Tribunale di Vasto, 11 ottobre 2019
Sentenza:
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’assegno non può mai essere emesso a garanzia di un debito, per il dirimente motivo che alle parti non è consentito modificare la funzione tipica dell’assegno stesso, che è quella di un normale mezzo di pagamento delle obbligazioni. In buona sostanza, il patto con cui due soggetti si accordano per il rilascio di un assegno bancario a scopo di garanzia è nullo, perché è contrario alle norme imperative dell’ordinamento (norme che, come detto, conferiscono inderogabilmente all’assegno la natura di uno strumento di pagamento). Il vizio di nullità colpisce, però, soltanto l’accordo delle parti, ma non anche l’assegno o il contratto nell’ambito del quale tale accordo è stato raggiunto, con la conseguenza pratica che l’assegno vale comunque come promessa di pagamento e, dunque, come titolo pagabile a vista al portatore, può essere portato all’incasso in qualsiasi momento dal creditore. In altre parole, una volta dichiarato nullo il patto di garanzia, l’assegno non è altro che una promessa di pagamento (cfr., Cass., n. 4368/95) e spetterà all’emittente l’onere di dimostrare l’inesistenza del debito. Tali principi di diritto sono stati ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità , secondo la quale “l’emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia – nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall’art. 1343 c.c., sicché, non viola il principio dell’autonomia contrattuale sancito dall’art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all’art. 1988 c.c.” (cfr., Cass., 24/05/2016, n. 10710;Cass., n. 4368/95). Ne consegue che l’assegno privo di data è nullo quale titolo di credito, anche se, nei rapporti tra traente e prenditore, esso vale a dimostrare la sussistenza di una promessa di pagamento a norma dell’art. 1988 c.c., implicando, di conseguenza, solo una presunzione “iuris tantum” dell’esistenza del rapporto sottostante, fino a che l’emittente non fornisca la prova dell’inesistenza, dell’invalidità o dell’estinzione di tale rapporto (cfr., Cass. 16.11.1990 n. 11100; Cass. 5.11.1990 n. 10617; Cass., n. 4368/95). Ciò che viene a configurarsi, in altre parole, è una presunzione semplice inerente all’esistenza, tra le parti, di un rapporto di debito-credito, per vincere la quale grava sul debitore l’onere della prova circa l’inesistenza o l’invalidità del rapporto stesso ovvero circa l’avvenuto adempimento della propria prestazione. Ciò premesso, “deve essere ritenuto legittimo il comportamento del creditore che abbia posto all’incasso l’assegno privo di data consegnatogli dal debitore, inizialmente quale garanzia del proprio adempimento, a fronte del mancato assolvimento dell’onere probatorio indicato da parte del debitore medesimo” (cfr., Trib. Vicenza, Sez. II, 01/07/2010; Trib. Pistoia, ord. 10/12/2002).
Studio Legale Tidona, “Assegno emesso a garanzia di un debito. Le conseguenze sul titolo”, Magistra Banca e Finanza, 22 ottobre 2019, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/lassegno-non-puo-essere-emesso-a-garanzia-di-un-debito-le-conseguenze-sul-titolo/.
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