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16 Aprile 2000 In Diritto bancario

Le Corti di merito rileggono la capitalizzazione trimestrale alla stregua della disciplina prevista per il conto corrente ordinario: cenni

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Di Francesco Elia
Collaboratore della Cattedra di Diritto degli Enti Locali
Università degli Studi di Lecce; Patrocinatore c/o Studio Legale Associato Rizzo e Perlangeli in Lecce
aprile 2000

L’art. 1283 c.c. prevede che gli interessi maturati su una somma capitale possano produrre, a loro volta, interessi ulteriori solo in presenza di specifici requisiti quali il periodo ultrasemestrale di costituzione nonché la presenza di una convenzione cronologicamente posteriore alla loro scadenza ( ovvero la domanda giudiziale).
La norma esposta ha assunto rilievo in materia bancaria e, più precisamente, in riferimento al c.d. anatocismo bancario la cui legittimità è stata – ed è – al centro di numerose dispute dottrinarie e giurisprudenziali inasprite dall’intervento del legislatore che, con delega, ha permesso l’emanazione dell’ art. 27, 3° comma del d.lgs. n°342/99 introduttivo di una norma d’interpretazione autentica dell’art. 1283 c.c. nel senso che “le clausole relative alla produzione d’interessi sugli interessi maturati, contenuti nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera CICR……..sono valide ed efficaci “.
Le argomentazioni giuridiche utilizzate dagli interpreti per confortare le tesi che si sono alternate in questi anni sono note e ben stigmatizzate nell’ intervento “ La contabilizzazione trimestrale degli interessi applicati dalla banca alla clientela” dell’Ottobre 1999, al cui contenuto si rinvia.
Sennonché la recente Giurisprudenza di merito ( per tutte, Trib. Roma del 26/05/1999 ) ha conferito legittimità alla clausola di capitalizzazione trimestrale prescindendo – finalmente – dall’analisi della natura normativa o negoziale dell’uso richiamato dall’art. 1283, postulando, invece, che la pattuizione anatocistica preventiva trova i propri referenti normativi negli artt. 1823,1825 e 1831c.c..
Più precisamente, l’art. 1831 c.c. riconosce alle parti, nella loro autonomia, il potere di stabilire contrattualmente le scadenze di chiusura contabile del conto, con trasformazione del saldo non richiesto nella prima rimessa di un nuovo conto ( art. 1823 c.c. ) sulla quale decorrono gli interessi stabiliti ( art. 1825 c.c.).
In questa prospettiva la capitalizzazione trimestrale si configura quale effetto naturale della chiusura di conto – ove non venga richiesto il pagamento delle somme alla scadenza – la cui periodicità ( mensile, bimestrale, trimestrale etc..) può essere determinata preventivamente dalla volontà delle parti.
Risulta evidente che la tesi corrente si basa sull’applicazione al contratto di conto corrente bancario di norme dettate per il conto corrente ordinario non richiamate dall’art. 1857 c.c. che, indicando espressamente le disposizioni destinate al negozio bancario, menziona soltanto i precetti contenuti negli artt.1826, 1829 e 1832 c.c..
Il richiamo di specifiche regole non deve, però, essere interpretato in senso restrittivo nè le disposizioni menzionate devono essere considerate tassative per l’interprete in quanto l’art. 1857 c.c., prevenendo conflitti ermeneutici, ha la funzione di estendere al contratto bancario la disciplina ordinaria riguardante la compensazione dei crediti, punctum dolens della costruzione del regime giuridico del rapporto bancario.
In verità potrebbe legittimamente sostenersi che il mancato richiamo delle disposizioni di cui agli artt. 1823 – 1825 e 1831 c.c. discenda dalla peculiarità del contratto bancario costituita dalla immediata disponibilità del saldo, carattere che rende superflua la pattuizione di chiusure contabili anteriori allo svolgimento del rapporto, così derogando espressamente alla disciplina contenuta nell’art. 1283 c.c. .
In sostanza, se nel conto corrente ordinario la chiusura di conto, operazione meramente contabile ed estranea alla fine giuridica dell’accordo patrimoniale, ha la funzione di rendere liquido ed esigibile il saldo, nel conto bancario, invece, ha la diversa finalità di capitalizzare gli interessi maturati essendo il saldo esigibile in qualsiasi momento.
Aggiunge il Tribunale di Roma con il provvedimento del 26.05.1999 che “ Risponde, quindi, ad evidenti esigenze di correttezza che le chiusure contabili siano anticipatamente negoziate e che la maturazione di nuovi interessi su saldi debitori e creditori sia anticipatamente prevista senza onere per le parti di dovere ad ogni scadenza pattuire la capitalizzazione degli interessi maturati.”.
Segue che le parti, nell’esercizio della propria autonomia privata, possono inserire nel regolamento contrattuale la chiusura contabile del conto con periodicità trimestrale determinando il mutamento della natura giuridica della partita del saldo avente titolo nella naturale fecondità del denaro in quota capitale sussumibile nella fattispecie di cui all’art 1825 c.c.
Del resto, senza ricorrere all’utilizzazione dello strumento analogico, l’applicazione diretta – salvo compatibilità – al rapporto di conto corrente bancario delle norme de quibus trova la propria ratio nella partecipazione della causa del rapporto bancario alla ragione giustificativa del conto corrente ordinario nel senso che l’interesse perseguito è dato dalla destinazione alla compensazione delle rimesse delle parti.
Da ultimo ed in riferimento alla quaestio iuris vista nella sua unitarietà, s’impone una considerazione di coerenza giuridica del sistema che si risolve nel fatto che il mancato riconoscimento di un uso normativo che legittimi un accordo anatocistico preventivo ex. art. 1283 c.c. osterebbe alla capitalizzazione – trimestrale, semestrale, annuale etc. – degli interessi maturati sul conto corrente bancario sia a favore del cliente che della banca, per cui solo le argomentazioni sopra riportate permettono all’autonomia privata di ampliare il ristretto spazio concesso dall’art. 1283 c.c. nella costruzione del regolamento del negozio bancario.



Rivista di Diritto Bancario Tidona - Il contenuto di questo documento potrebbe non essere aggiornato o comunque non applicabile al Suo specifico caso. Si raccomanda di consultare un avvocato esperto prima di assumere qualsiasi decisione in merito a concrete fattispecie.

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