L’assegno postdatato non ha natura di titolo esecutivo neppure se sia regolarizzato fiscalmente successivamente all’emissione

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A cura dello Studio

5 ottobre 2012

L’assegno postdatato, usurpando le funzioni proprie della cambiale, ma sfuggendo alla relativa tassa sul bollo, è da considerarsi assegno con bollo irregolare (in quanto postdatato), con la conseguenza che non può essergli riconosciuto natura di titolo esecutivo, nemmeno se successivamente sia stato o venga regolarizzato fiscalmente (Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 5069 del 3 marzo 2010).

L’esplicita abrogazione, avvenuta in virtu’ dalla L. 28 aprile 1967, n. 263, art. unico, dalla L. sugli assegni n. 1736 del 1933, art. 119 che subordinava l’azione di regresso alla regolarizzazione fiscale presso l’Ufficio del Registro ha comportato, infatti, l’abrogazione implicita del precedente art. 118 che, a sua volta, subordinava la qualità  di titolo esecutivo dell’assegno alla successiva bollatura nel termine prescritto dalla legge (in tal senso Cass., 6.9.1976 n. 3104; Cass. 21.1.1985 n. 191; Cass. 11.8.1987 n. | 6890).

Del resto, il principio della necessità  dell’originaria osservanza della legge sul bollo, ai fini del riconoscimento come titolo esecutivo dell’assegno bancario (oltre che della cambiale e del vaglia cambiario), è sancito espressamente dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 20 il quale, fra l’altro, dispone, al comma 3, che la relativa inefficacia deve essere rilevata d’ufficio dai giudici, conformemente a quanto prevedeva il richiamato art. 118, comma 3.

Erroneamente, il giudice di merito ha, pertanto, posto a fondamento della sua decisione, di rigetto dell’opposizione a pignoramento presso terzi, la norma del R.D. n. 1736 del 1933, art. 31, comma 3.

Infatti non è la irregolarità  come titolo dell’assegno, perché postdatato, ma la sua qualità  di titolo esecutivo.

E se è vero che la postdatazione non induce, di per sè, la nullità  dell’assegno bancario, ma comporta soltanto la nullità  del relativo patto per contrarietà  a norme imperative, poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento (v. anche Cass. 6 giugno 2006 n. 13259; Cass. 25 maggio 2001 n. 71359); è altrettanto vero che lo stesso non può valere, però, come titolo esecutivo.


Come citare questo articolo

Studio Legale Tidona, “L’assegno postdatato non ha natura di titolo esecutivo neppure se sia regolarizzato fiscalmente successivamente all’emissione”, Magistra Banca e Finanza, 5 ottobre 2012, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/lassegno-postdatato-non-ha-natura-di-titolo-esecutivo-neppure-se-sia-regolarizzato-fiscalmente-successivamente-allemissione/.

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