Di Emanuela Montanari
12 gennaio 2016
Le disposizioni in materia di antiriciclaggio si applicano anche nell’ambito della cooperazione fiscale internazionale come stabilito dagli standard internazionali sulla conformità fiscale: Fatca, Global Standard e Common Reporting Standard OCSE e Direttive dell’Unione Europea.
Lo scambio di informazioni si basa sugli obblighi di identificazione, adeguata verifica e sui dati raccolti secondo le disposizioni in materia di antiriciclaggio conformi alle raccomandazioni del FATF/GAFI.
Il quadro normativo internazionale.
La Repubblica di San Marino si è adeguata agli standard internazionali in materia di conformità fiscale con l’emanazione della Legge del 27 novembre 2015 n. 174 sulla Cooperazione Fiscale Internazionale entrata in vigore il 12/12/2015 con la quale la Repubblica ha recepito dando esecuzione a vari accordi internazionali sottoscritti con Paesi o giurisdizioni estere fra cui:
1) la Convenzione Multilaterale sulla Mutua Assistenza Ammnistrativa in materia fiscale dell’OCSE e gli accordi bilaterali sulle doppie imposizioni DTA e sullo scambio di informazioni TIEA
2) l’accordo con il Governo degli Stati Uniti d’America (Model IGA 2) per attuare lo standard di conformità fiscale FATCA.
3) l’accordo con la Comunità Europea sullo scambio automatico di informazioni secondo la Direttiva 2011/16/UE come modificata dalla direttiva 2014/107/UE
Gli standard internazionali rappresentano criteri, linee guida e orientamenti definiti e formalizzati nell’ambito di organismi internazionali relativi all’applicazione della cooperazione fiscale. Fra essi possiamo citare:
1. Lo Standard Globale definito dall’OCSE per lo scambio automatico di informazioni (Global Standard for automatic exchange of financial account information) che include il Common Reporting Standard CRS ovvero le regole e procedure di identificazione, verifica e comunicazione delle informazioni. Lo Standard si propone quale modello generalmente accettato per lo scambio automatico di informazioni finanziarie fra gli Stati e si basa sui progressi in materia effettuati a livello internazionale e comunitario e sugli standard in tema di antiriciclaggio. Esso inoltre si ispira ai principi che hanno portato alla conclusione degli accordi FATCA tra gli Stati Uniti e molti Stati e supporterà le autorità degli stati aderenti nella lotta alla frode e all’evasione fiscale.
2. Lo Standard di conformità Fiscale FATCA si applica sulla base delle disposizioni incluse nell’Accordo Intergovernativo Model IGA2 e nelle treasury regulation stabilite dalla legislazione fiscale americana e prevede lo scambio automatico ed a richiesta di informazioni finanziarie.
Gli standard internazionali sono applicati dalla Repubblica di San Marino attraverso la Legge n. 174/2015 e il Decreto Delegato n. 186/2015 nello scambio di informazioni nei confronti dei paesi OCSE, dei paesi europei e degli USA. Il provvedimento disciplina gli adempimenti in attuazione dei citati standard internazionali (Global Standard e CRS) la cui decorrenza è fissata al 1/1/2016 e della normativa Fatca in vigore dal 1/7/2014.
A partire dal 2016, banche, fiduciarie, società di gestione del risparmio e altri intermediari saranno tenuti a identificare tutti i soggetti non residenti, acquisendo da ciascuno un’attestazione di residenza fiscale e il relativo codice fiscale nonché lo status ai fini del CRS delle persone giuridiche ed entità controllate da soggetti non residenti.
Le informazioni finanziarie relative a tali soggetti, fra cui il numero e la tipologia di rapporto ed il relativo controvalore al 31 dicembre di ogni anno, unitamente alle informazioni anagrafiche saranno comunicare ai rispettivi stati di residenza entro il 31 marzo dell’anno successivo. Mentre nei confronti dei Paesi OCSE lo scambio di informazioni avverrà nei confronti di una lista di Stati che sarà resa nota attraverso una Delibera del Congresso di Stato, nei confronti dei Paesi europei lo scambio sarà automatico già dal 2016 a seguito della sottoscrizione del Protocollo di modifica dell’Accordo Ecofin del 2004. Inoltre lo scambio di informazioni avverrà attraverso le Autorità Competenti a San Marino il CLO l’Ufficio Centrale di collegamento a differenza della normativa FATCA che sulla scorta del Modello IGA 2 prevede lo scambio delle informazioni finanziarie diretto fra Istituzioni finanziarie e l’Amministrazione Fiscale Americana (IRS).
Global Standard OCSE e Common Reporting Standard: Procedure di identificazione, di adeguata verifica e di comunicazione delle informazioni finanziarie.
Lo standard globale sullo scambio automatico di informazioni “Global Standard” è stato creato dall’OCSE ovvero l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico con la sottoscrizione di una Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale nel 1988. Con la firma del Protocollo di modifica del 21/11/2013 a Jakarta – anche dalla Repubblica di San Marino – è scaturita nell’odierna attuazione delle disposizioni.
Il Global Standard contiene il Common Reporting Standard che rappresenta una serie di regole e procedure per l’identificazione, la verifica e la comunicazione delle informazioni finanziarie. Pertanto tutti gli accordi per lo scambio di informazioni fiscali (TIEA) e gli accordi bilaterali contro le doppie imposizioni (DTA) sottoscritti dalla Repubblica di San Marino sulla base dello standard OCSE saranno attuati in funzione delle procedure del CRS.
Il Common Reporting and Due Diligence Standard contiene disposizioni relative alle modalità di reporting nonché alle procedure di due diligence cui gli istituti finanziari devono attenersi ai fini di identificare i cd. “reportable accounts”. Il Crs prevede l’identificazione della clientela non residente e la relativa segnalazione alla propria autorità fiscale che a suo volta scambierà queste informazioni con le autorità fiscali estere di riferimento.
Le procedure di identificazione della clientela e di individuazione dei financial account sottoposti agli obblighi di comunicazione e le procedure di due diligence si basano sulle informazioni e sulla documentazione raccolta in sede di apertura del rapporto e durante la vita dello stesso in ossequio al monitoraggio costante imposto nell’ambito delle procedure di adeguata verifica eseguite ai sensi della normativa antiriciclaggio che nella Repubblica di San Marino è costituita dalla Legge n. 92/2008 e dalle Istruzioni dell’Agenzia di Informazione Finanziaria valutata normativa conforme alle raccomandazioni del FATF/GAFI secondo le valutazioni del Moneyval.
L’unico accordo sulla conformità fiscale che non consente l’utilizzo della documentazione acquisita ai sensi della normativa antiriciclaggio presente nel fascicolo del cliente è l’FFI Agreement ovvero l’accordo individuale di natura privatistica che l’IRS l’Amministrazione Fiscale statunitense sottoscrive con le Istituzioni Finanziarie che non hanno sede in un Paese IGA che ha sottoscritto un accordo intergovernativo con gli Stati Uniti. In tal caso le Istituzioni Finanziarie sono obbligate ad acquisire nuovamente tutta la documentazione necessaria prevista per la due diligence FATCA.
Invece sia gli Accordi Intergovernativi FATCA sottoscritti dal Governo degli Stati Uniti IGA Model 1 e 2 sia il Common Reporting Standard si basano proprio sulla documentazione presente negli archivi della Banca elettronici e cartacei acquisiti ai sensi della normativa antiriciclaggio in fase di adeguata verifica e di monitoraggio costante del rapporto.
In particolare ci si riferisce alla individuazione:
1. Dei conti finanziari
2. Della residenza fiscale e dello status della clientela persone fisiche, giuridiche e entità residenti e non residenti e dei relativi titolari effettivi
Inoltre l’accordo FATCA si basa sul principio del “Risk approach” ovvero il principio basato sul rischio analogamente a quanto previsto dalle raccomandazioni del FATF/GAFI in materia di antiriciclaggio ma nell’ambito dello scambio di informazioni finanziare: maggiore è il rischio di evasione e frode fiscale maggiori sono i presidi e si applicano le procedure rafforzate di adeguata verifica.
Ad esempio si applicano delle soglie nelle procedure di verifica e di comunicazione dei financial account: al di sotto del valore di $ 50.000 l’Istituzione Finanziaria può evitare di eseguire le procedure stabilite dall’accordo. Inoltre si applicano procedure di due diligence ordinarie per rapporti di valore compreso fra 50.000 $ e 1.000.000 $ e procedure rafforzate di adeguata verifica per rapporti di valore superiore a $ 1.000.000 che comportano l’identificazione in base ai documenti presenti negli archivi cartacei dell’Istituzione Finanziaria acquisiti negli ultimi 5 anni e una relazione del Relationship Manager che attesta la veridicità delle informazioni acquisite.
Con riferimento al Global Standard l’applicazione del principio del “Wider Approach” comporta che gli obblighi di adeguata verifica sia in relazione ai conti nuovi che a quelli preesistenti si applicano su tutti i conti finanziari a prescindere dal loro valore e dalla giurisdizione di residenza dell’intestatario del conto e quindi dalla adesione di tale giurisdizione agli accordi. Tuttavia anche in questo caso vi sono procedure di adeguata verifica ordinarie e rafforzate analoghe a quelle stabilie dalla normativa FATCA.
Gli stessi principi statuiti nel Global Standard OCSE sono riportati nella Direttiva 2011/16/UE modificata dalla Direttiva 2014/107/UE.
Inoltre il principale riferimento alla normativa antiriciclaggio è finalizzato all’individuazione dello status delle persone giuridiche e delle entità, sia che si tratti di soggetti residenti o non residenti, e la determinazione della tipologia di attività economica svolta, che differenzia le società non finanziarie attive da quelle passive, e soprattutto in ultima analisi l’individuazione dei relativi titolari effettivi così come definiti dalla normativa antiriciclaggio locale.
Infatti per la normativa americana le persone fisiche che esercitano il controllo su una entità sono le cd. “controlling persons” ovvero le persone fisiche che detengono una partecipazione al capitale almeno pari al 10%. Tuttavia la stessa consente di individuare i titolari effettivi sulla base delle normative AML locali.
Invece con riferimento allo Standard Globale ed alla Direttiva 2014/107/UE l’unica distinzione che emerge rispetto alla definizione di titolare effettivo è quella riferita al trust che viene estesa, come già prescritto dalla Direttiva 2015/849/UE a tutti i soggetti che sono coinvolti nello strumento: il disponente, il trustee, il guardiano e i beneficiari.
Le disposizioni AML sono richiamate nelle varie fasi delle procedure previste:
– Adeguata verifica in materia fiscale per i Conti Preesistenti di Persone Fisiche per quanto riguarda la documentazione acquisita secondo le procedure antiriciclaggio (AML/KYC);
– Per i rapporti preesistenti intestati a persone giuridiche o entità per determinare se l’entità è soggetta a comunicazione e quindi definirne lo status
– La procedura di Due Diligence per i nuovi rapporti intestati a persone fisiche per quanto attiene la documentazione acquisita e presente nel fascicolo del cliente
– L’individuazione dei titolari effettivi di un’entità titolare di rapporti.
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