Di Maurizio Tidona, Avvocato
L’art. 2901 del codice civile dispone che:
“[I]. Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
[II]. Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.
[III]. Non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto.
[IV]. L’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione”.
La giurisprudenza di legittimità considera, in tema di azione revocatoria ordinaria, una nozione di credito estesa anche alle sole aspettative del creditore, non occorrendo che il credito sia certo e determinato nel suo ammontare ma essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, come si desume dal dettato della legge, che prevede tale forma di tutela anche per crediti soggetti a condizione.
Tale interpretazione assai estesa è coerente con la ratio ispiratrice dell’azione revocatoria, la quale non persegue finalità restitutorie mirando invece a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore a beneficio di tutti i creditori ed anche a tutela di una legittima aspettativa di credito (Cass. n. 5359/2009).
Pertanto, ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria, non è necessario al creditore essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una semplice aspettativa che non si riveli “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cass. n. 20002/2008; Cass. n. 1813/2008; Cass. n. 3981/2003).
Il pregiudizio alle ragioni del creditore, che la norma dell’art. 2901 c.c. mira ad evitare e che si concretizza nella sopravvenuta insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, può essere arrecato anche da un singolo atto di disposizione ove di per sè sia idoneo a determinare la variazione del patrimonio del debitore rendendo più difficile o comunque più incerta l’esazione del credito.
In relazione al momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza del pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l’insufficienza dei beni del debitore nell’offrire una sufficiente garanzia patrimoniale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato essere quello in cui viene compiuto l’atto di disposizione di cui si chiede la revocatoria (Cass. n. 23743/ 2011).
A tale esatto momento sarà difatti possibile valutare se il patrimonio residuo del debitore fosse sufficiente a soddisfare le ragioni del creditore, restando invece assolutamente irrilevanti le successive vicende patrimoniali del debitore non collegate direttamente a quell’atto di disposizione (Cass. n. 755/1969).
Maurizio Tidona, “L’azione revocatoria ordinaria e il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza del pregiudizio alle ragioni del creditore”, Magistra Banca e Finanza, 1 marzo 2012, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/lazione-revocatoria-ordinaria-e-il-momento-storico-in-cui-deve-essere-verificata-la-sussistenza-del-pregiudizio-alle-ragioni-del-creditore/.
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