conformità del loro diritto nazionale.
[31] tal fine, la V Direttiva modifica i par. 9 e 10 dell’art. 30 (informazioni sulla titolarità effettiva di società ed altre entità giuridiche) e il par. 9 dell’art. 31 (sulla titolarità effettiva di Trust e istituti giuridici affini). È inoltre previsto (dal nuovo par. 9 dell’art. 30 e dal nuovo par. 7-bis dell’art. 31) che in circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l’accesso alle informazioni esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, o laddove il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace per la legge, gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso.
[32] Cfr. Considerando 35 Direttiva Ue 2018/843, cfr. anche Cfr. par. 9 dell’art. 31, come modificato dalla V Direttiva, in cui all’ultimo capoverso prevede che “[”¦..] Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono disponibili tramite i registri nazionali e il sistema di interconnessione dei registri per almeno cinque anni e non oltre i 10 anni dopo che i motivi per la registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva di cui al paragrafo 3 bis sono cessati di esistere. Gli Stati membri cooperano con la Commissione al fine di attuare i diversi tipi di accesso a norma dei paragrafi 4 e 4-bis.”.
[33] L’art. 13 della IV Direttiva include tra le attività da svolgere ai fini dell’adeguata verifica della clientela, alla lett. b), l’identificazione del titolare effettivo e l’adozione di misure ragionevoli per verificarne l’identità , il che implica, per le persone giuridiche, i trust, le società , le fondazioni ed istituti giuridici analoghi, l’adozione di misure ragionevoli per comprendere l’assetto proprietario e di controllo del cliente.
[34] Con riferimento alle modalità attraverso le quali si realizza il controllo, l’art. 3, punto 6, lett. a), punto i) della IV Direttiva chiarisce che in caso di società il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto, ma anche di “altra partecipazione in detta entità ” e anche “tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi”, salvo il caso in cui si tratti di società quotata e sottoposta ad obblighi di comunicazione in conformità al diritto dell’Unione o a standard internazionali equivalenti. Sotto il profilo quantitativo, la proprietà diretta è desumibile dalla detenzione, da parte di una persona fisica, del 25% più una quota nel caso di azioni, ovvero da altra partecipazione superiore al 25% del capitale; mentre la proprietà indiretta si ravvisa laddove la percentuale di azioni del 25% più una quota o altra partecipazione superiore al 25% del capitale sia detenuta da una società , controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società , controllate dalla stessa persona fisica. Gli Stati membri possono prevedere quale indicatore di proprietà /controllo anche una percentuale inferiore. Infine, per quanto concerne il controllo attraverso altri mezzi, questo può essere determinato anche in base ai criteri previsti dalla Direttiva in materia di bilanci d’esercizio e bilanci consolidati.
[35] La definizione di titolare effettivo è contenuta all’art. 3, punto 6, lett. a) punto i) della IV Direttiva. Si segnala che la V Direttiva non apporta alcuna modifica alla definizione di titolare effettivo contenuta nella VI Direttiva, secondo cui è individuato come “la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività ”.
[36] Già la Commissione europea nella proposta di Direttiva COM (2016) 450 final, a tal fine, proponeva l’inserimento dell’art. 18-bis all’art. 1 (7).
[37] Cfr. art. 18, par. 1, della IV Direttiva. L’elenco non esaustivo dei fattori sintomatici di situazioni potenzialmente ad alto rischio, di cui gli Stati membri e i soggetti obbligati devono tenere conto al fine di stabilire se procedere con l’adeguata verifica secondo modalità rafforzate, è contenuto nell’Allegato III: con riferimento alla clientela sono tali, a titolo esemplificativo, i rapporti d’affari condotti in circostanze anomale, le società con azioni fiduciarie o al portatore, le attività economiche connotate da alta intensità di contante, gli assetti proprietari anomali; mentre, in relazione all’area geografica, sono ritenuti ad alto rischio i Paesi ad elevato livello di corruzione, quelli che finanziano o sostengono attività terroristiche, ovvero quelli privi di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio/finanziamento del terrorismo. Si veda FNC, “La Quarta Direttiva Antiriciclaggio e le principali novità per i professionisti”, a cura di A. De Vivo, 15 Settembre 2015.
Federico Scalise, “La V Direttiva Antiriciclaggio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo”, Magistra Banca e Finanza, 19 novembre 2018, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-v-direttiva-antiriciclaggio/.
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