Di Maurizio Tidona, Avvocato
L’art. 117 del Testo Unico Bancario (TUB) dispone che:
“1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”. [1]
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che in ipotesi di mancata consegna della copia del contratto al cliente, nel caso in cui il contratto sia comunque prodotto in giudizio dalla parte che ne abbia interesse, l’inadempimento da parte della banca a tale obbligo di condotta (la mera consegna) non ha effetti sulla validità del contratto bancario, che rimane intatta, ma eventualmente sul solo piano risarcitorio, ove il cliente dimostri in concreto di avere subito un danno.
- Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 21600 del 20 settembre 2013 (con principio applicabile anche ai contratti bancari):
“In tema di intermediazione finanziaria, è irrilevante, ai fini della prova dell’errore invocato dal cliente sulla natura o sull’oggetto del contratto, l’inosservanza, da parte della banca, del dovere di consegnare la copia della documentazione contrattuale, incidendo il menzionato vizio sul momento genetico del rapporto e riguardando, invece, l’adempimento del suddetto dovere la fase successiva alla formazione del contratto”.
- Tribunale di Milano, sez. VI, con sentenza del 15 giugno 2005:
“La mancata consegna al cliente, al momento della sottoscrizione, delle copie di un contratto (”¦) non configura una ipotesi di nullità del contratto stesso ma semmai di inadempimento, la cui gravità deve essere valutata alla stregua delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono eventualmente derivate”.
- Tribunale di Torino, sentenza del 26 maggio 2010 (con principio applicabile anche ai contratti bancari):
“Non è motivo di nullità la mancata consegna al cliente di una copia del contratto-quadro, posto che la consegna è semplicemente un onere che l’intermediario è tenuto ad assolvere in caso di richiesta da parte dell’investitore”.
Tali conclusioni sono certamente condivisibili, addossando al cliente l’onere di provare sia la mancata consegna che il conseguente danno che ne sia conseguito, il che è sicuramente equo. Questo sempre che il contratto sia comunque prodotto in giudizio, altrimenti ricadendosi – in ipotesi di assenza assoluta del contratto – nella nullità di cui all’art. 117 TUB prima citato.
Peraltro è prassi che nei contratti bancari sia prevista una dichiarazione del cliente che una copia del contratto, debitamente sottoscritta dalla banca, sia stata contestualmente consegnata al cliente, raggiungendo la banca, in questo modo, una “prova” diretta che la consegna sia avvenuta, superabile da eventuale prova contraria da parte del cliente, con allegazione e prova altresì del danno subito.
In merito alla conservazione del contratto da parte della banca, il Tribunale di Ravenna, con sentenza del 6 giugno 2012 (di cui si criticherà la conclusione a breve), ha affermato che la banca sia obbligata alla conservazione del contratto soltanto per dieci anni (ex art. 119 TUB) e successivamente non sia consentito al giudice pronunziare l’inesistenza del contratto.
Così ha motivato il giudice ravennate:
“a) È onere del cliente che agisce in giudizio per la ripetizione di interessi anatocistici illegittimamente addebitati dedurre e fornire la prova dell’esistenza di un formale contratto di apertura di credito che possa confortare la tesi secondo cui i singoli accrediti operati in corso di rapporto non costituiscono pagamenti, ma semplici rimesse ripristinatorie della disponibilità , al fine di sostenere la decorrenza del termine di prescrizione decennale dalla chiusura del rapporto, anziché dalla data di ciascuna rimessa, secondo l’orientamento precisato da Cass., sez. un., n. 24481/2010. b) L’omessa contestazione per anni, la chiusura del conto corrente mediante giroconto del saldo scoperto su un altro conto corrente bancario ed il lunghissimo tempo trascorso legittimano a ritenere che il cliente abbia sostanzialmente rinunciato a contestare l’applicazione di interessi ultralegali, potendo tale rinuncia desumersi da un comportamento concludente che, interpretato alla luce dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., manifesti, in quanto incompatibile con l’intenzione di avvalersi del diritto, la volontà di rinunciare; c) La mancata produzione, ad opera delle parti, dell’originario contratto di conto corrente bancario (risalente, nel caso di specie al lontano 1977) non può di per sé costituire motivo sufficiente per concludere che sia mancata una preventiva pattuizione per iscritto di interessi ultralegali, considerato che la banca non era tenuta a conservare oltre i 10 anni tale documento, soprattutto dopo che il predetto conto corrente era stato estinto (nel 2003) e non rivenendosi un principio in base al quale la banca sarebbe tenuta ad una conservazione illimitata delle scritture contabili contrattuali e degli estratti conto che non sono stati a suo tempo neppure oggetto di contestazione, con la conseguenza che il mancato assolvimento dell’onere della prova non può che ricadere su parte attrice”.
La tesi del tribunale ravennate non è sicuramente condivisibile.
L’art. 119 TUB non è difatti relativo alla “forma” dei contratti bancari, essendo norma attinente invece al diritto del cliente, o di chi ad esso subentri, di ottenere dalla banca “copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
Il contratto di conto corrente bancario non costituisce documentazione contabile, bensì, ai sensi dell’art. 117 commi 1° e 3° TUB, è la prova scritta richiesta dalla legge ad substantiam, a pena di nullità dell’esistenza del rapporto bancario a cui attiene.
Il contratto bancario è pertanto, evidentemente, in onere di conservazione (e produzione) da parte della banca sino a che siano spirati i termini prescrizionali, propri o del cliente, relativi all’esercizio del diritto relativo; e quindi ordinariamente dieci anni dalla conclusione del rapporto, sempre che non vi siano state, medio tempore, interruzioni del decorso della prescrizione.
Corretta sul punto la decisione della Corte di Appello di Milano, sez. I civ. (Est. Dott.ssa Carla Romana Raineri), che con la sentenza n. 1796 del 2012, ha affermato che la banca è obbligata alla conservazione del contratto senza alcun limite temporale, non essendo applicabile al contratto quanto invece disposto all’art. 119 TUB per la mera documentazione bancaria (estratti conto):
“Nel caso di specie, prima dell’instaurazione del giudizio di primo grado, la parte attrice ne aveva invano richiesto copia alla banca, sicché la mancata produzione in giudizio del contratto di conto corrente bancario non può, invero, essere addebitata alla società attuale appellante. Né, al riguardo, può essere condivisa l’affermazione, che parrebbe leggersi nella sentenza impugnata, secondo la quale l’Istituto di credito allora convenuto non sarebbe stato tenuto alla conservazione del contratto di conto corrente bancario de quo in quanto stipulato in una data “che supera il limite temporale di obbligo della tenuta delle scritture” e ciò in quanto: a) il limite temporale di cui trattasi si applica solo alla richiesta di rilascio di copia della documentazione contabile, che anche secondo il disposto dell’art. 2220 c.c. deve essere conservata per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione; b) il contratto di conto corrente bancario non costituisce documentazione contabile, bensì, ai sensi dell’art. 117 commi 1° e 3° TUB costituisce la prova scritta richiesta ad substantiam ed a pena di nullità dell’esistenza del rapporto di conto corrente bancario e deve indicare il tasso di interesse ed ogni altro prezzo o condizioni praticati. In difetto di prova scritta in ordine all’esistenza del contratto di conto corrente bancario e, quindi, delle pattuizioni intercorse tra le parti, la banca non avrebbe alcun titolo per addebitare alla società correntista somma alcuna, sia a titolo di interessi convenzionali eccedenti il tasso legale, sia a titolo di commissioni di massimo scoperto e spese per le operazioni effettuate. Infatti, il contratto di conto corrente bancario, per sua stessa natura, costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e, come tale, non può essere distrutto decorso il termine di dieci anni dalla sua sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti non si siano prescritti“.
Così anche il Tribunale di Verona, con sentenza n. 2951 del 19 dicembre 2017:
“Il fondamento dell’obbligo di consegna della documentazione e del contratto gravante sulla banca risiede nel principio di buona fede contrattuale, e cioè in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell’art. 1374 c.c. L’obbligo di consegnare il contratto, pertanto, non trova il suo fondamento nell’art. 119 t.u.b., ma nell’art. 117 t.u.b., il quale, dopo aver previsto che i contratti siano redatti per iscritto a pena di nullità , impone la consegna di un esemplare ai clienti, i quali hanno quindi diritto a riceverne copia sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ove occorra, nel caso in cui abbiano smarrito il documento o dichiarino di non averlo mai ricevuto e ne facciano richiesta di consegna. Il diritto alla copia dei contratti è pertanto un diritto autonomo del cliente nascente dall’obbligo da parte della banca di eseguire il contratto il contratto secondo buona fede (cfr. Cass. n. 11004/06 e Corte Appello Milano n. 1796/2002). Tale diritto di ottenere copia del contratto pertanto permane anche dopo lo scioglimento del rapporto (cfr. Trib. Monza 18.01.2016 n. 95) e solo con il decorso di dieci anni dalla chiusura del rapporto detto diritto potrà essere dichiarato prescritto non potendo residuare alcun diritto azionabile dal cliente, anche in ossequio all’orientamento delle sezioni unte in materia di prescrizione (cfr. sezioni unite n. 24418/2010)”.
Per tutto quanto argomentato è condivisibile l’affermazione giurisprudenziale che alla mancata consegna della copia del contratto al cliente, nel caso in cui il contratto sia comunque prodotto in giudizio, l’inadempimento da parte della banca all’obbligo di consegna non abbia effetti sulla validità del contratto bancario ex art. 117 TUB, ma eventualmente sul solo piano risarcitorio, ove il cliente dimostri però in concreto di avere subito un danno.
NOTE:
[1] Art. 117 (Contratti), Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario): “1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. 2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. 3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo. 4. I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. 5. Omissis. 6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. 7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 5, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione. b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l’operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto. 8. La Banca d’Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d’Italia”.
Maurizio Tidona, “Le conseguenze processuali alla mancata consegna al cliente della copia del contratto bancario al momento della sottoscrizione”, Magistra Banca e Finanza, 11 gennaio 2019, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/le-conseguenze-processuali-della-mancata-consegna-della-copia-del-contratto-bancario/.
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