Di Valeria Masella
Capitolo Primo
PRECEDENTI STORICI E CARATTERISTICHE ATTUALI DEL SERVIZIO BANCARIO
1. Gli horrea imperiali.
2. I depositi chiusi e le società di casse-forti.
3. Il servizio bancario delle cassette di sicurezza nel XX sec. in Europa e in Italia.
4. Il servizio delle cassette di sicurezza nell’attuale organizzazione bancaria italiana.
Capitolo Secondo
NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO
5. Il problema della natura giuridica del servizio bancario delle cassette di sicurezza.
21
6. La teoria del contratto di deposito.
7. La teoria del contratto di locazione.
8. La teoria del contratto misto.
Capitolo Terzo
LA DISCIPLINA CONTRATTUALE
Sezione I. Generalità
9. Requisiti del contratto.
10. La stipula del contratto e la disciplina antitrust.
11. Procedimenti connessi alla conclusione del contratto.
12. Modalità di fruizione del servizio. Il documento o tessera di riconoscimento.
Sezione II. Diritti e obblighi del cassettista
13. L’uso.
14. Il canone.
Sezione III. Le obbligazioni della banca
15. La prestazione locatizia. Idoneità dei locali di custodia.
16. La prestazione di custodia. L’integrità della cassetta.
Sezione IV. La responsabilità della banca
17. Il caso fortuito.
18. Il furto.
19. La lesione, la manomissione della cassetta di sicurezza.
20. La prova del danno.
Sezione V. Clausole limitative della responsabilità della banca
21. Termini della questione.
22. Art.2 N.B.U., limitazione dell’oggetto contrattuale.
23. Analisi economica e spiegazione “innocente” della clausola limitativa di responsabilità bancaria.
24. Art.2 N.B.U., limitazione di responsabilità della banca.
25. Limitazione di responsabilità della banca e la disciplina degli artt. 1469 bis e seguenti c.c..
Sezione VI. Altre vicende contrattuali
26. Apertura forzata della cassetta.
27. Il fallimento dell’utente.
28. Esecuzione forzata sul contenuto delle cassette di sicurezza.
29. Estinzione del contratto.
Capitolo Quarto
LA MORTE DELL’INTESTATARIO
30. Art. 1840, comma 2° c.c..
31. Titolarità dei beni contenuti in cassetta.
32. L’apertura della cassetta: l’inventario.
33. Rinvenimento in cassetta di un testamento olografo.
APPENDICE
Bibliografia.
Giurisprudenza.
Decisioni di altre Autorità .
Modulo contrattuale (Modello I).
Modulo di registrazione delle operazioni d’apertura della cassetta di sicurezza (Modello II).
Capitolo Primo
PRECEDENTI STORICI E CARATTERISTICHE ATTUALI DEL SERVIZIO BANCARIO
Sommario: 1.Gli horrea imperiali. – 2. I depositi chiusi e le società di casse-forti. – 3. Il servizio bancario delle cassette di sicurezza nel XX sec. in Europa e in Italia. – 4. Il servizio delle cassette di sicurezza nell’attuale organizzazione bancaria italiana.
1. Gli horrea imperiali.
I primordi del servizio bancario delle cassette di sicurezza possono essere individuati negli horrea dell’epoca imperiale romana, grandi magazzini fortificati di proprietà statale o privata nei quali venivano locati, dietro corrispettivo, spazi di varie dimensioni arca, armarium, cellae, loculos per conservare e proteggere beni preziosi da eventuali furti o incendi.
La lex horreorum trovata a Roma presso il Testaccio nel 1885 [1] si riferisce agli horrea imperiali di Nerva (96 – 98) o, secondo altri di Adriano (117 – 138).
Non è sicuro che anche gli argentarii, ovvero i banchieri, usassero tenere armaria o arcae al servizio dei loro clienti[2].
Secondo l’opinione dominante, condivisa dal Molle[3], il contratto che dava luogo al deposito negli horrea era qualificabile come locatio conductio rei, ciò perché nelle fonti (compresa la lex horreorum) l’horrearius veniva pure denominato locator ed era gravato dall’obbligo di custodia assunto prima con patti non formali e poi incluso nel rapporto come suo effetto naturale[4].
Autori come Arcangeli[5] e La Lumia[6] invece, non hanno avuto dubbi nell’associare il servizio bancario delle cassette di sicurezza ai depositi chiusi.
Pertanto, l’ Arcangeli[7] ne rintraccia i precedenti storici nel: deposito in cista signata [8] e nella pecunia in sacculo signata[9], di cui parla lo stesso Ulpiano.
E’ evidente come la dottrina, già nello studio delle origini del servizio bancario in questione, sia condizionata dal problema della natura giuridica dello stesso.
Significativa, nonché pienamente condivisibile, risulta essere l’osservazione del Molle il quale constata come:
“Il precedente degli horrea ”¦ , nessuna importanza ha ”¦ per la storia del servizio in esame, che è di data recente, collegata allo sviluppo grandioso della ricchezza mobiliare del secolo scorso.” [10].
2. I depositi chiusi e le società di casse-forti.
All’organizzazione attuale del servizio bancario delle cassette di sicurezza, si è arrivati per successivi adattamenti a partire dai depositi chiusi che nascevano dall’esigenza di consegnare ad altri, cose preziose perché fossero custodite da pericoli di ogni specie.
Al contratto di deposito, quale mezzo semplice e primitivo di gratuita prestazione di amichevoli servigi, si è sostituito prima quello presso i templi e conventi[11], poi il deposito bancario del quale abbiamo la testimonianza resa da Antonio De Amato, scrittore siciliano del XVII sec., il quale ragiona di depositi di denaro in sacculo obsignata in uso presso banchieri[12].
Comunque, una organizzazione vera e propria del servizio bancario delle cassette di sicurezza si ha solo in tempi recenti, quando la chiave sostituì i sigilli e rese più facile l’ispezione del contenuto della cassetta da parte del cliente[13].
L’evoluzione del servizio è descritta dal Wettstein [14] il quale racconta che inizialmente pesanti cassette di ferro erano portate direttamente in banca dai clienti. Problemi pratici costrinsero poi il banchiere a munirsi esso stesso delle cassette che originariamente vendeva agli interessati ed in seguito, per evidenti ragioni di convenienza, concedeva in uso per un periodo determinato. Ulteriore trasformazione del servizio descritta dall’Autore è quella che consentì ai clienti di accedere direttamente nei locali di custodia delle cassette per procedere, da soli o coadiuvati da un impiegato, alle operazioni di estrazione della cassetta.
Un esempio di sistema non ancora modificato nel senso appena descritto, ci è fornito dal Regolamento dei depositi a custodia con cassette della Banca Popolare di Vicenza (1891) il quale obbligava il cliente che voleva servirsi della cassetta, a farne richiesta con almeno un giorno d’anticipo[15].
In ogni caso l’origine del servizio bancario delle cassette di sicurezza non va cercata nell’ambito del commercio bancario, bensì presso apposite società di casse forti, costituitesi alla fine del XIX sec. allo scopo di mettere a disposizione del pubblico, per la custodia di valori, spazi vuoti in camere corazzate all’interno di edifici appositamente costruiti[16].
La prima società di casse-forti fu la Safe Deposit Company of New York fondata il 15 aprile del 1861 [17] e divenuta operativa soltanto nel 1863 [18].
L’esempio americano venne seguito, in Europa, dall’Inghilterra che costituì nel 1875 la National Safe Deposit Company Limited e dieci anni più tardi la Chancery Lane Safe Deposits and Offices Company Limited [19].
In seguito, a causa delle ingenti spese di impianto e della costosa organizzazione, il servizio delle cassette di sicurezza diventa appannaggio esclusivo degli istituti di credito ed è per questo che, in Italia, esso è stato introdotto esclusivamente dalle banche che ne detengono l’odierno monopolio traendone vantaggi economici indiretti, collegati alle operazioni che il cliente compie sui beni conservati in cassetta[20].
3. Il servizio bancario delle cassette di sicurezza nel XX sec. in Europa ed in Italia.
In Germania (1902) il funzionamento del servizio bancario delle cassette di sicurezza è stato minuziosamente descritto dall’Obst, impiegato a Berlino della Banca di Dresda, del quale si riportano alcune osservazioni annotate in un elementare e pratico libricino molto conosciuto[21].
L’Autore scrive che, per accedere all’interno delle camere corazzate tedesche, è necessaria una parola di riconoscimento (passwort) da comunicare all’impiegato addetto. Attraversata una pesante porta di ferro battuto, si giunge nei locali dove le cassette sono custodite in armadi, all’interno di appositi scompartimenti dotati di due serrature, le chiavi delle quali sono possedute: una dal cliente, l’altra dalla banca. Aperto lo scompartimento con l’aiuto di un impiegato dell’istituto di credito, un fattorino porta la cassetta di latta in uno stanzino dotato di tavolo, sedia e quanto necessario per scrivere e tagliare le cedole degli interessi. Il prezzo d’affitto annuo per la cassetta varia proporzionalmente alla sua grandezza. La sorveglianza delle camere blindate è garantita di giorno e di notte.
L’organizzazione del servizio descritta dall’Obst, non appare molto diversa da quella attuata nelle altre banche europee.
In Svizzera[22](1903) però, la passwort è sostituita da una carta di legittimazione e sovente ogni cassetta è chiusa da ben tre chiavi, due delle quali di proprietà dell’abbonato e conservate in copia dalla banca, all’interno di un plico sigillato dal cliente, onde evitare le spese di rottura della cassetta in caso di smarrimento delle stesse.
In Francia[23](1903), invece, gli istituti di credito rinunciano a partecipare all’apertura della cassetta sicché le chiavi sono detenute esclusivamente dall’abbonato.
Per quanto riguarda l’Italia(1905), l’Arcangeli[24], comparando diversi regolamenti bancari, ha constatato come la pratica più diffusa affidasse: alla banca, le chiavi del forziere e al cliente, le due chiavi della cassetta. Alcuni ordinamenti italiani richiedevano pure che l’abbonato chiudesse la cassetta con un proprio sigillo, per altri invece tale formalità era facoltativa. In prova del contratto era rilasciato al cliente italiano un libretto, una polizza o una ricevuta sulla quale l’impiegato addetto al servizio registrava giorno ed ora dell’apertura della cassetta. Talvolta quest’annotazione era apposta su uno speciale registro ed era sottoscritta dall’abbonato. In fine, un’ulteriore peculiarità della maggior parte dei regolamenti bancari italiani era costituita dalla dichiarazione di valore degli oggetti collocati nella cassetta, con il pagamento di una tassa commisurata al quantum dichiarato.
4. Il servizio delle cassette di sicurezza nell’attuale organizzazione bancaria italiana.
Attualmente, il servizio bancario delle cassette di sicurezza rappresenta una tra le più importanti operazioni accessorie[25] fornite dagli istituti di credito che ne traggono un vantaggio economico non immediato, connesso alle operazioni effettuate sui beni custoditi. In effetti, il ricavo derivante dai canoni d’abbonamento percepiti non soddisfa le spese d’organizzazione e gestione del servizio.
Le fonti normative di disciplina del contratto, sono costituite dalle disposizioni contenute negli artt. 1839-41 del codice civile che inserisce tale servizio tra i contratti bancari.
A completamento delle scarne disposizioni contenute nel codice civile del 1942, sono intervenute, a far data dal 1° gennaio 1954, le Norme Bancarie Uniformi (N.B.U.) che, predisposte dall’Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.), contribuiscono ad introdurre un sistema omogeneo di condizioni contrattuali per le aziende di credito volto ad eliminare o quantomeno a ridurre, le diversità e specificità di disciplina, adottate dai vari regolamenti ed usi bancari[26].
La stipula del contratto di abbonamento avviene tramite contrattazione standardizzata[27] attuata attraverso il semplice atto di adesione dell’utente, il c.d. cassettista[28], ad un modulo prestampato contenente la regolamentazione minuziosa del costituendo rapporto.
Il modulo (Modello I.) adottato dagli istituti di credito è generalmente redatto dall’A.B.I. che, ormai da tempo, cura gli schemi tipo dei contratti bancari, in modo che risultino rispondenti, il più possibile, alle esigenze mutevoli del mondo degli affari.
Inoltre, in base all’odierno regolamento del servizio delle cassette di sicurezza, la banca mette a disposizione del cliente degli scompartimenti o loculi di varie dimensioni, contenuti in una cassaforte incorporata nell’edificio bancario e dotati di uno sportello, munito di serratura, per la cui apertura è necessario il concorso di due differenti chiavi: una c.d. di passo[29], tenuta dalla banca ed una tenuta dall’utente. L’abbonato, se l’impianto lo consente, può applicare alla cassetta un lucchetto, per l’esistenza e l’integrità del quale la banca non assume responsabilità . Il lucchetto può essere pure apposto sulla scatola mobile di cui le cassette sono generalmente fornite, per consentire il trasporto del contenuto delle stesse in apposite cabine, dove compiere, con maggior riserbo, le operazioni collegate all’uso della cassetta. Con tale servizio si offre al cliente, oltre la garanzia della sicurezza, quella della massima segretezza, poiché la banca rimane estranea alle operazioni di immissione e ritiro dei beni depositati, limitandosi: ad accertare l’esistenza dell’autorizzazione; ad annotare su un modulo (Modello II.) da conservare in apposito registro le operazioni effettuate ed a verificare che non siano introdotte in cassetta cose pericolose o nocive.
In ultimo è da notare che alcune agenzie di credito, per evidenti ragioni di sicurezza, affiancano all’esibizione del tesserino identificativo rilasciato dalla banca all’atto della stipula del contratto, da esibire prima dell’ingresso in cassaforte, complessi rilevatori biometrici, tali i dispositivi che consentono l’accesso all’utente solo dopo averne riconosciuto il palmo della mano.
Capitolo Secondo
NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO
Sommario: 5. Il problema della natura giuridica del servizio bancario delle cassette di sicurezza. – 6. La teoria del contratto di deposito. – 7. La teoria del contratto di locazione. 8 – La teoria del contratto misto.
5. Il problema della natura giuridica del servizio bancario delle cassette di sicurezza.
Il problema della natura giuridica del servizio bancario delle cassette di sicurezza, ha interessato dottrina e giurisprudenza già nella vigenza del Codice civile del 1865 e del Codice del commercio del 1882 [30].
All’epoca, il contratto atipico delle cassette di sicurezza, derivato dai depositi chiusi[31], privo di un’apposita disciplina normativa e sottoposto a regolamenti bancari fra loro eterogenei, destava l’attenzione di molti studiosi.
Minuziosa è l’analisi delle varie opinioni operata dall’Arcangeli[32], il quale fa riferimento ad autori tedeschi come: Dernburg[33] e Von Schey[34] che vedono nel rapporto tra banca e cliente un contratto di deposito e Wettstein[35] il quale ha riconosciuto nel contenuto del contratto elementi accessori alla locazione di cosa.
Valery[36], Leven[37] e il Van Manen[38], di nazionalità francese, affermavano, trattarsi di contratto di locazione.
Il Bondi[39] vedeva, invece, nel servizio bancario in questione una combinazione tra locazione e deposito, mentre il Corradi[40] configurava il contratto come innominato costituito dalla locazione di cosa e dalla locazione d’opera che sostitutiva il deposito poiché vi era la mancanza della consegna .
Il nomen juris del servizio bancario rimane indefinito anche dopo l’emanazione del Codice civile del 1942 come risulta, esplicitamente, dalla Relazione del Guardasigilli n.740, nella quale si legge:
“Il servizio bancario delle cassette di sicurezza è regolato negli artt.1839-41 in modo da lasciare impregiudicata la questione della sua natura giuridica” [41].
Solo con l’entrata in vigore delle N.B.U. (1° gennaio 1954), intervenute a regolamentare dettagliatamente anche il servizio bancario delle cassette di sicurezza, si è ridotta in dottrina, l’importanza dell’esatta qualificazione giuridica del contratto resasi necessaria soprattutto ai fini dell’individuazione delle norme ad esso applicabili [42].
6. La teoria del contratto di deposito.
Il “deposito chiuso” rappresenta la qualificazione giuridica più antica del servizio bancario delle cassette di sicurezza[43].
Tale teoria, rilevata la ricorrenza nel rapporto di due prestazioni: la concessione in uso della cassetta e la custodia assunta dalla banca, ritiene che proprio nella custodia sia identificabile la causa, ovvero la funzione contrattuale[44].
L’opinione, giustificata dalla genesi storica del servizio, nato dai depositi chiusi, è stata condivisa dalla dottrina germanica di fine XIX sec.[45] ed in Italia ha trovato numerosi sostenitori.
Uno di questi è il Bonelli[46]che ha inquadrato il servizio come concorso simultaneo di comodato e di deposito chiuso, il primo ad identificare l’uso della cassetta mobile che la banca presta al cliente, il secondo a definire lo scopo contrattuale.
Scialoja[47] parla, invece, di concorso successivo tra locazione di cosa e deposito perché l’istituto di credito concede al cliente l’utilizzo della cassetta come preparatorio al successivo contratto di deposito che si perfeziona con l’uso da parte del cliente.
Martorano[48] ritiene di poter aderire alla teoria del contratto di deposito evidenziando come la locazione sia strumentale alla custodia.
Altri autori italiani trai quali: Balbi[49], Funaioli[50] e Molle[51], hanno più semplicemente definito il servizio come tipico contratto di custodia.
Anche parte della giurisprudenza[52] immediatamente successiva all’emanazione del codice civile del 1942 ha accolto la teoria del deposito chiuso, affermando che i rapporti possessori tra banca e cliente sono tali per cui l’istituto bancario, proprietario e possessore della cassetta in nome del cliente, viene a detenere il contenuto che si obbliga a custodire.
La teoria in esame è stata criticata sotto più profili.
Si è rilevato che il contratto in esame difetta della traditio, ovvero della consegna alla banca della cosa da custodire, elemento essenziale del deposito[53].
Uguale discorso può farsi in merito alla “cosa mobile” espressamente voluta dalla legge nella nozione del deposito (art. 1766) e non sempre presente nel servizio in questione visto che il “forziere”[54](la cassetta all’interno del loculo in concessione) non è presente in tutte le cassette di sicurezza[55].
Si è pure osservato che la prestazione della locazione è poco strumentale visto che è convenuta sin dal momento della conclusione del contratto ed il cliente in ogni caso (sia che usi o non la cassetta), è tenuto a versare il corrispettivo del canone [56].
E’ smentita pure l’esistenza di qualsiasi rapporto tra gli oggetti collocati in cassetta e la banca[57].
Per il Ferri[58] l’attività di custodia rappresenta un presupposto contrattuale, dal momento che l’utente conta sulla sorveglianza dei locali da parte dell’istituto di credito, già prima della stipula del contratto.
7. La teoria del contratto di locazione.
La teoria che definisce il servizio bancario delle cassette di sicurezza come contratto di locazione, trova le sue origini in un indirizzo dottrinale antecedente all’emanazione dell’attuale codice civile[59].
Le ragioni che conducono a tale qualificazione giuridica, derivano dalla configurazione del servizio come contratto col quale la banca mette a disposizione dell’utente, che paga un canone, uno spazio di cui egli può disporre in modo esclusivo al quale è abbinato un servizio “accessorio” di custodia. In effetti, in quest’ottica, numerose sono le analogie con la disciplina dettata dal codice per la locazione (artt.1751 e ss.), definita come contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un periodo determinato, verso il pagamento di un corrispettivo[60].
Tale orientamento, prima di essere aspramente criticato, troverà elementi di differenziazione tra i suoi sostenitori così alcuni autori, rifacendosi all’impostazione francese, qualificano il servizio come locazione di cosa sicura[61], mentre altri privilegiano la riconduzione alla locazione di immobili[62].
Autorevole sostenitore delle teoria del contratto di locazione è il Ferri che definisce il servizio in questione come locazione di cosa[63], la cui caratteristica consiste nelle particolari qualità che l’oggetto locato deve presentare per volontà delle parti[64].
In ogni modo, gli stessi fautori della teoria in esame affermano che la banca si fa carico anche dell’obbligazione di custodia definita come presupposto contrattuale[65] o elemento accessorio, integrativo, eventuale[66].
In giurisprudenza la natura sostanzialmente locatizia del contratto è emersa in Cass. 27 luglio 1976 n. 2981 [67].
Quest’indirizzo, così come quello della teoria del deposito analizzato precedentemente, è opinabile a causa del processo di tipizzazione per assorbimento – di cui si dirà più estesamente in seguito – che si traduce, in questo caso, nella degradazione della prestazione di custodia e nella prevalenza della concessione in uso della cassetta.
La consapevolezza del carattere insoddisfacente di questo procedimento metodologico, ha portato la dottrina ad abbandonare tale concezione e ad elaborare nuove teorie.
8. La teoria del contratto misto.
Dottrina e giurisprudenza più recenti annoverano il servizio bancario delle cassette di sicurezza tra i contratti misti[68], i quali sono stati oggetto di molteplici studi e considerazioni[69].
In merito al problema del “se, ed in qual senso, sia possibile parlare di contratti misti”[70], tre sono le soluzioni prospettate ovvero:
– la teoria dell’assorbimento che prevede l’applicazione normativa corrispondente alla prestazione giuridica prevalente (metodo utilizzato nella teoria del contratto di deposito ed in quella del contratto di locazione pocanzi analizzate);
– la teoria dell’applicazione analogica delle norme che per compatibilità sono applicabili al contratto stipulato;
– la teoria della combinazione che consiste nell’applicazione delle norme relative alle varie prestazioni proprie del contratto.
Considerato che il principio dell’assorbimento non consente la distinzione tra il contratto misto e quello nominato del quale si applica la disciplina, così come il metodo dell’applicazione analogica, soltanto la teoria della combinazione consente di definire i contratti misti come categoria autonoma.
Ciò precisato si conviene con quella parte della dottrina che ravvisa nel servizio bancario delle cassette di sicurezza due prestazioni: una locatizia, l’altra di custodia, entrambe “principali ed a influenza causale” [71].
Per l’utente, la messa a disposizione della cassetta sarebbe inutile se non fosse il mezzo per raggiungere il “fine di sicurezza” [72] che caratterizza il servizio anche nel nome.
Proprio la coesistenza tra custodia e locazione conduce alla definizione di natura giuridica mista o sui generis[73] del contratto.
La concezione mista[74] prevale anche nella giurisprudenza, a tal proposito si è pronunciata la Cass. del 29 gennaio 1964 n.236 [75] e del 7 maggio 1992 n. 5421 [76], nonché il Trib. Salerno del 29 novembre 1982 n. 1850 [77].
Le critiche a tale orientamento non sono mancate.
Il Molle[78], ravvisando il carattere tipico del servizio in esame disciplinato tra i contratti bancari nel codice civile (lib. IV tit.III capo XVII sez. II), esclude che si possa parlare di contratto misto, composto da elementi propri di altri contratti e perciò atipico. Della stessa opinione è il Ferri[79].
A quanto osservato si può obbiettare però, che il legislatore del ”˜42 ha disciplinato tale servizio lasciandone volutamente indeterminata la natura giuridica che rimane mista risultato della combinazione tra locazione di cosa e custodia[80].
Inoltre, si è notato che non è tipico il contratto che ha ricevuto il nomen dal legislatore bensì quello che ne ha ricevuto una completa disciplina, non ravvisabile nelle scarne disposizioni contenute negli artt.1839 – 41 c.c. [81].
Pertanto, si condivide quella parte della dottrina che individua nel servizio bancario delle cassette di sicurezza un contratto misto unilaterale, nel senso che solo da un lato (ovvero dalla parte dell’istituto di credito) è ravvisabile il combinarsi di più prestazioni dettagliatamente disciplinate nello schema legale.
In ogni caso, attualmente, il problema della natura giuridica delle cassette di sicurezza assume un rilievo secondario rispetto a quello della determinazione dei limiti di responsabilità della banca nella gestione del servizio, fulcro delle correnti dissertazioni tra giuristi[82].
Capitolo Terzo
LA DISCIPLINA CONTRATTUALE
Sezione I. Generalità
Sommario: 9. Requisiti del contratto. – 10. La stipula del contratto e la disciplina antitrust. – 11. Procedimenti connessi alla conclusione del contratto. – 12. Modalità di fruizione del servizio. Il documento o tessera di riconoscimento
9. Requisiti del contratto.
Il servizio delle cassette di sicurezza è fornito dall’istituto bancario al cliente in seguito alla stipulazione di un contratto consensuale, non formale, d’adesione e d’ordinaria amministrazione [83].
Si parla di contratto consensuale perché si perfeziona con l’accordo delle parti [84].
La forma, non prescritta da alcuna norma giuridica ma prevista dalle N.B.U., è richiesta ad probationem ossia ai fini della prova per l’opponibilità del contratto nei confronti dei terzi[85]e non ad substantiam, è per questo che si parla di contratto non formale.
La stipula del contratto d’abbonamento alle cassette di sicurezza avviene per adesione ovvero tramite la sottoscrizione, da parte dell’utente, di un modulo (Modello I.) contenente la dettagliata regolamentazione del rapporto e predisposto unilateralmente dall’istituto di credito che, generalmente, si avvale degli schemi proposti dall’A.B.I.[86] .
Il contratto è atto d’ordinaria amministrazione in quanto diretto alla conservazione dei valori e, pertanto, può essere validamente stipulato dall’inabilitato e dal minore emancipato senza l’assistenza del curatore, dal genitore del minore o dal tutore dell’interdetto senza la previa autorizzazione del giudice tutelare, dal mandatario generale in nome del mandante e dal rappresentante della società qualsiasi sia il tipo di società [87].
E’ un contratto a titolo oneroso e il canone dovuto dall’utente è proporzionato alla grandezza della cassetta e al periodo di tempo per il quale il servizio è richiesto[88].
Il contratto a tempo determinato, può avere durata semestrale o annuale a decorrere dal primo giorno del mese in cui è stipulato. Se il cliente non invia alla banca disdetta tramite lettera consegnata a mano o spedita per raccomandata, almeno quindici giorni prima della scadenza, la banca intende il contratto tacitamente rinnovato[89].
Il rapporto in questione, inoltre, può essere definito ad esecuzione continuata in quanto il distribuirsi dell’esecuzione nel tempo è carattere peculiare del servizio[90].
10. La stipula del contratto e la disciplina antitrust.
Alla conclusione del contratto di abbonamento alle cassette di sicurezza si giunge tramite la c.d. contrattazione standardizzata, una procedura semplificata che consiste nel semplice atto di adesione tramite sottoscrizione su di un modulo prestampato (Modello I.) contenente la regolamentazione minuziosa del servizio e rappresentante la lex contractus [91].
La diffusione di tale forma negoziale è da collegare sia alla “domanda sociale di normativa”[92], non appagata dall’ordinamento giuridico, sia alle caratteristiche di questo metodo di stipulazione che:
– evita squilibri negoziali preordinando i meccanismi di adeguamento del contratto al mutare delle condizione del mercato;
– conduce ad una esatta interpretazione ed esecuzione del contratto;
– prevede una rapida e agevole risoluzione di eventuali controversie[93].
Il modulo contrattuale è redatto seguendo le indicazioni dall’A.B.I. che elabora, aggiorna e diffonde le condizioni contrattuali generali (le N.B.U.), oggetto di una costante ed uniforme applicazione da parte delle banche associate, rappresentanti la quasi totalità degli istituti di credito operanti sul territorio nazionale[94].
Questa pratica ha sollevato in passato questioni dottrinali circa la necessità di un controllo pubblico sull’attività dell’A.B.I. . In tale ambito è intervenuta la legge n. 287 del 10 ottobre 1990, “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato” (L.287/90), che individua nella Banca d’Italia (B.I.), l’Autorità di Vigilanza per il controllo della concorrenza nel mercato bancario, costituito dalle operazioni di raccolta ed erogazione di credito nonché dalle attività riservate alle banche quali il servizio delle cassette di sicurezza.
La B.I. , organo svincolato dal potere politico dell’esecutivo e perciò “amministrazione indipendente”[95], può agire d’ufficio o su segnalazione di terzi, ivi comprese le associazioni di consumatori[96], sentito il parere obbligatorio, ma non vincolante, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato[97]. La suddetta pratica rappresenta un’eccezione rispetto alla prassi degli altri paesi europei in cui l’Autorità garante non è privata, in nessun caso, della propria competenza [98].
In merito alle attività svolte dalla B.I. a tutela della concorrenza nel mercato bancario delle cassette di sicurezza, è necessario menzionare l’avvio istruttoria ex art. 14 della L.287/90, predisposta nel 1993, ed avente ad oggetto le intese A.B.I.[99], le quali includono: gli “Accordi per le condizioni minime da applicare alle cassette di sicurezza” e le N.B.U. relative al servizio.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha espresso, in ambedue i casi, pareri positivi [100] circa l’esistenza d’intese volte a restringere la concorrenza attraverso attività consistenti nel fissare direttamente i prezzi d’acquisto e le altre condizioni contrattuali in violazione di quanto statuito ex art. 2 comma 2 lett. a L.287/90.
La B.I., a sua volta, ha chiuso l’istruttoria con un non luogo a procedere per ciò che attiene gli Accordi che, non più aggiornati dal 1983, sono stati, di fatto, disapplicati dalle banche e formalmente dichiarati decaduti dall’A.B.I. con Circolare Serie Tecnica R.n. 15 del 17 dicembre 1993 [101].
Per quanto riguarda, invece, le N.B.U. relative al servizio delle cassette di sicurezza, la B.I. ha verificato la violazione dell’art. 2 comma 2 lett. a L.287/90 nelle disposizioni:
– art.10: “Durata del contratto-Termine di preavviso per il recesso del cliente”;
– art. 11, comma 1: “Termini di preavviso per il recesso della banca”;
– art. 21: “Diffida di pagamento. Termine per adempiere”;
– art. 22, comma 1: “Termine dalla data di intimazione al cliente per la richiesta dell’autorizzazione al Pretore per l’apertura della cassetta di sicurezza”,“Diffida di pagamento”, “Termine per adempiere”;
– art.25: “Esonero da responsabilità ”;
– art. 27, comma 1: “Modalità di comunicazione delle modifiche delle norme”,
ed ha invitato l’A.B.I. a provvedere alla modifica delle stesse in modo da renderle conformi al dettato legislativo[102].
11. Procedimenti connessi alla conclusione del contratto.
All’atto della stipula del contratto di concessione in uso della cassetta di sicurezza, l’utente e l’istituto bancario concorrono alla determinazione di numerosi adempimenti.
Il cliente, oltre a depositare la firma, dichiara le proprie generalità e quelle delle persone autorizzate all’apertura della cassetta, ciò ad escludere che chiunque possa fruire del servizio celandosi dietro una sigla, un numero o un nome convenzionali[103].
Nel caso in cui il cliente fornisca alla banca un nome falso, questi non può opporsi al procedimento, anche giudiziale, volto a provare l’identità tra colui che assume i diritti nascenti dal contratto e colui che li esercita[104].
Contestualmente alla conclusione del contratto il cassettista deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al rapporto, preoccupandosi di avvisare per iscritto qualora l’indirizzo muti. Tale formalità consente alla banca di procedere all’intimazione ex art. 1841 c.c. in caso di apertura forzata della cassetta[105].
Titolari del servizio in questione possono essere più persone, si parlerà allora di una pluralità d’utenti. In questo caso, il contratto deve essere sottoscritto da tutti i cointestatari che dichiarano le proprie generalità , nonché quelle delle persone eventualmente autorizzate all’apertura della cassetta. Inoltre, secondo quanto disposto dall’art. 1840, comma 1° c.c., tutti i contitolari possono procedere singolarmente all’apertura della cassetta “salvo diversa pattuizione” scritta all’atto della stipula del contratto oppure successivamente. Si propende per un’utenza disgiunta poiché si presume che tra gli intestatari sussista un rapporto di fiducia, ma può accadere che, sopraggiunta l’incapacità di uno degli utenti, il legale rappresentante dello stesso richieda l’apertura congiunta. In tal caso, l’istituto di credito ricevuta comunicazione scritta e trascorso un periodo sufficientemente lungo per provvedere, deve pretendere il concorso di tutti gli intestatari per la fruizione del servizio[106].
L’istituto bancario, invece, all’atto della stipula del contratto, individuata la cassetta da concedere in uso al contraente, deve indicarne il numero sul tesserino rilasciato al cliente e procedere alla consegna della/e chiave/i[107]. Quest’ultimo adempimento, da alcuni autori definito “perfezionativo del contratto”[108], immette l’utente nel possesso della cassetta.
La banca, qualsiasi sia il numero degli intestatari, consegna un tesserino ed una sola chiave (massimo due) che rimane di proprietà dell’istituto di credito e, non può essere duplicata dal cliente.
In caso di perdita della chiave, l’utente, fatta una tempestiva comunicazione in banca, procede al pagamento delle spese relative all’apertura forzata della cassetta e al cambiamento della serratura[109]. Lo smarrimento del tesserino di riconoscimento, al contrario, non determina un pregiudizio dell’utente, visto che l’istituto di credito rilascia senza formalità il duplicato dello stesso[110].
12. Modalità di fruizione del servizio. Il documento o tessera di riconoscimento.
Per procedere all’operazione di apertura del servizio bancario delle cassette di sicurezza, l’utente deve mostrare, all’incaricato del servizio, la tessera di riconoscimento e, contestualmente, apporre la propria firma sul registro predisposto dalla banca[111].
Nel caso di cointestatari: se l’uso è disgiunto, l’utente deve firmare un modulo attestante l’esistenza in vita degli altri contitolari; se l’uso è congiunto si può aprire la cassetta solamente con la presenza simultanea di tutti gli utenti[112].
Il giorno e l’ora relativi alle operazioni d’apertura sono annotate su di una scheda (Modello II.) custodita in un apposito registro bancario.
Molto si è discusso in dottrina e giurisprudenza circa la natura del documento di riconoscimento. Ci si è chiesti se il tesserino sia un titolo di credito e perciò indispensabile al fine dell’apertura, oppure un documento di legittimazione attestante la qualità d’intestatario della cassetta[113].
Mori-Checcucci[114], insieme a Pirrone[115], affermano che il tesserino è solo un documento probatorio del rapporto tra banca e cliente, mentre il Molle lo definisce documento di legittimazione con la funzione “d’identificare l’avente diritto alle prestazioni”[116].
Sensibile alle menzionate osservazioni dottrinali, la giurisprudenza del Trib. Milano[117] parla di documento di legittimazione e definisce il tesserino come semplice documentazione del relativo contratto.
L’esattezza di questa impostazione è confermata dalla pratica di concedere l’apertura della cassetta all’utente, sprovvisto casualmente del tesserino ma conosciuto dall’addetto al servizio[118].
Sezione II.
Diritti e obblighi del cassettista
Sommario: 13. L’uso. – 14. Il canone.
13. L’uso.
Per effetto del contratto di abbonamento al servizio l’utente acquista il diritto di utilizzare la cassetta con l’osservanza delle modalità imposte dall’istituto bancario e nei limiti dell’orario fissato per accedere nel caveau [119].
Le eventuali variazioni apportate all’orario di accesso ai locali di custodia sono portate a conoscenza dei clienti tramite avviso esposto nei locali pubblici dell’ azienda di credito[120], comunque nulla vieta alla banca di consentire, in alcuni casi, un’apertura “fuori orario”[121].
Il cliente “osservando la diligenza del buon padre di famiglia”[122], utilizza la cassetta liberamente, nel senso che la banca si astiene dal controllare le operazioni che compie. L’istituto di credito acquisisce il diritto alla verifica del contenuto della cassetta, qualora abbia il sospetto che l’abbonato vi conservi oggetti pericolosi o in grado di arrecare un danno, un pregiudizio o un disturbo agli altri clienti. Nel caso in cui l’utente, nonostante abbia ricevuto lettera raccomandata, non si presenta alla verifica oppure ci sia urgenza la banca procede a:
– l’apertura forzata della cassetta alla presenza di un notaio che redige verbale;
– l’immissione del contenuto in un’altra cassetta la cui chiave di pertinenza dell’utente è sigillata in una busta con timbro del notaio e della banca e messa a disposizione del cliente[123]. Tale procedura è utilizzata anche nell’eventualità che la banca debba modificare o sostituire l’ impianto di custodia delle cassette e l’utente, benché avvisato, non collabori[124]. Se il controllo, effettuato con le modalità descritte, risulta positivo l’ente bancario può risolvere in tronco il contratto[125].
In ogni caso, l’azienda di credito, può recedere unilateralmente dal contratto senza specificarne i motivi, dandone preavviso di quindici giorni e restituendo la parte del canone già corrisposto, relativo al periodo di tempo in cui la cassetta non sarà più utilizzata[126]. La ratio della disposizione va ricercata nel fatto che l’accesso ai locali del tesoro riveste particolare carattere di pericolosità , causa di gravi responsabilità per la banca[127].
Anche il cliente ha facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione scritta con quindici giorni d’anticipo[128].
Inoltre, dato il carattere personale del contratto, l’utente (o gli utenti in caso di pluralità d’intestatari) non può concedere ad altri l’uso della cassetta ma ha facoltà di delegarlo ad una o più persone tramite autorizzazione scritta contemporanea oppure successiva alla conclusione del contratto[129].
In tema d’uso, il Molle segnala il c.d. blocco della cassetta che può essere disposto da un provvedimento “dell’autorità legittima o di fatto” ed esonera l’istituto bancario da ogni responsabilità . Tale vicenda si è presentata in Italia quando il Governo militare alleato, cessato il regime fascista, aveva bloccato le cassette di proprietà dei gerarchi e dei loro parenti, i quali vennero reimmessi nel possesso delle stesse tramite una procedura di sblocco regolamentata dalla legge n.911 del 11 luglio 1952, così come modificata dalla legge n.706 del 04 agosto 1955 [130].
14. Il canone.
Tra gli obblighi del cliente, preminente rilievo ha il pagamento del canone che avviene anticipatamente insieme alle spese ed oneri previsti dalla banca per il contratto di abbonamento della cassetta[131].
Il mancato assolvimento degli oneri descritti legittima la banca ad impedire la fruizione del servizio, infatti, trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione l’art. 1460 c.c. che autorizza un contraente a rifiutarsi d’eseguire la propria obbligazione: “se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria”. In quest’ambito emerge la funzione di garanzia che ha per la banca, il sistema di conchiusura delle cassette, qualunque sia la sua ricostruzione teorica[132].
Qualora il ritardo di pagamento si protragga oltre un mese si ha la risoluzione automatica del contratto per inadempimento grave dell’abbonato[133].
Nel caso di pluralità d’utenti tutti sono tenuti in via solidale ad adempiere gli obblighi nei confronti della banca[134].
Generalmente il canone viene stabilito in proporzione alla durata del contratto e alla grandezza del loculo[135].
Molto si è discusso in dottrina circa la possibilità di commisurare il canone anche all’ammontare dei beni depositabili.
Partendo dal presupposto che non sia consentito alle aziende di credito delimitare l’oggetto della propria prestazione, si è affermata l’impossibilità di graduare il canone al valore dei beni immessi in cassetta. I sostenitori di quest’opinione negano la natura assicurativa del contratto ed evidenziano come sarebbe impossibile instaurare un principio d’equivalenza tra ammontare del canone d’abbonamento e rischio corso dalla banca, perché l’obbligo risarcitorio dell’ente creditizio discende dall’inadempimento del contratto e non potrebbe, pertanto, costituire oggetto della prestazione come avviene invece per l’assicurazione[136].
La tesi esposta non convince perché nel nostro ordinamento, non esiste un principio di diretta corrispettività tra prestazioni e la regolazione dell’equilibrio sinallagmatico è rimessa dalla legge ai privati. Il principio di libertà dell’autonomia privata consente agli istituti di credito di collegare la misura del canone a qualunque condizione, compreso il valore dei beni immessi, non essendo necessario che al maggior prezzo pagato debba corrispondere un maggior obbligo di custodia della banca o l’allestimento di diverse misure di sicurezza[137]. Anzi, questo tipo di proporzionalità del canone al valore dei beni conferisce equilibrio alle prestazioni e l’immissione nella cassetta di valori superiori a quelli concordati, implica violazione dell’obbligo assunto dal cliente poiché la banca è nell’impossibilità di controllare il contenuto della cassetta. Questa prospettiva è stata confermata dalla giurisprudenza della Sez.II Trib. di Roma 19 ottobre 1987 n.13742 [138].
In definitiva si conviene con quella parte di dottrina che ritiene lecita la proporzione del canone al valore dei beni depositati, dato che tale prassi non si contrappone a nessun principio della normativa vigente.
Le eventuali spese per sequestri o pignoramenti operati sulla cassetta sono interamente a carico del cliente[139].
Le possibili modifiche economiche del contratto sfavorevoli al cliente, sono applicate rispettando le prescrizioni di cui agli artt. 118 e 161 secondo comma del D. lgs. n. 385 del 1993[140].
Sezione III.
Le obbligazioni della banca
Sommario: 15. La prestazione locatizia. Idoneità dei locali di custodia. – 16. La prestazione di custodia. L’integrità della cassetta.
15. La prestazione locatizia. Idoneità dei locali di custodia.
In precedenza si è definito il servizio bancario delle cassette di sicurezza come un contratto misto unilaterale, nel quale l’azienda di credito si impegna a fornire al cliente una prestazione locatizia ed una di custodia.
Nell’ambito della prima obbligazione la banca deve:
– fornire delle cassette solide, dotate di chiave non comune difficilmente imitabile e in buono stato di manutenzione (art. 1575 n.1 del codice civile);
– procedere alle riparazioni sia di piccola che di grande manutenzione;
– garantire il pacifico godimento della cassetta;
– rispondere dei c.d. vizi redibitori (difetti o imperfezioni della cassetta) che, se occulti o sopravvenuti, danno facoltà all’utente di chiedere il risarcimento dei danni e la risoluzione del contratto;
– assicurare l’idoneità dei locali destinati al servizio. [141]
La stessa giurisprudenza della Corte di Cass. del 07 maggio 1992 n. 5421 afferma che:
“con il contratto disciplinato dall’art. 1839 c.c. la banca assume le obbligazioni tipiche di concedere in uso locali idonei all’espletamento del servizio, di provvedere alla custodia dei locali medesimi e di tutelare l’integrità delle cassette”¦”[142].
La Suprema Corte osserva come le prestazioni della banca consistano essenzialmente in un facere, corrispondente alla professionalità del bonus argentarius ed avente come riferimento i locali di custodia delle cassette.
Il parametro di condotta del bonus argentarius, come denota il Gabrielli[143], richiede massima diligenza nella predisposizione dei mezzi locati e nella loro custodia.
Da quanto detto emerge l’importanza cardinale del concetto d’idoneità dei locali destinati al servizio che difetta di una precisa determinazione normativa ed anzi, ha una natura talmente “elastica” da dover essere valutata in relazione alle conoscenze tecniche acquisite di tempo in tempo[144].
La banca è tenuta, pertanto, secondo una certa giurisprudenza[145], a proteggere il tesoro predisponendo accorgimenti tali da consentire la salvezza di quanto custodito, non solo in seguito ad eventi prevedibili quali la lesione di una conduttura d’acqua, ma anche a causa di fatti raramente verificabili come lo straripamento di un fiume che scorre a poca distanza[146].
Costituisce un canone elementare di sicurezza la porta blindata a tenuta stagna di cui sono dotati la maggior parte dei caveaux, la quale impedisce il passaggio di gas o liquidi. Inoltre la ventilazione dei locali avviene mediante impianti di aerazione elevati a livello superiore del suolo stradale, onde evitare immissione di sostanze tali da mettere in pericolo le cose conservate nelle cassette. Questi vani sono pure dotati di impianti televisivi a circuito chiuso e suonerie d’allarme[147], tutto questo sempre al fine di garantire l’idoneità di cui all’art.1839 c.c. .
Non si può, tuttavia, prescindere dal considerare che l’efficienza maggiore o minore degli ambienti adibiti al servizio è relazionata all’importanza dell’agenzia bancaria, la quale varia a seconda che ci si trovi in una sede centrale o periferica. Questa diversità d’organizzazione, nota al cliente sin dal momento della stipula del contratto, deve essere rilevata in sede di giudizio di responsabilità della banca per presunta inidoneità dei locali[148].
16. La prestazione di custodia. L’integrità della cassetta.
In virtù di quanto stabilito dall’art. 1839 c.c. la banca: “risponde verso l’utente per la custodia e per l’integrità della cassetta”.
Le prestazioni menzionate non sono distinte, ma rappresentano due differenti aspetti dell’obbligazione di custodia che si attua in una sorveglianza “continua”[149](notturna e diurna) dei caveaux, diretta ad impedire eventuali furti[150].
La dottrina[151] ha interpretato la norma menzionata ritenendo la banca responsabile dei danni subiti dall’utente soltanto qualora si accerti una lesione esterna della cassetta, piena o vuota che sia, causata da una manomissione di terzi o da eventi naturali.
Così la giurisprudenza del secondo dopoguerra, dovendo fronteggiare le numerose fattispecie di violazione d’integrità delle cassette di sicurezza, in Cass. del 28 aprile 1951 n.1032[152] afferma che la banca non è inadempiente se ha operato un’apertura forzata a causa di un provvedimento emesso da chi, in quel momento, esercita il pubblico potere.
Da quanto osservato emerge la relatività della nozione di integrità che non è fornita dal legislatore ma va ricercata, di volta in volta, in ambito giurisprudenziale[153]. Proprio per questo, mantengono una certa attualità , in quanto presentano analogie con ciò che potrebbe accadere in previsione di catastrofici eventi naturali o bellici, le sentenze[154] che confermavano il dovere di custodia della banca anche quando sia costretta a trasferire i propri uffici a causa di imminenti azioni militari. In questi casi, infatti, spetta all’azienda di credito: avvisare per tempo i clienti al fine di consentire loro una diversa allocazione dei valori, oppure procedere all’apertura forzata delle cassette, per salvaguardarne il contenuto[155].
Tornando alla prestazione di custodia è necessario costatarne le caratteristiche di un’obbligazione di risultato nel senso che, spetta all’istituto bancario scegliere i mezzi idonei a garantire la tutela dei locali e l’utente può entrare nel merito di tale attività solo a posteriori, qualora l’obbiettivo di sicurezza non venga raggiunto e l’integrità della cassetta sia violata[156].
In questo caso la banca è inadempiente, il cliente ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno che non gli viene riconosciuto se l’azienda di credito dà la prova liberatoria del caso fortuito. In tal senso si è chiaramente espresso il legislatore che nell’art. 1839 c.c. specifica:
“ la banca risponde verso l’utente ”¦ salvo il caso fortuito.”.
Sezione IV.
La responsabilità della banca
Sommario: 17. Il caso fortuito. – 18. Il furto. – 19. La lesione, la manomissione della cassetta di sicurezza. – 20. La prova del danno.
17. Il caso fortuito.
La nozione di caso fortuito, unica via positivamente percorribile dall’argentarius che voglia sottrarsi dal risarcimento danni nel caso in cui si sia verificato un evento ad esso pregiudizievole, ha interessato i giuristi di tutti i tempi.
Già nelle fonti romane classiche[157] si trovano distinzioni tra casus fortuitus e vis major caratterizzati l’uno dall’imprevedibilità , l’altra dall’inevitabilità dell’evento che libera il debitore dalla responsabilità per inadempimento[158].
Gli scrittori di diritto comune, antecedenti all’emanazione dell’attuale codice civile, ritenevano che il caso fortuito fosse “ogni fatto che rende impossibile l’adempimento senza colpa, dell’obbligato”[159] evidenziandone così l’aspetto psicologico, l’elemento soggettivo dell’assenza di colpa.
Tale impostazione è stata abbandonata dalla dottrina più recente che non distingue più il caso fortuito dalla forza maggiore ma li considera entrambi come “ peculiari fatti positivi che in date e tassative circostanze sono richiesti ai fini dell’esonero di responsabilità per inadempimento”[160], pertanto, rilevate queste specifiche fattispecie, spetta al debitore, presunta la totale assenza di colpa, fornire prova dell’impossibilità di adempiere.
Rispetto a quanto statuito dalla “diligenza nell’adempimento” (art. 1176 c.c.) si ha un aggravamento di responsabilità che ricorre in tutte le obbligazioni di risultato, compresa quella che scaturisce dal contratto di abbonamento al servizio delle cassette di sicurezza[161].
Da quanto detto emerge il profilo eziologico del concetto di caso fortuito, che va rintracciato di volta in volta nella “casistica”[162], ovvero in quell’insieme di eventi contro i quali, considerata l’attività del debitore e il suo concreto svolgimento, non è esigibile un comportamento volto ad impedirli[163].
Quest’orientamento ha trovato riscontro nella giurisprudenza della Corte di Cassazione inerente agli effetti prodotti dalle piogge che, il 4 novembre 1966, colpirono, in modo catastrofico, la città di Firenze.
ùIn particolare la Cass. del 27 luglio 1976 n. 2981 [164], stabiliva che l’alluvione aveva le caratteristiche del caso fortuito essendosi trattato di:
“ un fenomeno che, scatenando in modo improvviso ed impetuoso le forze distruttive della natura, aveva assunto proporzioni così immani e sconvolgenti da travolgere ogni baluardo, anche il più intenso e tenace, posto a salvaguardia di uomini e cose”,
ed escludeva la responsabilità del Banco di Sicilia, convenuto da alcuni titolari di cassette di sicurezza che avevano subito gravi danni a causa dello straripamento delle acque dell’Arno e del conseguente allagamento del caveau.
La Cass. del 10 marzo 1980 n. 1605 [165], invece, riconosceva la responsabilità del Banco di Napoli in quanto, benché l’alluvione avesse il carattere d’eccezionalità tale da costituire il caso fortuito, residuava, sotto il profilo soggettivo, la colpa dell’azienda di credito che aveva avvisato con alcuni giorni di ritardo, i propri clienti dell’allagamento dei locali di custodia delle cassette, contribuendo con tale comportamento al danno da essi subito.
La decisione menzionata non contrasta con Cass. del 29 marzo 1976 n. 1129 [166] che stabiliva:
“il caso fortuito deve essere escluso tutte le volte che ricorra, o concorra, la colpa del debitore”.
Anche in questo caso la Corte Suprema riconosceva il caso fortuito nell’alluvione che aveva colpito la città di Ferrara il 19 settembre 1966 ma, condannava il Banco di Roma per non aver immediatamente proceduto ad avvertire i propri clienti determinando così il totale deterioramento di alcuni beni custoditi nelle cassette tra i quali una preziosa collezione di francobolli.
18. Il furto.
Il furto rappresenta uno dei casi più frequenti in cui occorre accertare la responsabilità dell’ azienda di credito[167].
Si è osservato come il nome dato al servizio bancario in questione tenda ad evidenziare la funzione principale del contratto che è quella di fornire “sicurezza”, ovvero una tutela dei beni ivi conservati, molto superiore a quella predisponibile in un’abitazione privata[168].
E’ per questo che si nega al furto, evento prevedibile, il carattere di caso fortuito e, qualora si verifichi, si tende ad attribuire, in modo incontestabile, la responsabilità alla banca che è tenuta a svolgere attività di sorveglianza idonea a scongiurare eventuali effrazioni dei caveaux [169].
In tal senso si è pronunciata la Corte d’Appello di Roma[170] che ha affermato:
“ il furto per se stesso non è un fatto eccezionale e anormale in modo assoluto”,
di conseguenza, con qualunque mezzo venga perpetrato, non libererà mai la banca dall’obbligazione di risarcimento del danno subito dall’utente.
Questo indirizzo tende ad aggravare la posizione dell’azienda di credito, alla quale si chiede un continuo adeguamento delle proprie misure di sicurezza alle più sofisticate tecniche di scasso[171].
Secondo una decisione del Tribunale di Napoli[172] sussiste invece la possibilità , per l’istituto bancario, di fornire una prova liberatoria in caso di furto, questa deve consistere nella dimostrazione che l’evento non sarebbe stato impedito da nessun mezzo di difesa.
Diverso orientamento è stato sostenuto in una sentenza del Tribunale di Roma[173] che ha ritenuto possibile escludere la responsabilità della banca nel caso in cui i furti o le rapine fossero eseguiti con metodologie molto sofisticate e tecnologicamente avanzate.
Secondo Castronovo, invece, l’istituto bancario potrebbe sottrarsi al giudizio di responsabilità mediante la prova di aver adottato, per l’idoneità e la salvaguardia dei caveaux, “ la stessa cura riservata alla custodia dei propri valori”[174].
Per quanto riguarda il furto consumato con il concorso degli addetti alla vigilanza il Tribunale di Milano[175] ha affermato che il cassettista deve poter contare sulla tutela dell’ art. 1228 del c.c., secondo cui:
“il debitore che, nell’adempimento dell’obbligazione, si vale dell’opera dei terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”[176].
Da quanto sin qui rilevato, emerge chiaramente l’estrema difficoltà per l’istituto creditizio di sottrarsi al risarcimento danni dovuto al cliente derubato dei beni custoditi in cassetta, a causa di furto nel caveau.
In effetti, sia l’art. 1839 c.c. sia l’art. 3 N.B.U. delineano una presunzione di responsabilità bancaria dalla quale l’azienda di credito può esimersi solo fornendo prova del caso fortuito che, si è visto, non può assolutamente individuarsi nel furto, evento prevedibile che per primo deve essere evitato dalla professionalità del bonus argentarius.
19. La lesione, la manomissione della cassetta di sicurezza.
In caso di alterazione dell’integrità della cassetta di sicurezza l’utente ha il diritto di chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno effettivamente patito sui beni custoditi, dopo che ne abbia provato l’entità [177], salvo che la lesione non sia a lui imputabile per aver perso la chiave o il tesserino di riconoscimento[178] e non averne data immediata comunicazione[179].
In virtù di quanto stabilito dalle N.B.U.[180], qualora il cassettista riscontri una manomissione dell’integrità della cassetta deve:
– astenersi dall’apertura;
– presentare reclamo scritto in banca;
– fornire un elenco dettagliato delle cose custodite in cassetta.
Quest’ultima formalità , come nota il Molle[181], serve ad evitare un “successivo inveridico ampliamento” della lista relativa ai beni custoditi in cassetta.
L’utente che non si attiene ai menzionati adempimenti decade da ogni eventuale diritto di agire nei confronti dell’istituto bancario, così come decade dall’azione contro il vettore, il destinatario che paga il porto e riceve, senza riserve, le cose speditegli (art. 1698 c.c.)[182].
Successivamente si procede all’apertura della cassetta che avviene con la presenza simultanea di un incaricato della banca e di un notaio, sempre che l’utente non abbia rinunciato alla presenza di quest’ultimo[183].
Delle operazioni di apertura della cassetta e di verifica del suo contenuto, è redatto verbale nel quale sono indicati: la descrizione dello stato esteriore della cassetta, lo stato delle cose rinvenute e di quelle che, secondo l’utente, risultano mancanti o manomesse.
Si prescinde da quest’ultimo adempimento se il cassettista dichiara per iscritto di aver trovato tutto in regola.
Nel caso in cui l’utente abbia rinunciato all’intervento del notaio, il verbale d’apertura è redatto in duplice copia e sottoscritto sia dal cliente che dal rappresentante dell’azienda di credito[184].
Spetta anche alla banca riscontrare la lesione o manomissione della cassetta, in tal caso invita l’utente, con lettera raccomandata, a presentarsi per la verifica, qualora questi non intervenga oppure vi sia urgenza, si procede con l’apertura forzata della cassetta[185].
20. La prova del danno.
Ammessa la responsabilità dell’azienda di credito per il furto, la lesione o la manomissione della cassetta, è necessario che l’utente provi la consistenza del danno subito ai sensi dell’art.2697 c.c..
In questo caso la segretezza che caratterizza il servizio delle cassette di sicurezza “gioca a sfavore”del cliente[186], la banca, infatti, non è in grado di dare un riscontro alle pretese risarcitorie del cassettista, in quanto è totalmente estranea alle operazioni di immissione e sottrazione dei beni.
In tal senso anche la Cass. del 01 luglio 1994 n. 6225 [187], ha osservato più volte come sia difficile, per il cliente danneggiato, provare l’entità del danno subito da parte del cliente.
Il Tullio[188], al riguardo, parla di probatio diabolica, osservando che il cassettista non può testimoniare a proprio favore e fornire così la prova del danno patito, né può valersi di altri mezzi probatori a se favorevoli.
In questo modo l’utente si trova nell’impossibilità di veder soddisfatto il proprio diritto al riconoscimento dei danni, nonostante l’accertata responsabilità dell’istituto di credito. Questa situazione, secondo l’Autore citato, appare: “paradossale”; “contraria al sentimento giuridico”e al “senso logico del giurista”[189].
Si conviene, pertanto, con quella parte di dottrina che si discosta da una rigida e pericolosa interpretazione dell’art.2697 c.c., ed ammette la possibilità per il giudice di ricorrere alla prova presuntiva di cui all’art.2729 c.c. per formare così il proprio convincimento in ordine al contenuto della cassetta[190].
Tale orientamento, suffragato da numerose decisioni giurisprudenziali quali: Cass. del 16 dicembre 1986 n.7557 [191]; Cass. del 17 febbraio 1987 n.1700 [192]; Cass. del 2 dicembre 1988 n.6987 [193], mira ad evidenziare come, nel nostro ordinamento, anche la prova di tipo presuntivo può essere da sola sufficiente a fondare il convincimento dell’organo giurisprudenziale.
Su questo problema si era pronunciata, già nel 1958, la Corte d’Appello di Bari secondo la quale, nel caso specifico delle cassette di sicurezza, il giudice:
“non può esigere un mezzo di indagine diretto e deve valutare nel suo giudizio questa particolare situazione per approfondire ogni elemento idoneo di convinzione”[194].
In seguito i principi appena esposti hanno ottenuto l’avallo della Suprema Corte, la quale in Cass. del 13 maggio 1982 n.3000[195] ha stabilito che, in caso d’effrazione, il contenuto della cassetta di sicurezza può essere presunto come “fatto certo e specifico” ex artt. 2727 e 2729 c.c., mentre il valore dello stesso, necessario ai fini del quatum risarcibile, “ può essere stimato con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. , cioè con una valutazione volta ad accertare la quantità da ritenersi più probabile in base non soltanto alle massime di comune esperienza, ma anche a tutte le circostanze particolari del caso in esame”.
Di conseguenza, appare interessante concludere indicando alcuni parametri emersi dalla copiosa giurisdizione in materia, necessari per decidere l’esistenza del danno e l’entità dell’importo risarcibile, tali :
– la condizione economica del cassettista;
– il costo sopportato per avere la disponibilità della cassetta;
– la prova, fornita tramite fatture e testimonianze, della proprietà dei beni trafugati;
– eventuali testimonianze de relato ex parte actoris (es.: dichiarazione di persone che riferivano quanto loro detto dal cassettista, in periodi antecedenti il furto, circa i beni custoditi in banca );
– l’aver presentato immediatamente la lista dettagliata dei beni conservati in cassetta;
– la comprovata moralità del cassettista.
Per ciò che riguarda, invece, la denuncia di furto fatta alla Polizia Giudiziaria, secondo il Tribunale di Roma[196], ha valore di prova presuntiva e da sola non è sufficiente a dimostrare l’entità del danno patito[197].
Sezione V.
Clausole limitative della responsabilità della banca
Sommario: 21.Termini della questione. – 22. Art.2 N.B.U., limitazione dell’oggetto contrattuale. – 23. Analisi economica e spiegazione “innocente” della clausola limitativa di responsabilità bancaria. – 24. Art.2 N.B.U., limitazione di responsabilità della banca. – 25. Limitazione di responsabilità della banca e la disciplina degli artt. 1469 bis e seguenti c.c..
21. Termini della questione.
Riconosciuta la sussistenza della responsabilità bancaria (an), in caso di effrazione delle cassette di sicurezza, è necessario affrontare il problema della determinazione del quantum risarcibile al cliente danneggiato[198].
Il problema risale all’introduzione del contratto nel codice civile del 1942 il quale sopì le dissertazioni dottrinali relative alla natura giuridica del servizio accessorio delle cassette di sicurezza, focalizzando l’attenzione dei giuristi sulla portata e sui limiti di responsabilità della banca[199]. In effetti, già prima dell’emanazione delle N.B.U. (1°gennaio 1954), si discuteva sull’ammissibilità delle clausole che prefissavano l’entità massima dell’eventuale danno da risarcirsi all’utente in caso di furto, lesione o manomissione dei beni custoditi in cassetta[200].
Con l’art. 16 N.B.U., l’A.B.I. è intervenuta a tutela delle aziende di credito per evitare inique richieste di risarcimento danni ed ha introdotto, nello schema di contratto tipo, la disposizione secondo la quale:
“ il contenuto massimo (della cassetta) è convenzionalmente fissato in Lit. ”¦ , salvo che, d’accordo con l’utente, sia stabilito un importo superiore contro il pagamento dei corrispettivi”.
Questa norma regolamentare ha dato origine in dottrina a due differenti interpretazioni: alcuni autori l’ hanno definita “clausola limitativa dell’oggetto contrattuale”, mentre altri hanno parlato di limitazione di responsabilità bancaria[201].
La giurisprudenza invece, attribuì subito all’art. 16 N.B.U. la natura di clausola limitativa di responsabilità dell’azienda di credito. Significativa al riguardo la Cass. del 29 marzo 1976 n.1129 [202] che ha evidenziato il carattere vessatorio della norma, la quale poteva considerarsi valida solo se espressamente sottoscritta dal contraente[203].
Proprio a causa dell’influenza esercitata dalla menzionata sentenza, l’A.B.I. ha modificato le N.B.U. relative al servizio delle cassette di sicurezza.
Le nuove condizioni, disposte con circolare serie tecnica n. 0 del 2 settembre 1976 ed entrate in vigore dal 1° gennaio 1977 [204], hanno abrogato l’ art. 16 ed hanno disciplinato la responsabilità della banca disponendo:
– nell’ art. 2 N.B.U. che l’utente è obbligato a non conservare in cassetta cose aventi un valore complessivo superiore a quello stipulato con l’azienda di credito;
– nell’ art. 3 N.B.U. che l’eventuale risarcimento danni dovuto al cassettista è limitato al valore obbiettivo e comprovato dall’utente dei beni danneggiati o trafugati, escludendo esplicitamente qualsiasi valore affettivo[205].
Tali aggiustamenti non si sono rilevati risolutivi, anzi hanno determinato un acceso dibattito fra i giuristi contemporanei che si sono nuovamente divisi tra: coloro che vedono nell’art. 2 N.B.U. una clausola limitativa dell’oggetto del contratto e, coloro che parlano di limitazione di responsabilità bancaria[206].
22. Art. 2 N.B.U., limitazione dell’oggetto contrattuale.
L’entrata in vigore dell’art. 2 N.B.U. (1°gennaio 1977), spinse il Sordi[207] a definire “superato”il problema relativo alla qualificazione giuridica della disposizione in esame che: “limitava in maniera inequivocabile, l’uso della cassetta” e pertanto, l’oggetto contrattuale.
Il Molle[208], commentando la suddetta norma regolamentare ha affermato che “il valore massimo da immettere nella cassetta diventa una condizione dello stesso contratto, per cui non entra in campo una presunta limitazione di responsabilità ” dell’azienda di credito.
Per il Ferri[209] l’art. 2 N.B.U., predispone uno schema “neutro” di utilizzazione della cassetta che si integra perfettamente con il disposto dell’art.1839 c.c..
Tutti gli Autori sin qui menzionati sostengono la liceità dell’art. 2 N.B.U. e, nello stesso tempo, riconoscono la tipicità del contratto in questione che, a loro avviso, non viene snaturato dall’applicazione della norma bancaria menzionata.
Diverso è l’orientamento dottrinale secondo il quale il divieto di immettere nella cassetta beni di valore superiore a quello stabilito è valido, ma costituisce per l’utente un’obbligazione atipica rispetto allo schema legale delineato negli artt. 1839 ss. c.c., così come deve considerasi aggiuntiva l’obbligazione della banca di custodire le cose contenute nella cassetta entro il limite di valore espressamente convenuto all’atto di stipulazione del contratto[210]. Questa tesi che sostiene l’atipicità del contratto in questione così come integrato dall’art. 2 N.B.U., è stata recentemente rielaborata da Chiné[211] e Scoditti[212], quest’ultimo in particolare, distingue, tra le obbligazioni poste a carico della banca, quella principale e tipica di custodia dei caveaux, da quella accessoria e atipica di protezione delle cose immesse nella cassetta.
La definizione dell’art. 2 N.B.U. come clausola limitativa dell’oggetto contrattuale c’è fornita anche dal Ragno[213] secondo il quale, poiché solo l’utente conosce il valore delle cose immesse in cassetta, questi, superando il limite pattuito, esporrebbe la banca ad un rischio superiore a quello stipulato, integrando, in questo modo, un comportamento scorretto, che giustifica la traslazione sull’utente della porzione di danno eccedente il quantum risarcibile indicato nel contratto.
Alle suesposte prospettive dottrinali si è obbiettato che la clausola di segretezza impedisce al patto di limitazione del valore, di assurgere nell’area del “giuridicamente rilevante”[214]. In effetti, l’azienda di credito non può controllare se l’utente rispetti il divieto di immettere in cassetta valori superiori all’ammontare stabilito e, pertanto, l’eventuale inottemperanza del cassettista, non le consente di esperire eccezione d’inadempimento ex art. 1460 c.c., o di chiedere la risoluzione del contratto.
Le critiche menzionate hanno indotto alcuni giuristi a ridurre il riserbo relativo al contenuto delle cassette, tra questi Espinoza e Gnani[215] hanno proposto di far compilare e sottoscrivere all’ utente un modulo contrattuale contenente un elenco di beni, distinti tra: documenti, preziosi o titoli di credito, inseribili nella cassetta.
Secondo Parrella[216], invece, l’unico rimedio atto a restituire dignità giuridica all’art. 2 N.B.U. sarebbe quello di rendere completamente trasparente il contenuto della cassetta, così come avviene per il servizio bancario del deposito a custodia chiuso.
All’orientamento appena esposto si può contestare che, nel servizio delle cassette di sicurezza, la prestazione di custodia dovuta dall’azienda di credito, prescinde dalla conoscenza da parte della banca delle cose contenute in cassetta in virtù di quanto statuito ex art. 1839 c.c., di conseguenza si conviene con quella parte di dottrina che nega la portata precettiva e la rilevanza giuridica all’art. 2 N.B.U..
Tale tendenza – come si dirà più ampiamente nel prosieguo – è confermata in ambito giurisprudenziale[217] dalla Corte di Cassazione, mentre nelle decisioni dei giudici di merito[218] prevale l’interpretazione dell’ art. 2 N.B.U. come limite all’oggetto contrattuale.
23. Analisi economica e spiegazione “innocente”[219] della clausola limitativa della responsabilità bancaria.
Procediamo, nell’ottica dell’economic analysis of law[220], a valutare i meccanismi che delimitano il valore dei beni depositabili in cassetta.
Le correnti di pensiero più attente ai risultati economico-produttivi delle fenomenologie giuridiche, sono concordi nel definire in chiave oggettiva la responsabilità bancaria di cui all’ art. 1839 c.c.[221].
Pertanto, secondo l’orientamento menzionato, il contratto di abbonamento al servizio delle cassette di sicurezza si concreta in un meccanismo di traslazione di rischio concernente la perdita di determinati valori, dal soggetto proprietario degli stessi, all’istituto bancario, gestore più efficiente a causa delle proprie dotazioni struttural-finanziarie e della possibilità di ricorrere ad una copertura assicurativa unitaria ed economicamente più vantaggiosa[222].
Per il corretto funzionamento del servizio bancario, così come appena descritto, è necessario che l’azienda di credito possa programmare un efficace piano di gestione valutandone accuratamente tutti i costi e i benefici.
Nel quadro appena delineato la segretezza del contenuto della cassetta rappresenta un vero ostacolo, per questo, secondo il Carnighella[223], l’ A.B.I. ha introdotto l’art. 2 N.B.U.: “accorgimento indispensabile per contenere, in termini di tollerabilità , gli altrimenti insostenibili fattori di aleatorietà , fisiologicamente sottesi dalla segretezza di cui si è detto e storicamente accentuati dal cennato sviluppo esponenziale delle tecniche criminali”[224].
Cosentino[225] e Gabrielli[226], invece, sempre in una prospettiva di riequilibrio economico, hanno optato per una lettura dell’art. 2 N.B.U. in chiave di clausola penale con la quale si conviene che, in caso di inadempimento della banca, questa sarà tenuta al pagamento di una determinata somma di denaro. Secondo gli Autori citati fissando ad una cifra irrisoria l’entità del risarcimento (pratica questa alla quale, attualmente, si può opporre la nullità sancita dagli artt. 1469 bis–1469 sexies c.c.), si costringerebbero gli utenti a dichiarare il valore dei beni contenuti in cassetta e, in questo modo, si consentirebbe alla banca di stabilire l’entità precisa del rischio economico al quale essa si espone.
Le tendenze dottrinali menzionate sono discutibili in quanto l’attuale regolamentazione del servizio bancario delle cassette di sicurezza tende a garantire la segretezza del servizio, basta notare che l’azienda di credito può procedere autonomamente all’apertura della cassetta solo in casi eccezionali (sussistenza di pericolo collegata al contenuto della cassetta, esigenza di salvaguardare la sicurezza dell’impianto, ”¦), ciò perché tale discrezionalità gioca a favore non solo del cassettista ma anche degli istituti creditizi i quali l’ hanno trasformata in una difesa solida contro le pretese risarcitorie degli utenti[227].
24. Art. 2 N.B.U., limitazione di responsabilità della banca.
Parte della dottrina[228] ha acutamente osservato che la formulazione dell’art. 2 N.B.U. “sembra” disporre un limite all’oggetto del contratto ma in realtà assolve alla funzione di commisurare la responsabilità della banca, in caso di evento ad essa pregiudizievole, al valore stipulato nel contratto di abbonamento al servizio bancario delle cassette di sicurezza.
Ciò perché la clausola menzionata assume rilievo solo quando l’utente rinuncia alla segretezza e, ai fini del risarcimento danni, rileva l’identità e il valore dei beni custoditi in cassetta[229].
In questo senso si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze n. 6225 [230] e n. 6226 [231] del 1° luglio 1994, emesse: “per la particolare importanza della questione” e non a causa di pronunce contrastanti[232].
In effetti, tutte le decisioni precedentemente emanate dalla Suprema Corte erano concordi nell’affermare la nullità del patto introdotto con l’art. 2 N.B.U. per violazione dell’art.1229 comma 1 c.c. secondo il quale:
“è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave”[233].
Al riguardo, la Cass. del 3 novembre 1989 n. 4604 [234], ravvisa nella clausola in questione la riproduzione dell’abrogato art.16 N.B.U. ed osserva che esso era stato già invalidato dalla Cass. del 29 marzo 1976 n. 1129 [235], per costituire un limite alla responsabilità del debitore[236].
La Cass. del 7 maggio 1992 n. 5421 [237], alla quale è seguita la Cass. del 12 maggio n. 5617[238], invece, analizza la natura e la portata della clausola delimitativa del diritto di godimento della cassetta e ne evidenzia la validità pur non escludendo l’applicazione degli artt. 1229 e 1341 del c.c.. Pertanto l’art. 2 N.B.U. è conforme alle norme imperative del diritto solo nel caso in cui alla banca possa essere imputata una “colpa lieve”. Nei casi di dolo o colpa grave, invece, l’azienda di credito non potrà limitare il risarcimento danni a quanto contrattualmente stabilito poiché troverà applicazione l’art.1229, comma 1, c.c.[239].
In tale ottica la Cass. del 10 settembre 1999 n. 9640 [240] ha dichiarato nulla la clausola di cui alla norma bancaria in questione ritenendo integrati gli estremi della “colpa grave” per l’omessa predisposizione da parte della banca di un servizio di vigilanza, “affidato ad elementi umani” idoneo ad evitare l’effrazione dei caveaux, ciò in quanto, nel caso specifico, la predisposizione di sofisticate attrezzature di sicurezza da parte dell’istituto bancario, non aveva impedito ai ladri di trafugare ben 545 cassette di sicurezza, nel periodo di tempo che va dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina.
Atre recenti decisioni della Suprema Corte, quali:
– Cass. del 24 gennaio 1997 n.750 [241];
– Cass. del 10 gennaio 1998 n.158 [242];
– Cass. del 10 febbraio 1998 n.1355 [243];
hanno confermato la nullità , per violazione dell’art. 1229 comma 1 c.c., del combinato disposto degli artt. 2 e 3 N.B.U.[244].
A fronte delle numerose e unanimi sentenze citate emesse dai giudici di legittimità , si concorda con tale indirizzo giurisprudenziale che non esita a decretare l’invalidità delle clausole di limitazione del valore dei beni introducibili in cassetta. Infatti, benché nel nostro ordinamento, a differenza di quello anglosassone c.d. di common law, il giudice non ha potere di creare diritto in quanto non vige il principio del precedente vincolante, non può negarsi che le sentenze, soprattutto della Corte di Cassazione, svolgano una funzione primaria contribuendo a creare, in punto di fatto se non di diritto, delle regole di condotta[245].
Ciò posto, rimangono comunque irrisolti i dubbi circa la validità del patto in questione nel caso di “colpa lieve”della banca[246], sempre che tale clausola sia stata sottoscritta dall’utente secondo quanto disposto dall’ art.1341 c.c. ed abbia superato il vaglio degli artt.1469 bis ss. c.c.[247].
Al riguardo si segnala la Cass. del 27 agosto 1997 n. 8065 [248] in quanto ha decretato la responsabilità della banca per il furto di cassette di sicurezza facendo riferimento esclusivamente al disposto dell’ art. 1839 c.c. che afferma:
“la banca risponde verso l’utente ”¦ salvo il caso fortuito”.
In conclusione: “i costi sempre maggiori che gli istituti di credito devono sostenere per evitare l’obsolescenza dei sistemi di sicurezza, la pressoché impossibile prova liberatoria e la più volte ricordata invalidità delle clausole di limitazione del valore dei beni introducibili”[249] in cassetta, hanno notevolmente aggravato la posizione delle banche che, in un prossimo futuro, potrebbero aumentare i canoni o, addirittura, rinunciare a fornire tale servizio accessorio, pratica questa già attuata da alcuni gruppi bancari.
25. Limitazione di responsabilità della banca e la disciplina degli art. 1469 bis ss. del codice civile.
Con l’art. 25 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996 è stata data attuazione, in Italia, alla direttiva comunitaria 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ed è stato inserito nel titolo I libro IV del codice civile, il capo XIV bis intitolato: “Dei contratti del consumatore”[250].
Gli artt. 1469 bis – 1469 sexies si applicano, dal punto di vista oggettivo, in caso di “concessione di beni o prestazioni di servizi”, mentre, nell’ambito soggettivo, tra professionista e consumatore.
Constatato che le cassette di sicurezza integrano un servizio accessorio fornito dalle banche e che le aziende di credito rientrano nella nozione di professionista, quali imprenditori che esercitano l’attività di cui all’art. 2195 n. 4 c.c., laddove i cassettisti possono considerarsi consumatori solo se stipulano il contratto per scopi personali e non connessi alla propria organizzazione imprenditoriale (altrimenti troverebbero attuazione gli artt. 1341-1342 c.c.), si può affermare che le norme introdotte dalla L. 52 del 1996 si applicano anche al servizio bancario in questione.
Occorre, quindi, valutare come l’art. 2 N.B.U. si colloca in questo complesso sistema, precisando che, nel frattempo, l’A.B.I. non ha dato alcun’indicazione circa le modifiche da apportare alla suddetta clausola[251].
Appurato che l’art. 2 N.B.U. è nullo in caso di dolo o colpa grave della banca, secondo quanto stabilito dall’art. 1229 c.c., gli artt. 1469 bis ss. c.c. conservano una propria autonomia solo nel caso di culpa levis.
Pertanto, posto che in caso di colpa lieve l’art. 2 N.B.U. è assoggettato al regime dell’art. 1469 quinquines, comma 2 c.c., il quale stabilisce:
“Sono inefficaci le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:
1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;
2) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso d’inadempimento totale o parziale o d’adempimento inesatto da parte del professionista;
3) prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto .”,
ci si chiede se l’inoperatività della norma bancaria suddetta sia assoluta o relativa.
Nel primo caso le tre fattispecie menzionate nella norma in esame sarebbero sempre inefficaci mentre la prospettiva della relatività , attualmente condivisa dalla dottrina[252], consentirebbe al professionista di provare la mancanza di vessatorietà alla luce: della buona fede, dello squilibrio significativo e dei parametri di cui all’ art. 1469 ter, commi 1 e 2 c.c.[253].
Da quanto osservato si deduce che, ove l’inadempimento sia causato da colpa lieve, la banca può dimostrare che l’art. 2 N.B.U. non determina uno squilibrio significativo a carico del cassettista. Se la prova dà esito negativo, scatta l’inefficacia ex art. 1469 quinquines, comma 2 c.c.. Se, invece, la prova dà esito positivo, giacché l’azienda di credito ha previsto per l’utente un risarcimento danni non irrisorio ma proporzionato ai beni di rilevante valore che le cassette di sicurezza mirano a proteggere, allora la clausola è efficace poiché non vessatoria.
In conclusione si concorda con il Parrella[254], secondo il quale, quanto sinora rilevato, non ha sopito i dubbi circa la validità dell’ art. 2 N.B.U. perché non ha spiegato come, in caso di colpa lieve, si possa procedere ad una deroga dell’art. 1839 c.c. che limita la responsabilità della banca solo alla prova del caso fortuito.
Sezione VI.
Altre vicende contrattuali
Sommario: 26. Apertura forzata della cassetta. – 27. Il fallimento dell’utente. – 28. Esecuzione forzata sul contenuto delle cassette di sicurezza. – 29. Estinzione del contratto.
26. Apertura forzata della cassetta.
In virtù di quanto stabilito dall’art. 1841 c.c. quando il contratto di abbonamento alle cassette di sicurezza sia scaduto e l’utente non abbia restituito la chiave, l’azienda di credito, decorsi sei mesi dalla data di scadenza del rapporto e dopo aver proceduto “anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento”[255], può chiedere al Tribunale l’autorizzazione ad aprire la cassetta.
La stessa procedura è seguita, secondo quanto stabilito dalle N.B.U., qualora:
– la banca ritenga che le cose immesse nella cassetta “possano costituire pericolo di qualsiasi genere” o “possano arrecare un danno, pregiudizio o disturbo”agli altri utenti del servizio[256];
– il cassettista ritardi o non paghi il canone dovuto[257].
L’apertura si esegue alla presenza di un notaio e con le cautele che il Tribunale ha opportunamente indicato.
Spetta pure al Tribunale stabilire come conservare gli oggetti rinvenuti e, se venderli per il soddisfacimento dei costi sostenuti dalla banca[258].
In ultimo è necessario menzionare i casi in cui secondo la dottrina[259] si deve procedere ad apertura forzata tali:
– il recesso unilaterale della banca quando il cassettista non restituisca la chiave;
– il rifiuto da parte di un cointestatario con uso congiunto di cooperare all’apertura della cassetta;
– la morte dell’utente qualora non si trovi la chiave;
– l’interesse di un terzo a ritirare nella cassetta cose di sua proprietà ;
– la perquisizione o il sequestro ordinati dal giudice penale;
– il fallimento dell’utente;
– l’esecuzione forzata sul contratto della cassetta.
27. Il fallimento del cassettista.
Il fallimento del cassettista non determina l’automatico scioglimento del contratto[260] ma fa subentrare all’utente il curatore, il quale ne acquisisce tutti gli obblighi e i diritti compreso quello di recedere dal contratto, ciò secondo quanto stabilito dall’art. 80 della legge n. 269 del 10 marzo 1942 (L. fall.)[261].
L’individuazione del momento iniziale per il prodursi degli effetti dalla sentenza dichiarativa del fallimento ha fatto molto discutere dottrina[262] e giurisprudenza, fino a quando la Cass. del 18 marzo 1975 n. 1043 [263] ha superato ogni dubbio stabilendo che:
“ la data di pubblicazione della sentenza è dato essenziale di essa mentre tale non è la data di delibazione, quale atto interno suscettibile di correzione”.
Da quanto detto si può concludere che, immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza avvenuta a norma dell’art. 17 L.fall., la banca è responsabile dell’eventuale apertura della cassetta operata dall’intestatario fallito o da un suo mandatario[264].
Inoltre, qualora la cassetta di sicurezza sia contestata a più utenti con uso disgiunto il fallimento di uno di essi non impedisce agli altri di usufruire del servizio[265], a meno che il curatore, secondo quanto stabilito dall’art. 20 N.B.U., abbia notificato in banca, anche solo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, un’opposizione. Nel caso specifico, l’apertura della cassetta può essere consentita dall’istituto bancario soltanto quando tutti gli intestatari siano presenti.
28. Esecuzione forzata sul contenuto delle cassette di sicurezza.
La dottrina, unanime nel ritenere che il contenuto delle cassette di sicurezza può essere oggetto sia di sequestro che di espropriazione[266], si è divisa nello stabilire quale possa essere la forma più adeguata del procedimento esecutivo, se quella del pignoramento diretto (artt. 513 – 542 c.p.c.) ovvero quella del pignoramento presso terzi (artt. 543 – 554 c.p.c.)[267].
Alcuni giuristi[268] hanno ritenuto che fosse più idonea, nel caso di esecuzione forzata, la forma del pignoramento presso terzi poiché il cassettista, a loro avviso, non possiede di fatto i beni custoditi in banca. Secondo quest’orientamento, l’utente non ha la possibilità oggettiva di disporre se, quando e come vuole dal contenuto della cassetta a causa del sistema di apertura a doppia serratura di cui i loculi sono dotati, che rende indispensabile l’intervento dell’azienda di credito per ogni operazione di immissione o sottrazione dei beni conservati in casetta[269]. L’indirizzo dottrinale appena esposto è opinabile perché la banca non può essere considerata detentrice del contenuto della cassetta che è segreto e sottoposto all’esclusiva disponibilità dell’utente.
A fronte di quanto rilevato, si conviene con la tesi che considera il pignoramento diretto la forma più confacente all’eventuale esecuzione coattiva da operare sul contenuto della cassetta di sicurezza.
Il Molle[270], al riguardo, ha rilevato che :
“ questa seconda opinione è più rispondente al sistema della nostra legge la quale prevede espressamente il caso del pignoramento di cose determinate, che non si trovino in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre”, facendo riferimento a quanto espressamente regolamentato dall’art. 513, comma 3, c.p.c.[271].
Inoltre, si è rilevato che l’applicazione del pignoramento presso terzi nel caso specifico d’esecuzione sul contenuto della cassetta, priverebbe di significato: l’art. 543 n. 2 c.p.c. che prevede un’intimazione a non disporre dei beni indicati nell’ingiunzione senza autorizzazione del giudice; e l’art. 547 c.p.c secondo il quale il terzo deve specificare, con dichiarazione, quali sono le cose o somme di denaro che possiede o di cui è debitore[272].
Pertanto, si conviene con il Satta[273], secondo il quale è indubbio che, in questo caso, il cassettista è l’unico soggetto ad avere la piena disponibilità dei valori custoditi in banca, il che non impedisce al creditore di ricorrere al pignoramento diretto che è consentito dal Presidente del Tribunale, o un giudice da lui delegato, secondo quanto disposto dal menzionato art. 513, comma 3°, c.p.c..
In analogia a quanto esposto, la stessa forma procedurale deve essere utilizzata nell’ipotesi in cui il creditore venga a sapere che il proprio debitore è cointestatario di una cassetta di sicurezza[274].
In fine va rilevato che, conformemente al disposto dell’art. 513, comma 2°, c.p.c.[275], la ricerca in cassetta di sicurezza di valori mobiliari operata dall’ufficiale giudiziario non si limita ai beni visibili ictu oculi, ma si estende anche alle cose contenute in involucri o plichi sigillati, qualunque sia il senso delle scritte che li contraddistinguono all’esterno, ciò per evitare che il cassettista-debitore possa deliberatamente sottrarre valori o titoli all’eventuale azione esecutiva[276].
29. Estinzione del contratto
Il contratto di abbonamento al servizio bancario delle cassette di sicurezza è a tempo determinato e a rinnovazione tacita pertanto; la causa fisiologica di cessazione del rapporto è costituita dalla scadenza del termine di durata, preceduta di almeno quindici giorni[277], da una disdetta scritta che il cassettista deve far pervenire in banca.
Il contratto si estingue pure per recesso unilaterale di una delle parti, purché venga rispettato un preavviso di quindici giorni e, nel caso di recesso dell’azienda di credito siano restituiti all’utente i canoni anticipatamente versati, corrispondenti al periodo ancora da trascorrere[278]. I motivi che conducono al recesso possono essere: per la banca, il cliente che non dia più un sicuro affidamento, mentre per il cassettista, le modifiche che l’azienda di credito abbia apportato ai caveaux o ai sistemi posti a tutele delle casette.
Inoltre, qualora l’utente ritardi il pagamento dei canoni o di quant’altro dovuto all’istituto bancario il contratto è risolto di diritto dall’azienda di credito in virtù di quanto disposto dall’art. 21 N.B.U..
Estinto il contratto, sull’utente grava l’onere di riconsegnare il tesserino identificativo e, “in perfetto stato di funzionamento”[279], la chiave e la cassetta, in caso contrario egli dovrà risarcire i danni all’azienda di credito.
Va infine precisato che: l’inabilitazione, l’interdizione o la morte dell’intestatario (ovvero di uno dei cointestatari) della cassetta non determinano la cessazione del rapporto, il quale prosegue rispettivamente con: il curatore, il tutore e gli eredi dell’originario contraente.
Capitolo Quarto
LA MORTE DELL’INTESTATARIO
Sommario: 30. Art. 1840, comma 2° c.c.. – 31. Titolarità dei beni contenuti in cassetta. – 32. L’apertura della cassetta: l’inventario. – 33. Rinvenimento in cassetta di un testamento olografo.
30. Art. 1840, comma 2°, c.c. .
Il decesso di un soggetto titolare, esclusivo o congiunto, di una cassetta di sicurezza determina l’applicazione dell’art. 1840, comma 2°, c.c. che stabilisce:
“In caso di morte dell’intestatario o di uno degli intestatari, la banca che ne abbia ricevuto comunicazione non può consentire l’apertura della cassetta se non con l’accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria”,
nulla questio, invece, se il defunto sia semplicemente un “delegato”all’apertura[280].
La norma citata ha sollevato dei problemi interpretativi, tra i quali è da considerare, in primo luogo, quello attinente le corrette modalità di comunicazione del luttuoso evento che ha colpito il cassettista.
Parte della dottrina[281] ha sostenuto che la banca sia a conoscenza della morte dell’utente quando ciò si desuma dalla dichiarazione prescritta per tutti i delegati e i cointestatari che vogliono procedere all’apertura, secondo quanto stabilito dall’art. 16 N.B.U.. Tale impostazione non è condivisibile perché l’eventuale omissione di sottoscrizione della stessa può essere collegata ad altre cause e non costituisce l’equivalente di una dichiarazione di morte.
Così, pure la comunicazione orale appare inidonea a far scattare il disposto dell’art. 1840, comma 2°, il quale , invece, trova immediata applicazione in caso di “notizia legalmente certa” che si ottiene con un certificato di morte o altro documento equipollente[282].
Pertanto, la banca che non abbia ricevuto notizia legalmente certa del decesso dell’utente, deve consentire l’apertura della cassetta al richiedente che firmi il modulo d’esistenza in vita di tutti gli intestatari anche se, il funzionario incaricato a ricevere la comunicazione, sia, di fatto, venuto a conoscenza della morte di uno di loro. Molto si è discusso in dottrina circa le conseguenze derivanti dalla falsità della dichiarazione in questione. Alcuni autori[283] hanno ritenuto integrata la fattispecie di “falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”(art. 483 c.p.), mentre altri[284], eccependo la mancata qualifica di pubblico ufficiale del bancario, hanno sostenuto l’irrilevanza penale del comportamento tenuto dal dichiarate.
Una digressione merita, a questo punto, la dichiarazione sull’esistenza in vita degli intestatari che è disciplinata dall’art.48, comma 6, periodo I, D.Lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990, il quale stabilisce:
“Le cassette di sicurezza non possono essere aperte dai concessionari, prima che gli stessi abbiano apposto la loro firma, con l’indicazione della data e dell’ora dell’apertura, su apposito registro tenuto dai concedenti in forma cronologica e senza fogli o spazi bianchi e abbiano dichiarato per iscritto sul registro stesso che le eventuali altre persone aventi facoltà di aprirle sono tuttora in vita.”
L’interpretazione letterale della norma menzionata sembra estendere la dichiarazione anche all’esistenza in vita degli altri eventuali delegati, difformemente da quanto disposto dagli artt.15 e 16 delle N.B.U. che si riferiscono ai soli intestatari, da ciò “l’esigenza di un’interpretazione adeguatrice”[285].
Un’altra questione di rilevante importanza sollevata dall’art.1840, comma 2°, c.c. è quella relativa la nozione di “aventi diritto” all’apertura.
Il problema non sorge se l’intestatario defunto è titolare unico della cassetta di sicurezza, in questo caso, infatti, possono considerarsi “aventi diritto” gli eredi e/o gli eventuali legatari. Se, invece, il de cuius è cointestatario di una cassetta, allora ai soggetti suddetti si aggiungeranno gli utenti superstiti[286] che, però, non potranno più fruire del servizio disgiuntamente, a differenza di quanto accade per la sopravvenuta incapacità [287] o il fallimento[288] di uno di loro.
31. Titolarità dei beni contenuti in cassetta.
La morte del cointestatario di una cassetta di sicurezza può creare dei problemi relativi la presunzione di titolarità dei beni ivi conservati che non sono di appartenenza certa fra gli utenti.
Al riguardo, sotto il profilo fiscale, il D.Lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990, aveva stabilito, nell’art. 11, comma 2°, che tali beni si considerano divisi in quote uguali fra i cassettisti[289].
La giurisprudenza, invece, ha stabilito, in Cass. del 20 settembre 1979 n. 4823 [290], che la contitolarità di una cassetta non comporta una presunzione legale di comproprietà dei beni in essa contenuti potendosi “tutt’al più dedurre una presunzione semplice di comproprietà ” cui all’art. 2729 c.c. .
Così, se la cointestazione può facilmente considerarsi una prova “grave” e “precisa”, circa il possesso dei beni custoditi in cassetta, resta da verificare se sussista la “concordanza”, il terzo requisito previsto per le prove semplici, dall’art. 2729 c.c..
Al riguardo, secondo l’orientamento dottrinale[291], il requisito della “concordanza” può ritenersi esistente se vi sono più presunzioni convergenti mentre, una sola inferenza presuntiva non è in grado di far ritenere raggiunta la prova.
La tendenza giurisprudenziale[292] invece, considera la “concordanza” un elemento eventuale del procedimento logico da cui consegue la presunzione.
Tale prospettiva giurisprudenziale è da preferirsi perché, conforme al dettato dell’art. 11 D.Lgs. n. 346 del 1990 così come recentemente modificato dalla L. n. 342 del 21 novembre 2000 [293], consente di affermare che la contitolarità può essere utilizzata come esclusivo indizio probatorio circa la comproprietà dei beni contenuti in cassetta[294].
32. L’apertura della cassetta: l’inventario.
“Le cassette di sicurezza, dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari, possono essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell’Amministrazione finanziaria o di un notaio, che redige l’inventario del contenuto, previa comunicazione da parte del concedente all’ufficio del registro, nella cui circoscrizione deve essere redatto l’inventario, del giorno e dell’ora dell’apertura .”. Questa è la disciplina vigente, dettata dall’art.48, comma 6°, periodo II, D.Lgs. n. 346 del 1990, intervenuta a risolvere i principali problemi interpretativi sollevati dalla precedente normativa[295].
La disposizione menzionata, infatti, è chiara nello stabilire che la presenza del funzionario dell’Amministrazione finanziaria durante l’inventario non è indispensabile, in quanto può essere sostituita dall’intervento di un notaio[296].
Questa competenza alternativa ha sollevato, però, delle perplessità perché è evidente che il verbale redatto dal funzionario amministrativo non è equiparabile, sotto l’aspetto dell’attribuzione di data certa e di modalità di registrazione fiscale, a quello di compilazione notarile[297].
Inoltre, continuando il parallelo con il precedente ordinamento legislativo, la norma attualmente in uso non prevede più espressamente il termine entro il quale debba avvisarsi l’ufficio del registro, pertanto si ritiene applicabile quello di tre giorni previsto dall’art. 772 c.p.c. con la precisazione che, il soggetto preposto ad inviare la comunicazione non è il notaio bensì l’istituto di credito.
Per ciò che attiene, invece, alle “modalità operative”[298] dell’inventario, il notaio deve, innanzi tutto, avvisare, tramite procedura idonea allo scopo (notificazione; raccomandata A/R; consegna a mano ”¦), tutti i soggetti che hanno diritto di assistervi ex art. 771 c.p.c. indipendentemente dall’eventuale coincidenza con “gli aventi diritto all’apertura” di cui all’art. 1840, comma 2°, c.c. .
In caso di successione testamentaria la dottrina prevalente[299], annovera tra i soggetti ai quali recapitare la comunicazione, anche gli eredi legittimi.
E’ da ritenersi che tale avvertimento debba essere recapitato con tre giorni di anticipo sulla data di esecuzione dell’inventario.
Per procedere alla redazione del verbale d’inventario non è necessario che siano presenti tutti gli aventi diritto, essendo sufficiente che sia stato loro recapitato l’avviso in tempo utile.
Gli intervenuti, individuati tramite atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, possono esprimere il loro dissenso all’apertura, in tal caso, ex art. 1840, comma 2°, c.c., si procederà solo su ordine e con le modalità disposte dalla competente autorità giudiziaria[300].
Aperta la cassetta, la stima dei beni in essa contenuti, può essere fatta direttamente dal notaio o da uno stimatore, designato dallo stesso, non necessariamente iscritto ad un albo professionale, che deve prestare giuramento secondo la formula prevista per i consulenti tecnici.
Ultimato l’inventario, secondo una prassi non uniformemente seguita[301], i beni vengono riposti nuovamente in cassetta e, solo in seguito, quando sia stata presentata dichiarazione di successione, consegnati dalla banca agli aventi diritto. Questa procedura, è stata considerata errata perché è impossibile presentare una dichiarazione relativa a beni che, di fatto, non si possiedono perché ancora chiusi in cassetta. Pertanto, si conviene con l’orientamento che ritiene preferibile consentire all’azienda creditizia di consegnare agli aventi diritto i beni custoditi in cassetta di sicurezza, già in sede di prima apertura della stessa[302].
Un cenno merita, in fine, il caso in cui, morto l’intestatario, gli interessati non procedano all’apertura della cassetta perché sanno che è vuota, oppure perché, non vogliono far emergere eventuali responsabilità ricollegabili ad un’apertura post mortem, avvenuta illegalmente. In tali fattispecie il rapporto contrattuale prosegue con gli eredi che devono pagare il canone, previa conseguente risoluzione del contratto da parte della banca, secondo quanto previsto dagli artt. 21 e 22 N.B.U..
33. Rinvenimento in cassetta di un testamento olografo.
Un problema particolare, che ha dato origine nella prassi a comportamenti difformi, sorge nel caso in cui, all’apertura di una cassetta effettuata ex art. 1840, comma 2°c.c., si trovi il testamento olografo del cassettista defunto[303].
La trascrizione del contenuto del contratto nel verbale d’inventario, non è prescritta per legge ma può rispondere ad esigenze di riscontro preludendo alla successiva pubblicazione da effettuarsi nelle forme previste dall’art. 620 c.c., nel più breve tempo possibile[304].
Il notaio, pertanto, non è obbligato a riportare il contenuto del testamento nel verbale d’inventario, né è tenuto a procedere d’ufficio alla pubblicazione dello stesso che è considerato in possesso degli interessati intervenuti all’apertura, sui quali incombono gli oneri di cui all’ art.620 c.c.[305].
Al riguardo, è intervenuto il Consiglio Nazionale del Notariato che ha approvato le conclusioni, condivisibili, del Saporito, il quale propone dei principi “legittimi e consigliabili nella pratica”[306]. Tale Autore, infatti, in uno studio intitolato “Apertura di cassetta di sicurezza e rinvenimento di un testamento olografo”[307]afferma che il notaio, in questi casi, secondo il combinato disposto dall’art. 1840, comma 2°, c.c. e dall’ art. 48 D.Lgs. n. 346 del 1990, deve:
– fare menzione del testamento rinvenuto nel verbale d’inventario, avendo cura di descriverne la forma esterna;
– avvertire gli eredi che, quali detentori di un testamento, hanno l’obbligo di consegnarlo ad un notaio, che potrà essere anche lui stesso, affinché chi ne abbia interesse possa chiederne la pubblicazione.
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Cons.Stato 20/10/1960 n. 1052.
Decisioni di altre Autorità .
Autorità garante della concorrenza e del mercato, Parere alla Banca d’Italia n. 2138 del 15 /07/1994.
Autorità garante della concorrenza e del mercato, Parere alla Banca d’Italia n. 2341 del 06 /10/1994.
Banca d’Italia, Allegato alla chiusura d’istruttoria n. B27 del 03/12/1994.
Banca d’Italia, Chiusura d’istruttoria n. B19 del 08/08/1994.
Banca d’Italia, Avvio istruttoria n. B11 del 23 /11/ 1993.
[1] Legge illustrata da Vittorio Scialoja in Riv. It. Scienze Giur., 1886.
[2] Valery, Rev. Gèn. de droit 1903.
[3] Molle, I contratti bancari in Tratt. di dir. civ. e comm. Cicu-Messineo, 1981.
[4] Arangio Ruiz, La responsabilità contrattuale in diritto romano.
[5] Arcangeli, Il servizio bancario delle cassette forti di custodia in Riv. dir. comm., 1905.
[6] La Lumia, I depositi bancari, 1915.
[7] Arcangeli, op.cit., p.183.
[8] Ulpiano, Libro XXX ad Edictum l. I , § 41 D.16,3.
[9] Ulpiano, Libro XXX ad Edictum l. I , § 36 D.16,3.
[10] Molle, op.cit., p.788.
[11] Valery, in Rev. Gèn. de droit , 1903.
[12] Cusumano, Storia dei banchi di Sicilia in I banchi privati , Roma, 1887.
[13] Arcangeli, Il servizio bancario delle cassette-forti di custodia in Riv. dir. comm., 1905.
[14] Wettstein, Das Kassenschrankfachgeschaft (coffre-fort), Bern 1903.
[15] Arcangeli, op. cit., p.184.
[16] Molle, I contratti bancari , in Tratt. di dir. civ. e comm. Cicu-Messineo, 1981.
[17] Schatz, De la location de coffres-forts, Paris, 1903.
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[18] Molle, op.cit., p.789.
[19] Arcangeli, op. cit., p.185 n.1.
[20] Molle, op.cit., p.789 n.12.
[21] Kapital-Anlage und Wert-Papiere, Leippzig, C.E. Poeschel, 1902.
[22] Wettstein, Das Kassenschrankfachgeschaft (coffre-fort), Bern, 1903.
[23] Valery, in Rev. Gèn. de droit, 1903.
[24] Arcangeli, Il servizio bancario delle cassette-forti di custodia, par. 7 in Riv. dir. comm., 1905 .
[25] Gabrielli, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza in Banca Borsa e tit. di cred., 1984, pt.I.
[26] Molle, I contratti bancari , in Tratt. di dir. civ. e comm. Cicu-Messineo 1981.
[27] Chinè, Contratti per adesione e Norme Bancarie Uniformi in Giust civ., 1993, pt. II.
[28] Gazzoni, Il servizio delle cassette di sicurezza in Manuale di diritto privato, 1994, p.1146.
[29] Gabrielli, op. cit. p.397.
[30] Ragno, Nota a Cass. Sez. Un. Civ. 1 luglio 1994 n. 6225 in Giurisprudenza Commerciale, 1996, fasc.2 pt.2.
[31] Cerrai, Cassette di sicurezza in Banca borsa tit. cred., 1988, pt.I.
[32] Arcangeli, Il servizio bancario delle cassette-forti di custodia in Riv. Dir. Comm., 1905.
[33] Dernburg, Das burgerliches Recht des d.R.u.PR., Vol.II, pt.II, p.521.
[34] Von Schey, Die Obligationsverhaltnisse, p.394.
[35] Wettstein, Das Kassenschrankfachgeschaft (coffre-fort), Bern, 1903.
[36] Valery, De la location des coffres forts in Revu général du droit de la législation et de la jurisprudence, 1903.
[37] Leven, Les cases de coffres-forts, Paris 1903.
[38] Van Manen, Bewaarkluizen, nella rivista olandese Themis,1900.
[39] Bondi, Zwangsvollstreckung in sog. Bank-Safe in Sachsisches Archiv fur burgerliches Recht und Pprozzes, 1903.
[40] Corradi, Nel diritto commerciale, 1903.
[41] Gabrielli, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza in Banca e Borsa, 1984, pt.I, p.389.
[42] Ragno, Nota a Cass. Sez. Un. Civ. 1 luglio 1994 n. 6225 in Giurisprudenza Commerciale, 1996, fasc.II, pt.II.
[43] Chiné, Natura giuridica del contratto di abbonamento delle cassette di sicurezza tra disciplina legale e convenzionale: art.2 delle norme bancarie uniformi e problemi di tutela del contraente debole, in Giust. civ., pt.II,1993.
[44] Gabrielli, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza in Banca borsa tit cred., 1984, pt. I.
[45] Arcangeli, Il servizio bancario delle cassette-forti di custodia in Riv. Dir. Comm. 1905.
[46] Bonelli, Sulla natura giuridica del contratto di abbonamento delle cassette di sicurezza in La legge 1908.
[47] Scialoja, Il contratto di abbonamento alle casseforti di sicurezza in Saggi di vario diritto, 1927.
[48] Martorano, Contratti bancari in Riv. dir. Civ. 1957, pt. II.
[49] Balbi, L’obbligazione di custodire, Milano 1940.
[50] Funaioli, Abbonamento delle cassette di sicurezza e responsabilità della banca in Riv. dir. comm. 1940, pt.II.
[51] Molle, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza in Trattato diritto civ. comm. Cicu-Messineo, 1981, p.799.
[52] Cass.15/06/1943 in Riv.dir.comm.,1943, pt.II,p.148;
Cass.15/06/1948 in Banca Borsa tit.cred., 1948, pt.II, p.143.
[53] Fiorentino, Del servizio bancario delle cassette di sicurezza in Comm.del cod.civ. Scialoja e Branca, 1953.
[54] Fiorentino, op. cit. p.446.
[55] Fiorentino, op. cit. p.452.
[56] Fiorentino, op. cit. p. 447.
[57] Carnelutti, Natura del contratto di cassette forti di sicurezza in Studi di diritto civile, 1916.
[58] Ferri, Cassette di sicurezza in Enc. del dir., 1960.
[59] Cerrai, Cassette di sicurezza in Banca borsa tit. cred., 1988, pt.I.
[60] Gabrielli, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza in Banca e borsa tti.cred.,1984, pt.I.
[61] Vitali, Natura del contratto di abbonamento al servizio delle cassette-forti, 1908 e Questioni sulle cassette forti in Riv. dir. comm., 1909, pt.II.
[62] Rocco, La natura giuridica del servizio bancario di abbonamento alle cassette-forti di custodia presso le banche in Circolo giuridico I , 1911; La Lumia, I depositi bancari, 1913.
[63] Ferri, Manuale di diritto commerciale 1996, p. 941.
[64] Ferri, voce Cassette di sicurezza in Enc. del dir., 1960.
[65] Ferri, op. ult. cit., p.460.
[66] Cerrai, op. cit., p.5.
[67] In Banca borsa tit. di cred., 1977, pt.II.
[68] Fiorentino, Del servizio bancario delle cassette di sicurezza in Comm.del cod.civ. Scialoja e Branca, 1953; Gabrielli, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza in Banca borsa tit. cred., 1984, pt. I; Chiné, Natura giuridica del contratto di abbonamento delle cassette di sicurezza tra disciplina legale e convenzionale: art.2 delle norme bancarie uniformi e problemi di tutela del contraente debole, in Giust. civ. 1993, pt.II.
[69] Cataudella, I contratti misti in La donazione mista, 1970.
[70] Cataudella, op. cit., p.37.
[71] Fiorentino, op. cit., p. 455.
[72] Fiorentino, op. cit., p. 456.
[73] Chiné, op. cit., p. 159.
[74] Gentili, Merito e metodo nella giurisprudenza delle cassette di sicurezza a proposito della meritevolezza di tutela del “ contratto atipico” in Riv. dir. comm., 1989, pt. I.
[75] In Giust. civ., 1964 p. 260.
[76] In Giust. civ., 1992 p. 2673.
[77] Chindemi, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza obblighi e responsabilità della banca in Dir.Ec. Assic.,1994, fasc.I.
[78] Molle, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza in Trattato di diritto civ. e comm. Cicu-Messineo, 1981.
[79] Ferri, Tipicità negoziale e interessi meritevoli di tutela nel contratto di utilizzazione delle cassette di sicurezza in Riv. dir. Civ. e comm., pt. I, 1988.
[80] Gabrielli, op. cit. p. 396.
[81] Cataudella, op. cit. pp. 88-89.
[82] Gabrielli, op.cit. p. 397.
[83] Fiorentino, Del servizio bancario delle cassette di sicurezza in Comm.del cod. civ., di ScialoJa e Branca, 1953.
[84] Molle, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza in Trattato di diritto civ. e comm. Cicu-Messineo, 1981.
[85] Fiorentino, op. cit., p.457 ss. .
[86] Cerrai, Cassette di sicurezza in Banca borsa tit. cred., 1988, pt.I.
[87] Molle, op.cit., p.800.
[88] Gabrielli, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza in Banca borsa tit. cred., 1984, pt.I.
[89] Gabrielli, op. cit. p.397.
[90] Molle, op. cit. p.801.
[91] Chiné, Natura giuridica del contratto di abbonamento delle cassette di sicurezza tra disciplina legale e convenzionale: art.2 delle norme bancarie uniformi e problemi di tutela del contraente debole, in Giust. civ. 1993, pt.II.
[92] Maiorca, Contratti standard in Noviss. Dig. It., Appendice II, 1981.
[93] Colonnello, Art.16 delle Norme bancarie uniformi: limitazione di responsabilità o limitazione di oggetto in Giur.it., 1989, pt.1 B.
[94] Gabrielli, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza in Banca borsa tit. cred., 1984, pt.I.
[95] Casetta, Manuale di diritto amministrativo, 2000, p. 217.
[96] Art. 12 comma 1°, L. 287/90.
[97] Art. 20 comma 3°, L. 287/90.
[98] Grezzi-Notari, R. soc. 1993, pt.I, p.128.
[99] Banca d’Italia, Avvio istruttoria n. B11 del 23 novembre 1993.
[100] Autorità garante della concorrenza e del mercato, Parere alla Banca d’Italia n. 2138 del 15 luglio 1994. Autorità garante della concorrenza e del mercato, Parere alla Banca d’Italia n. 2341 del 06 ottobre 1994.
[101] Banca d’Italia, Chiusura d’istruttoria n. B19 del 08/08/1994.
[102] Banca d’Italia, Allegato alla chiusura d’istruttoria n.B27 del 03/12/1994.
[103] Chiné, Natura giuridica del contratto di abbonamento delle cassette di sicurezza tra disciplina legale e convenzionale: art.2 delle Norme bancarie uniformi e problemi di tutela del contraente debole, in Giust. civ. 1993, pt.II.
[104] Carnelutti, Deposito in incognito nelle cassette di sicurezza in Riv.dir.comm., 1910, pt.II.
[105] Gabrielli, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza in Banca borsa tit. cred., 1984, pt. I, fasc.3.
[106] Molle, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza in Trattato di diritto civ. e comm. Cicu-Messineo, 1981.
[107] Molle, L’individuazione della cassetta, op. cit..
[108] Capobianco, Commento alle Norme bancarie uniformi, le cassette di sicurezza in Banca Borsa e tit. di cred.,1955 pt.I; De Gennaro, Le cassette di sicurezza, 1938.
[109] Molle, op.cit., p.803.
[110] Molle, op.cit., p.805.
[111] Cerrai, Cassette di sicurezza in Banca borsa tit. cred., 1988, pt.I.
[112] Gabrielli, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza in Banca borsa tit. cred., 1984, pt. I, fasc.3.
[113] Gabrielli op. cit.
[114] Mori-Checcucci, In tema di responsabilità della banca in tema di cassette di sicurezza in For. It., 1950, pt.I.
[115] Pirrone, Sulla natura giuridica del tesserino rilasciato dalle banche per l’apertura delle cassette di sicurezza in Banca borsa tit. cred., 1951, pt.I, p.412 ss. .
[116] Molle, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza in Trattato di diritto civ. e comm. Cicu-Messineo, 1981.
[117] Trib. Milano, 20/04/1959 in Banca borsa tit. cred., 1959, pt.II., p. 405.
Trib. Milano, 30/04/1959 in Banca borsa tit. cred., 1960, pt.II., p. 106.
[118] Molle, op.cit. .
[119] Gabrielli, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza in Banca borsa tit.cred., 1984,pt.I.
[120] Art. 25 Norme Bancarie Uniformi.
[121] Molle, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza in Trattato di diritto civ. e comm. Cicu-Messineo, 1981.
[122] Fiorentino, Del servizio bancario delle cassette di sicurezza in Comm.del cod. civ., di ScialoJa e Branca, 1953.
[123] Art. 4 Norme Bancarie Uniformi.
[124] Art.26 Norme Bancarie Uniformi.
[125] De Gennaro, Le cassette di sicurezza, 1938.
[126] Art.11, comma 2° Norme Bancarie Uniformi.
[127] Lordi, Istituzioni di diritto commerciale, II, 1943.
[128] Art.11 comma 1° Norme Bancarie Uniformi.
[129] Art.16 Norme Bancarie Uniformi.
[130] Molle, op.cit. .
[131] Cerrai, Cassette di sicurezza in Banca borsa tit. cred., 1988, pt.I; Art. 12 comma 1° Norme Bancarie Uniformi.
[132] Cerrai, op.cit..
[133] Art. 21 comma 1° Norme Bancarie Uniformi.
[134] Molle, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza in Trattato di diritto civ. e comm. Cicu-Messineo, 1981.
[135] Gabrielli, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza in Banca borsa tit.cred.,1984, pt.I.
[136] Papetti-Pelletier, Cassette di sicurezza e responsabilità del banchiere, 1988.
[137] Festi, Le Norme Bancarie Uniformi sul servizio delle cassette di sicurezza e la responsabilità della banca in Contratto e impresa, 1991.
[138] Ferri, Tipicità negoziale e interesse meritevole di tutela nel contratto di utilizzazione di cassette di sicurezza in Riv. dir. comm., 1988, pt.I.
[139] Art. 13 Norme Bancarie Uniformi.
[140] Art. 27 Norme Bancarie Uniformi.
[141] Molle, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza in Trattato di diritto civ. e comm. Cicu-Messineo, 1981.
[142] In Giust. Civ., 1992, pt. I.
[143] Gabrielli, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza in Giur. Banc. (1991-1992), 1997.
[144] Gabrielli, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza in Banca borsa tit. cred., 1984, pt. I, fasc.3.
[145] Trib. Firenze 11/03/1971 in Foro Pad., 1972, pt.I, p.231;
Trib. Firenze 24/04/1970 in Banca Borsa tit. cred., 1971, pt.II, p.267.
[146] Gabrielli op. cit.
[147] Santarsiere, Locazione di cassette di sicurezza ed obbligazioni di risultato in Giust. Civ., 1990, pt.I.
[148] Molle, op.cit., p. 813.
[149] Molle, In tema di responsabilità della banca nel servizio bancario delle cassette di sicurezza in Banc. Borsa tit. cred., 1978, pt. II.
[150] Molle, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza in Trattato di diritto civ. e comm. Cicu-Messineo, 1981.
[151] Molle, op. ult. cit. p.813-814; Ferri, Cassette di sicurezza in Enc. dir., 1960; Majello, Custodia e deposito, 1958.
[152] In Giur. Compl. Cass. civ., 1951, pt.I, p.762.
[153] Gabrielli, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza in Banca borsa tit. cred., 1984, pt. I, fasc.4.
[154] Cass. civ. 15/06/1948 in Banca Borsa tit. cred., 1948, pt.II, p. 143; Trib. Pescara 04/09/1951, Cons. Stato 20/10/1960 n. 1052, Cass. 30/10/1961 n.2507 in Banca Borsa tit. cred.,1981, pt.I, fasc.4, p. 572; Trib. Lucca 19/05/1951 in Banca Borsa tit. cred., 1952, pt. II.
[155] Cerrai, Cassette di sicurezza in Banca borsa tit. cred., 1988, pt.I.
[156] Gabrielli op. ult. cit. .
[157] Alpa, Caso fortuito e responsabilità della banca per il servizio delle cassette di sicurezza in Foro Pad., 1972, pt.I.
[158] De Medio, Caso fortuito e forza maggiore in Boll. Ist. dir. rom., 1908.
[159] Coviello, Del caso fortuito in rapporto con l’estinzione delle obbligazioni, 1895.
[160] Molle, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza in Trattato di diritto civ. e comm. Cicu-Messineo, 1981.
[161] Molle, op.cit..
[162] Biondi, Forza maggiore in tema di servizio delle cassette di sicurezza in Banca Borsa tit. cred., 1956, pt.II.
[163] Castronovo, Tra rischio e caso fortuito la responsabilità da cassetta di sicurezza in Banca Borsa tit. cred., 1978, pt.I.
[164] In Giust. Civ., 1976, pt.I, fasc. 12.
[165] In Banca Borsa tit. cred., 1981, pt.II.
[166] In Giust. Civ., 1976, pt.I, fasc. IV.
[167] Chindemi, Il servizio delle cassette di sicurezza: obblighi e responsabilità della banca in Dir. Ec. Ass., 1994, fasc.I.
[168] Ambanelli, Orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità da cassette di sicurezza in Resp. Civ. e prev., 1998, fasc.III.
[169] Cerrai, Cassette di sicurezza in Banca borsa tit. cred., 1988, pt.I.
[170] App. Roma 07/10/1980, in Banca borsa tit. cred., 1980, pt.II.
[171] Gabrielli, Cassette di sicurezza e clausola penale in Bancaria, 1985, fasc.II.
[172] Trib. Napoli 16/03/1984 in Bancaria, 1985, fasc.II.
[173] Trib. Roma 12/06/1995 in Danno e Resp. civ., 1996.
[174] Castronovo, Tra rischio e caso fortuito la responsabilità da cassetta di sicurezza in Banca Borsa tit. cred., 1978, pt.I.
[175] Trib. Milano 14/09/1989 in Foro it., 1990, pt.I.
[176] De Dominicis, Non può essere limitata la responsabilità del servizio di cassette di sicurezza in Bancaria, 1990, fasc. V.
[177] Molle, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza in Trattato di diritto civ. e comm. Cicu-Messineo, 1981.
[178] Art. 9, Norme Bancarie Uniformi.
[179] Artt. 7 e 8, Norme Bancarie Uniformi.
[180] Art. 18, Norme Bancarie Uniformi.
[181] Molle, op. cit., p. 822.
[182] Lordi, Istituzioni di diritto commerciale, 1943, pt.II, p.393.
[183] Gabrielli, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza in Banca borsa tit. cred., 1984, pt. I, fasc.4.
[184] Art. 18 comma 5, Norme Bancarie Uniformi.
[185] Art. 18 commi 6 e 7, Norme Bancarie Uniformi.
[186] Ambanelli, Orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità da cassette di sicurezza in Resp. Civ. e prev., 1998, fasc.III.
[187] In Corr. Giur., 1994.
[188] Tullio, Ad impossibilia nemo tenetur (note a margine della richiesta di una prova impossibile del danno), in Giust. Civ., 1993, pt.I, fasc. IV.
[189] Tullio, op.cit. p. 1090.
[190] Ambanelli op. cit. p.632; Tullio, op.cit. p. 1091.
[191] In Giust. civ. mass., 1986.
[192] In Giust. civ., 1987.
[193] In Giust. civ., 1988.
[194] App. Bari 16/04/1958 in Banca Borsa e tit. cred., 1959, pt.II.
[195] In Banca Borsa tit. cred., 1984 pt.II.
[196] Trib. Roma 05/11/1992 in Giur. civ., 1993.
[197] Ambanelli op.cit. p. 632.
[198] Salnitro, Le cassette di sicurezza in Giur. banc., Rassegna di diritto e legislazione bancaria (1980-1981), 1982.
[199] Vanni, Clausola di limitazione della responsabilità della banca nel servizio delle cassette di sicurezza in Giust. civ., 1983, pt.II.
[200] Vanni op.cit. p.262.
[201] Chiné, Natura giuridica del contratto di abbonamento delle cassette di sicurezza tra disciplina legale e convenzionale: art. 2 delle norme bancarie uniformi e problemi di tutela del contraente debole in Giust. civ., 1993, pt. II.
[202] In Giur.civ., 1976, pt. I.
[203] Chiné op.cit. pp. 167-168.
[204] Vanni op.cit. p.265.
[205] Molle, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza in Trattato di diritto civ. e comm. Cicu-Messineo, 1981.
[206] Ragno, Cassette di sicurezza ancora sulla limitazione della responsabilità della banca in Giur. comm., 1996, pt.II.
[207] Sordi, Clausola limitativa di responsabilità della banca nel servizio di cassette di sicurezza in Giur merito, 1979, pt.I.
[208] Molle, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza in Trattato di diritto civ. e comm. Cicu-Messineo, 1981.
[209] Ferri, Tipicità negoziale e interessi meritevoli di tutela nel contratto di utilizzazione di cassette di sicurezza in Riv. Dir. Comm., 1988 pt.I.
[210] Parrella, Artt. 2 e3 delle N.B.U. in materia di cassette di sicurezza, qualificazione del contratto e responsabilità della banca in Dir. Banca Merc. Fin., 1995, pt.I.
[211] Chiné, Natura giuridica del contratto di abbonamento delle cassette di sicurezza tra disciplina legale e convenzionale: art. 2 delle norme bancarie uniformi e problemi di tutela del contraente debole in Giust. civ., 1993, pt. II.
[212] Scoditti, Autoregolamento e tipo nel contratto di cassette di sicurezza. Sulla differenza fra clausola di limitazione del valore e patto di limitazione della responsabilità della banca in Giur. it., 1995, pt. I.
[213] Ragno, Cassette di sicurezza ancora sulla limitazione della responsabilità della banca in Giur. comm., 1996, pt.II.
[214] Parrella, Le cassette di sicurezza in Giur. banc., Rassegna di diritto e legislazione bancaria (1995-1996), 1999.
[215] Espinoza e Gnani, La responsabilità delle banche nel servizio bancario delle cassette di sicurezza in Resp. civ. e prev., 1998, fasc. IV.
[216] Parrella, Artt. 2 e3 delle N.B.U. in materia di cassette di sicurezza, qualificazione del contratto e responsabilità della banca in Dir. Banca Merc. Fin., 1995, pt.I.
[217] Redazione in Dir. Banca Merc. Fin., 1995, pt.I.
[218] Trib. Palermo 14/02/1992 in Banca borsa tit. cred., 1993, pt.II, p. 204.;
App. Roma 06/11/1990 in Giust. civ., 1991, pt.I, p. 2451;
Trib. Roma 27/04/1990 in Riv. dir. comm., 1992, pt. II, p. 101;
App. Roma 06/03/1990 in Banca borsa tit. cred., 1991, p. 507;
Trib. Roma 26/11/1987 in Dir. banc., 1988, pt. I, p. 240;
Trib. Roma 19/10/1987 in Riv. dir. comm., 1988, pt. II, p. 363;
Trib. Firenze 08/04/1987 in Giur. mer., 1988, p. 24;
Trib. Roma 27/01/1982 in Giust. it., 1982, pt.I, 586.
[219] Cosentino, Il contratto di servizio delle cassette di sicurezza: clausola di limitazione di responsabilità della banca e dichiarazione di valore in Foro it., 1190, pt.I, p. 1296.
[220] Ponser, Economic Analysis of law, 1986.
[221] Trimarchi, Istituzioni di diritto privato, 1989, p.507e ss..
[222] Cosentino, op.cit. .
[223] Carnighella, L’art. 2 delle norme bancarie uniformi in Cassazione: niente di nuovo sul fronte delle cassette di sicurezza in Foro it., 1993, pt.I.
[224] Carnighella, op.cit. .
[225] Cosentino, op.cit. .
[226] Gabrielli, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza in Banca borsa tit. cred., 1984, pt. I, fasc.4.
[227] Parrella, Artt. 2 e3 delle N.B.U. in materia di cassette di sicurezza, qualificazione del contratto e responsabilità della banca in Dir. Banca Merc. Fin., 1995, pt.I; Bolaffio, Il servizio dei depositi chiusi mediante le cassette forti di sicurezza in Riv. dir. com., 1905, p. 496.
[228] Catalano, L’art. 2 delle norme bancarie uniformi: clausola limitatrice della responsabilità del banchiere nel servizio delle cassette di sicurezza in Resp. civ. prev., 1994, fasc.VI; Parrella, Le cassette di sicurezza in Giur. banc., Rassegna di diritto e legislazione bancaria (1995-1996), 1999.
[229] Parrella op. cit..
[230] In Corr. Giur., 1994, p. 967.
[231] In Giust. civ., 1994, pt.I, p. 2444.
[232] Redazione in Dir. Banca Merc. Fin., 1995, pt.I.
[233] Redazione op. cit..
[234] In Giur. it., 1990, pt. I, p. 1600.
[235] In Banca Borsa tit. cred., 1976, pt.II, p. 173.
[236] De Dominicis, Non può essere limitata la responsabilità del servizio di cassette di sicurezza in Bancaria, 1990, fasc.V.
[237] In Giust. civ., 1992, pt.I, fasc. II.
[238] In Giur. it., 1992, pt.IA, fasc. 12, p. 2119 ss. .
[239] Ambanelli, Sulla limitazione della responsabilità della banca in tema di contratto di abbonamento al servizio delle cassette di sicurezza in Resp. civ. prev., 1993, fasc. II.
[240] Tidona, Del servizio bancario delle cassette di sicurezza. La professionalità del “bonus argentarius”. La clausola di limitazione di responsabilità in ipotesi di furto in Magistra Banca e Finanza del 24/02/2001.
[241] In Danno e resp., 1997, p. 461.
[242] In Giur. it., 1998, p.499.
[243]In Danno e resp., 1998, p. 554.
[244] Parrella, Le cassette di sicurezza in Giur. banc., Rassegna di diritto e legislazione bancaria (1997-1998), 2000.
[245] Gazzoni, Il giudice in Manuale di diritto privato, 1994, pp. 35 ss. .
[246] Espinoza e Gnani, La responsabilità delle banche nel servizio bancario delle cassette di sicurezza in Resp. civ. e prev., 1998, fasc. IV.
[247] Parrella, op. ult. cit. .
[248] In Informaz. Leg. Ass. bank, n. 51, 1998, p.14.
[249] Ambanelli, Orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità da cassette di sicurezza in Resp. Civ. e prev., 1998, fasc.III.
[250] Ragno, Cassette di sicurezza: ancora sulla limitazione di responsabilità della banca in Giur. comm.,1996, pt.II.
[251] Espinoza e Gnani, La responsabilità delle banche nel servizio bancario delle cassette di sicurezza in Resp. civ. e prev., 1998, fasc. IV.
[252] De Nova, Le clausole vessatorie. Art.5, legge 6 febbraio 1996 n.52, 1996; Cian, Il nuovo capo XIV bis(titolo, II libro IV) del codice civile, sulla disciplina dei contratti con i consumatori in Studium iuris,1996.
[253] Art. 1469 ter,comma 1° c.c. .
[254] Parrella, Artt. 2 e3 delle N.B.U. in materia di cassette di sicurezza, qualificazione del contratto e responsabilità della banca in Dir. Banca Merc. Fin., 1995, pt.I.
[255] Art. 1841, comma1°, c.c.
[256] Art. 4 Norme Bancarie Uniformi.
[257] Art. 21 Norme Bancarie Uniformi.
[258] Art. 22 Norme Bancarie Uniformi e art. 1841 c.c. commi 2°e 3°.
[259] Molle, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza in Trattato di diritto civ. e comm. Cicu-Messineo, 1981; Gabrielli, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza in Banca borsa tit. cred., 1984, pt. I, fasc.4.
[260] Vitali, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza, 1975.
[261] Vitali, op.cit.
[262] Provinciali, Manuale di diritto fallimentare p. 1003; Ferrara, Il Fallimento p.264.
[263] In Banca borsa tit. cred., 1976, pt.I.
[264] Molle, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza in Trattato di diritto civ. e comm. Cicu-Messineo, 1981.
[265] Gabrielli, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza in Banca borsa tit. cred., 1984, pt. I, fasc.4.
[266] Fiorentino, Del servizio bancario delle cassette di sicurezza in Comm.del cod. civ., di ScialoJa e Branca, 1953; Ferri, Tipicità negoziale e interesse meritevole di tutela nel contratto di utilizzazione di cassette di sicurezza in Riv. dir. comm., 1988, pt.I.
[267] Gabrielli, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza in Banca borsa tit.cred.,1984,pt.II.
[268] Giannatttasio, Forma del pignoramento sul contenuto delle cassette di sicurezza in Riv. dir. comm.1940, pt.II; Bracco, Esecuzione coattiva sul contenuto delle cassette di sicurezza in Temi emil., 1940; Catalano, In tema di esecuzione forzata sul contenuto delle cassette di sicurezza in Giur.it., 1940, pt.I.
[269] Gabrielli, op. cit., p. 588 .
[270] Molle, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza in Trattato di diritto civ. e comm. Cicu-Messineo, 1981.
[271] Art. 513, comma 3° c.p.c.: “Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, su ricorso del creditore, puo` autorizzare con decreto l`ufficiale giudiziario a pignorare cose che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli puo` direttamente disporre.”
[272] Gabrielli, op. cit., p. 589 .
[273] Satta, Diritto processuale civile, 1981, pp.632-633.
[274] Gabrielli, op. cit., p. 590 .
[275] Art. 513, comma 2° c.p.c. : “Quando e` necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l`esecuzione del pignoramento, l`ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre l`assistenza della forza pubblica.”
[276] Giannattasio, op.cit. .
[277] Art.10 Norme Bancarie Uniformi.
[278] Art.11 Norme Bancarie Uniformi.
[279] Molle, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza in Trattato di diritto civ. e comm. Cicu-Messineo, 1981.
[280] Boero, Cassette di sicurezza e depositi chiusi intestati al de cuius: procedura di apertura ed adempimenti in Riv. del not., 1996, pt.I.
[281] Cerrai, Cassette di sicurezza in Banca borsa tit. cred., 1988, pt.I.
[282] Molle, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza in Trattato di diritto civ. e comm. Cicu-Messineo, 1981.
[283] Zagrebelsky, Falsa attestazione circa l’esistenza in vita del cointestatario di una cassetta di sicurezza ed art.483 c.p. in Giur.it., 1979, pt.II.
[284] Melchiodna, In tema d false attestazioni del privato al dipendente di istituto di credito addetto al servizio delle cassette di sicurezza in Giur. comm. 1984, pt.II.
[285] Boero, op.cit., p.720.
[286] Ciuchini, Servizio bancario delle cassette di sicurezza in Enc. Banca-borsa, 1967, pt.II.
[287] Ferri, Le cassette di sicurezza in Enc.dir., 1960.
[288] Vitali, Il servizio bancario delle cassette di sicurezza, 1975; Massaro, Legittimazione del curatore all’apertura delle cassette di sicurezza del fallito in Fallimento, 1996.
[289]Art.11, comma 2° D.Lgs. 346 del 31/10/1990:
“Per i beni e i titoli di cui al comma 1, lettera b), depositati a nome del defunto e di altre persone, compresi quelli contenuti in cassette di sicurezza o altri contenitori di cui all’art. 48, commi 6 e 7, per le azioni e altri titoli cointestati e per i crediti di pertinenza del defunto e di altre persone, compresi quelli derivanti da depositi bancari e da conti correnti bancari e postali cointestati, le quote di ciascuno si considerano uguali se non risultano diversamente determinate.”
[290] In Giur. it., 1980, pt.I, p. 1689.
[291] Comoglio, Le prove in Trat. Dir. Priv., Rescigno, 1985.
[292] Cass. 06/04/1983 n. 2373 e Cass. 27/01/1982 n. 575 in Rep. Giur.it., 1983; Cass. 04/02/1993 n. 1377 in Arch. Civ., 1993.
[293] Art. 69 Legge n. 342 del 21/11/2000.
[294] Boero, Cassette di sicurezza e depositi chiusi intestati al de cuius: procedura di apertura ed adempimenti in Riv. del not., 1996, pt.I.
[295] Art. 49 D.P.R. n. 637 del 26/10/1972.
[296] Montedoro, L’apertura delle cassette di sicurezza tra autonomia privata, interesse fiscale e controllo giurisdizionale in Banca, borsa, tit. cred., 1993, p. 473.
[297] Boero, Cassette di sicurezza e depositi chiusi intestati al de cuius: procedura di apertura ed adempimenti in Riv. del not., 1996, pt.I.
[298] Boero, op. cit. .
[299] Masiello-Brama, La volontaria giurisdizione presso la pretura, 1992.
[300] De Rubertis, Il notaio e l’inventariato del contenuto delle cassette di sicurezza in Vit. Not., 1984.
[301] Cerrai, Cassette di sicurezza in Digesto IV, 1981.
[302] Boero, op. cit. .
[303] Boero, Cassette di sicurezza e depositi chiusi intestati al de cuius: procedura di apertura ed adempimenti in Riv. del not., 1996, pt.I.
[304] Giuliani in Riv. del not., 1965.
[305] Masiello-Brama, La volontaria giurisdizione presso la pretura, 1992.
[306] Boero, op.cit. p. 736.
[307] Saporito, Apertura di cassette di sicurezza e rinvenimento di testamento olografo in Studi e materiali, 1990.
Valeria Masella, “Cassette di sicurezza, obblighi di custodia della banca e responsabilità in caso di furto o danneggiamento”, Magistra Banca e Finanza, 15 luglio 2002, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/le-cassette-di-sicurezza/.
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