L’acquisto di azioni proprie operato da una società  quotata in conseguenza del legittimo esercizio della facoltà  di recesso di alcuni soci ricade nell’ambito di applicazione dell’art.132 Testo Unico Finanziario?

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Di Simona Siani, Avvocato
7 maggio 2001

Come noto l’art.132 d.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (d’ora in poi, per brevità , solo Testo Unico), rubricato acquisto di azioni proprie e della società  controllante, al fine di garantire la parità  di trattamento di tutti gli azionisti, pone vincoli e stabilisce modalità  per l’acquisto di azioni proprie sia da parte di un emittente quotato che da parte delle proprie controllate.
In particolare, la norma citata prescrive che gli acquisti di azioni proprie operati ai sensi degli artt.2357 e 2357 bis, primo comma, n.1, del codice civile, da società  con azioni quotate – ai quali, come anticipato, sono, a questi fini, equiparati gli acquisti di azioni della società  controllante da parte di società  controllate ai sensi dell’art.2359 bis – devono essere effettuati per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero sul mercato, secondo modalità  concordate con la società  di gestione del mercato in modo da assicurare la parità  di trattamento tra gli azionisti.
Invero, qualora gli amministratori ritengano di non avvalersi di quest’ultimo procedimento, dovranno comunque concordare con la società  di gestione una pur diversa modalità  che assicuri egualmente la parità  di trattamento tra gli azionisti (cfr, tra i tanti, DI SABATO, Manuale delle società , Torino, 1999, 208).
Il tutto con la sola eccezione dell’ipotesi di acquisto di azioni proprie o della società  controllante possedute da dipendenti della società  emittente, di società  controllate o della società  controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli artt.2349 e 2441, ottavo comma del codice civile (cfr, art.132, comma 3, Testo Unico).
Ebbene, la disposizione in questione ha innanzitutto lo scopo di garantire la parità  di trattamento tra gli azionisti di un emittente quotato assicurando agli stessi uguali opportunità  di dismettere le proprie azioni nelle ipotesi in cui quest’ultimo decida di acquistarle.
Si osserva, al riguardo, che l’acquisto di azioni proprie è una operazione che, per le caratteristiche che presenta, potrebbe creare una disparità  di trattamento tra i soci, in quanto la società  acquirente potrebbe scegliere come parte contrattuale soltanto alcuni degli azionisti, ai quali soltanto verrebbe attribuita la facoltà  di dismettere parte delle proprie azioni o, addirittura, di uscire dalla società .
Ne discende, dunque, che allo scopo di evitare tale disparità , l’art.132 Testo Unico stabilisce che l’acquisto di azioni proprie da parte di emittenti quotati possa avvenire solo con l’osservanza di specifiche modalità  negoziali, reputate idonee ad escludere la disuguaglianza insita nelle operazioni di acquisto (cfr, Comunicazione CONSOB DM/DAL/42381 del 1 giugno 2000).
In particolare, le modalità  indicate nella disposizione – l’offerta pubblica di acquisto o di scambio e l’acquisto sul mercato – costituiscono gli strumenti più idonei a garantire a tutti gli azionisti uguali possibilità  di vendita delle proprie azioni:
– l’offerta pubblica di acquisto o di scambio è per sua natura rivolta, a parità  di condizioni, a tutti i titolari degli strumenti finanziari che ne formano oggetto;
– l’acquisto sul mercato comporta che la ricerca della controparte e la determinazione del prezzo avvengano secondo meccanismi anonimi e di massa tipici della contrattazione telematica.
Inoltre, la previsione che le modalità  di acquisto sul mercato siano concordate con la società  di gestione, assicura che tali operazioni siano effettuate in quelle fasi della contrattazione caratterizzate da liquidità  sufficiente a limitarne l’impatto sulla formazione dei prezzi e quindi il rischio di manipolazione di questi ultimi (cfr, Comunicazione CONSOB n. DIS/99074706 del 13 ottobre 1999 e Comunicazione CONSOB n. DIS/99043363 del 28 maggio 1999).
In conclusione, per come emerge dallo stesso dettato normativo, la ratio della disposizione di cui all’art.132 Testo Unico consiste, da un lato, nel garantire la parità  di trattamento tra gli azionisti delle società  quotate, e, dall’altro, nell’impedire che la società , attraverso operazioni di acquisto di azioni proprie, possa influenzare sensibilmente le quotazioni dei propri strumenti finanziari.
Con specifico riguardo al quesito sopra emarginato, la CONSOB, con Comunicazione n. DIS/99043363 del 28 maggio 1999 (cfr, orientamento conforme espresso dalla CONSOB con Comunicazione n. 92003704 del 28 maggio 1992 durante la vigenza dell’art.12 della legge 18 febbraio 1992 n.149), ha osservato che l’esigenza di garantire la parità  di trattamento tra gli azionisti non è ravvisabile nell’ipotesi in cui l’acquisto di azioni proprie consegua all’esercizio della facoltà  di recesso da parte di alcuni azionisti.
Nella fattispecie considerata, l’esigenza di salvaguardare la parità  tra i soci non sussiste, in quanto questi ultimi non si trovano nei confronti della società  acquirente nella medesima posizione.
Infatti, in seguito al recesso sorge, a favore dei soli soci che lo hanno esercitato e nei confronti della società , il diritto ad ottenere il rimborso delle proprie azioni secondo il disposto di cui all’art.2437 codice civile, il quale, come noto, dispone che i soci che esercitano il diritto di recesso dalla società  hanno diritto di ottenere il rimborso delle proprie azioni, secondo il prezzo medio dell’ultimo semestre, se queste sono quotate in borsa.
Ne discende che la società  con azioni quotate è comunque tenuta, ai sensi del citato art.2437 codice civile, a rimborsare ai (soli) soci recedenti le azioni da questi possedute al prezzo medio dell’ultimo semestre. In tale contesto, l’acquisto di azioni proprie costituisce solo una modalità  di esecuzione del rimborso alternativa alla riduzione del capitale che la società  sarebbe tenuta a deliberare a fronte dell’annullamento delle azioni rimborsate.
Ove, infatti, la società  disponga di utili distribuibili e riserve disponibili regolarmente accertati, l’acquisto di azioni proprie, nel rispetto delle limitazioni previste dall’art.2357 codice civile – il quale, in particolare, dispone che la società  non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato; che possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate; che l’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea, la quale ne fissa le modalità , indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l’autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo; che in nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate (a norma dei commi precedenti) può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società  controllate; ed inoltre che tali limitazioni si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società  fiduciaria o per interposta persona (cfr, art.2357, commi 1, 2, 3 e 5 codice civile) – consente di non incidere sull’entità  del capitale sociale e, conseguentemente, di non limitare la garanzia offerta ai creditori.
Allo stesso modo, nella specie, non sussiste nemmeno l’esigenza di evitare possibili manipolazioni dei prezzi degli strumenti finanziari da parte dell’emittente – esigenza assicurata, generalmente, dalla previsione che le modalità  di acquisto sul mercato siano concordate con la società  di gestione – in quanto, la circostanza che il prezzo di rimborso è prefissato dalla legge nel prezzo medio dell’ultimo semestre (cfr, art.2437 codice civile) esclude in radice la possibilità  che la società  compia l’operazione al fine di influenzare sensibilmente le quotazioni dei propri strumenti finanziari che l’art.132 Testo Unico intende prevenire.
Alla luce delle considerazioni svolte, la CONSOB ha ritenuto che l’acquisto di azioni proprie effettuato da una società  quotata in conseguenza del legittimo esercizio della facoltà  di recesso da parte di alcuni soci non ricade nell’ambito di applicazione dell’art.132 Testo Unico Finanziario.


Come citare questo articolo

Simona Siani, “L’acquisto di azioni proprie operato da una società  quotata in conseguenza del legittimo esercizio della facoltà  di recesso di alcuni soci ricade nell’ambito di applicazione dell’art.132 Testo Unico Finanziario?”, Magistra Banca e Finanza, 7 maggio 2001, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/lacquisto-di-azioni-proprie-operato-da-una-societa-quotata-in-conseguenza-del-legittimo-esercizio-della-facolta-di-recesso-di-alcuni-soci-ricade-nellambito-di-applicazione-dellart/.

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