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Di Maurizio Tidona, Avvocato
Il contratto autonomo di garanzia è il contratto in base al quale una parte si obbliga, a titolo di garanzia, ad eseguire immediatamente (“a prima richiesta”) la prestazione del debitore, indipendentemente dall’esistenza, dalla validità o efficacia del rapporto di base, e senza potere sollevare eccezioni (“senza eccezioni”).
Rimane possibile in tal caso al garante la sola exceptio doli, e cioè l’eccezione che il creditore abbia agito con dolo al fine di indurre il garante alla conclusione del negozio, e poi ne abbia chiesto l’adempimento.
Ciò che contraddistingue il contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione è l’assoluta mancanza – nel primo – dell’elemento dell’accessorietà rispetto al rapporto principale; questo a differenza della fideiussione, che è invece sempre rapporto accessorio rispetto all’obbligazione principale, ed allo stesso inscindibilmente legato.
Pertanto, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo e ampiezza del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante a prima richiesta si obbliga a tenere indenne il creditore dalla mancata prestazione del garantito, per qualsiasi ragione ciò avvenga.
– Cass., sez. un., sent. n. 3947/2010:
“L’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale. (…) La caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l’assenza dell’elemento dell’accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall’art. 1945 c.c.”.
Più recentemente, sempre la Cassazione:
– Cass., sez. I, sent. n. 32402/2019 [1]:
“A differenza della fideiussione, l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione essendo qualitativamente diversa da quella garantita e non necessariamente sovrapponibile ad essa, in quanto non rivolta all’adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”.
Al contratto autonomo di garanzia non è di conseguenza applicabile il regime sull’opponibilità delle eccezioni previsto dall’art. 1297 c.c., nè la disciplina della prescrizione, quale stabilita in materia di fideiussione dall’art. 1957 c.c., comma 4, e dall’art. 1310 c.c., per le obbligazioni solidali in generale.
In relazione alla possibilità di qualificare un impegno, anche eventualmente titolato “fideiussione”, quale “contratto autonomo di garanzia”, la Cassazione ha ritenuto che già il solo inserimento nell’impegno di una clausola di pagamento “a prima richiesta” e “senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, sempre che non preveda comunque una possibilità residua per il garante di portare eccezioni. [2]
L’assenza in capo al garantito della facoltà di opporre eccezioni esclude pertanto l’elemento dell’accessorietà nel negozio e che qualifica quest’ultimo quale contratto autonomo di garanzia, con rinunzia preventiva ad ogni e qualsiasi contestazione al credito vantato dalla banca.
Per far questo è necessario che il contratto di garanzia (che sia chiamato “contratto autonomo di garanzia” o “fideiussione”, non rileva la titolazione) preveda espressamente l’inciso “senza eccezioni” e neghi comunque, in deroga all’art. 1945 c.c., la facoltà per il garante di opporre eccezioni al creditore. [3]
Al contratto autonomo di garanzia, se non diversamente pattuito, non si applicherà, come abbiamo visto, neppure quanto dispone l’art. 1957 c.c. [4] sull’onere del creditore garantito di far valere tempestivamente (entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale) le sue ragioni nei confronti del debitore principale. [5]
L’art. 1957 c.c. si fonda difatti sull’accessorietà dell’obbligazione fideiussoria, instaurando essa un collegamento tra la scadenza dell’obbligazione di garanzia e quella dell’obbligazione principale; collegamento che non sussiste in caso di garanzia a prima richiesta.
Se le parti abbiamo previsto comunque di ritenere applicabile l’art. 1957 c.c., ciò non varrebbe ad escludere la qualificazione di contratto autonomo di garanzia al rapporto, atteso che in tal caso alla garanzia a prima richiesta si aggiungerebbe un diritto del garante, di norma non previsto. [6]
Note:
[1] Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 32402 dell’11/12/2019: “La causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre con la fideiussione, come nelle obbligazioni solidali in genere, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, a differenza della fiudeiussione, l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione essendo qualitativamente diversa da quella garantita e non necessariamente sovrapponibile ad essa, in quanto non rivolta all’adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (Così, Cass. Sez. U. 3947/2010). La diversa natura (quanto meno sul piano funzionale) della prestazione consente dunque di tenere distinta dall’obbligazione solidale l’obbligazione derivante dal contratto autonomo di garanzia, in cui il garante è tenuto ad una prestazione che, anche quando ha eguale contenuto, è autonoma rispetto a quella garantita, con i soli limiti derivanti dall’inesistenza del rapporto garantito, della nullità del contratto-base derivante da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa e della proponibilità della c.d. excepito doli generalis (Cass. n. 3947/2010), configurandosi dunque non già un vincolo di solidarietà ma un (mero) collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni. Da ciò discende che al contratto autonomo di garanzia non è applicabile il regime sull’opponibilità delle eccezioni previsto dall’art. 1297 c.c., nè la disciplina della prescrizione, quale stabilita in materia di fideiussione dall’art. 1957 c.c., comma 4, e dall’art. 1310 c.c., per le obbligazioni solidali in generale, con la conseguenza che l’atto con il quale il creditore ha interrotto la prescrizione contro il debitore non ha effetto nei confronti del garante autonomo”.
[2] Cass., sez. un., sent. n. 3947/2010; conf.: Cass. n. 19736/2011; Cass. n. 10998/2011.
[3] Art. 1945 c.c. (Eccezioni opponibili dal fideiussore): “[I]. Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall’incapacità”.
[4] Art. 1957 c.c. (Scadenza dell’obbligazione principale): “[I]. Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. [II]. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale. [III]. In questo caso però l’istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi. [IV]. L’istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore”.
[5] Cass. n. 21399/2011.
[6] Cass. n. 5526/2012 : “La circostanza che le parti, in un contratto di garanzia, abbiano regolamentato gli oneri gravanti sul creditore ai sensi dell’ art . 1957 c.c., non è da sola sufficiente ad escludere il carattere autonomo della garanzia stessa, essendo tale norma espressione di un’esigenza di tutela del fideiussore, che può essere considerata meritevole di protezione anche in caso di garanzia non accessoria”.
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