L’apertura di credito

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Di Elena Aida Mangiacasale

14 maggio 2007

L’apertura di credito è “il contratto con la quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di denaro per un determinato periodo di tempo o a tempo indeterminato” (art. 1842 cc).

L’affidamento si perfeziona per effetto del solo consenso delle parti in ordine alla messa a disposizione dalla consegna del denaro.

Oggetto del contratto e’ quindi il godimento di tale disponibilità .

La somma accreditata fino a quando non e’ utilizzata rimane di proprietà  della banca, ma l’accredito da diritto al cliente di utilizzare il credito concessogli nei tempi e con le modalità  pattuite. Di grande aiuto sono a tal proposito le parole di Campobasso che spiega come con l’affidamento il cliente ottiene nei confronti della Banca un diritto potestativo:

“Questi è infatti libero di utilizzare o meno, in tutto o in parte, il credito concessogli, se e quando lo riterrà  opportuno. Ed in ciò consiste il vantaggio pratico dell’apertura di credito rispetto al mutuo” .

La somma di denaro verrà  utilizzata tramite il conto corrente a seconda delle esigenze del richiedente. Gli utilizzi e i rientri avvengono tramite le operazioni di addebito e di accredito sul conto corrente, attribuendo al finanziamento bancario un’entità  variabile ed una certa elasticità . L’ammontare del credito a disposizione si ripristina, infatti, in seguito ad ogni accredito e si rende nuovamente disponibile per ulteriori utilizzi. [1] Esso altro non e’ quindi se non una riserva di liquidita’ costituita dalla differenza positiva tra il fido ottenuto e lo scoperto effettivamente utilizzato. Essa viene solitamente utilizzata per assicurare un equilibrato sincronismo fra i tempi ed i volumi delle entrate e delle uscite monetarie che interessano lo svolgimento della gestione dell’azienda affidata.

La validità  del contratto e’ subordinata alla forma scritta. Nel caso di inosservanza di tale forma il contratto e’ nullo [2].

La concessione del finanziamento e’ in genere subordinata all’esito positivo della procedura di istruttoria della banca, per valutare il merito creditizio del beneficiario.

Ovviamente la possibilità  di erogare l’affidamento avviene dopo una corretta valutazione del fabbisogno attuale e prospettico del cliente e della sua capacità  di rimborso.

La banca ha la facoltà  di farsi garantire dall’accreditato la somme di denaro messa a sua disposizione e ciò può avvenire sia con una garanzia reale che con una garanzia personale.

L’art. 1844 prevede che, “se per l’apertura di credito è data una garanzia reale o personale, questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l’accreditato cessa di essere debitore della banca”.

Se la garanzia diviene insufficiente, la banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante. Se l’accreditato non ottempera alla richiesta, “ la banca può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto”. Secondo tale disciplina, la banca ha quindi la facoltà , in caso di garanzia divenuta insufficiente, di chiedere all’accreditato sia la reintegrazione della garanzia fino ad un importo ritenuto idoneo, sia di ridurre il credito concesso nella stessa misura della diminuzione della garanzia, o, infine, di recedere dal contratto.

Infine si segnala l’art. 1845 c.c. che regolamenta tutte le varie ipotesi di recesso dal contratto diverse da quella appena richiamata.

Invero la banca, salvo patto contrario contrattualmente stabilito, non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa.

Il recesso sospende immediatamente l’utilizzazione del credito che quindi viene congelato alla situazione esistente a tale data. Inoltre la banca deve concedere all’accreditato un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori, ovvero interessi, spese e tutto ciò che è previsto nel contratto.

Se l’apertura di credito è stata stipulata a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto o, in mancanza di previsione contrattuale, dagli usi o in quello di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

Il costo dell’apertura di credito in conto corrente

Il costo effettivo per il cliente si compone di una serie di fattori quali:
· Il tasso di interesse nominale annuo
· La capitalizzazione trimestrale degli interessi [3]
· La maggiorazione dovuta alla commissione di massimo scoperto
· La movimentazione del conto sia in dare sia in avere.

E può essere calcolato con la seguente formula:
c= (interessi passivi + c.m.s.)*36500/totale numeri dare

Facciamo un esempio:

La societa’ Love’s photo ha ottenuto in data 01/01/2007, un fido di € 10.000 alle seguenti condizioni:
– tasso passivo: 8%
– c.m.s.: 0.325

L’utilizzo del fido e’ avvenuto nel seguente modo:

OPERAZIONE

IMPORTI

SALDO

VALUTA

GIORNI

NUMERI DARE

prelevamento

0

0

1 gennaio

92

0

prelevamento

-5.000

-5.000

6 gennaio

86

430.000

prelevamento

-2.000

-7.000

8 gennaio

84

168.000

prelevamento

-1.000

-8.000

10 febbraio

51

51.000

prelevamento

-2.000

-10.000

21 febbraio

40

80.000

Per semplicita’ consideriamo un solo trimestre (e quindi non occorre considerare la capitalizzazione trimestrale degli interessi) e trascuriamo le spese di tenuta conto, il costo sostenuto dal cliente in termini assoluti e’ [4]:

(totale numero dare *tasso passivo)/365 + cms
159,78 € + 32,50= € 192,28

Applicando la formula del costo effettivo per il cliente avremo:

c= 192,28* 36.500 = 9,62%
729.000

Altro fattore importante da considerare e’ il grado di utilizzo dell’apertura di credito.
Esso viene calcolato con la seguente formula:

grado di utilizzo: totale numero dare
importo fido* giorni di apertura credito
Il denominatore esprime l’ipotesi di utilizzo massimo del fido accordato, si ottiene moltiplicando l’importo del fido per i giorni intercorrenti tra:

– la data di concessione del fido e la prima chiusura se il conto e’ stato aperto durante il trimestre in corso
– tra la valuta di riapertura e la valuta di chiusura negli altri casi
ovviamente piu’ e’ alto il rapporto maggiore sara’ l’utilizzo del fido e minore il margine del fido non ancora utilizzato del cliente.

Ritornando al nostro caso:
grado di utilizzo: 729.000/10.000 * 92= 79,2%

Bibliografia:

· Pescaglini A / Pescaglini R , Compendio di Tecnica Bancaria
E vari siti internet, tra i quali:
· www.diritto.it
· www.altalex.it

[1] Il cliente affidato puo’ utilizzare a sua discrezione il credito concessogli anche in piu’ soluzioni, puo’ ripristinare l’originaria disponibilita’ con versamenti successivi ed utilizzare nuovamente il crdito cosi’ reintegrato (art. 1843 cc). E
2 A tal proposito va detto che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14470 del 9 luglio 2005, ricordando che la legge sulla trasparenza bancaria (art. 3, comma terzo, della legge n. 154 del 1992) e il testo unico bancario (art. 117, comma secondo), pur prevedendo la forma scritta a pena di nullità  per il contratto di apertura di credito, al contempo attribuiscono al CICR (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio) il potere di prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta (cfr. www.altalex.it)
[3] Quanto agli interessi ed alla loro maturazione si applica l’art. 120 comma 2 del TUB che ha legittimato l’anatocismo a condizione che nelle operazioni di conto corrente sia assicurata al cliente la stessa periodicita’ nel conteggio degli interessi debitori e creditori (anatocismo perfetto).
[4] Tenuto conto che il totale numero dare e’ 729.000


Come citare questo articolo

Elena Aida Mangiacasale, “L’apertura di credito”, Magistra Banca e Finanza, 14 maggio 2007, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/lapertura-di-credito/.

Attribuzione della fonte

Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione preferita è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

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