Di Antonio Pezzuto, ex Dirigente della Banca d’Italia
Il 30 luglio 2019 la Banca d’Italia ha emanato le nuove “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo”, che modificano quelle contenute nel Provvedimento del 2013.
Come precisato nell’atto di emanazione, tali Disposizioni, che vincolano i destinatari ad adeguarsi al loro contenuto a partire dal 1° gennaio 2020, danno attuazione a:
- le previsioni in materia di adeguata verifica della clientela di cui agli articoli 17-30 del d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017 che ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva antiriciclaggio);
- gli Orientamenti congiunti delle autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA, ESMA) emanati il 26.6.2017 ai sensi degli articoli 17 e 18, paragrafo 4, della IV Direttiva antiriciclaggio sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali.
Le Disposizioni in commento si applicano a una vasta platea di soggetti, tra cui banche, SIM, SGR, SICAV, SICAF, IMEL, IP, confidi, intermediari e società fiduciarie iscritti nell’albo ex art. 106 TUB, Poste Italiane per l’attività di bancoposta e Cassa Depositi e Prestiti.
Il documento si articola in sei parti (valutazione dei fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; obblighi di adeguata verifica; obblighi semplificati di adeguata verifica; obblighi rafforzati di adeguata verifica; esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica; disposizioni specifiche per particolari tipologie operative), corredate di tre allegati (fattori di basso rischio; fattori di rischio elevato; procedura di video-identificazione).
Parte prima
Si riafferma, rafforzandolo, il principio dell’approccio basato sul rischio (risk based approach), in base al quale “l’intensità e l’estensione degli obblighi di adeguata verifica sono modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato al singolo cliente”. A tal fine, si richiede ai soggetti destinatari di definire e formalizzare, in un documento di policy antiriciclaggio[1], procedure di adeguata verifica (semplificata e rafforzata) da applicare in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti.
Per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo i destinatari seguono i criteri generali di cui all’art. 17, comma 3, del decreto antiriciclaggio[2], che fanno riferimento alle caratteristiche del cliente, alla sua condotta e alle specificità dell’operazione o del rapporto continuativo.
Nell’individuare il profilo di rischio del cliente, i destinatari valutano: l’ambito di attività e le caratteristiche del cliente, del titolare effettivo[3] e, ove rilevante, dell’esecutore[4]; il paese o l’area geografica nei quali essi hanno la propria sede o la residenza o il domicilio o dai quali provengono i fondi; il comportamento del cliente o dell’esecutore al momento dell’apertura del rapporto ovvero del compimento di operazioni; la presenza del cliente e del titolare effettivo nelle black list della Commissione europea riguardanti l’attività di finanziamento del terrorismo. In aggiunta, i destinatari si avvalgono degli indicatori di anomalia elaborati dalla UIF.
Con riferimento al rapporto o all’operazione, i destinatari considerano la struttura del prodotto o del servizio offerto, in termini di trasparenza e complessità , e i canali di distribuzione, in particolare se si tratta di prodotti o servizi innovativi; se il prodotto, servizio o operazione sono normalmente associati all’utilizzo di contante e se consentono operazioni di importo elevato. Inoltre, essi valutano la ragionevolezza del rapporto continuativo o della specifica operazione, in relazione all’attività svolta e al complesso profilo economico del cliente e del titolare effettivo nonché della natura e dello scopo del rapporto.
Gli intermediari traggono informazioni utili a individuare il profilo di rischio della clientela da una pluralità di fonti; tra queste si annoverano il Supranational Risk Assessment Report della Commissione europea, il rapporto del Comitato di sicurezza finanziaria contenente l’”Analisi nazionale del rischio”, le relazioni pubblicate da autorità investigative e giudiziarie, l’elenco pubblicato dal GAFI dei paesi a rischio elevato e non collaborativi, le relazioni pubblicate dal FMI nell’ambito del programma di valutazione del settore finanziario e i rapporti approvati dal Global Forum dell’OCSE in materia di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni.
I destinatari definiscono il profilo di rischio attribuibile a ogni cliente, sulla base dei suddetti criteri di valutazione e dei fattori di rischio (c.d. profilatura del cliente). L’esito della profilatura determina l’inclusione del cliente in una delle classi di rischio predefinite dagli intermediari. L’elaborazione del profilo di rischio si fonda nella maggior parte dei casi su algoritmi e procedure informatiche. Gli intermediari devono tuttavia assicurare che “la classe di rischio proposta in automatico dai sistemi informatici sia coerente con la propria conoscenza del cliente, applicando, se del caso, classi di rischio più elevate”. L’eventuale abbassamento del livello di rischio “deve essere circoscritto a casi eccezionali e va dettagliatamente motivato per iscritto”.
La profilatura del cliente deve essere aggiornata periodicamente, soprattutto qualora si verifichino eventi o circostanze tali da influire significativamente sul livello di rischio.
Parte seconda
Le procedure di adeguata verifica della clientela si sostanziano nel:
- l’identificazione del cliente e dell’eventuale esecutore;
- l’identificazione dell’eventuale titolare effettivo;
- la verifica dell’identità del cliente, dell’eventuale esecutore e dell’eventuale titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da fonti affidabili e indipendenti;
- l’acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo nonché, in presenza di un rischio elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, dell’operazione occasionale;
- l’esercizio di un controllo costante durante tutta la durata del rapporto continuativo.
Le attività di cui ai punti sub a), b), c) e d) vanno svolte quando: i) si allaccia un rapporto su base continuativa; ii) si effettua un’operazione occasionale disposta dal cliente che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro o consista in un trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro; iii) vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; iv) sorgono dubbi sulla correttezza e veridicità delle informazioni raccolte o sulla documentazione acquisita.
L’identificazione del cliente persona fisica e dell’esecutore avviene con l’acquisizione di copia di un documento d’identità in formato cartaceo o elettronico. Nel caso dell’esecutore sono altresì raccolte le informazioni relative al potere di rappresentanza.
Per clienti diversi da persona fisica, l’identificazione ha luogo attraverso l’acquisizione dei dati identificativi nonché di elementi informativi sulla tipologia, forma giuridica, attività svolta e degli estremi dell’iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle autorità di vigilanza di settore. Nel caso di organizzazioni non profit, è acquisita anche l’informazione sulla classe dei beneficiari cui si rivolgono le attività svolte. In caso di trust, viene acquisita copia dell’ultima versione dell’atto costitutivo, al fine di monitorare nel tempo le finalità perseguite, l’identificazione dei beneficiari, del trustee e del disponente.
L’identificazione è effettuata in presenza del cliente ovvero – per soggetto diverso da una persona fisica – dell’esecutore. L’obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la loro presenza fisica, per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate in possesso di un’identità digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale, rilasciati ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 910/2014 ovvero i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza diplomatica e dell’autorità consolare italiana o, infine, che siano già stati identificati dal destinatario in relazione a un altro rapporto continuativo in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente.
Per l’identificazione del titolare effettivo, si precisa che non è necessaria la sua presenza fisica, essendo sufficiente la base dati fornita dal cliente. Quest’ultimo va anche richiamato a dichiarare se il rapporto continuativo è aperto o l’operazione occasionale è effettuata per conto di un altro soggetto nonché a fornire le indicazioni necessarie all’identificazione di questo soggetto e del suo titolare effettivo.
Le operazioni riconducibili a un rapporto continuativo si presumono effettuate nell’interesse della persona fisica titolare del rapporto, salva diversa indicazione del cliente. All’atto della costituzione del rapporto continuativo, il cliente si impegna a segnalare, nel corso del futuro svolgimento del rapporto, le eventuali operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro (ovvero 1.000 euro in caso di trasferimento di fondi) effettuate per conto di terzi nonché a fornire le indicazioni necessarie all’identificazione del titolare effettivo. Agli intermediari si richiede inoltre, in costanza del rapporto, di valutare eventuali elementi che inducono a ritenere che il cliente stia agendo per conto di soggetti diversi.
La verifica dei dati relativi al cliente, all’esecutore e al titolare effettivo richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi.
Con riferimento al cliente persona fisica e all’esecutore, gli intermediari accertano l’autenticità e la validità del documento d’identità e, per l’esecutore, il potere di rappresentanza. Per i minori, si acquisisce il certificato di nascita o l’eventuale provvedimento del giudice tutelare. Per i soggetti non comunitari, si accerta l’autenticità e la validità del passaporto, del permesso di soggiorno, del titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla Questura. Qualora dovessero emergere dubbi, incertezze o incongruenze, gli intermediari effettuano ogni ulteriore riscontro.
Nel caso in cui il cliente sia un soggetto diverso da una persona fisica, il riscontro dei dati identificativi viene effettuato con informazioni desumibili da fonti affidabili e indipendenti acquisite in via autonoma o per il tramite del cliente conservando copie in formato cartaceo o elettronico. Riguardo alla titolarità effettiva del cliente, si adottano misure proporzionate al rischio per ricostruirne l’assetto proprietario e di controllo, consultando a tal fine ogni fonte informativa utile e verificando i dati, alla luce del profilo di rischio (registro delle imprese, albi di soggetti autorizzati, ecc.).
La profondità e l’estensione delle verifiche sulle informazioni relative allo scopo e alla natura prevista del rapporto sono correlate al profilo di rischio del cliente. A tal fine, i destinatari acquisiscono e valutano, in ogni caso, le informazioni concernenti: le finalità del rapporto, le relazioni tra il cliente, l’esecutore e il titolare effettivo, l’attività lavorativa ed economica svolta. Ulteriori informazioni da acquisire, seguendo un approccio basato sul rischio, possono riguardare, ad esempio, l’origine dei fondi, le relazioni d’affari e i rapporti con altri destinatari. Le informazioni possono essere desunte dal rapporto ovvero richieste al cliente e devono essere verificate con le informazioni acquisite autonomamente, anche avuto riguardo alle operazioni compiute.
Gli intermediari sono tenuti a svolgere un controllo costante in costanza del rapporto per mantenere aggiornato il profilo del cliente e individuare elementi di incongruenza che possono costituire anomalie ai fini di specifici adempimenti (segnalazione di operazioni sospette, astensione dall’esecuzione dell’operazione, ecc.). Il controllo si esercita attraverso l’esame della complessiva operatività del cliente e mediante l’acquisizione di elementi informativi in sede di verifica anche sul titolare effettivo. Nel documento di policy antiriciclaggio devono essere definite la tempistica e la frequenza dell’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite.
Le Disposizioni stabiliscono che, in tutti i casi di operatività a distanza[5], gli intermediari debbano acquisire i dati identificativi del cliente e dell’esecutore ed effettuarne il riscontro su una copia di un valido documento d’identità ottenuta tramite fax, posta, in formato elettronico o con modalità analoghe. Possono essere adottati meccanismi di riscontro basati su affidabili soluzioni tecnologicamente innovative quali, ad esempio, quelle che prevedono forme di riconoscimento biometrico.
Gli intermediari sono tenuti altresì a individuare nel documento di policy antiriciclaggio i meccanismi di cui intendono avvalersi per effettuare le attività di riscontro nonché a illustrare le valutazioni condotte dalla funzione antiriciclaggio sui profili di rischio che connotano ciascuno di questi strumenti e sui relativi presidi di sicurezza adottati.
In coerenza con l’evoluzione della tecnologia, l’identificazione e la verifica dell’identità del cliente-persona fisica possono essere effettuate in digitale da remoto secondo la procedura di registrazione audio/video disciplinata nell’allegato 3 al Provvedimento della Banca d’Italia.
Parte terza
In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli intermediari possono ottemperare agli obblighi di adeguata verifica semplificata, riducendo l’estensione e la frequenza degli adempimenti. I destinatari definiscono e formalizzano nel documento di policy antiriciclaggio procedure di adeguata verifica sufficientemente dettagliate e misure specifiche di adeguata verifica semplificata da assumere in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti a basso rischio.
È possibile soprassedere all’applicazione di misure di adeguata verifica semplificata al ricorrere delle seguenti circostanze:
- sussistono dubbi, incertezze o incongruenze in relazione ai dati identificativi e alle informazioni acquisiti;
- vengono meno le condizioni per l’applicazione delle misure semplificate;
- le attività di monitoraggio svolte inducono a escludere la presenza di una fattispecie a basso rischio;
- sussiste comunque il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Parte quarta
Gli intermediari sono obbligati ad applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela quando, per effetto di specifiche previsioni normative o di una loro autonoma valutazione, sussiste un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Si considerano sempre a rischio elevato: i rapporti e le operazioni occasionali che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio; i rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un intermediario avente sede in un paese terzo; i rapporti continuativi o le operazioni occasionali con clienti e titolari effettivi che rivestono la qualifica di “persone politicamente esposte” (PEP)[6]; i clienti che effettuano operazioni complesse e di importo insolitamente elevato ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate[7].
Le misure rafforzate si sostanziano:
- nell’acquisire maggiori informazioni sull’identità del cliente e del titolare effettivo, sulla struttura proprietaria e di controllo, sulla loro reputazione e sullo scopo e la natura del rapporto (ad esempio, accertamento delle ragioni per cui il cliente chiede un determinato prodotto o servizio e la destinazione dei fondi);
- nel raccogliere informazioni di migliore qualità (ad esempio, verifica dell’origine del patrimonio e dei fondi del cliente e richiesta al cliente di effettuare un bonifico a valere su un conto a sé intestato presso un intermediario italiano, comunitario o con sede in un paese terzo con analoghi presidi antiriciclaggio);
- nell’aggiornare con una frequenza più ampia le informazioni acquisite (ad esempio, tramite controlli a brevi intervalli sul rapporto o sulle operazioni per rilevare tempestivamente eventuali variazioni del profilo di rischio del cliente ovvero eventuali sospetti di riciclaggio).
Gli intermediari sono tenuti ad applicare misure rafforzate anche ai rapporti e alle operazioni occasionali che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio. È prevista l’astensione dall’instaurare o proseguire rapporti continuativi o dar corso a operazioni di cui sono parte, direttamente o indirettamente, società fiduciarie, trust, società anonime con sede in paesi terzi ad alto rischio.
I destinatari modulano le misure rafforzate applicate all’intermediario rispondente in funzione del rischio, ponendo particolare attenzione ai fattori di rischio geografico indicati nell’allegato 2, lettera C, al Provvedimento in commento. In particolare, essi accertano che i rispondenti non siano banche di comodo[8] e che non consentano l’accesso ai rapporti di corrispondenza a banche di comodo.
Tali misure prevedono tra l’altro:
- l’acquisizione da parte del destinatario di informazioni sugli assetti proprietari del rispondente e sulla natura dell’attività da esso svolte, nonché sull’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela che ha accesso diretto ai conti di passaggio[9], anche con verifiche a campione, e la produzione, su richiesta, di tutti i dati raccolti. I destinatari acquisiscono un’espressa attestazione del rispondente circa l’inesistenza di impedimenti normativi o contrattuali in merito alla tempestiva trasmissione delle informazioni richieste;
- la definizione in forma scritta dell’accordo con il rispondente per l’assolvimento dei rispettivi obblighi, ove vanno individuati i soggetti che possono accedere al servizio di corrispondenza e le responsabilità del rispondente in relazione agli obblighi antiriciclaggio. L’accordo prevede anche le modalità per il monitoraggio del rapporto di corrispondenza per accertare se il rispondente adempia agli obblighi di adeguata verifica ed effettui i controlli contemplati dalla normativa antiriciclaggio;
- che il destinatario svolga un controllo costante del rapporto con il rispondente, adottando procedure, anche informatiche, volte a rilevare automaticamente transazioni anomale per ricorrenza o importo, per destinazione o provenienza dei flussi;
- che il destinatario valuti il sistema dei controlli interni antiriciclaggio del rispondente, avendo cura di acquisirne idonea documentazione. In presenza di un rischio particolarmente elevato e di un volume di operazioni rilevante, il destinatario valuta l’opportunità di effettuare sopralluoghi o verifiche a campione per accertare l’efficacia e l’affidabilità delle procedure antiriciclaggio del rispondente.
Con riferimento ai conti aperti dal destinatario utilizzati indirettamente da altri intermediari (c.d. “corrispondenti indiretti”), il destinatario acquisisce informazioni sull’esistenza di queste relazioni, sulle transazioni poste in essere dai clienti dei corrispondenti indiretti, sull’area geografica di operatività di questi ultimi, accertandosi che il rispondente indiretto impartisca le istruzioni al rispondente in modo trasparente, dotandosi di strumenti atti a individuare eventuali relazioni con corrispondenti indiretti non dichiarate dal rispondente e valutando il sistema dei controlli posti in essere dal rispondente in relazione ai rapporti con i rispondenti indiretti e alle operazioni eseguite da questi ultimi.
Quando il cliente o il titolare effettivo si qualifica come “PEP”, il destinatario assicura che l’avvio o la prosecuzione del rapporto o l’esecuzione dell’operazione occasionale siano autorizzati da un alto dirigente[10] che, nell’occasione, valuta l’esposizione al rischio e il grado di efficacia dei presidi in essere per mitigare il rischio. Nei confronti di soggetti originariamente individuati come “PEP”, che abbiano cessato di rivestire cariche pubbliche da oltre un anno, i destinatari, in presenza di un elevato rischio, continuano ad applicare misure di adeguata verifica rafforzata.
Gli intermediari acquisiscono tutte le informazioni necessarie ad accertare l’origine del patrimonio delle PEP e dei fondi specificamente impiegati nel rapporto o nell’operazione occasionale. Per i rapporti continuativi gli intermediari acquisiscono un’attestazione del cliente e verificano le informazioni sulla base di documenti affidabili, provenienti da fonti indipendenti, forniti dal cliente o pubblicamente disponibili. Le informazioni raccolte devono essere idonee ad escludere che i fondi impiegati siano frutto di reati di natura corruttiva o di altre fattispecie criminose. La riluttanza del cliente nel fornire le informazioni richieste in merito all’origine del patrimonio o dei fondi è un elemento utile ai fini degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.
I rapporti continuativi riconducibili a una PEP sono sottoposti a controllo costante rafforzato, adottando procedure finalizzate a rilevare operazioni anomale ed esaminando tempestivamente le informazioni utili a valutare il rischio.
Secondo le nuove Disposizioni, i destinatari adottano procedure di rilevazione e valutazione di operazioni e schemi operativi anomali. Sono considerati tali: le operazioni di importo più elevato rispetto a quello atteso dal destinatario sulla base della conoscenza del cliente e della natura e dello scopo del rapporto; gli schemi operativi anomali rispetto all’ordinaria attività del cliente; le operazioni particolarmente complesse rispetto ad analoghe operazioni collegate a tipologie similari di clientela, prodotti o servizi.
Le misure adottate devono consentire di valutare la natura sospetta delle operazioni ed essere adeguate per comprenderne le finalità e determinarne la coerenza con il profilo economico del cliente.
Parte quinta
Si consente ai destinatari di demandare a soggetti terzi l’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, ferma la piena responsabilità in capo al destinatario per l’osservanza di detti obblighi. Al riguardo, il Provvedimento introduce la distinzione tra:
- soggetti terzi che possono effettuare tutte le fasi del processo di verifica (intermediari bancari e finanziari), ad eccezione del controllo costante dell’operatività ; e
- soggetti terzi che possono effettuare solo l’identificazione del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, inclusa l’acquisizione di copia dei documenti d’identità (mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria[11], soggetti convenzionati e agenti[12], collaboratori esterni).
In caso di utilizzo di soggetti terzi di cui al punto sub a), gli obblighi di adeguata verifica si considerano assolti attraverso un’idonea attestazione rilasciata dal terzo in forma cartacea o informatica, in autonomia ovvero in connessione con specifiche operazioni. Il destinatario deve assicurarsi che, oltre all’attestazione, i terzi siano in grado, dietro espressa richiesta, di produrre tempestivamente copia dei documenti e delle informazioni acquisiti.
Qualora emerga che l’attività di adeguata verifica svolta dal terzo presenti carenze e/o irregolarità , il destinatario provvede a: informarne il terzo; apportare le necessarie rettifiche o integrazioni; adempiere direttamente agli obblighi di adeguata verifica; astenersi dall’instaurare il rapporto o dal dare corso all’operazione.
In caso di utilizzo di soggetti terzi di cui al punto sub b), il destinatario assicura che i terzi gli trasmettano in ogni caso i dati e le informazioni acquisiti, affinché possa completare la procedura di adeguata verifica.
Parte sesta
Le Disposizioni contenute nell’ultima parte riguardano l’offerta, da parte di un destinatario (c.d. destinatario controparte), di servizi e attività d’investimento e di gestione collettiva del risparmio per il tramite di un altro intermediario che opera nell’interesse di propri clienti (c.d. intermediario committente).
Ai fini dell’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica il destinatario controparte individua preliminarmente il ruolo e la posizione assunta dall’intermediario committente che agisce per conto dell’investitore. Nello specifico, possono distinguersi due casi:
- l’intermediario committente agisce per conto del cliente ma in nome proprio, in base a un mandato senza rappresentanza, quale controparte diretta del destinatario, avendo ricevuto dall’investitore mandato a gestirne il patrimonio o a effettuare operazioni di investimento. In questa ipotesi, l’intermediario committente diviene l’intestatario degli strumenti finanziari, pur agendo in base a specifiche istruzioni di acquisto o vendita impartite dal proprio cliente;
- l’intermediario committente agisce per conto e in nome del cliente, assumendo la posizione di mera intermediazione nel rapporto tra l’investitore e il destinatario controparte.
Nel caso sub 1), in presenza di una situazione di basso rischio, il destinatario controparte si limita ad acquisire i soli dati identificativi dell’investitore se: i) l’intermediario committente rientra nel novero degli intermediari a basso rischio; ii) il destinatario controparte ha adottato misure di adeguata verifica graduate in funzione del rischio per assicurarsi che il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso con il rapporto con l’intermediario committente sia basso; iii) il destinatario controparte si assicura che l’intermediario committente applichi ai propri clienti misure graduate in funzione del rischio; iv) il destinatario controparte adotta misure graduate in funzione del rischio per assicurarsi che l’intermediario committente sia in grado di fornire, su richiesta, i dati e le informazioni acquisiti sugli investitori.
Nel caso sub 2), la relazione si instaura direttamente tra l’investitore, in qualità di cliente, e il destinatario controparte che sottopone l’investitore a misure graduate in funzione del rischio. A tal fine, il destinatario controparte può fare ricorso a un altro intermediario (in genere, l’intermediario committente), assolvendo gli obblighi di adeguata verifica tramite terzi.
Come anticipato, le Disposizioni sono corredate di tre allegati: nel primo e nel secondo sono indicati i fattori di basso rischio e di rischio elevato rilevanti ai fini dell’applicazione, rispettivamente, delle misure di adeguata verifica semplificata e di quelle rafforzate, associati al cliente/esecutore/titolare effettivo, a prodotti/servizi/operazioni/canali di distribuzione e ad aree geografiche; nel terzo allegato è descritta la procedura di identificazione da remoto, e i relativi presidi di sicurezza, effettuata dall’operatore addetto alla video-identificazione.
NOTE:
[1]Il documento di policy deve essere definito dall’Organo con funzione di gestione e approvato dall’Organo con funzione strategica, giusta quanto previsto dalle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, adottate dalla Banca d’Italia il 26 marzo 2019.
[2] D.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017.
[3] È la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un’operazione. Nel caso in cui il cliente o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo ovvero realizza un’operazione siano entità diverse da una persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’entità oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari.
[4] È il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente:
[5] È considerata tale l’operatività ” svolta senza la compresenza fisica, presso, il destinatario, del cliente, dei dipendenti, del destinatario o di altro personale incaricato dal destinatario (es., attraverso i sistemi di comunicazione telefonica o informatica); quando il cliente è un soggetto diverso da una persona fisica, esso si considera presente quando lo è l’esecutore”.
[6] Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. dd), del decreto antiriciclaggio, sono le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i suddetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami.
[7] Per agevolare i destinatari nell’applicazione delle misure rafforzate di adeguata verifica nell’allegato 2 al Provvedimento della Banca d’Italia sono riportati i fattori di rischio elevato previsti dal decreto antiriciclaggio.
[8] È la banca (o l’intermediario finanziario che svolge funzioni analoghe ad una banca) priva di una struttura significativa nel paese in cui è stata costituita e autorizzata all’esercizio dell’attività e non appartenente a un gruppo finanziario soggetto a un’efficace vigilanza su base consolidata
[9] Sono rapporti di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela.
[10] Un amministratore o il direttore generale o altro dipendente delegato dall’Organo con funzione di gestione o dal direttore generale a seguire i rapporti con la clientela a rischio elevato.
[11] Sono gli agenti iscritti nell’elenco ex art. 128-quater, commi 2 e 6, del TUB.
[12] Sono gli operatori, comunque denominati, diversi dagli agenti in attività finanziaria, di cui i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti emittenti moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro paese comunitario, si avvalgono per l’esercizio della propria attività sul territorio della Repubblica.
Antonio Pezzuto, “Le Disposizioni della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela”, Magistra Banca e Finanza, 30 settembre 2019, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/le-disposizioni-della-banca-ditalia-in-materia-di-adeguata-verifica-della-clientela/.
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