L’art. 1467 c.c. e la guerra al terrorismo. La sopravvivenza di un rapporto giuridico patrimoniale allorchè manchino, in misura notevole, le condizioni di equilibrio sulle quali esso è sorto.

ARGOMENTI
Le banche possono ricevere la segnalazione dei nuovi pareri, delle schede e degli approfondimenti pubblicati da Tidona Giuridica. Richieda l'iscrizione →

Di Giandiego Monteleone
17 dicembre 2001

Gli attentati alle Twin Towers hanno avuto ripercussioni non solo nel campo politico, militare ed economico, ma anche nel campo giuridico. In effetti, molti dei contratti ad esecuzione differita, firmati prima dell’11 settembre ’01, sono a rischio revisione o risoluzione a causa della situazione di crisi dei mercati che si è prodotta a seguito di quei tragici eventi.

Particolari problemi non pone il caso in cui i contraenti (soprattutto nelle grandi operazioni finanziarie a livello internazionale) hanno inserito nei propri contratti apposite clausole di guerra o generiche clausole di sopravvenuta forza maggiore, che prevedono la risoluzione del contratto ovvero la revisione delle condizioni, in particolare quelle economiche, quando vi siano situazioni, come quella attuale, di grave crisi dei mercati internazionali.

Invece, nei casi in cui manchi questa disciplina pattizia, l’unico strumento di tutela utilizzabile nel nostro ordinamento è quello contenuto nella clausola legale rebus sic stantibus, cui si ispira l’art. 1467 c.c., in forza del quale un rapporto giuridico patrimoniale, se non diversamente disciplinato, non può essere tenuto in vita (salva la riduzione ad equità ) quando siano mancate, in misura notevole, le condizioni di equilibrio sulle quali esso è sorto, vale a dire quando eventi eccezionali e imprevedibili rendano troppo onerosa la prestazione (cfr. Cassazione civile, sez. II, 11 novembre 1986 n. 6584).

Si ritiene che attraverso l’articolo 1467 c.c. abbia trovato ingresso nel nostro ordinamento la presupposizione. Essa ricorre quando una determinata situazione, di fatto o di diritto, passata, presente o futura, di carattere oggettivo – il cui venir meno o il cui verificarsi sia, cioè, del tutto svincolato dall’attività  e dalla volontà  dei contraenti e non costituisca l’oggetto di una loro specifica obbligazione – possa, in mancanza di un espresso rimando ad essa nel testo contrattuale, ritenersi tenuta presente dai contraenti medesimi nella formazione della loro volontà  come presupposto comune avente valore decisivo ai fini della permanenza del vincolo contrattuale (cfr. Cassazione civile sez. II, 3 dicembre 1991 n. 12921). Pertanto, essendo la risoluzione per eccessiva onerosità  applicabile nei contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita in presenza di avvenimenti straordinari o imprevedibili, la dottrina più recente (Ferri, Gabrielli) ha ritenuto applicabile, nei limiti dell’art. 1467 c.c., la clausola legale rebus sic stantibus, in base alla quale l’efficacia del contratto per il futuro è subordinata al fatto che le posizioni contrattuali di partenza non si modifichino. Ciò accade quando, in virtù di eventi straordinari come quelli attuali, gli equilibri contrattuali si spostino, si sovverta l’economia del negozio e si ripartisca il rischio contrattuale diversamente da come stabilito dalle parti. Altri (Santoro Passarelli) sono contrari a queste conclusioni, ritenendo che non trovi ingresso nel nostro ordinamento la presupposizione, la quale sarebbe una “modalità  non sviluppata” del negozio, non risultante dal tenore della dichiarazione e per questo non riconoscibile dagli interessati e perciò irrilevante. La spiegazione dell’art. 1467 c.c. sarebbe da ricercare piuttosto nella necessità  di dare rilievo oggettivo o soggettivo al sopravvenuto squilibrio patrimoniale delle prestazioni in occasione di eventi straordinari o imprevedibili.

Aderendo all’una o all’altra tesi, comunque, non si può tener conto del concetto di buona fede integrativa del contratto che serve a precisare il contenuto del rapporto obbligatorio oltre e a prescindere dalla pattuizioni contrattuali testuali. Se una circostanza dovesse sbilanciare notevolmente i valori delle prestazioni, interpretando il contratto sulla base del principio della buona fede, pur non considerando le rappresentazioni particolari di tale circostanza, sembra ingiusto addossarne gli esiti su una parte sola. Si potrebbe, semmai, dare rilievo alle qualità  soggettive delle parti contraenti in sede di giudizio di distribuzione del rischio contrattuale. Un imprenditore, presumibilmente ben consapevole dei rischi della propria attività , non potrebbe invocare la presupposizione nella stessa misura di un operatore occasionale o di un soggetto non esperto del settore.


Come citare questo articolo

Giandiego Monteleone, “L’art. 1467 c.c. e la guerra al terrorismo. La sopravvivenza di un rapporto giuridico patrimoniale allorchè manchino, in misura notevole, le condizioni di equilibrio sulle quali esso è sorto.”, Magistra Banca e Finanza, 17 dicembre 2001, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/lart-1467-c-c-e-la-guerra-al-terrorismo-la-sopravvivenza-di-un-rapporto-giuridico-patrimoniale-allorche-manchino-in-misura-notevole-le-condizioni-di-equilibrio-sulle-quali-esso-e/.

Attribuzione della fonte

Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione preferita è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

Le banche possono ricevere la segnalazione dei nuovi pareri, delle schede e degli approfondimenti pubblicati da Tidona Giuridica. Richieda l'iscrizione →
Le informazioni contenute in questo sito web e nella rivista "Magistra Banca e Finanza" sono fornite solo a scopo informativo e non possono essere ritenute sostitutive di una consulenza legale. Nessun destinatario del contenuto di questo sito, cliente o visitatore, dovrebbe agire o astenersi dall'agire sulla base di qualsiasi contenuto incluso in questo sito senza richiedere una appropriata consulenza legale professionale, da un avvocato autorizzato, con studio dei fatti e delle circostanze del proprio specifico caso legale.