ABF, Collegio di Milano, Decisione N. 532 del 14 gennaio 2020
Di Donato Giovenzana – Legale d’impresa
ABSTRACT:
È legittima la condotta della banca che si rifiuti di procedere alla liquidazione delle quote dei coeredi prima che si sia proceduto, nelle forme di legge, all’apertura di una cassetta di sicurezza intestata al de cuius, in quanto la cassetta potrebbe contenere disposizioni testamentarie con quote diverse da quelle apparenti, il che potrebbe teoricamente esporre l’intermediario ad una responsabilità per avere pagato al creditore/erede apparente e non a quello effettivo.
La peculiare controversia di significativo interesse, sottoposta al Collegio ABF meneghino, attiene alla valutazione del comportamento dell’intermediario e, in particolare, della sua decisione di non liquidare la quota dell’eredità di spettanza del ricorrente/coerede, sotto il profilo della diligenza e della prudenza nell’interesse di tutti gli eredi.
L’intermediario/resistente, per un verso, evidenzia che a presidio della corretta liquidazione dei beni ereditari e a tutela degli eredi, lo svincolo non può avvenire senza l’apertura della cassetta di sicurezza e del correlato inventario, per verificare che al suo interno non vi siano diverse volontà testamentarie.
Dall’altro, che la liquidazione pro-quota dei beni ereditari non può, comunque, avvenire senza un ordine congiunto da parte di tutti gli eredi, in quanto “i crediti del de cuius non si dividono automaticamente fra gli eredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria”.
Il Collegio milanese precisa che il primo degli argomenti utilizzati dall’intermediario appare dirimente, tenuto conto che – qualora la decisione dell’intermediario di subordinare la liquidazione dei beni ereditari all’apertura/inventario della cassetta di sicurezza fosse legittima – risulterebbe assorbita la questione della sussistenza o meno di un diritto di ciascun coerede alla liquidazione dell’asse ereditario.
Ebbene, secondo l’ABF lombardo la domanda del cliente sotto il primo profilo non è meritevole di accoglimento.
Si deve rilevare, infatti, che la condotta della banca che ha rifiutato di procedere alla liquidazione prima dell’apertura della cassetta di sicurezza appare legittima considerato che la presenza di una scheda testamentaria e, dunque, di un diverso catalogo degli eredi, potrebbe esporre l’intermediario ad una responsabilità dalla quale non andrebbe esente facendo applicazione delle regole in tema di convenzioni con l’erede apparente o di pagamento al creditore apparente (cfr. Collegio di Bologna, decisione n., 16323/2018). E l’apertura della cassetta di sicurezza non può che avvenire nel rispetto delle regole di cui all’art. 48, 6° comma, del D.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, come correttamente rilevato dall’intermediario.
Ciò chiarito, che comporta il rigetto della domanda, il Collegio evidenzia, comunque, che il secondo argomento speso dall’intermediario non appare condivisibile.
Infatti, come statuito recentemente dal Collegio di Coordinamento, (decisione n. 27252/2018) “il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all’ABF il credito del de cuius caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l’intero, senza che l’intermediario resistente possa eccepire l’inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall’intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente”.
Vedi la Decisione ABF in commento
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