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CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENT. N. 8472 del 15/3/2022
La fideiussione prestata da un cd. “confidi minore, come il Consorzio ricorrente, soc. coop. r.l., iscritto nell’elenco di cui all’art. 155, comma 4 T.u.b. [1] (ratione temporis applicabile [2]), nell’interesse di un proprio associato a garanzia di un credito derivante da un contratto non bancario, non è nulla per violazione di norma imperativa, non essendo la nullità prevista in modo testuale, né ricavabile indirettamente dalla previsione secondo la quale detti soggetti svolgono “esclusivamente” la “attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali” per favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. Il rilascio di fideiussioni è attività non riservata a soggetti autorizzati (come gli intermediari finanziari ex art. 107 T.u.b.), né preclusa alle società cooperative che operino in coerenza con l’oggetto sociale.
[1] Articolo abrogato dall’articolo 8, comma 12, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
[2] Ai sensi dell’art. 10, del d.lgs. 141/2010, i confidi minori iscritti nella sezione dell’elenco generale ex previgente art. 155, comma 4, del T.U.B., hanno potuto continuare a operare per un periodo di 12 mesi dall’avvio dell’Organismo Confidi Minori (OCM) (c.d. periodo transitorio, concluso il 10 febbraio 2021).
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